Rigetto
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01330/2026REG.PROV.COLL.
N. 04017/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4017 del 2023, proposto da NN ST, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capri, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Scognamillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 786/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Capri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. SE UL e udito per le parti l’avvocato Dario Scognamillo.
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha dichiarato in parte inammissibile, in parte ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante avverso i provvedimenti del Comune di Capri nn. 3935 del 13 febbraio del 2018 e 4047 del 14 febbraio del 2018 coi quali è stata respinta l’istanza di condono edilizio dalla stessa presentata avente ad oggetto opere realizzate in Capri, in via Traversa Corigiano n. 4, su un terreno di sua proprietà.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
a) Erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso; b) eccesso di potere e violazione delle deliberazioni di Giunta Municipale n. 129/2008 e di Consiglio Comunale n. 24/2012); c) violazione di legge per omessa acquisizione dei pareri della Commissione edilizia comunale e della Commissione per il paesaggio comune di Capri; d) violazione e falsa applicazione della normativa condonistica, e in particolare dell’art. 4 e dell'art. 1, nn. 37 e 39 della L. n. 308/2004.Difetto di motivazione.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Capri contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. I fatti di cui all’odierna controversia possono essere così ricostruiti.
La parte appellante è proprietaria di un immobile a uso abitativo riportato al catasto al foglio 2, particella 1594, sub. 1 sito in Capri, in via Traversa Corigiano n.4 a Capri. Su detto immobile, aveva realizzato senza titolo alcuni interventi creando “locali ad uso residenziale ex novo per mq. 25, ampliamento abitazione per mq. 2,10, costruzione locale deposito di mq. 16 e lavanderia sottoscala di mq. 5, opere di sistemazione esterna conseguenti” . Sicché il 10 marzo del 2004 presentava un’istanza di condono edilizio prot. 4195, ai sensi della legge n. 326/2003, nonché una successiva istanza di sanatoria paesaggistica delle opere il 31 maggio del 2005 con n. pratica 19557/938T.
Il Comune di Capri, con provvedimento n. 3935 del 13 febbraio del 2018, comunicava il diniego di detta istanza e, il giorno successivo, con nota dell’Ufficio Urbanistica prot n. 4047 del 14 febbraio del 2018, quello di diniego dell’istanza di sanatoria paesaggistica.
L’appellante proponeva ricorso dinanzi al TAR Campania, sede di Napoli che, come detto, ha rigettato il gravame.
4. Il primo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata la declaratoria di inammissibilità pronunciata in relazione al motivo con cui la parte contestava al Comune di aver violato le regole, che esso stesso si era auto-assegnato, per l’esame, in ordine cronologico, delle pratiche edilizie, contenute nelle deliberazioni, rispettivamente, di Giunta Municipale, n. 129/2008, e di Consiglio Comunale, n. 24/2012.
Secondo la parte appellante la scelta di iniziare a valutare le pratiche “a ritroso”, ossia partendo dalla più recente ed analizzando solo successivamente quelle più antiche – lungi dall’essere improduttiva di danni – oltre che in contrasto con le suddette auto-regole, pregiudicherebbe agli interessati la possibilità di avvalersi di eventuali (e più favorevoli) normative, così come di nuove disposizioni urbanistiche che dovessero sopraggiungere nelle more della definizione della pratica. Dalla quale prospettiva – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - si radicherebbe l’attualità dell’interesse a insorgere avverso detta violazione, illegittimamente negato all’allora ricorrente.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. Innanzitutto è quanto meno dubbio – come fondatamente ritenuto dal primo giudice – che avverso la censura in esame si possa prospettare un interesse, in capo alla parte, diretto ed attuale a sollevarla dal momento che, nello stesso motivo, la possibilità della sopravvenienza di norme più favorevoli è prospettata solo come astratta, la qual cosa già pare escludere a priori la concretezza del relativo interesse, pure invocato.
4.1.2. D’altro canto, anche a voler seguire la doglianza, e salvo provvedimenti legislativi statali extra-ordinem che nelle more il conditor legis non ha inteso emanare – qualsiasi normativa sopravvenuta favorevole, tenendo conto anche dell’entità degli interventi contestati, difficilmente potrebbe trovare applicazione in un’area, quale quella in questione, sottoposta a stringenti vincoli ambientali e paesaggistici.
E’ evidente perciò che, ad una così remota possibilità, difficilmente può corrispondere un interesse attuale all’esercizio di una correlativa facoltà defensionale, la cui utilità sarebbe, con tutta evidenza, meramente ipotetica.
4.1.3. Inoltre la censura in esame non considera che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, non sindacabile in sede giurisdizionale, la scelta di anticipare – o di posporre – l’analisi di singole pratiche, dipendendo essa dalle caratteristiche specifiche di ciascuna fattispecie. A maggior ragione considerando che la decisione di intervenire, con più sollecitudine, su illeciti più recentemente accertati, rispetto ad episodi più risalenti, non è in sé irragionevole, perché potrebbe sottintendere la volontà dell’amministrazione di ripristinare immediatamente lo status quo ante , senza consentire che, come accaduto in passato, gli abusi finiscano per così dire per stabilizzarsi, nella comunità di riferimento, col rischio di creare perniciosi effetti emulativi.
4.1.4. D’altronde – si osserva ancora – l’attività de qua è vincolata, anche in ragione dei ristretti termini procedimentali al cui rispetto è sottoposta, dovendosi comunque applicare, in assenza di previsioni specifiche, l’art. 2 della l. 241 del 1990 che impone una durata massima di trenta giorni per l’emanazione della relativa decisione.
4.1.5. Infine, ma non da ultimo, va ancora osservato che le delibere richiamate – delle quali si assume la violazione da parte del Comune appellato – avevano, come si desume dal loro testuale contenuto, natura di atti di indirizzo interno, come tali esse erano prive di efficacia vincolante verso i terzi; osservazione, quest’ultima, che dequota definitivamente la censura in esame.
5. Il secondo motivo d’appello contesta che, nei procedimenti conclusisi con i dinieghi impugnati, non siano stati acquisiti i pareri della Commissione Edilizia Comunale e della Commissione Locale per il Paesaggio.
Secondo la parte appellante, poiché il diniego di condono conteneva sia valutazioni urbanistico-edilizie che paesaggistico-ambientali, ciò avrebbe imposto il necessario intervento, nel procedimento, dei suddetti due organi consultivi.
A maggior ragione considerando che, ai sensi dei nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 del d.l. 326/2003, gli interventi minori – quali quelli in contestazione – eseguiti in aree vincolate, sono sanabili solo previo parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, il che confermerebbe che la Commissione Edilizia non avrebbe potuto né dovuto essere estromessa dalla relativa valutazione tecnica.
La doglianza in esame aggiunge ancora che i suddetti atti sarebbero comunque illegittimi per carenza di motivazione specifica perché contengono una mera elencazione di disposizioni "stereotipate", ma non descrivono, come avrebbero dovuto, in modo analitico, la natura e la tipologia delle singole opere oggetto di contestazione.
Quale atto sanzionatorio-afflittivo, al contrario, il diniego di sanatoria avrebbe richiesto una circostanziata motivazione atta a spiegare le ragioni tecnico-valutative che precludevano al rilascio del titolo.
5.1. Il motivo è infondato.
Innanzitutto, contrariamente a quanto ritenuto dalla doglianza in esame, secondo l’unanime orientamento di questo plesso giurisdizionale, il parere della Commissione edilizia nel procedimento di condono edilizio è solo facoltativo. “In virtù della specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione edilizia, considerando anche l'assenza di una specifica previsione in ordine alla necessità del parere della commissione edilizia, il parere della stessa in tale procedimento deve essere considerato facoltativo.” Consiglio di Stato sez. VI, 21/2/2023, n. 1787
5.2. D’altronde, in tesi, l’acquisizione al procedimento di un’ulteriore competenza, potrebbe rendersi utile o finanche necessaria, e per ovvii motivi, allorquando l’autorità competente si orienti nel senso di ritenere concedibile la sanatoria postuma e non, come in questo caso, quando ritenga di denegarla per l’incompatibilità coi vincoli insistenti sull’area.
5.3. Inoltre va ancora considerato che l’amministrazione nell’occorso ha esperito le dovute valutazioni tecniche, analizzando gli elaborati progettuali e lo stato dei luoghi, e giungendo alla conclusione che l’intervento non fosse compatibile con i vincoli esistenti in zona; dunque neppure può sostenersi che il provvedimento sia affetto da gravi e rilevanti lacune tecniche idonee ad integrare il vizio di carenza di motivazione.
6. Il terzo motivo d’appello censura la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso che le opere comportanti nuova volumetria, quali appunto sono quelle oggetto di controversia, possano ciò nonostante beneficiare del condono edilizio.
Secondo la parte appellante, infatti, la natura relativa e non assoluta del vincolo insistente sull’area interessata dall’edificazione - anche in considerazione di quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 49/2006, che ha escluso che, in tema di assentibilità delle opere in sede di condono, la legge regionale possa derogare a quella statale- consentiva il rilascio della sanatoria nel caso di specie.
6.1. Il motivo è infondato.
6.1.1. L’isola di Capri è sottoposta a vincolo paesaggistico generale, impresso sul territorio dal D.M. del 20 marzo del 1951, sussistono altresì sull’area vincoli di tutela idrogeologica ed ambientale.
6.1.2. L’intervento oggetto di condono – che ha oltretutto ricevuto il parere negativo dalla Soprintendenza di Napoli il 5 ottobre del 2006 - ha comportato un significativo aumento di volumetria, superiore a 50 metri quadri, dunque può escludersi che possa rientrare tra gli interventi minori; viceversa esso rientra, al di là di ogni ragionevole dubbio, nei casi previsti dall’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 326 del 2003 che esclude la sanabilità, in zona vincolata, anche in presenza di vincoli solo relativi, ed ammesso che detto caso ricorra, degli interventi che creano nuove volumetrie o superfici. Cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 21/7/2025, n. 6392 “Ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. "terzo condono"), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di volume e superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato.
7. Il quarto motivo d’appello contesta la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal giudice di primo grado, con riferimento ai motivi sollevati avverso il diniego espresso sulla sanatoria da parte della Soprintendenza.
Secondo la parte appellante quest’ultima, così come il Comune, avrebbero erroneamente applicato la disciplina "a regime" (artt. 167 e 181 D.Lgs. 42/2004), in luogo di quella speciale dettata dall’art. 1, commi 37 e 39, della L. n. 308/2004.
I principi dettati da quest’ultima avrebbero infatti consentito di condonare gli interventi anche in presenza di un incremento di volumi e/o superfici, purché ritenuto compatibile con il vincolo ambientale, e previo pagamento delle prescritte sanzioni.
La doglianza in esame aggiunge di poi che, in ogni caso, il diniego opposto dal Comune sarebbe illegittimo perché si fonda sul parere negativo della Soprintendenza, sul presupposto, erroneo, che quest’ultimo fosse vincolante, senza avere svolto alcuna autonoma istruttoria, che, in tesi, gli avrebbe consentito di pervenire ad una diversa valutazione e ad un diverso esito.
Infatti il parere soprintendentizio, proprio in quanto non vincolante, nel procedimento di cui all’art. 1, co. 37 L. 308/04, obbligava comunque il Comune ad esperire una valutazione discrezionale indipendente che, nel caso di specie, è del tutto mancata, finendo per affliggere insanabilmente il provvedimento.
7.1. Il motivo è infondato.
7.1.1. Innanzitutto la sanatoria ambientale prevista dalla legge n. 308/2004 ha effetti solo con riferimento al diritto penale, determinando l’estinzione del reato ivi previsto, ma non produce alcun effetto sul piano amministrativo. “Risulta chiaro che la domanda di compatibilità paesaggistica è rilevante solo per il conseguimento di un condono penale, ma senza influire sulle sanzioni amministrative in assenza di norme di coordinamento con la disciplina in materia di condono edilizio” (Cons.St. Sez. VI- n. 8103/2024 e 2559/2024).
Di conseguenza la sanabilità (rectius: la scusabilità) del reato edilizio non ha alcun effettivo riverbero sotto il profilo della sua assentibilità in sede condonistica, e tanto meno estende le possibilità di compatibilità paesaggistica, che rimangono assoggettate, e, quindi, regolate dalla disciplina generale.
7.1.2. A comprova di quanto appena osservato, il comma 39 della L. 308/2004 ha confermato la previsione che prevede l’intervento della Soprintendenza nel procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, con la conseguente impossibilità di rilasciare la sanatoria in presenza del parere negativo di quest’ultima.
7.1.3. A tutto concedere la possibilità di ottenere il condono ex d.l. 326 del 2003 presuppone che gli interventi fossero compatibili con la normazione urbanistica in vigore al momento della richiesta. Al contrario, per quanto riguarda Capri, il Piano Territoriale Paesaggistico all’epoca vigente prevedeva che, nelle aree a protezione integrale, con restauro paesistico-ambientale (PIR), sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria, di consolidamento statico o di restauro conservativo, mentre viceversa è vietato qualsiasi intervento che, come quello in esame, comporti incremento di volumi, o alterazione dell’andamento naturale del terreno.
7.1.4. In questo senso deve pertanto ritenersi altresì corretto ed esaustivo il rinvio contenuto nel provvedimento comunale di diniego al parere della Soprintendenza che, alla luce dei dati appena emarginati, esplicita in modo intellegibile, e congruente col regime urbanistico e paesaggistico applicabile, le ragioni per le quali non può essere assentito l’intervento. Versando in esso considerazioni rispetto alle quali il Comune nulla avrebbe dovuto, e potuto, aggiungere.
8. Conclusivamente questi motivi inducono a rigettare l’appello. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio celebratasi da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO IE, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
NN Sabbato, Consigliere
SE UL, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE UL | IO IE |
IL SEGRETARIO