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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente rel. dr Giuseppe Staglianò Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4315/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 14.03.2024, con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, C.F._1
elettivamente domiciliata in Valmontone (RM), Via Kennedy n.109, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maccauro, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE E nata a Controparte_1
Morolo(FR)il27.07.1944,C.F.: , C.F._2
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._3 elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Ferrari n. 35, presso lo studio degli
Avv.ti Aniello Pullano e Anselmo Pullano che li rappresentano e difendono in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATI
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 Oggetto: Appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
293/2022 del Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 18.03.2022, non notificata – proprietà –
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare i Sig.ri Pt_2
e responsabili dei danni causati ai beni immobili
[...] Controparte_1 della appellante e condannarli, al ripristino dello status quo ante dei luoghi di causa ed al risarcimento dei danni pari ad € 25000,00 (€ venticinquemila,00), oltre interessi e rivalutazione a far data della domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi in favore del legale antistatario.”
CONCLUSIONI PER LE PARTI APPELLATE Pt_1 [...]
E : CP_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, ove ravvisata l'ammissibilità dell'appello, rigettarlo integralmente, con vittoria di spese e compensi del presente grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 19.07.2022, ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Frosinone, n. 293/2022, pubblicata in data 18.03.2022, non notificata, che ha condannato e Controparte_1 Pt_2 al ripristino dello stato dei luoghi limitatamente ai lavori indicati nella
[...] relazione del consulente tecnico, rigettando tutte le altre domande di Parte_1
compensando tra le parti per 1/3 le spese di lite, per il residuo poste a
[...] carico dell'attrice, e ripartendo le spese di ctu a carico dei convenuti per 1/3 e dell'attrice per 2/3. Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui ha chiesto al Tribunale di Frosinone di Parte_1 condannare e al ripristino dello status quo Controparte_1 Parte_2 ante dei luoghi nella sua proprietà, modificati e danneggiati da opere edili effettuate arbitrariamente dai convenuti, senza autorizzazione, con consequenziale richiesta di ristoro dei danni, quantificati in € 25.000,00, con la vittoria delle spese. A fondamento della domanda, ha esposto che: Parte_1
- è proprietaria del fabbricato residenziale, del fabbricato legnaia-deposito e del terreno di pertinenza dei due fabbricati, tutti situati nel Comune di Morolo e distinto in Catasto al foglio 16 part. 807;
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 - detta proprietà confina con la proprietà di e Controparte_1 Pt_2
identificata catastalmente al foglio 16, particella 379 del tipo
[...] fabbricato ad uso magazzino;
- i vicini e hanno realizzato, senza Controparte_1 Parte_2 autorizzazione, nella proprietà di un insieme di opere che Parte_1 hanno modificato lo stato dei luoghi della sua proprietà, provocandole i danni riportati nel dettaglio:
∙ muretto di confine di blocchi di cemento appoggiato alla proprietà di
Parte_1
∙ tubi di scarico apposti sul muro di confine che riversano acqua, liquidi, saponi, detersivi ed oli sulla proprietà di Parte_1
∙ altre fessure che scaricano acque e liquami sulla medesima proprietà;
∙ modifica della pendenza del loro terreno, elevandone la loro proprietà in modo da far confluire acque nella proprietà di Parte_1
∙ taglio delle travi in legno portanti, a seguito dei lavori di rifacimento della copertura della proprietà di e Controparte_1 Parte_2 che pregiudicano la stabilità dei locali e il consequenziale mancato utilizzo degli stessi da parte di Parte_1
∙ ulteriori danni per il rialzo della copertura che ha determinato lo scolo delle acque.
Pertanto, dopo avere contestato ai vicini la realizzazione di tali opere arbitrarie, mediante raccomandata e lettera di messa in mora, non avendo ricevuto riscontro alcuno sulla richiesta di ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento dei danni, ha adito il Tribunale d Frosinone
e costituiti in giudizio, hanno contestato Controparte_1 Parte_2 la domanda attorea e ,pur non negando la circostanza che il vecchio capannone di loro proprietà è stato interessato da opere di ristrutturazione, hanno evidenziato come le stesse non hanno in alcun modo modificato ed aumentato la sua preesistente forma geometrica in pianta e che nessun danno hanno concretamente arrecato alla proprietà di in realtà resa Parte_1 fatiscente dalla omessa esecuzione , nel tempo, di alcuna manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il Tribunale di Frosinone, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio e aver escusso i testimoni, ha così deciso:
1. condanna i sig.ri e ad eseguire i Controparte_1 Parte_2 lavori descritti a pag. 15 della relazione del c.t.u. geom. ; CP_2
2. rigetta tutte le altre domande attoree;
3. dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 1/3; condanna la sig.ra a rifondere ai sig.ri e Parte_1 Controparte_1
i restanti 2/3, che liquida in € 3.223,00 per compensi, oltre Parte_2 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti per 1/3 e dell'attrice per 2/3.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado ha aderito alle conclusioni della c.t.u., condividendo pienamente l'elaborato del professionista nominato, ritenendo che abbia “fornito risposte puntuali e tecnicamente ineccepibili ai quesiti postigli, ricostruendo lo stato dei luoghi con il supporto dei rilievi fotografici e planimetrici, ha acquisito la necessaria documentazione amministrativa, ha fornito i chiarimenti richiesti dai consulenti di parte.” Ciò tanto con riferimento alle opere strutturali, che non avrebbero determinato danni alla statica delle costruzioni dell'attrice, sia con riferimento allo sversamento di acque e alle infiltrazioni, per evitare le quali, oltre alle opere realizzate dai convenuti sarebbe sufficiente un ulteriore intervento di convogliamento delle acque meteoriche, descritto nella consulenza, idoneo ad assicurare un ristoro in forma specifica.
avverso la sentenza impugnata, che ha sostanzialmente Parte_1 respinto la domanda risarcitoria, ha proposto appello, chiedendone preliminarmente la sospensione – successivamente rinunciata all' udienza del 26.1.2023- e la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulla base di tre motivi.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti CP_1
e che hanno richiesto il rigetto dell'appello poiché
[...] Parte_2 infondato in fatto e in diritto.
La Corte, a seguito dell'udienza del 14.03.2024, ha trattenuto la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I tre motivi di appello devono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti volti a censurare il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale di Frosinone, asseritamente determinato da una adesione acritica alle conclusioni peritali, incurante della intrinseca contraddizione della relazione tecnica e senza dare adeguato riscontro alle risultanze delle prove orali assunte nel giudizio. Più in particolare, il Giudice di primo grado ha erroneamente applicato l'art 196 cpc (1° MOTIVO), poiché ad avviso dell'appellante non avrebbe dato una adeguata e puntuale motivazione della sua adesione alle conclusioni peritali, omettendo di confrontare gli accertamenti del CTU con gli esiti dell'istruttoria testimoniale, e , dunque erroneamente interpretando le risultanze istruttorie, (2° MOTIVO) principalmente con riferimento al teste , e fornendo una motivazione insufficiente e Tes_1 contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia (3° MOTIVO), per avere trascurato le contraddizioni interne alla CTU.
L'appello non può esser accolto, attesa l'infondatezza di ciascuno dei motivi di impugnazione.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 2. Preliminarmente si osserva che il Tribunale di Frosinone, dopo avere espresso il proprio positivo giudizio sulle caratteristiche tecniche di puntualità, completezza e congruenza della relazione peritale , ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, a cui si deve il principio secondo cui, 'laddove il giudice condivida i risultati della c.t.u., non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto la decisione di aderire alle risultanze della consulenza comporta la valutazione delle contrarie deduzioni delle parti, senza bisogno di specifica confutazione delle contrarie argomentazioni, che devono considerarsi implicitamente disattese (Cass. 10.2.2021 n. 3262), con l'eccezione del caso in cui, espletate due consulenze tecniche con esiti tra loro difformi, il giudice esprima adesione all'una senza una adeguata valutazione comparativa tra le due (Cass., 26.5.2021 n. 14599), ovvero nel caso in cui la consulenza ometta l'accertamento di un fatto storico introdotto nel giudizio nel contraddittorio delle parti (Cass., 25.10.2022 n. 31511). Circostanze che non ricorrono nel caso all'esame, la cui decisione, viceversa, richiede elevate cognizioni specifiche (nella specie in esame, edilizia, in particolare di convogliamento delle acque), come nel caso della c.t.u. espletata in materia, sicché è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione di imparzialità (Cass. 18.12.2012 n. 23362). Peraltro, la consulenza nelle sue conclusioni dà conto in maniera completa e dettagliata delle osservazioni dei CTP, replicando con argomentazione congruenti a supporto delle valutazioni compiute, con riguardo ai quesiti posti dal giudice in relazione ai presupposti della domanda attrice.
3. In particolare, i quesiti 2/a e 2/b sono stati posti al fine di accertare la sussistenza di scolo di acque e liquidi nella proprietà dell'attrice, in conseguenza delle opere (edificazione di un muro di confine e pavimentazione del terreno antistante l'abitazione) eseguite dai convenuti. Con il quesito 2/a, è stato chiesto al Consulente di accertare la presenza sul muro di confine, tra la proprietà dell'attrice e la proprietà dei convenuti, di tubi di scarico o fessure dai quali vengono scaricati liquami e/o acqua piovana sulla proprietà dell'attrice, precisando ove possibile, da chi e quando siano stati realizzati e di accertare se lo scolo era preesistente ai lavori eseguiti dai convenuti nell'anno 2013, e se, in seguito agli stessi, sia o meno aumentato, mentre con il quesito 2/b è stato chiesto al Consulente di accertare se i convenuti abbiano o meno, e quando, modificato la pendenza del loro terreno nella parte confinante con la proprietà dell'attrice, e se la modifica abbia o meno determinato o aumentato lo scolo delle acque dal terreno dei convenuti in quello dell'attrice, precisando se il fenomeno era o meno preesistente e se, a
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 seguito delle modifiche, sia o meno aumentato;
se e che in che misura il fenomeno sia dovuto allo scolo sul terreno dei convenuti delle acque provenienti dalla strada pubblica. Quanto al punto 2/a il CTU ha osservato che le fessure presenti sul muro di confine risultano essere state realizzate sin dall'origine e, pur non ricorrendo ad intervalli regolari, i fori realizzati consentono lo smaltimento delle acque meteoriche. Il CTU, pur non riuscendo ad accertare l'epoca di costruzione del muro, né l'autore dello stesso ha ritenuto che i lavori di ristrutturazione non abbiano comportato alcuna modifica in ordine agli scoli preesistenti, eccezion fatta per il piazzale cementato, che ha determinato un aumento dello scolo superficiale, problematica, però, superata e risolta attraverso la realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche all'interno del lotto. Infine, il CTU lungo il muro di confine non ha rinvenuto alcun tubo di scarico proveniente dalla proprietà dei convenuti;
il deflusso delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati dei convenuti risultano convogliati tramite discendenti pluviali in appositi pozzetti, collegati dalla rete di raccolta realizzata dai medesimi. Quanto al punto 2/b, il CTU ha accertato che nella zona contigua al muro di recinzione e contenimento il dislivello fra i fondi era pari a 90 cm. e che non sono emersi elementi atti a comprovare un'eventuale modifica di pendenza e/o dislivello fra i fondi rispetto all'assetto originario. Inoltre, nell'ulteriore tratto al confine, il terreno adiacente i fabbricati dell'attrice, di proprietà dei convenuti, consiste in un'area destinata a verde, ben livellata, con una leggera pendenza verso la proprietà attrice, area che, grazie al confronto con la relazione allegata dall'attrice ha mostrato l'avvenuta rimozione del terreno di riporto, già esistente al momento dell'accertamento condotto dal tecnico di parte attrice e riportato in foto. Ciò nonostante, il CTU ha ritenuto impossibile stabilire se siano state ripristinate esattamente le quote precedenti, fermo restando che eventuali variazioni dovrebbero essere piuttosto contenute. Infine, la CTU, quanto allo scolo sul terreno dei convenuti delle acque provenienti dalla strada pubblica, ha accertato che i convenuti hanno provveduto a realizzare un sistema di regimentazione delle acque meteoriche all'interno della loro proprietà, installando tre griglie metalliche (coditoi) e che tale intervento ha conseguito la diminuzione degli scoli provenienti dalla strada comunale e dall'interno del lotto. Tali rilevi non appaiono smentiti dall'istruttoria testimoniale, peraltro valutata dal giudice di primo grado. Invero, il testimone , che Tes_1
l'appellante assume determinante, censurandone l'omessa considerazione da parte del Tribunale di Frosinone, ha reso dichiarazioni del tutto collimanti con le conclusioni del CTU ( “prima attaccato al muro di
c'era un drenaggio, una canala di scolo con della ghiaia, che Pt_1 consentiva alle acque piovane di scorrere ed evitava infiltrazioni, poi la
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 cugina ha alzato il terreno, mi pare nel 2013, e ha chiuso il drenaggio, invece sul muro di confine, non quello di cui ho detto prima, ma quello che si trova a fianco alla casetta vecchia, ci sono dei buchi, dai quali esce liquame vario, anche con saponi, presumo provenga dalla casa della cugina, perché c'è solo quella lì, non so quando siano stati fatti questi buchi, né chi li abbia fatti”- verbale di udienza del 10.11.2020). Né risulta la lamentata contraddittorietà intrinseca della relazione peritale, con riferimento alla parte in cui (p. 11) definisce gli scoli di acque piovane 'significative', salvo poi concludere che le opere realizzate dai convenuti rendono il fenomeno inidoneo a determinare un danno all'attrice. E' certamente provato che le opere realizzate dai convenuti abbiano eliminato il danno, posto che anche la attrice, specificando la domanda risarcitoria ribadita con l'atto di appello, ha fatto riferimento ai danni verificatisi dal 2013 (anno di costruzione del muretto poi demolito) fino alla realizzazione delle caditoie nel 2017. Danni non provati nemmeno in via presuntiva dagli atti di causa, tanto più che dai rilievi del CTU non è provata la lamentata variazione di quota del terreno dei convenuti.
4. Con i quesiti 2/c e 2/d è stato chiesto al Consulente di descrivere i lavori di ristrutturazione eseguiti dai convenuti nell'anno 2013 sul capannone e dire se in occasione degli stessi i convenuti abbiano o meno tagliato le travi di legno portanti, e se il taglio pregiudichi o meno la stabilità, e l'utilizzabilità, della parte di capannone di proprietà dell'attrice, nonché se abbia o meno determinato un aumento dello scolo delle acque piovane sul terreno dell'attrice e di descrivere, qualora dovesse ravvisare l'esistenza delle situazioni lesive lamentate dall'attrice, le opere necessarie per la rimessione in pristino, con la quantificazione dei costi. Circa l'indebolimento della struttura verticale di sostegno del tetto, il CTU ha accertato, con il confronto dello stato attuale della struttura con quello risultante dalle foto allegate alla relazione del consulente di parte, che i convenuti, nell'eseguire i lavori di ristrutturazione hanno tagliato le porzioni terminali delle travi portanti (tetto dell'attrice) sporgenti all'interno della loro porzione di fabbricato. Il CTU, appurato che l'unica documentazione disponibile per rispondere ai quesiti consiste nelle soprarichiamate foto del c.t.p., che mostrano la situazione precedente al taglio ma non chiariscono in modo netto la questione, nel permanere dell'incertezza, ha ritenuto di poter formulare solo delle ipotesi, basate sulle seguenti considerazioni:
-il muro, per quanto desumibile dagli atti di causa, è stato eretto in epoca successiva all'originaria realizzazione del fabbricato, e con finalità di c.d. “divisorio” e l'utilizzo di blocchetti vuoti di cemento dello spessore di 20 cm, nonché l'assenza di innesti nella muratura portante perimetrale, sembrerebbero avvalorare l'ipotesi che la finalità del muro all'origine non fosse quella di sostenere la copertura;
la copertura, in epoca antecedente la r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 realizzazione del muro divisorio, era in grado di autosostenersi;
la foto prodotta dal c.t.p. evidenzia la presenza di due puntelli verticali, ravvicinati, di sostegno alla trave n. 3, che non avrebbero avuto motivo di esistere se la trave avesse disposto di un ulteriore appoggio sul muro in blocchetti di cemento. Tali considerazioni, secondo il c.t.u., porterebbero a ritenere probabile che le travi non poggiassero affatto sul muro in blocchetti di cemento;
in tale evenienza, il taglio delle porzioni terminali non avrebbe alcuna rilevanza in ordine allo schema statico-strutturale preesistente;
peraltro, da un esame esteso dell'intera porzione di capannone dell'attrice, emerge che la struttura portante verticale, in parte in muratura di pietrame e in parte in blocchetti vuoti di cemento, è piuttosto vetusta e presenta criticità che prescindono dal taglio delle travi;
inoltre, si è osservato che i puntelli verticali di sostegno delle travi 2 e 3, posizionati nelle vicinanze del muro in blocchetti, appaiono di sezione ridotta e probabilmente non idonea. QU , in conclusione, il taglio delle travi non avrebbe inciso sulla stabilità dell'edificio dell'attrice, peraltro pregiudicato dal cattivo stato di manutenzione. Il Giudice ha tratto questa conclusione non soltanto dalla ipotesi ritenuta più attendibile dal CTU, ma anche all'esito della valutazione delle prove orali. Infatti, ha ritenuto che l'unica testimonianza che ha fornito elementi specificamente riferiti alla problematica in esame è quella del RA , il quale ha riferito di aver visionato il Testimone_2 fabbricato nel 1996 e di aver verificato sul posto che le travi non hanno mai poggiato sul muro di confine, ma sui pilastri, sostegni che hanno puntellato e che si sono trovate all'interno della proprietà dell'attrice, e che il muro era stato fatto dai convenuti solo con funzione divisoria. Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal tecnico di parte attrice, Ing. , non siano dirimenti, Persona_1 perché l'ingegnere si è limitato ad affermare che le proprietà dell'attrice e delle convenute formavano una struttura unitaria, ma ciò rappresenta una circostanza non contestata e che, considerata di per sé sola, non consente di accertare se le travi poggiassero o meno sul muro divisorio;
inoltre, neanche la circostanza riferita dal figlio dell'attrice, , e Parte_3 cioè che, dopo la realizzazione dei lavori da parte dei convenuti, il tetto della struttura in questione si sarebbe abbassato, può avere un valore decisivo per la genericità con la quale è stata riferita. Anche in questo caso la testimonianza di , che ad Testimone_3 avviso dell'appellante sarebbe stata pretermessa nella motivazione della sentenza impugnata, è tale da sovvertire le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Frosinone. Egli ha affermato di aver visto “tre travi sul tetto all'interno di casa di , loro ( i convenuti ) hanno segato tutte e tre Pt_1 le travi, io non l'ho visti suppongono siano stati i convenuti ,ora sono staccate dal muro di circa 4 - 5 cm , non so quando è stato fatto ”.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 Quanto all'incidenza dei lavori di ristrutturazione sullo scolo delle acque piovane dal tetto dei convenuti nella proprietà dell'attrice, il CTU ha rilevato che la modesta modifica della geometria della copertura non ha portato ad alcuna variazione in ordine agli scoli delle acque meteoriche sul terreno dell'attrice, atteso che le acque provenienti dal nuovo tetto sono raccolte nei canali di gronda e immesse, attraverso i discendenti pluviali, nella rete di raccolta realizzata dai convenuti. Quanto alle infiltrazioni che si potrebbero verificare nella zona di contatto del tetto con la muratura verticale limitrofa, scaturita dall'innalzamento della linea di gronda, pacificamente eseguito dai convenuti, appare necessaria, non apparendo idonea la sigillatura con resina proposta dal consulente di parte convenuta, la installazione di una scossalina in lamiera metallica con le caratteristiche dettagliatamente descritte al foglio 15 della relazione, per un costo quantificato dal c.t.u. in € 1.000,00 oltre i.v.a..Tale soluzione è stata adottata e prescelta dal Tribunale di Frosinone, come la più adeguata e congrua per garantire un ristoro in forma specifica del danno lamentato dalla parte attrice. Per quanto esposto, l'appello deve essere respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
5.Attesa la piena soccombenza, l'appellante deve essere condannata a rifondere le parti appellate delle spese di lite, secondo i parametri inferiori a quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione). Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Frosinone n. 293/2022, pubblicata il 18.03.2022, che per l'effetto conferma;
Condanna l'appellante al pagamento in favore di Controparte_3
e di delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_2 che si liquidano in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9 228/12, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Roma in data 13.2.2025 LA PRESIDENTE rel. dott.ssa Franca Mangano
Sentenza redatta con la collaborazione della funzionaria UPP dott.ssa Pamela Coti.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 10
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente rel. dr Giuseppe Staglianò Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4315/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 14.03.2024, con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, C.F._1
elettivamente domiciliata in Valmontone (RM), Via Kennedy n.109, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maccauro, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE E nata a Controparte_1
Morolo(FR)il27.07.1944,C.F.: , C.F._2
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._3 elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Ferrari n. 35, presso lo studio degli
Avv.ti Aniello Pullano e Anselmo Pullano che li rappresentano e difendono in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATI
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 Oggetto: Appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
293/2022 del Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 18.03.2022, non notificata – proprietà –
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare i Sig.ri Pt_2
e responsabili dei danni causati ai beni immobili
[...] Controparte_1 della appellante e condannarli, al ripristino dello status quo ante dei luoghi di causa ed al risarcimento dei danni pari ad € 25000,00 (€ venticinquemila,00), oltre interessi e rivalutazione a far data della domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi in favore del legale antistatario.”
CONCLUSIONI PER LE PARTI APPELLATE Pt_1 [...]
E : CP_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, ove ravvisata l'ammissibilità dell'appello, rigettarlo integralmente, con vittoria di spese e compensi del presente grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 19.07.2022, ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Frosinone, n. 293/2022, pubblicata in data 18.03.2022, non notificata, che ha condannato e Controparte_1 Pt_2 al ripristino dello stato dei luoghi limitatamente ai lavori indicati nella
[...] relazione del consulente tecnico, rigettando tutte le altre domande di Parte_1
compensando tra le parti per 1/3 le spese di lite, per il residuo poste a
[...] carico dell'attrice, e ripartendo le spese di ctu a carico dei convenuti per 1/3 e dell'attrice per 2/3. Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui ha chiesto al Tribunale di Frosinone di Parte_1 condannare e al ripristino dello status quo Controparte_1 Parte_2 ante dei luoghi nella sua proprietà, modificati e danneggiati da opere edili effettuate arbitrariamente dai convenuti, senza autorizzazione, con consequenziale richiesta di ristoro dei danni, quantificati in € 25.000,00, con la vittoria delle spese. A fondamento della domanda, ha esposto che: Parte_1
- è proprietaria del fabbricato residenziale, del fabbricato legnaia-deposito e del terreno di pertinenza dei due fabbricati, tutti situati nel Comune di Morolo e distinto in Catasto al foglio 16 part. 807;
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 - detta proprietà confina con la proprietà di e Controparte_1 Pt_2
identificata catastalmente al foglio 16, particella 379 del tipo
[...] fabbricato ad uso magazzino;
- i vicini e hanno realizzato, senza Controparte_1 Parte_2 autorizzazione, nella proprietà di un insieme di opere che Parte_1 hanno modificato lo stato dei luoghi della sua proprietà, provocandole i danni riportati nel dettaglio:
∙ muretto di confine di blocchi di cemento appoggiato alla proprietà di
Parte_1
∙ tubi di scarico apposti sul muro di confine che riversano acqua, liquidi, saponi, detersivi ed oli sulla proprietà di Parte_1
∙ altre fessure che scaricano acque e liquami sulla medesima proprietà;
∙ modifica della pendenza del loro terreno, elevandone la loro proprietà in modo da far confluire acque nella proprietà di Parte_1
∙ taglio delle travi in legno portanti, a seguito dei lavori di rifacimento della copertura della proprietà di e Controparte_1 Parte_2 che pregiudicano la stabilità dei locali e il consequenziale mancato utilizzo degli stessi da parte di Parte_1
∙ ulteriori danni per il rialzo della copertura che ha determinato lo scolo delle acque.
Pertanto, dopo avere contestato ai vicini la realizzazione di tali opere arbitrarie, mediante raccomandata e lettera di messa in mora, non avendo ricevuto riscontro alcuno sulla richiesta di ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento dei danni, ha adito il Tribunale d Frosinone
e costituiti in giudizio, hanno contestato Controparte_1 Parte_2 la domanda attorea e ,pur non negando la circostanza che il vecchio capannone di loro proprietà è stato interessato da opere di ristrutturazione, hanno evidenziato come le stesse non hanno in alcun modo modificato ed aumentato la sua preesistente forma geometrica in pianta e che nessun danno hanno concretamente arrecato alla proprietà di in realtà resa Parte_1 fatiscente dalla omessa esecuzione , nel tempo, di alcuna manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il Tribunale di Frosinone, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio e aver escusso i testimoni, ha così deciso:
1. condanna i sig.ri e ad eseguire i Controparte_1 Parte_2 lavori descritti a pag. 15 della relazione del c.t.u. geom. ; CP_2
2. rigetta tutte le altre domande attoree;
3. dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 1/3; condanna la sig.ra a rifondere ai sig.ri e Parte_1 Controparte_1
i restanti 2/3, che liquida in € 3.223,00 per compensi, oltre Parte_2 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti per 1/3 e dell'attrice per 2/3.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado ha aderito alle conclusioni della c.t.u., condividendo pienamente l'elaborato del professionista nominato, ritenendo che abbia “fornito risposte puntuali e tecnicamente ineccepibili ai quesiti postigli, ricostruendo lo stato dei luoghi con il supporto dei rilievi fotografici e planimetrici, ha acquisito la necessaria documentazione amministrativa, ha fornito i chiarimenti richiesti dai consulenti di parte.” Ciò tanto con riferimento alle opere strutturali, che non avrebbero determinato danni alla statica delle costruzioni dell'attrice, sia con riferimento allo sversamento di acque e alle infiltrazioni, per evitare le quali, oltre alle opere realizzate dai convenuti sarebbe sufficiente un ulteriore intervento di convogliamento delle acque meteoriche, descritto nella consulenza, idoneo ad assicurare un ristoro in forma specifica.
avverso la sentenza impugnata, che ha sostanzialmente Parte_1 respinto la domanda risarcitoria, ha proposto appello, chiedendone preliminarmente la sospensione – successivamente rinunciata all' udienza del 26.1.2023- e la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulla base di tre motivi.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti CP_1
e che hanno richiesto il rigetto dell'appello poiché
[...] Parte_2 infondato in fatto e in diritto.
La Corte, a seguito dell'udienza del 14.03.2024, ha trattenuto la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I tre motivi di appello devono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti volti a censurare il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale di Frosinone, asseritamente determinato da una adesione acritica alle conclusioni peritali, incurante della intrinseca contraddizione della relazione tecnica e senza dare adeguato riscontro alle risultanze delle prove orali assunte nel giudizio. Più in particolare, il Giudice di primo grado ha erroneamente applicato l'art 196 cpc (1° MOTIVO), poiché ad avviso dell'appellante non avrebbe dato una adeguata e puntuale motivazione della sua adesione alle conclusioni peritali, omettendo di confrontare gli accertamenti del CTU con gli esiti dell'istruttoria testimoniale, e , dunque erroneamente interpretando le risultanze istruttorie, (2° MOTIVO) principalmente con riferimento al teste , e fornendo una motivazione insufficiente e Tes_1 contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia (3° MOTIVO), per avere trascurato le contraddizioni interne alla CTU.
L'appello non può esser accolto, attesa l'infondatezza di ciascuno dei motivi di impugnazione.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 2. Preliminarmente si osserva che il Tribunale di Frosinone, dopo avere espresso il proprio positivo giudizio sulle caratteristiche tecniche di puntualità, completezza e congruenza della relazione peritale , ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, a cui si deve il principio secondo cui, 'laddove il giudice condivida i risultati della c.t.u., non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto la decisione di aderire alle risultanze della consulenza comporta la valutazione delle contrarie deduzioni delle parti, senza bisogno di specifica confutazione delle contrarie argomentazioni, che devono considerarsi implicitamente disattese (Cass. 10.2.2021 n. 3262), con l'eccezione del caso in cui, espletate due consulenze tecniche con esiti tra loro difformi, il giudice esprima adesione all'una senza una adeguata valutazione comparativa tra le due (Cass., 26.5.2021 n. 14599), ovvero nel caso in cui la consulenza ometta l'accertamento di un fatto storico introdotto nel giudizio nel contraddittorio delle parti (Cass., 25.10.2022 n. 31511). Circostanze che non ricorrono nel caso all'esame, la cui decisione, viceversa, richiede elevate cognizioni specifiche (nella specie in esame, edilizia, in particolare di convogliamento delle acque), come nel caso della c.t.u. espletata in materia, sicché è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione di imparzialità (Cass. 18.12.2012 n. 23362). Peraltro, la consulenza nelle sue conclusioni dà conto in maniera completa e dettagliata delle osservazioni dei CTP, replicando con argomentazione congruenti a supporto delle valutazioni compiute, con riguardo ai quesiti posti dal giudice in relazione ai presupposti della domanda attrice.
3. In particolare, i quesiti 2/a e 2/b sono stati posti al fine di accertare la sussistenza di scolo di acque e liquidi nella proprietà dell'attrice, in conseguenza delle opere (edificazione di un muro di confine e pavimentazione del terreno antistante l'abitazione) eseguite dai convenuti. Con il quesito 2/a, è stato chiesto al Consulente di accertare la presenza sul muro di confine, tra la proprietà dell'attrice e la proprietà dei convenuti, di tubi di scarico o fessure dai quali vengono scaricati liquami e/o acqua piovana sulla proprietà dell'attrice, precisando ove possibile, da chi e quando siano stati realizzati e di accertare se lo scolo era preesistente ai lavori eseguiti dai convenuti nell'anno 2013, e se, in seguito agli stessi, sia o meno aumentato, mentre con il quesito 2/b è stato chiesto al Consulente di accertare se i convenuti abbiano o meno, e quando, modificato la pendenza del loro terreno nella parte confinante con la proprietà dell'attrice, e se la modifica abbia o meno determinato o aumentato lo scolo delle acque dal terreno dei convenuti in quello dell'attrice, precisando se il fenomeno era o meno preesistente e se, a
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 seguito delle modifiche, sia o meno aumentato;
se e che in che misura il fenomeno sia dovuto allo scolo sul terreno dei convenuti delle acque provenienti dalla strada pubblica. Quanto al punto 2/a il CTU ha osservato che le fessure presenti sul muro di confine risultano essere state realizzate sin dall'origine e, pur non ricorrendo ad intervalli regolari, i fori realizzati consentono lo smaltimento delle acque meteoriche. Il CTU, pur non riuscendo ad accertare l'epoca di costruzione del muro, né l'autore dello stesso ha ritenuto che i lavori di ristrutturazione non abbiano comportato alcuna modifica in ordine agli scoli preesistenti, eccezion fatta per il piazzale cementato, che ha determinato un aumento dello scolo superficiale, problematica, però, superata e risolta attraverso la realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche all'interno del lotto. Infine, il CTU lungo il muro di confine non ha rinvenuto alcun tubo di scarico proveniente dalla proprietà dei convenuti;
il deflusso delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati dei convenuti risultano convogliati tramite discendenti pluviali in appositi pozzetti, collegati dalla rete di raccolta realizzata dai medesimi. Quanto al punto 2/b, il CTU ha accertato che nella zona contigua al muro di recinzione e contenimento il dislivello fra i fondi era pari a 90 cm. e che non sono emersi elementi atti a comprovare un'eventuale modifica di pendenza e/o dislivello fra i fondi rispetto all'assetto originario. Inoltre, nell'ulteriore tratto al confine, il terreno adiacente i fabbricati dell'attrice, di proprietà dei convenuti, consiste in un'area destinata a verde, ben livellata, con una leggera pendenza verso la proprietà attrice, area che, grazie al confronto con la relazione allegata dall'attrice ha mostrato l'avvenuta rimozione del terreno di riporto, già esistente al momento dell'accertamento condotto dal tecnico di parte attrice e riportato in foto. Ciò nonostante, il CTU ha ritenuto impossibile stabilire se siano state ripristinate esattamente le quote precedenti, fermo restando che eventuali variazioni dovrebbero essere piuttosto contenute. Infine, la CTU, quanto allo scolo sul terreno dei convenuti delle acque provenienti dalla strada pubblica, ha accertato che i convenuti hanno provveduto a realizzare un sistema di regimentazione delle acque meteoriche all'interno della loro proprietà, installando tre griglie metalliche (coditoi) e che tale intervento ha conseguito la diminuzione degli scoli provenienti dalla strada comunale e dall'interno del lotto. Tali rilevi non appaiono smentiti dall'istruttoria testimoniale, peraltro valutata dal giudice di primo grado. Invero, il testimone , che Tes_1
l'appellante assume determinante, censurandone l'omessa considerazione da parte del Tribunale di Frosinone, ha reso dichiarazioni del tutto collimanti con le conclusioni del CTU ( “prima attaccato al muro di
c'era un drenaggio, una canala di scolo con della ghiaia, che Pt_1 consentiva alle acque piovane di scorrere ed evitava infiltrazioni, poi la
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 cugina ha alzato il terreno, mi pare nel 2013, e ha chiuso il drenaggio, invece sul muro di confine, non quello di cui ho detto prima, ma quello che si trova a fianco alla casetta vecchia, ci sono dei buchi, dai quali esce liquame vario, anche con saponi, presumo provenga dalla casa della cugina, perché c'è solo quella lì, non so quando siano stati fatti questi buchi, né chi li abbia fatti”- verbale di udienza del 10.11.2020). Né risulta la lamentata contraddittorietà intrinseca della relazione peritale, con riferimento alla parte in cui (p. 11) definisce gli scoli di acque piovane 'significative', salvo poi concludere che le opere realizzate dai convenuti rendono il fenomeno inidoneo a determinare un danno all'attrice. E' certamente provato che le opere realizzate dai convenuti abbiano eliminato il danno, posto che anche la attrice, specificando la domanda risarcitoria ribadita con l'atto di appello, ha fatto riferimento ai danni verificatisi dal 2013 (anno di costruzione del muretto poi demolito) fino alla realizzazione delle caditoie nel 2017. Danni non provati nemmeno in via presuntiva dagli atti di causa, tanto più che dai rilievi del CTU non è provata la lamentata variazione di quota del terreno dei convenuti.
4. Con i quesiti 2/c e 2/d è stato chiesto al Consulente di descrivere i lavori di ristrutturazione eseguiti dai convenuti nell'anno 2013 sul capannone e dire se in occasione degli stessi i convenuti abbiano o meno tagliato le travi di legno portanti, e se il taglio pregiudichi o meno la stabilità, e l'utilizzabilità, della parte di capannone di proprietà dell'attrice, nonché se abbia o meno determinato un aumento dello scolo delle acque piovane sul terreno dell'attrice e di descrivere, qualora dovesse ravvisare l'esistenza delle situazioni lesive lamentate dall'attrice, le opere necessarie per la rimessione in pristino, con la quantificazione dei costi. Circa l'indebolimento della struttura verticale di sostegno del tetto, il CTU ha accertato, con il confronto dello stato attuale della struttura con quello risultante dalle foto allegate alla relazione del consulente di parte, che i convenuti, nell'eseguire i lavori di ristrutturazione hanno tagliato le porzioni terminali delle travi portanti (tetto dell'attrice) sporgenti all'interno della loro porzione di fabbricato. Il CTU, appurato che l'unica documentazione disponibile per rispondere ai quesiti consiste nelle soprarichiamate foto del c.t.p., che mostrano la situazione precedente al taglio ma non chiariscono in modo netto la questione, nel permanere dell'incertezza, ha ritenuto di poter formulare solo delle ipotesi, basate sulle seguenti considerazioni:
-il muro, per quanto desumibile dagli atti di causa, è stato eretto in epoca successiva all'originaria realizzazione del fabbricato, e con finalità di c.d. “divisorio” e l'utilizzo di blocchetti vuoti di cemento dello spessore di 20 cm, nonché l'assenza di innesti nella muratura portante perimetrale, sembrerebbero avvalorare l'ipotesi che la finalità del muro all'origine non fosse quella di sostenere la copertura;
la copertura, in epoca antecedente la r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 realizzazione del muro divisorio, era in grado di autosostenersi;
la foto prodotta dal c.t.p. evidenzia la presenza di due puntelli verticali, ravvicinati, di sostegno alla trave n. 3, che non avrebbero avuto motivo di esistere se la trave avesse disposto di un ulteriore appoggio sul muro in blocchetti di cemento. Tali considerazioni, secondo il c.t.u., porterebbero a ritenere probabile che le travi non poggiassero affatto sul muro in blocchetti di cemento;
in tale evenienza, il taglio delle porzioni terminali non avrebbe alcuna rilevanza in ordine allo schema statico-strutturale preesistente;
peraltro, da un esame esteso dell'intera porzione di capannone dell'attrice, emerge che la struttura portante verticale, in parte in muratura di pietrame e in parte in blocchetti vuoti di cemento, è piuttosto vetusta e presenta criticità che prescindono dal taglio delle travi;
inoltre, si è osservato che i puntelli verticali di sostegno delle travi 2 e 3, posizionati nelle vicinanze del muro in blocchetti, appaiono di sezione ridotta e probabilmente non idonea. QU , in conclusione, il taglio delle travi non avrebbe inciso sulla stabilità dell'edificio dell'attrice, peraltro pregiudicato dal cattivo stato di manutenzione. Il Giudice ha tratto questa conclusione non soltanto dalla ipotesi ritenuta più attendibile dal CTU, ma anche all'esito della valutazione delle prove orali. Infatti, ha ritenuto che l'unica testimonianza che ha fornito elementi specificamente riferiti alla problematica in esame è quella del RA , il quale ha riferito di aver visionato il Testimone_2 fabbricato nel 1996 e di aver verificato sul posto che le travi non hanno mai poggiato sul muro di confine, ma sui pilastri, sostegni che hanno puntellato e che si sono trovate all'interno della proprietà dell'attrice, e che il muro era stato fatto dai convenuti solo con funzione divisoria. Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal tecnico di parte attrice, Ing. , non siano dirimenti, Persona_1 perché l'ingegnere si è limitato ad affermare che le proprietà dell'attrice e delle convenute formavano una struttura unitaria, ma ciò rappresenta una circostanza non contestata e che, considerata di per sé sola, non consente di accertare se le travi poggiassero o meno sul muro divisorio;
inoltre, neanche la circostanza riferita dal figlio dell'attrice, , e Parte_3 cioè che, dopo la realizzazione dei lavori da parte dei convenuti, il tetto della struttura in questione si sarebbe abbassato, può avere un valore decisivo per la genericità con la quale è stata riferita. Anche in questo caso la testimonianza di , che ad Testimone_3 avviso dell'appellante sarebbe stata pretermessa nella motivazione della sentenza impugnata, è tale da sovvertire le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Frosinone. Egli ha affermato di aver visto “tre travi sul tetto all'interno di casa di , loro ( i convenuti ) hanno segato tutte e tre Pt_1 le travi, io non l'ho visti suppongono siano stati i convenuti ,ora sono staccate dal muro di circa 4 - 5 cm , non so quando è stato fatto ”.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 Quanto all'incidenza dei lavori di ristrutturazione sullo scolo delle acque piovane dal tetto dei convenuti nella proprietà dell'attrice, il CTU ha rilevato che la modesta modifica della geometria della copertura non ha portato ad alcuna variazione in ordine agli scoli delle acque meteoriche sul terreno dell'attrice, atteso che le acque provenienti dal nuovo tetto sono raccolte nei canali di gronda e immesse, attraverso i discendenti pluviali, nella rete di raccolta realizzata dai convenuti. Quanto alle infiltrazioni che si potrebbero verificare nella zona di contatto del tetto con la muratura verticale limitrofa, scaturita dall'innalzamento della linea di gronda, pacificamente eseguito dai convenuti, appare necessaria, non apparendo idonea la sigillatura con resina proposta dal consulente di parte convenuta, la installazione di una scossalina in lamiera metallica con le caratteristiche dettagliatamente descritte al foglio 15 della relazione, per un costo quantificato dal c.t.u. in € 1.000,00 oltre i.v.a..Tale soluzione è stata adottata e prescelta dal Tribunale di Frosinone, come la più adeguata e congrua per garantire un ristoro in forma specifica del danno lamentato dalla parte attrice. Per quanto esposto, l'appello deve essere respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
5.Attesa la piena soccombenza, l'appellante deve essere condannata a rifondere le parti appellate delle spese di lite, secondo i parametri inferiori a quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione). Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Frosinone n. 293/2022, pubblicata il 18.03.2022, che per l'effetto conferma;
Condanna l'appellante al pagamento in favore di Controparte_3
e di delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_2 che si liquidano in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9 228/12, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Roma in data 13.2.2025 LA PRESIDENTE rel. dott.ssa Franca Mangano
Sentenza redatta con la collaborazione della funzionaria UPP dott.ssa Pamela Coti.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 10