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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia – Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 19.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 885 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Giorgia Rulli e Guido Pascucci, giusta procura allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Algajola,22;
Appellante/Appellato incidentale
1 e
, CP_1
rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Branchicella e Filomena Sigillino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, viale G.
Mazzini, 134;
Appellata/Appellante incidentale con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11424/2023 del Tribunale di Roma, depositata il 18.7.2023
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio concordatario CP_1 Parte_1
il 3.6.1999, hanno avuto un figlio, (nato il [...]) e si sono separati Per_1
consensualmente, con provvedimento di omologa del 31.5.2012, prevedendo, tra l'altro, a carico di un assegno, per il mantenimento della Parte_1
moglie, dell'importo mensile di € 1.000,00 e, per il mantenimento del figlio, di ulteriori € 1.000,00 mensili, oltre al 100% delle relative spese straordinarie;
con ricorso depositato il 9.4.2018, ha adito il Tribunale di Parte_1
Roma per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo che fosse posto a suo carico unicamente l'assegno per il
2 mantenimento del figlio, nell'importo già previsto di € 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio, ma CP_1
ha altresì chiesto che fosse posto a carico del ricorrente un assegno divorzile dell'importo mensile di € 1.000,00 ed un assegno, per il mantenimento del figlio, dell'importo mensile di € 1.400,00, oltre al 100% delle relative spese straordinarie;
all'esito dell'udienza presidenziale del 27.9.2018, il Presidente del Tribunale ha confermato le condizioni della separazione e con sentenza non definitiva n.
16599/2019, è stato pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra i coniugi;
nel corso del giudizio, con ordinanza del 3.4.2020, il G.I., preso atto dell'avvenuto collocamento di in Cassa Integrazione, ha Parte_1
ridotto ad € 600,00 mensili l'assegno per il mantenimento del figlio e ad € 500,00 mensili quella per il mantenimento della moglie, per il periodo 24.2.2020-
7.7.2020 (somme, poi, ulteriormente ridotte, con successivo provvedimento del
18.7.2020 rispettivamente agli importi di € 250,00 e € 200,00);
infine, assunta la prova testimoniale e sentito il figlio delle parti all'udienza del
31.5.2022, con sentenza definitiva n. 11424 depositata il 18.7.2023, il Tribunale ha revocato l'assegno per il mantenimento di , a carico del padre, “a Per_2
decorrere dal febbraio 2022 e, per il pregresso, fermo restando l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 100%”, ha rideterminato “l'assegno di mantenimento paterno nel minor importo di euro 200 mensili nel periodo dal gennaio
2021 al gennaio 2022 e … nel minor importo di euro 600 mensili nel periodo da luglio
a dicembre 2020, confermato per il periodo antecedente a luglio 2020 l'importo di euro
1.000 mensili, oltre Istat maturato e maturando nei vari periodi, così revocata la
3 riduzione temporanea dell'assegno stabilita con ordinanze del GI in data 03/04/2020 e in data 18/07/2020”; è stato, inoltre, posto, a carico del ricorrente, un assegno divorzile dell'importo mensile di € 300,00, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status; sono state compensate le spese di lite tra le parti;
con ricorso depositato il 19.2.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza, lamentando l'erroneità delle valutazioni compiute dal
Tribunale in ordine alle rispettive situazioni reddituali degli ex coniugi e la contraddittorietà della pronuncia definitiva rispetto alle ordinanze emesse nel corso del giudizio ed ha chiesto che nessun assegno divorzile fosse riconosciuto in favore di ovvero, in subordine, che il relativo CP_1
importo fosse quantificato in € 200,00 mensili;
nonché la riforma della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva lasciato fermo l'assegno per il mantenimento del figlio, a suo carico, nell'importo mensile di € 600,00, per il periodo luglio-dicembre 2020 ed il suo contributo per le relative spese straordinarie nella misura del 100%;
si è costituita deducendo che l'appellante aveva CP_1
inammissibilmente proposto domande nuove rispetto a quanto richiesto davanti al Tribunale;
ha altresì contestato la fondatezza dell'impugnazione e ne ha chiesto il relativo rigetto;
in via incidentale, ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado, insistendo per il riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo mensile di € 1.000,00 e per il riconoscimento di un assegno per il mantenimento di dell'eguale importo mensile di € Per_1
1.000,00, nonché per la condanna dell'ex coniuge a corrisponderle il 40% del
TFR da questi maturato;
con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi;
4 in data 16.4.2025, ha contestato il fondamento dell'appello Parte_1
incidentale proposto dalla controparte, espressamente dichiarando di non voler accettare il contraddittorio sulla domanda relativa al TFR, proposta, per la prima volta, in questa sede da;
CP_1
il Procuratore Generale, in data 17.6.2025, ha ritenuto di non dover esprimere alcun parere, non essendo coinvolti soggetti minorenni;
autorizzato, con provvedimento del 16.5.2024, il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
Preliminarmente, dev'essere dichiarato inammissibile, ex art. 345 c.p.c.,
l'appello incidentale proposto da in ordine al preteso CP_1
riconoscimento del 40% del TFR maturato da trattandosi Parte_1
di domanda nuova, formulata per la prima volta in questo grado del giudizio.
La circostanza che, come sostenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, “L'art. 12-bis della l. n. 898 del 1970 - nella parte in cui stabilisce, in favore del coniuge titolare dell'assegno divorzile, il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, "anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza", deve essere interpretato nel senso che tale diritto può sorgere anche prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, coerentemente con la natura costitutiva della sentenza sullo "status" e con la possibilità, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda” (Cass., Sez. 6,
22/03/2018, n. 7239), implica unicamente che tale diritto ad una quota del TFR
5 spetti anche al coniuge che abbia solo chiesto l'assegno divorzile, pur tale riconoscimento sia stato successivo al maturarsi all'indennità di fine rapporto della controparte.
La domanda relativa al TFR, tuttavia, non può essere proposta per la prima volta in sede d'impugnazione della sentenza di divorzio in quanto, a ritenere diversamente, si finirebbe con il privare l'eventuale debitore di un grado del giudizio sulla pretesa azionata, mai stata oggetto del contraddittorio tra le parti, nel processo di primo grado.
Ne consegue l'inammissibilità della domanda proposta in tal senso, in questa sede, da . CP_1
All'opposto, nella fattispecie in esame, devono essere ritenute ammissibili tutte le domande formulate dall'appellante principale nel proprio atto d'impugnazione, non essendo, questi, incorso nella violazione dell'art. 345
c.p.c.
A ben vedere, infatti, se è vero che nell'atto introduttivo Parte_1
del giudizio di primo grado (depositato il 9.4.2018), aveva chiesto la conferma dell'assegno per il mantenimento per il figlio come quantificato in sede di separazione consensuale -nell'importo mensile di € 1.000,00-, insistendo solo per la riduzione della sua partecipazione alle relative spese straordinarie alla misura del 50% (senza riconoscimento, invece, di alcuna prestazione in favore della moglie), nel corso del procedimento, con una mera (ammissibile) emendatio libelli -tanto più consentita nella precipua materia di cui si tratta-, in considerazione dell'intervenuto deterioramento delle proprie condizioni reddituali, aveva già chiesto la riduzione e la revoca del contributo a suo carico per il mantenimento di . Per_1
6 Il Giudice aveva adeguatamente stimolato il contraddittorio sul punto, fornendo a la possibilità di difendersi e, in data 3.4.2020 e poi in CP_1
data 18.7.2020, aveva già emesso ben due provvedimenti, con i quali aveva progressivamente ridotto gli esborsi a carico del ricorrente per il mantenimento (della moglie e) del figlio.
Peraltro, né nella comparsa conclusionale depositata il 22.12.2022, né nelle memorie di replica depositate il 19.1.2023, successivamente alle predette ordinanze, i difensori della resistente avevano mai concluso per l'inammissibilità della domanda di riduzione o di revoca del contributo per il mantenimento di , già proposta dal padre in corso di giudizio. Per_1
Ne consegue che tale eccezione, sollevata per la prima volta solo in questa sede da , debba ritenersi del tutto infondata. CP_1
Occorre, quindi, valutare nel merito le doglianze di entrambe le parti, in ordine al riconoscimento (e all'eventuale quantificazione), tanto dell'assegno divorzile, quanto dell'assegno di mantenimento di . Per_1
In ordine all'assegno divorzile, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale prestazione ha natura, da un lato, assistenziale, dall'altro perequativo-compensativa ed implica il riconoscimento di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto.
Ciò posto, la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia, senza che in alcun modo possa determinare un
7 disincentivo all'impegno lavorativo dell'avente diritto o una fonte di rendita parassitaria.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio è determinato in considerazione della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (in questi termini, Cass. n. 18522 del 4.9.2020 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del
03/12/2021, secondo cui “Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale”).
In altri termini, occorre “valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi e nella registrata sperequazione tra i primi verificare se essa sia riconducibile a scelte comuni di vita, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, nell'accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio” (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 1786 del
28.1.2021).
8 Da ultimo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi -
a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio”
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024).
Nel caso di specie, giova premettere che e sono CP_1 Parte_1
stati sposati circa 13 anni ed hanno avuto un figlio.
Esaminando le condizioni patrimoniali e reddituali di entrambe le parti, si osserva che:
dall'1.1.2021, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato part time dalla IO Ristorazione s.p.a. come addetta alla mensa e percepisce una retribuzione mensile di circa € 800,00 per 14 mensilità (come da buste paga allegate); era comproprietaria con il fratello di un immobile a
Scicli, con riferimento al quale ha prodotto un contratto preliminare di compravendita (le cui due sottoscrizioni non solo leggibili), da cui risulta che tale bene sarebbe stato alienato, nel gennaio 2025, per l'importo di € 40.000,00;
è titolare di un conto corrente con saldo attivo, al 28.2.2025, di circa € 5.600,00; conduce in locazione un appartamento, dove vive con il figlio, per cui paga un canone mensile di € 850,00;
9 ha lavorato come pilota alle dipendenze di Aeropa s.r.l., Parte_1
società, poi fallita, che lo aveva posto in Cassa Integrazione alla fine del 2019; attualmente è disoccupato;
è comproprietario dell'immobile in cui vive con la nuova moglie;
è titolare di un conto corrente personale con saldo del tutto irrilevante al mese di marzo 2025, sul quale, tuttavia, con una certa periodicità anche bimestrale, confluiscono entrate per qualche centinaio di euro, di cui non ha fornito alcuna giustificazione, da una certa “Crowdestate AS” (una piattaforma per investimenti immobiliari), nonché altre entrate per giroconto;
è contitolare con la attuale coniuge di un ulteriore conto corrente con saldo attivo del pari irrilevante;
all'udienza del 31.5.2022, ha dichiarato di aver venduto un immobile ricevuto in eredità dai suoi genitori e di averne ottenuto la somma di € 56.000,00 circa.
Orbene, osserva la Corte che, in considerazione della durata del rapporto matrimoniale;
del contributo fornito alla vita familiare dall'appellata che, per un accordo verosimilmente all'epoca condiviso con il coniuge -che svolgeva attività di pilota-, non ha mai prestato attività lavorativa e si è occupata della crescita del figlio;
nonché in ragione della attuale situazione reddituale di entrambe le parti (e, specificatamente, del fatto che Parte_1
diversamente dall'ex coniuge, non ha spese abitative e ha recentemente incassato l'importo non esiguo di oltre € 56.000,00), debba essere confermato l'assegno divorzile riconosciuto dal Tribunale in favore di CP_1
nell'importo già determinato dal giudice di prime cure, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status.
Ne consegue il rigetto tanto dell'appello principale, quanto di quello incidentale, proposti sul punto da entrambe le parti.
10 Quanto, poi, all'assegno di mantenimento per -originariamente Per_1
quantificato, a seguito dell'udienza presidenziale, nella somma di € 1.000,00 mensili (come concordato in sede di separazione consensuale)-, tale importo, in ragione del peggioramento del condizioni reddituali del padre, posto in
Cassa Integrazione, era già stato ridotto, nel corso del giudizio di primo grado e, poi, con la sentenza impugnata, ad € 600,00 mensili per il periodo luglio- dicembre 2020 e, ulteriormente, ad € 200,00 mensili per il periodo gennaio
2021-gennaio 2022.
Tale prestazione a carico di è stata, quindi, revocata a Parte_1
decorrere dal mese di febbraio 2022, in ragione di quanto dichiarato dal medesimo nel corso dell'udienza del 31.5.2022. Per_1
In particolare, questi, sentito dal Giudice, ha dichiarato di lavorare come collaboratore per un'agenzia immobiliare dal mese di febbraio 2022, con retribuzione mensile lorda di € 1.200,00 e, in precedenza, di aver lavorato per una paninoteca, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con retribuzione compresa tra € 500,00 ed € 300,00 mensili.
Il reperimento di un'occupazione lavorativa da parte del giovane a decorrere dal mese di febbraio 2022, con retribuzione tale da garantirgli l'autosufficienza economica, giustifica pienamente la decisione cui è pervenuto il Tribunale.
nella propria memoria di costituzione nel presente grado del CP_1
giudizio, ha dedotto, da un lato, che attualmente il figlio è disoccupato;
dall'altro, che questi si è iscritto ad un corso da pilota del costo complessivo di
€ 67.620,00, da pagare in rate mensili di € 2.500,00 circa e di provvedere al relativo pagamento, in parte utilizzando la somma ottenuta dal pignoramento immobiliare iscritto sulla proprietà dell'ex coniuge, in parte impiegando il provento dell'alienazione dell'immobile di cui era comproprietaria a Scicli.
11 Al riguardo osserva la Corte che, condivisibilmente, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass., Sez.
1, 15/12/2021, n. 40282).
Nel caso di specie, quanto dichiarato dallo stesso al Giudice nel corso Per_1
dell'udienza del 31.5.2022 dimostra che questi, già all'epoca, aveva raggiunto la propria indipendenza economica: nè la circostanza che, in seguito, abbia interrotto la propria attività lavorativa (senza, peraltro, fornire alcuna ulteriore spiegazione in merito), né il fatto che si sia, poi, volontariamente iscritto ad un costoso corso di volo, giustifica la reviviscenza dell'obbligo del suo mantenimento a carico del padre.
Peraltro, la sentenza di primo grado ha anche espressamente confermato che il padre si facesse carico delle spese straordinarie relative al figlio solo fino al mese di febbraio 2022, essendo stato revocato, per il futuro, anche tale contributo a suo carico, in ragione dell'autosufficienza economica ormai raggiunta da . Per_1
12 Ne consegue, anche con riferimento a tali questioni, l'assoluta infondatezza tanto dell'appello principale, proposto da quanto Parte_1
dell'appello incidentale proposto da . CP_1
L'esito complessivo della lite, infine, induce a compensare tra le parti anche le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da quanto CP_1
alla domanda di condanna di al versamento del 40% del Parte_1
proprio TFR;
respinge, per il resto, tanto l'appello principale proposto da
[...]
quanto quello incidentale proposto da , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 11424/2023 del Tribunale di Roma;
compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché sia l'appellante principale, sia l'appellante incidentale siano tenuti a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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