Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 30/04/2026, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01696/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1696 del 2025, proposto da GI PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Mezzena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, Questura di Milano, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Direzione Generale della Motorizzazione civile di Milano, Comune di Casatenovo - Polizia Locale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca della patente di guida n. U165S9397K e U148Z2951X numero identificativo 2023/8473 protocollo M_IT PR_MIUTG0056841127/11/2024 Area III Patenti, riferimento protocollo procedimento M_IT PR_MIUTG00207273 05/09/2022 e di tutti gli atti antecedenti e conseguenti, ivi compresa la patente rinnovata per due anni dall’8.08.2023 al 7.08.2026, prima della revoca; nonchè di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano e di Questura di Milano e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. CA IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Premesso
che la Prefettura di Milano con provvedimento del 27.11.2024 ha disposto, ai sensi degli “artt. 223 e 224 del codice della strada”, la revoca della patente di guida in titolarità del signor PI;
che il provvedimento di revoca costituisce “sanzione amministrativa accessoria … avendo l’imputato circolato in stato di ebrezza con tasso alcolemico pari a 1,58 g/l e 1,67 g/l, con l’aggrevante di essere conducente che esercita attività di trasporto di cose e di var commesso il fatto in orario notturno”;
che il signor PI ha impugnato il provvedimento di revoca contestandone i presupposti oggettivi, oltre che per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo (art. 7 della legge n. 241/1990);
che il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione atteso che il provvedimento impugnato applica “la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, secondo quanto disposto dagli artt. 186 co. 1 lett. c) e 224 del Codice della strada. I giudizi in materia di sanzioni amministrative accessorie sono attribuiti alla giurisdizione del g.o., in quanto non viene in rilievo un potere discrezionale del prefetto”;
che la Sezione con ordinanza n. 569/2025, nell’accogliere l’istanza di misure cautelari, riteneva comunque di “rinviare alla fase della trattazione del merito l’esame dell’eccezione sul difetto di giurisdizione”;
Considerato
che il difensore del ricorrente con memoria prodotta in giudizio in data 29.4.2026 ha chiesto “la cessazione della materia del contendere” dal momento che parte ricorrente ha ottenuto la patente di guida nel corso del giudizio;
che, a prescindere dalla produzione in giudizio del titolo di guida (che, nella specie, non è stato depositato), il Collegio ritiene di poter dedurre dalla comunicazione del difensore di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso;
che, difronte alla dichiarazione della parte che manifesta, ritualmente tramite il proprio difensore, la volontà di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio, non può che prendersi atto della volontà così manifestata;
sotto il profilo processuale, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comunicata dal difensore della parte va dichiarata mediante la pronuncia di rito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda, anche laddove la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di interesse della parte oppure alle conseguenze che, sotto il profilo processuale, derivano da siffatta manifestazione;
che, alla luce delle considerazioni su esposte, il Collegio, nel prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione concernente il gravame;
che, in considerazione della definizione in rito della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LL, Presidente
CA IE, Primo Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| CA IE | CO LL |
IL SEGRETARIO