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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/2024 PROC UN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
- Sezione Sesta Civile-
in persona della dott.ssa Carlotta Pittaluga
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 582-1/2024 avente ad oggetto una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67ss CCII); introdotta con ricorso depositato il 31.10.2024 da
(C.F. ) con l'ausilio delle professioniste Parte_1 C.F._1 nominate dall'Organismo di Composizione della Crisi “CC Nichelino” Avv. Margherita
Zaffagnini in qualità di gestore-attestatore e Avv. Chiara Cracolici in qualità di consulente della debitrice
***
1. Il procedimento.
, con l'ausilio delle professioniste nominate dall'Organismo di Parte_1
Composizione della Crisi “CC Nichelino” Avv. Margherita Zaffagnini (All. 27) e Avv. Chiara
Cracolici (All.A) ha depositato in data 31.10.2024 una proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss d.lgs n. 14/2019 (CCII).
In seguito a richiesta di chiarimenti da parte del Giudice designato, è stata depositata memoria integrativa in data 25.02.2025. La domanda è stata ritenuta ammissibile con decreto ex art. 70 co 1 CCII depositato il
02.12.2024, con cui sono stati assegnati i termini di legge per la pubblicità, le comunicazioni ai creditori ed a questi per la presentazione di osservazioni.
Inoltre, sono state disposte ai sensi dell'art. 70 co 4 CCII, la sospensione del procedimento di esecuzione forzata (procedura esecutiva mobiliare presso terzi avviata dalla
[...]
cessionaria di ed iscritta presso il Tribunale CP_1 Controparte_2
di Torino al n. 6406/2022 R.G.E.) e la sospensione del contratto di finanziamento stipulato con che prevede una cessione del quinto dello stipendio e, in conseguenza, Parte_2
l'interruzione dei prelievi delle suddette società dallo stipendio della ricorrente, in quanto misure necessarie a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento. Con tale provvedimento è stata altresì fissata udienza per la decisione sull'omologa al 14.2.2025.
Con memoria ex art. 70 co 6 CCII, depositata il 20.01.2025, l'CC ha riferito circa le comunicazioni e le osservazioni ricevute dai creditori, nella fattispecie le osservazioni ricevute dal creditore ex art. 70, co.3, CCII, sul cui contenuto si dirà oltre, e Parte_2
indicato di non ritenere necessaria alcuna modifica al piano.
All'udienza del 14.02.2025 sono comparsi personalmente la debitrice con l'Avv. Valentina
Ferraro, e le professioniste nominate dall'CC Avv. Margherita Zaffagnini e Avv. Chiara
Cracolici. Quest'ultima ha replicato alle osservazioni presentate da Parte_2
Nello specifico, la consulente ha dichiarato che le stesse sono generiche e inconferenti e, circa l'eccezione di mancata indicazione delle cause del sovraindebitamento sollevata da
, ha precisato che le cause del sovraindebitamento sono state indicate con Parte_2
precisione nella relazione. Inoltre, ha ribadito la convenienza del piano rispetto alla prospettiva liquidatoria, atteso che il TFR sarebbe acquisibile solo nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in corso di procedura, e che, alla luce del differenziale tra spese documentate e reddito, l'attivo da distribuire ai creditori sarebbe pari a circa 91,00 euro al mese. Pertanto, ha ribadito che il procedimento in esame è più conveniente e ha insistito per l'omologa. La debitrice si è associata alla richiesta di omologa.
2. Sussistenza dei requisiti per l'omologa
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da deve essere Parte_1
omologato per le ragioni che seguono.
a) Competenza del Tribunale (art. 27 CCII)
La ricorrente risiede a Via Principe della Cisterna n. 38 - Lettera: A, Collegno (TO) (All. A1).
b) Documentazione a corredo della domanda (artt. 67 e 68 CCII). La proposta è stata corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell'CC Avv. Margherita Zaffagnini che appare completa dei contenuti di cui all'art. 68 co 2 CCII.
c) Qualifica di consumatore e sovraindebitamento. Assenza di condizioni soggettive ostative (artt 67 e 69 CCII).
è lavoratrice dipendente assunta presso in forza Parte_1 Controparte_3
di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non esercita né risulta aver esercitato in passato attività di impresa e dunque qualificabile come consumatrice ai sensi dell'art. 2 co 1 lett. e) CCII (All. A 2).
Sussiste, altresì, la condizione di sovraindebitamento, definito ai sensi dell'art. 2 co 1 lett. a c) CCII come stato di crisi (stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi) o di insolvenza (stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Nella fattispecie che si esamina, sussiste certamente quantomeno uno stato di crisi. Infatti, quanto al passivo vi sono debiti scaduti per euro € 171.513,64, oltre alle spese di procedura.
L'attivo invece è costituito dai seguenti beni:
o reddito mensile da lavoro dipendente (All. 27), calcolato su dodici mensilità pari a circa
1.620,00 euro netti mensili;
o assegno unico di circa 143,91 euro;
o autovettura, marca e modello Lancia Ypsilon, tg. FB068SL (All.ti 17 e 17-bis);
o conto corrente acceso presso IT S.p.A. con saldo di euro 331,27 al 31.03.2024
(All. 18).
Con riferimento alle entrate mensili, nel ricorso il necessario al mantenimento è stato indicato in euro 1.673,35, somma congrua in quanto inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per una famiglia monogenitoriale pari ad euro 2.211,15- All.ti 20, 22-bis.
Raffrontata tale somme a quanto percepito mensilmente dal nucleo familiare (euro
1.764,53), ne risulta una differenziale mensile destinabile al pagamento die debiti già scaduti pari a euro 91,18.
Dal raffronto tra passivo certo, già scaduto, e le poste di flussi prospettici dei prossimi 12 mesi, emerge la sussistenza di certa crisi e dunque di sovraindebitamento. Inoltre, non sono presenti le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura di cui all'art. 69 CCII: non risulta che la consumatrice sia già stata esdebitata nei 5 anni precedenti o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Sotto tale profilo, occorre considerare che, come indicato dall'CC, la situazione debitoria appare esser stata generata da vicissitudini personali. Nello specifico, la debitrice nel 2005 ha acquistato in comproprietà con l'allora marito l'immobile familiare Persona_1
di Collegno, previa sottoscrizione, da parte dei coniugi, di un contratto di mutuo stipulato con BN per la somma capitale di 195.000 (All. 10 sub 4). Tuttavia, l'ex marito, titolare di un'azienda a conduzione familiare, ha contratto nel tempo numerosi prestiti al fine di risollevare la difficile condizione economica in cui versava l'azienda, taciuta alla ricorrente la quale pertanto rimaneva all'oscuro di tutto. Col tempo, l'ulteriore aggravarsi della situazione economica dell'azienda ha determinato la decisione di di Persona_1
non adempiere più agli obblighi derivanti dal contratto di mutuo con conseguente nocumento per la debitrice, la quale si è ritrovata a far fronte a tutte le spese quotidiane della famiglia e al pagamento del mutuo con il suo solo stipendio. A causa del mancato pagamento delle rate del mutuo, la banca ha attivato la procedura esecutiva (all. 6) e l'immobile familiare è stato venduto all'asta. La vendita dell'immobile non ha determinato l'estinzione del mutuo, essendo residuata una cospicua parte da saldare (132.853,00 euro). In seguito alla vendita dell'immobile, la famiglia si è trasferita in abitazione in locazione e, grazie anche ai lavori saltuariamente svolti da è riuscita a sostenere le spese quotidiane. Persona_1
Successivamente, l'allontanamento di dall'abitazione, ha determinato Persona_1
un peggioramento della situazione economica familiare in quanto lo stesso non ha più contribuito più al mantenimento dei figli.
IA , pertanto, prima nel 2019 e poi nel 2022 ha contratto i due finanziamenti Parte_1
attualmente in essere con IT (All. 11) e (All. 12) per cercare di procurarsi la Pt_2
liquidità necessaria ad affrontare tutte le spese.
Nel 2022 i coniugi si sono separati consensualmente e si è impegnato Persona_1
al pagamento di un contributo al mantenimento per la figlia (maggiorenne ma non Per_2
lavoratrice) pari a euro 100,00 mensili, nonché del pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli (All. 23). Tuttavia, non ha onorato gli impegni presi e tutte le spese necessarie al mantenimento dei figli sono rimasti in capo alla odierna ricorrente. Nel 2022 BN (ora Credit Factor s.p.a. in forza del contratto di cessione del credito stipulato in data 06.12.2023 – All.ti 2,3 e 11) ha attivato il pignoramento del quinto dello stipendio della ricorrente per la restante parte di mutuo (All. ti 6 e 8 -10). Ciò ha determinato un ulteriore riduzione delle entrate della ricorrente e la conseguente impossibilità per la stessa di sostenere tutti i costi necessari a vivere dignitosamente.
Preme rilevare che, alla debitrice è stato diagnosticato un “disturbo depressivo ricorrente con ansia generalizzata, ludopatia, sindrome fibromialgica” (All. B – certificato psichiatra), acuitosi, a causa della situazione come sin qui descritta, sino al punto da rendere necessario la presa in carica della stessa presso il poliambulatorio Medivela s.r.l. (All. B – certificazione psicoterapia). Tale malattia risulta dalla certificazione INPS, da cui emerge che nel febbraio
2024 è stata riconosciuta alla debitrice una rilevante invalidità con riduzione della capacità lavorativa, ritenendola per questo invalida nella misura del 75% (All. B). Tuttavia, non è stato disposto alcun assegno di assistenza, in quanto la ricorrente supera i limiti di reddito.
La situazione di sovraindebitamento non appare pertanto connotata da colpa grave, malafede o frode, le quali sarebbero ostative all'accesso alla procedura di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 69 CCII.
d) Esame della proposta: contenuto (art. 67 CCII), ammissibilità giuridica e fattibilità economica (art. 70 CCII).
La proposta prevede la messa a disposizione della procedura di euro 30.000,00 così reperiti:
• € 20.000,00 verranno reperiti mediante l'erogazione da parte del datore di lavoro del TFR che verrà versato solo in caso di omologa del piano Controparte_3
di ristrutturazione decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per la proposizione del reclamo (All. 25 -dichiarazione di disponibilità da parte del datore di lavoro);
• € 10.000,00 verranno versati, a titolo gratuito, sul conto della procedura da parte del terzo nel solo caso di omologa del presente piano di ristrutturazione Controparte_4
dei debiti del consumatore ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del reclamo. L'impegno di è garantito dalla consegna Controparte_4 di un assegno circolare dell'importo di € 10.000,00, che verrà custodito in deposito presso lo studio dell'CC (All. 25-bis).
Con tale somma si prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati nonché il pagamento dei crediti chirografari in misura pari al 13%.
Il progetto di distribuzione ipotizzato è dunque il seguente: Inoltre, è stato previsto un fondo rischi di euro 109,92 euro.
Ciò premesso, la proposta, che prevede il pagamento integrale dei creditori in prededuzione e privilegiati ed un pagamento in percentuale non irrisoria dei chirografari (13%), appare ammissibile dal punto di vista giuridico, in quanto rispettosa dell'ordine dei privilegi e della causa concreta del piano.
Occorre tuttavia precisare che le somme indicate, in prededuzione, come compenso in favore dell'CC verranno esattamente quantificate e liquidate dal Giudice, all'esito della avvenuta completa esecuzione del piano, come meglio indicato al paragrafo 3 della presente sentenza.
Il piano appare altresì fattibile dal punto di vista economico, tenuto conto che le somme a servizio dei creditori derivano in parte dal TFR erogato dietro disponibilità del datore di lavoro e in parte dal terzo che ne ha garantito il pagamento tramite consegna di assegno circolare.
e. Osservazioni dei creditori
L'CC nella memoria ex art. 70 co 6 CCII depositata il 20.01.2025 ha dichiarato di aver notificato il decreto ex art. 70 co 1 CCII unitamente alla proposta in data 4.12.2024 al datore di lavoro (doc. 2, 3) e in data 20.12.2024 a tutti i creditori e che è stata effettuata la pubblicità sul sito del Tribunale (doc. 1). Inoltre, ha dichiarato di aver ricevuto nel termine di cui all'art. art. 70, comma 3, CCII, osservazioni in ordine alla proposta di ristrutturazione del debito depositata dalla ricorrente da parte di (doc. 4). Gli altri creditori non si sono Parte_2 opposti. Deve pertanto procedersi all'esame dei motivi di opposizione e alla valutazione di cui all'art. 70 co 9 CCII. La dichiarazione di dissenso da parte di appare motivata, in primo luogo dalla Parte_2
asserita irrisorietà della percentuale di soddisfacimento del credito chirografario che deriverebbe dall'omologa del piano e, in secondo luogo, dalla prospettata impossibilità di verificare se il sovraindebitamento sia stato causato da dolo o colpa grave, a causa della mancata compiuta indicazione, nella relazione dell'CC, delle ragioni che hanno determinato l'esposizione debitoria della ricorrente.
Circa il primo motivo di opposizione, occorre preliminarmente rilevare che
[...]
ha sottoscritto con un contratto di finanziamento dietro cessione del Parte_1 Parte_2 quinto dello stipendio, convenendo l'erogazione di un importo capitale pari a 24.302,65 a fronte di un importo totale da restituire pari a 33.480,00 euro, da rimborsarsi in 120 rate da
€ 279,00 (All. 12). In seguito al pignoramento nella misura di un quinto dello stipendio della debitrice, intervenuto sino al decreto 02.12.2024 ex artt. 70, co 1 e 4, CCII, ha Parte_2
ottenuto il pagamento della somma di euro 5.735,00.
Il piano prevede il pagamento del credito chirografario di nella misura del 13% Parte_2
corrispondente a 3.606,00 euro. Dunque, sommando quanto già percepito dalla creditrice a quanto verrebbe corrisposto in ipotesi di omologa del piano, si raggiungerebbe un totale di
9.340,00 euro corrispondente al 38,43% del debito originariamente contratto. Anche a prescindere da quanto già percepito, il pagamento del 13 % dei creditori chirografari nell'ambito della proposta di ristrutturazione del debito del consumatore non può considerarsi irrisoria e permette di ritenere sussistente la causa concreta del piano.
Prima di esaminare nel merito il secondo motivo di opposizione, occorre premettere in diritto che, come noto, l'art. 69 CCII prevede che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 67 ss CCII qualora abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Appare necessario osservare che si tratta di una formulazione che riprende quella di cui all'art. 7 co 2 lett. d ter l. n. 3/2012, così come modificata dal legge 176/2020. In precedenza, infatti, in relazione al piano del consumatore all'art. 12 bis co 3 l. n. 3/2012 prevedeva per l'omologa la necessità per il giudice di escludere che il consumatore avesse “assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” ovvero che avesse “colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.
In giurisprudenza è stato osservato che la ratio della riforma è stata “non esigere per
l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese, consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.
In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura).
La condotta colposa considerata dal Codice come preclusiva dell'accesso alla procedura di ristrutturazione è quindi necessariamente contraddistinta da connotati di gravità.
Il tenore testuale dell'art. 69 CCII consente di ritenere sicuramente superate quelle soluzioni interpretative, formulate con riferimento al testo originario dell'art. 12 L. 3/2012, che consideravano “meritevole” il consumatore nei soli casi di sovraindebitamento oggettivamente incolpevole, nei quali le obbligazioni erano state originariamente assunte con “la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” e lo squilibrio determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili, estranei alla sfera di controllo del debitore, quali licenziamenti, malattie, perdita di un familiare che forniva sostegno economico, etc. (tesi del cosiddetto “shock esogeno”; vedi anche Cassazione civile sez. VI, 22/09/2022, n.27843).
La oggettiva sproporzione originaria tra capacità reddituali-patrimoniali ed obbligazioni assunte certamente mantiene un rilievo nell'ambito dei parametri ex art. 69 CCII, specie ove sia palese e manifesta, ma nell'ambito di una valutazione complessiva, orientata a considerare ostativi solo i “requisiti negativi”, secondo le clausole generali indicate, a carattere prevalentemente “soggettivo”.
In sintesi: non si tratta di “premiare” “in positivo” il consumatore diligente, “onesto ma sfortunato”, che ha contratto un debito all'origine obbiettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, “in negativo”, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i “livelli culturali”, “l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento”, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento, etc.”(Corte' d'Appello
Firenze 8 novembre 2023).
Nel caso di specie, deve escludersi la gravità della colpa, atteso che la situazione debitoria di appare per la maggior parte riferibile al mutuo contratto in corso di Parte_1
matrimonio con nel 2005, la cui cessazione nei pagamenti è avvenuta Persona_1
a causa dei problemi lavorativi del marito e poi dalla integrale cessazione della contribuzione da parte di questi. Come osservato dall'CC nella relazione ex art. 70, c. 6, CCII, infatti, il
77,55 % dell'intero ammontare del debito è costituito dal debito relativo al mutuo ipotecario non soddisfatto con la vendita coattiva dell'immobile nel quale viveva la ricorrente con la famiglia. La restante parte del debito è relativo ai contratti di finanziamento del 2019 e 2022 con IT (All. 11 ) e (All. 12) per cercare di procurarsi la liquidità necessaria ad Pt_2 affrontare tutte le spese, come dimostrato dal ridotto ammontare dell'importo finanziato
(euro 13.000 ed euro 24.302,65) e della collocazione temporale vicina alla cessazione del rapporto con l'ex coniuge e alla vendita dell'immobile di proprietà e abitazione.
Quanto sin qui esposto trova compiuta trattazione nella relazione ex art. 68, c.2, CCII redatta dall'CC, dalla quale emergono le ragioni che hanno condotto al sovraindebitamento della ricorrente.
Occorre osservare che l'opponente non ha contestato la convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione controllata e, dunque, non appare necessario provvedere alle valutazioni di cui all'articolo 70 comma 7 ultima parte.
Per quanto sinora esposto, deve omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da . Parte_1
3. Esecuzione del piano.
Ai sensi dell'art. 71 CCII la debitrice dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'CC vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario.
Lo svincolo delle somme versate dal debitore dovrà essere autorizzato dal giudice ai sensi dell'art. 71 co 2 CCII.
Terminata l'esecuzione del piano, l'CC, sentito la debitrice, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in 60 giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 co 4 CCII e, se il piano sarà stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice provvederà alla liquidazione del compenso all'CC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, nonché della diligenza dell'CC (art. 71 co 4 e 6
CCII) e ne autorizzerà il pagamento.
Infine, non appare necessario disporre la trascrizione ex art. 70 co 7 CCII della sentenza sui beni mobili registrati di proprietà, in quanto estranei al piano e tenuto conto del costo di tali trascrizioni nonché delle successive cancellazioni ex art. 71 co 2 CCII.
PQM
visto l'art. 70 CCII, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da;
Parte_1
dichiara chiusa la procedura;
dispone a cura dell'CC la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito del Tribunale ai sensi dell'art. 70 co 1 e 8 CCII, entro 48 ore dalla comunicazione.
Torino, 5.3.2025
Il Giudice
(dott.ssa Carlotta Pittaluga)