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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/11/2024, n. 5693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5693 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6565/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Gaspare Di Carlo, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
E
, nato a [...] l'[...] (c.f.: , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. Stefano Siragusa, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
21/11/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/5/2024, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile con (a Palermo, il 16/1/1975), in costanza del quale è nata CP_1
la figlia (il 21/6/1974, economicamente indipendente), ha dedotto di non essersi Per_1
1 più riconciliata con il marito dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del
21/2/2003, depositato in Cancelleria l'1/3/2003. Chiedeva, pertanto, la sola pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Con comparsa di costituzione del 20/11/2024, si costituiva CP_1
rappresentando di aver raggiunto un accordo con la ricorrente.
Scaduto il termine del 21 novembre 2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano di divorziare congiuntamente alle condizioni di cui all'accordo depositato l'11/11/2024, personalmente sottoscritto.
In particolare, chiedevano la sola pronuncia dello scioglimento del matrimonio, rinunciando a qualsiasi forma di mantenimento.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Palermo, il 16/6/1975;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con decreto di omologa del 21/2/2003, depositato in Cancelleria
l'1/3/2003.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo il 16/6/1975, da , nata a [...] il Parte_1
26/7/1956, e , nato a [...] l'[...], trascritto agli atti dello Stato civile CP_1 del predetto comune al n. 1, parte I, anno 1975, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
2 Tribunale, 21 novembre 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6565/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Gaspare Di Carlo, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
E
, nato a [...] l'[...] (c.f.: , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. Stefano Siragusa, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
21/11/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/5/2024, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile con (a Palermo, il 16/1/1975), in costanza del quale è nata CP_1
la figlia (il 21/6/1974, economicamente indipendente), ha dedotto di non essersi Per_1
1 più riconciliata con il marito dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del
21/2/2003, depositato in Cancelleria l'1/3/2003. Chiedeva, pertanto, la sola pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Con comparsa di costituzione del 20/11/2024, si costituiva CP_1
rappresentando di aver raggiunto un accordo con la ricorrente.
Scaduto il termine del 21 novembre 2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano di divorziare congiuntamente alle condizioni di cui all'accordo depositato l'11/11/2024, personalmente sottoscritto.
In particolare, chiedevano la sola pronuncia dello scioglimento del matrimonio, rinunciando a qualsiasi forma di mantenimento.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Palermo, il 16/6/1975;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con decreto di omologa del 21/2/2003, depositato in Cancelleria
l'1/3/2003.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo il 16/6/1975, da , nata a [...] il Parte_1
26/7/1956, e , nato a [...] l'[...], trascritto agli atti dello Stato civile CP_1 del predetto comune al n. 1, parte I, anno 1975, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
2 Tribunale, 21 novembre 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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