TRIB
Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2024, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 4985, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissati in trattazione finale al 30.05.2024, vertente
TRA
, nata il giorno 07.12.1967 in OTTAVIANO ed ivi Parte_1
elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
TERZIGNO alla esso lo studio dell'avv. Luigi CARBONE che la rappresenta e difende in virtù di procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
E
in Controparte_1
F.: Controparte_1
, con sede legale in POM OCO CodiceFiscale_2
CONVENUTA, contumace
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro protrattosi dall'aprile 2009 al luglio 2020 (compresi) e condanna al versamento di differenze retributive su trattamento “ordinario”, 13^ mensilità, ferie, festività, T.F.R.
CONCLUSIONI: quelle dell'originario atto costitutivo e delle successive note difensive.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, iscritto al R.G. in data 20.09.2022, la sig.ra Pt_1
1 chiedeva il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di Parte_1 inato fra essa istante e la ditta individuale CP_1
e la condanna della stessa al pagamento delle differenze
[...]
maturate nel corso ed all'esito del citato rapporto per un ammontare complessivo di euro 97.512,06 lordi, oltre interessi, a calcolarsi sul solo importo inerente il trattamento “ordinario, la 13^, le ferie e le festività. Nel dettaglio l'istante deduceva:
- di essere stata chiamata ad assicurare le sue prestazioni dalla ditta individuale convenuta, che si occupa di sartoria e confezione su misura di abbigliamento, in maniera saltuaria ed all'occorrenza dal mese di aprile del 2004 fino al marzo 2009;
- di essere rimasta alle dipendenze della suddetta ditta individuale in virtù di contratto full time, non regolarizzato, dall'1 aprile 2009 fino all'1 marzo 2020, allorquando, a causa della pandemia da “covid 19”, veniva invitata a restare a casa, a disposizione dell'azienda;
- che dal 4 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020 veniva assunta con regolare contratto di lavoro subordinato in part time, a tempo determinato;
- di essere stata licenziata a luglio 2020 in quanto il datore le riferiva che non poteva più tenere il personale;
- di aver svolto per tutto il periodo suindicato, attività di cucitrice a mano, rientrante nel II livello CCNL Tessili Lavorazione a mano -Aziende Artigiane;
- che l'orario di lavoro era articolato su 6 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:30, con 30 minuti di pausa pranzo, con un giorno di riposo a settimana;
- di aver goduto solo ed esclusivamente di 15 giorni di ferie nel mese di agosto;
- che per l'attività svolta, aveva percepito una retribuzione mensile variata nel corso degli anni, oscillante tra € 700,00 ed € 1.000,00;
- che per l'intera durata del rapporto di lavoro non aveva ricevuto la giusta retribuzione mensile, né il pagamento delle ferie non godute, della tredicesima mensilità, del lavoro straordinario, secondo le previsioni del C.C.N.L. citato;
- che il rapporto di lavoro era cessato il 31.7.2020, a seguito di licenziamento senza preavviso;
- che per l'attività concretamente resa ha diritto al riconoscimento, in riferimento al periodo aprile 2009/luglio 2020, del rapporto di lavoro subordinato e alla corresponsione delle differenze retributive maturate sull'effettivo orario di lavoro prestato e sulle mansioni in concreto svolte, oltre che sul TFR e sugli scatti di anzianità. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione della prima udienza di comparizione, la ditta convenuta non si costituiva e pertanto, con provvedimento in data 1/3/2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
2 La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, con l'audizione dei testi intimati dalla ricorrente, previa ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della convenuta, rimasto peraltro senza esito per la mancata comparizione dell'interessato all'udienza all'uopo fissata.
Veniva, altresì, espletata consulenza tecnica contabile attesa la necessità di verificare in concreto, id est: alla luce delle complessive emergenze processuali, la posta creditoria azionabile dalla ricorrente.
All'esito del deposito della relazione peritale, concessi i termini per note illustrative, la controversia veniva assegnata in decisione.
^^^^^ (1)
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Allega, nella buona sostanza, la sig.ra di avere Parte_1 lavorato ininterrottamente alle dipendenze dell rile 2009 CP_1
a luglio 2020 ad onta di una traccia cartolare che att orto di lavoro a tempo determinato dal 4 maggio al 31 luglio 2020. Sarebbe, insomma, accaduto che il rapporto sommerso, iniziato ad aprile 2009 e protrattosi ininterrottamente negli anni, si interruppe a marzo 2020, con la pandemia da “covid 19”, quando il datore invitò la odierna ricorrente a rimanere a casa a disposizione dell'Azienda. Il 4 maggio, poi, sarebbe stato formalizzato un rapporto a tempo determinato al solo fine di consentire alla lavoratrice di uscire di casa per recarsi al lavoro. Tale rapporto sarebbe definitivamente cessato il 31 luglio 2020 a seguito di licenziamento intimato alla lavoratrice dal titolare della ditta individuale. Assume, quindi, l'istante di aver prestato attività lavorativa come sarta specializzata per l'intero periodo dedotto in giudizio, nell'ambito di un rapporto di lavoro rimasto in gran parte non regolarizzato. (2)
Deve premettersi che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio per ottenere il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, in primo luogo la natura subordinata del rapporto e poi la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Tale sforzo dimostrativo è chiaramente vieppiù importante laddove si denunci la sommersione totale del dedotto rapporto.
Si appartiene al notorio che la giurisprudenza di legittimità ha individuato, nel corso degli anni, una serie di indici sintomatici e rivelatori, se positivamente riscontrati, della natura subordinata del rapporto di lavoro, quali l'osservanza di un orario ripetitivo e predeterminato;
la collaborazione costante in un contesto organizzativo facente capo al datore, l'assenza del rischio in capo al lavoratore, la continuità e la natura della prestazione, la sua riconducibilità a ben precise ed individuate declaratorie professionali delineate dalla contrattazione collettiva di categoria, un trattamento salariale sinallagmaticamente riconducibile alla prestazione lavorativa.
3 Naturalmente, per quanto appena sottolineato, la prova “principe” in tali tipologie di controversie è quella testimoniale. Nel rispetto dei canoni di valutazione della prova testimoniale, va inoltre sottolineato che le circostanze pienamente apprezzabili in prospettiva probatoria sono quelle veicolate dai testimoni per “scienza diretta”, cioè quelle cadute sotto la loro diretta percezione, laddove le restanti propalazioni vanno sottoposte all'ineludibile vaglio critico del Giudice nel più ampio contesto delle risultanze processuali. (3)
Nella fattispecie de qua va segnalato che i testi intimati dalla ricorrente hanno riferito circostanze solo in parte concludenti. Nel dettaglio.
La sig.ra ha dichiarato: Parte_2
… ho lavorat pio della pandemia;
all'epoca lavoravo alle dipendenze della ditta del sig. con mansioni di sarta;
sono Controparte_1 in causa con il mio ex datore cato inquadramento formale, per mancato pagamento del T.F.R. e delle esatte spettanze retributive;
in tale contenzioso ho chiamato a deporre anche la sig.r ; ho iniziato Parte_1
a lavorare per la ditta del sig. verso l'i 2008; per i CP_1 primi quattro anni sono stata i;
quando ho iniziato il mio rapporto con la ditta del la ricorrente già lavorava, a sua volta in part time, CP_1 per la ditta st la sig.ra ha lasciato la ditta con lo Parte_1 scoppio della pandemia;
… la ricorr er quattro ore al giorno, o di mattina o di pomeriggio a seconda delle esigenze del datore di lavoro;
dalle 09,00 alle 13,00; oppure dalle 14,00 alle 18,00; dal mese di aprile 2009 la ricorrente ha cominciato a svolgere otto ore di lavoro al giorno;
naturalmente io la vedevo solo durante le mie quattro ore di servizio;
anche io nel 2012 ho iniziato il full time;
si lavorava dal lunedi al venerdi;
la mia collega fungeva da sarta, cuciva a macchina e a mano …; il datore di lavoro era sempre presente nel laboratorio ed impartiva le direttive lavorative;
il laboratorio chiudeva per quindici giorni ad agosto;
il relativo periodo di ferie non ci veniva pagato;
la ricorrente percepiva circa 700,00 euro al mese originariamente;
il titolare ogni anno ritoccava questa cifra;
alla fine del rapporto la ricorrente percepiva sui mille euro mensili;
allo scoppio della pandemia (marzo 2020) dovemmo smettere di frequentare il laboratorio;
il titolare dopo un po' di tempo ci fece un contratto per consentirci di spostarci nonostante i divieti imposti;
il contratto non ricordo in cosa consistesse esattamente;
ricordo solo che ci consentiva di andare a lavorare con mansioni di sarta;
sporadicamente sia io che la ricorrente abbiamo continuato a recarci al lavoro presso il suddetto laboratorio…; a luglio la ricorrente, così come le altre sarte, venne licenziata.>
Da parte sua, la sig.ra ha dichiarato: Parte_3 sono stata cliente della ditt , ubicata in POMPEI Controparte_1 alla via LEPANTO;
mi sono rivolta sp n occasione di eventi CP_1
e ricorrenze, quali il mio 18° compleanno atrimonio;
dopo avere preso appuntamento con il sig. mi recavo al laboratorio per le CP_1
4 misure;
ho iniziato a frequentare il laboratorio nel 2008; in genere mi trattenevo in laboratorio per un'ora, il tempo necessario alle misurazioni;
non c'era un orario particolare per le mie frequentazioni;
non so dire quante sarte ci fossero;
io ho sempre avuto rapporti soltanto con la ricorrente;
in realtà, io non entravo nei locali in cui si lavorava;
quando arrivavo, la sig.ra veniva da me e si iniziava a prendere le misure dell'abito; io Parte_1 la sala d'attesa; poi guadagnavo con l la sala in Parte_1 cui si prendevano le misure;
ho frequentato il laborat 7; al primo incontro, avevo il contatto con il titolare per la scelta dell'abito e per le misure iniziali;
per il resto, ero affidata alla;
era lei in sostanza che Parte_1 cuciva l'abito, almeno questo immag rendevano le misure man mano che il lavoro proseguiva;
con lei discutevo eventuali ripensamenti sulla forma dell'abito; io eseguivo i pagamenti nelle mani del sig CP_1
(4)
In merito al giudizio di attendibilità che il Giudice è tenuto ad effettuare nella valutazione delle dichiarazioni dei testimoni la Corte Regolatrice ha affermato che la verifica in ordine all'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso, forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (di credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un esito della lite) …>. (Cfr. Cass. n.20865/2019.) Naturalmente, tale valutazione ha una perimetrazione tanto più estesa e complessa quanto più ampio si presenta il compendio delle risultanze processuali entro cui si inserisce la singola deposizione.
Nella fattispecie de qua è evidente che le dichiarazioni della sig.ra vanno adeguatamente soppesate alla luce della sua posizione, non Pt_2 nte disinteressata alle sorti del presente contenzioso, e di alcune accelerazioni espositive (intero periodo di ferie non pagato a fronte delle allegazioni attoree secondo cui la questione era solo quella delle ferie non godute) che indeboliscono intrinsecamente la testimonianza. Che, tuttavia, mantiene una sua oggettiva pregnanza dimostrativa se analizzata in combinato disposto con le propalazioni della seconda teste. La sig.ra on è stata in grado di fornire informazioni precise e Parte_3 dettagliat o bagaglio di conoscenze è quello di una comune cliente della ditta. Tuttavia, premessa la sua indiscutibile posizione di equidistanza dalle parti in lite, le dichiarazioni della propalante consentono, in una lettura “logica” e -appunto- comparata delle fonti di prova, di recuperare la pregnanza della prima deposizione in riferimento alla durata del rapporto e alle sue modalità di estrinsecazione. Insomma. Il fatto che la “cliente” sia in grado di attestare la presenza Parte_3 lavorativa della ricorrente dal 2008 al 2017 rende logicamente attendibile i
5 passaggi dichiarativi della “dipendente/collega” concernenti un Pt_2 rapporto continuativo basato su determinate operative -quali mansioni, riconducibili ad una precisa declaratoria categoriale inserita in un ben individuato C.C.N.L., preordinate e ripetitive, trattamento salariale a sua volta pre-negoziato in prospettiva sinallagmatica rispetto alla prestazione lavorativa, eterorganizzazione datoriale- chiaramente sintomatiche della subordinazione.
A ciò aggiungasi che il responsabile della ditta individuale convenuta non ha inteso rispondere all'interrogatorio formale sollecitato dalla ricorrente ed ammesso dal G.U.L.
Deve, pertanto, ritenersi comprovato che l'istante ha assicurato la sua attività lavorativa, nell'ambito di un rapporto di tipo subordinato, dall'aprile 2009 al febbraio 2020 e, dopo l'interruzione dovuta alla crisi pandemica, dal 4 maggio al 31 luglio, periodo, quest'ultimo, attestato anche documentalmente. (5)
Non residuano margini di dubbio sul mansionale da “cucitrice a mano” e sulla riconducibilità dello stesso al 2° livello C.C.N.L. di categoria. Deve, in proposito, solo segnalarsi che, secondo la fonte negozial-collettiva, per i primi nove mesi di rapporto lavorativo l'inquadramento è al 1° livello, circostanza questa, peraltro, originariamente riconosciuta dalla stessa ricorrente. (6)
Quanto all'orario di lavoro, va chiarito come, ad onta delle allegazioni espositive contenute nell'atto introduttivo di lite, la sig.ra non Parte_1 rivendichi spettanze da “straordinario”. L'analisi dei con sti è dirimente.
Per il resto, deve segnalarsi che proprio la teste ha precisato Tes_1 che in origine, e cioè prima del periodo dedotto in giu io assicurato era di quattro ore al giorno e che la iniziò il full time dal mese di Parte_1 aprile 2009. Se non che, la stessa ha anche dichiarato di avere a sua volta Tes_1 iniziato il full time solo n Consegue, in mancanza di ulteriori fonti dimostrative dirette, l'impossibilità di ritenere dimostrato l'orario “ordinario” dall'aprile 2009 al dicembre 2011. Per quel che concerne l'ultimo periodo –quello post crisi pandemica, 4 maggio/31 luglio 2020- deve osservarsi che il supporto cartolare fotografa un part time di sedici ore settimanali contestato dalla ricorrente con allegazioni rimaste, tuttavia, indimostrate. La teste , infatti, non è stata in grado di confermare il dedotto full Tes_1 time, anz ssamente parlato di “sporadiche” prestazioni lavorative. Consegue l'impossibilità di superare il dato documentale.
Per come anticipato, il rapporto deve considerarsi interrotto dall'1 marzo al 3 maggio 2024, l'allegata “messa a disposizione” delle energie lavorative essendo stata a sua volta non confermata dall'unica teste in grado di deporre per questo periodo.
6 Le rivendicazioni salariali inerenti ferie e festività non possono essere accolte per le già segnalate lacune dimostrative.
(7)
Sulla base delle coordinate tracciate dall'Istruttore con l'apposita ordinanza del 27 novembre 2023 il C.T.U. dott. è pervenuto Persona_1 alla quantificazione del “dovuto”. L'elaborato peritale si palesa pienamente condivisibile e, di fatto, è rimasto impermeabile a qualsivoglia rilievo di parte. Va all'uopo solo rammentato (cfr. supra) che si è fatto riferimento, nella impostazione del mandato, all'inquadramento al 2° livello per l'intero periodo in quanto è rimasto dimostrato che la ricorrente ha iniziato il suo rapporto con la ditta ben prima del periodo in contenzioso, ragione per la quale ad aprile 2009, epoca di inizio delle rivendicazioni attoree, erano già trascorsi i nove mesi dell'inquadramento obbligatorio al 1° livello.
Nessuna questione sorge, evidentemente, per il “percepito” allegato dall'istante a detrazione del rivendicato. Sarebbe, infatti, stato onere del datore dimostrare un trattamento retributivo diverso e maggiore.
In definitiva la sig.ra ha diritto a vedersi erogare dalla Parte_1 ditta convenuta:
euro 27.868,14 lordi a causale spettanze da lavoro “ordinario”;
euro 12.570,55 lordi a causale spettanze da 13^ mensilità;
euro 12.031,16 lordi a causale T.F.R. Per un totale di euro 52.470,85 lordi. Calcolati la rivalutazione (= euro 10.714,76) e gli interessi (= euro 5.787,57) alla data del 29 febbraio 2024 (= ultimo indice pubblicato prima del Org_1 deposito della relazione peritale) residua un credit plessivo lordo pari ad euro 68.973,18.
Il governo delle spese di lite accede al principio della parziale soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
Le spese consulenziali, formalmente a carico della parte soccombente, vanno liquidate, come da separato decreto, con il beneficio della solidarietà, trattandosi di controversia “contumaciale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti della Parte_1 [...]
ogni div Controparte_1
7 1. in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna, per le causali in motivazioni esplicitate, l'Impresa convenuta a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di euro 68.973,18, oltre ulteriori rivalutazione ed interessi a decorrere da epoca successiva al 29 febbraio 2024;
2. condanna parte convenuta alle spese di lite che, già compensate nella misura del 25%, si liquidano in euro 4.000,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
3. pone le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, in solido a carico di entrambe le parti con diritto della ricorrente al regresso integrale.
TORRE ANNUNZIATA, 12/06/2024.
Il Giudice Dott. Dionigio VERASANI
8
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 4985, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissati in trattazione finale al 30.05.2024, vertente
TRA
, nata il giorno 07.12.1967 in OTTAVIANO ed ivi Parte_1
elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
TERZIGNO alla esso lo studio dell'avv. Luigi CARBONE che la rappresenta e difende in virtù di procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
E
in Controparte_1
F.: Controparte_1
, con sede legale in POM OCO CodiceFiscale_2
CONVENUTA, contumace
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro protrattosi dall'aprile 2009 al luglio 2020 (compresi) e condanna al versamento di differenze retributive su trattamento “ordinario”, 13^ mensilità, ferie, festività, T.F.R.
CONCLUSIONI: quelle dell'originario atto costitutivo e delle successive note difensive.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, iscritto al R.G. in data 20.09.2022, la sig.ra Pt_1
1 chiedeva il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di Parte_1 inato fra essa istante e la ditta individuale CP_1
e la condanna della stessa al pagamento delle differenze
[...]
maturate nel corso ed all'esito del citato rapporto per un ammontare complessivo di euro 97.512,06 lordi, oltre interessi, a calcolarsi sul solo importo inerente il trattamento “ordinario, la 13^, le ferie e le festività. Nel dettaglio l'istante deduceva:
- di essere stata chiamata ad assicurare le sue prestazioni dalla ditta individuale convenuta, che si occupa di sartoria e confezione su misura di abbigliamento, in maniera saltuaria ed all'occorrenza dal mese di aprile del 2004 fino al marzo 2009;
- di essere rimasta alle dipendenze della suddetta ditta individuale in virtù di contratto full time, non regolarizzato, dall'1 aprile 2009 fino all'1 marzo 2020, allorquando, a causa della pandemia da “covid 19”, veniva invitata a restare a casa, a disposizione dell'azienda;
- che dal 4 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020 veniva assunta con regolare contratto di lavoro subordinato in part time, a tempo determinato;
- di essere stata licenziata a luglio 2020 in quanto il datore le riferiva che non poteva più tenere il personale;
- di aver svolto per tutto il periodo suindicato, attività di cucitrice a mano, rientrante nel II livello CCNL Tessili Lavorazione a mano -Aziende Artigiane;
- che l'orario di lavoro era articolato su 6 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:30, con 30 minuti di pausa pranzo, con un giorno di riposo a settimana;
- di aver goduto solo ed esclusivamente di 15 giorni di ferie nel mese di agosto;
- che per l'attività svolta, aveva percepito una retribuzione mensile variata nel corso degli anni, oscillante tra € 700,00 ed € 1.000,00;
- che per l'intera durata del rapporto di lavoro non aveva ricevuto la giusta retribuzione mensile, né il pagamento delle ferie non godute, della tredicesima mensilità, del lavoro straordinario, secondo le previsioni del C.C.N.L. citato;
- che il rapporto di lavoro era cessato il 31.7.2020, a seguito di licenziamento senza preavviso;
- che per l'attività concretamente resa ha diritto al riconoscimento, in riferimento al periodo aprile 2009/luglio 2020, del rapporto di lavoro subordinato e alla corresponsione delle differenze retributive maturate sull'effettivo orario di lavoro prestato e sulle mansioni in concreto svolte, oltre che sul TFR e sugli scatti di anzianità. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione della prima udienza di comparizione, la ditta convenuta non si costituiva e pertanto, con provvedimento in data 1/3/2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
2 La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, con l'audizione dei testi intimati dalla ricorrente, previa ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della convenuta, rimasto peraltro senza esito per la mancata comparizione dell'interessato all'udienza all'uopo fissata.
Veniva, altresì, espletata consulenza tecnica contabile attesa la necessità di verificare in concreto, id est: alla luce delle complessive emergenze processuali, la posta creditoria azionabile dalla ricorrente.
All'esito del deposito della relazione peritale, concessi i termini per note illustrative, la controversia veniva assegnata in decisione.
^^^^^ (1)
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Allega, nella buona sostanza, la sig.ra di avere Parte_1 lavorato ininterrottamente alle dipendenze dell rile 2009 CP_1
a luglio 2020 ad onta di una traccia cartolare che att orto di lavoro a tempo determinato dal 4 maggio al 31 luglio 2020. Sarebbe, insomma, accaduto che il rapporto sommerso, iniziato ad aprile 2009 e protrattosi ininterrottamente negli anni, si interruppe a marzo 2020, con la pandemia da “covid 19”, quando il datore invitò la odierna ricorrente a rimanere a casa a disposizione dell'Azienda. Il 4 maggio, poi, sarebbe stato formalizzato un rapporto a tempo determinato al solo fine di consentire alla lavoratrice di uscire di casa per recarsi al lavoro. Tale rapporto sarebbe definitivamente cessato il 31 luglio 2020 a seguito di licenziamento intimato alla lavoratrice dal titolare della ditta individuale. Assume, quindi, l'istante di aver prestato attività lavorativa come sarta specializzata per l'intero periodo dedotto in giudizio, nell'ambito di un rapporto di lavoro rimasto in gran parte non regolarizzato. (2)
Deve premettersi che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio per ottenere il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, in primo luogo la natura subordinata del rapporto e poi la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Tale sforzo dimostrativo è chiaramente vieppiù importante laddove si denunci la sommersione totale del dedotto rapporto.
Si appartiene al notorio che la giurisprudenza di legittimità ha individuato, nel corso degli anni, una serie di indici sintomatici e rivelatori, se positivamente riscontrati, della natura subordinata del rapporto di lavoro, quali l'osservanza di un orario ripetitivo e predeterminato;
la collaborazione costante in un contesto organizzativo facente capo al datore, l'assenza del rischio in capo al lavoratore, la continuità e la natura della prestazione, la sua riconducibilità a ben precise ed individuate declaratorie professionali delineate dalla contrattazione collettiva di categoria, un trattamento salariale sinallagmaticamente riconducibile alla prestazione lavorativa.
3 Naturalmente, per quanto appena sottolineato, la prova “principe” in tali tipologie di controversie è quella testimoniale. Nel rispetto dei canoni di valutazione della prova testimoniale, va inoltre sottolineato che le circostanze pienamente apprezzabili in prospettiva probatoria sono quelle veicolate dai testimoni per “scienza diretta”, cioè quelle cadute sotto la loro diretta percezione, laddove le restanti propalazioni vanno sottoposte all'ineludibile vaglio critico del Giudice nel più ampio contesto delle risultanze processuali. (3)
Nella fattispecie de qua va segnalato che i testi intimati dalla ricorrente hanno riferito circostanze solo in parte concludenti. Nel dettaglio.
La sig.ra ha dichiarato: Parte_2
… ho lavorat pio della pandemia;
all'epoca lavoravo alle dipendenze della ditta del sig. con mansioni di sarta;
sono Controparte_1 in causa con il mio ex datore cato inquadramento formale, per mancato pagamento del T.F.R. e delle esatte spettanze retributive;
in tale contenzioso ho chiamato a deporre anche la sig.r ; ho iniziato Parte_1
a lavorare per la ditta del sig. verso l'i 2008; per i CP_1 primi quattro anni sono stata i;
quando ho iniziato il mio rapporto con la ditta del la ricorrente già lavorava, a sua volta in part time, CP_1 per la ditta st la sig.ra ha lasciato la ditta con lo Parte_1 scoppio della pandemia;
… la ricorr er quattro ore al giorno, o di mattina o di pomeriggio a seconda delle esigenze del datore di lavoro;
dalle 09,00 alle 13,00; oppure dalle 14,00 alle 18,00; dal mese di aprile 2009 la ricorrente ha cominciato a svolgere otto ore di lavoro al giorno;
naturalmente io la vedevo solo durante le mie quattro ore di servizio;
anche io nel 2012 ho iniziato il full time;
si lavorava dal lunedi al venerdi;
la mia collega fungeva da sarta, cuciva a macchina e a mano …; il datore di lavoro era sempre presente nel laboratorio ed impartiva le direttive lavorative;
il laboratorio chiudeva per quindici giorni ad agosto;
il relativo periodo di ferie non ci veniva pagato;
la ricorrente percepiva circa 700,00 euro al mese originariamente;
il titolare ogni anno ritoccava questa cifra;
alla fine del rapporto la ricorrente percepiva sui mille euro mensili;
allo scoppio della pandemia (marzo 2020) dovemmo smettere di frequentare il laboratorio;
il titolare dopo un po' di tempo ci fece un contratto per consentirci di spostarci nonostante i divieti imposti;
il contratto non ricordo in cosa consistesse esattamente;
ricordo solo che ci consentiva di andare a lavorare con mansioni di sarta;
sporadicamente sia io che la ricorrente abbiamo continuato a recarci al lavoro presso il suddetto laboratorio…; a luglio la ricorrente, così come le altre sarte, venne licenziata.>
Da parte sua, la sig.ra ha dichiarato: Parte_3 sono stata cliente della ditt , ubicata in POMPEI Controparte_1 alla via LEPANTO;
mi sono rivolta sp n occasione di eventi CP_1
e ricorrenze, quali il mio 18° compleanno atrimonio;
dopo avere preso appuntamento con il sig. mi recavo al laboratorio per le CP_1
4 misure;
ho iniziato a frequentare il laboratorio nel 2008; in genere mi trattenevo in laboratorio per un'ora, il tempo necessario alle misurazioni;
non c'era un orario particolare per le mie frequentazioni;
non so dire quante sarte ci fossero;
io ho sempre avuto rapporti soltanto con la ricorrente;
in realtà, io non entravo nei locali in cui si lavorava;
quando arrivavo, la sig.ra veniva da me e si iniziava a prendere le misure dell'abito; io Parte_1 la sala d'attesa; poi guadagnavo con l la sala in Parte_1 cui si prendevano le misure;
ho frequentato il laborat 7; al primo incontro, avevo il contatto con il titolare per la scelta dell'abito e per le misure iniziali;
per il resto, ero affidata alla;
era lei in sostanza che Parte_1 cuciva l'abito, almeno questo immag rendevano le misure man mano che il lavoro proseguiva;
con lei discutevo eventuali ripensamenti sulla forma dell'abito; io eseguivo i pagamenti nelle mani del sig CP_1
(4)
In merito al giudizio di attendibilità che il Giudice è tenuto ad effettuare nella valutazione delle dichiarazioni dei testimoni la Corte Regolatrice ha affermato che la verifica in ordine all'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso, forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (di credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un esito della lite) …>. (Cfr. Cass. n.20865/2019.) Naturalmente, tale valutazione ha una perimetrazione tanto più estesa e complessa quanto più ampio si presenta il compendio delle risultanze processuali entro cui si inserisce la singola deposizione.
Nella fattispecie de qua è evidente che le dichiarazioni della sig.ra vanno adeguatamente soppesate alla luce della sua posizione, non Pt_2 nte disinteressata alle sorti del presente contenzioso, e di alcune accelerazioni espositive (intero periodo di ferie non pagato a fronte delle allegazioni attoree secondo cui la questione era solo quella delle ferie non godute) che indeboliscono intrinsecamente la testimonianza. Che, tuttavia, mantiene una sua oggettiva pregnanza dimostrativa se analizzata in combinato disposto con le propalazioni della seconda teste. La sig.ra on è stata in grado di fornire informazioni precise e Parte_3 dettagliat o bagaglio di conoscenze è quello di una comune cliente della ditta. Tuttavia, premessa la sua indiscutibile posizione di equidistanza dalle parti in lite, le dichiarazioni della propalante consentono, in una lettura “logica” e -appunto- comparata delle fonti di prova, di recuperare la pregnanza della prima deposizione in riferimento alla durata del rapporto e alle sue modalità di estrinsecazione. Insomma. Il fatto che la “cliente” sia in grado di attestare la presenza Parte_3 lavorativa della ricorrente dal 2008 al 2017 rende logicamente attendibile i
5 passaggi dichiarativi della “dipendente/collega” concernenti un Pt_2 rapporto continuativo basato su determinate operative -quali mansioni, riconducibili ad una precisa declaratoria categoriale inserita in un ben individuato C.C.N.L., preordinate e ripetitive, trattamento salariale a sua volta pre-negoziato in prospettiva sinallagmatica rispetto alla prestazione lavorativa, eterorganizzazione datoriale- chiaramente sintomatiche della subordinazione.
A ciò aggiungasi che il responsabile della ditta individuale convenuta non ha inteso rispondere all'interrogatorio formale sollecitato dalla ricorrente ed ammesso dal G.U.L.
Deve, pertanto, ritenersi comprovato che l'istante ha assicurato la sua attività lavorativa, nell'ambito di un rapporto di tipo subordinato, dall'aprile 2009 al febbraio 2020 e, dopo l'interruzione dovuta alla crisi pandemica, dal 4 maggio al 31 luglio, periodo, quest'ultimo, attestato anche documentalmente. (5)
Non residuano margini di dubbio sul mansionale da “cucitrice a mano” e sulla riconducibilità dello stesso al 2° livello C.C.N.L. di categoria. Deve, in proposito, solo segnalarsi che, secondo la fonte negozial-collettiva, per i primi nove mesi di rapporto lavorativo l'inquadramento è al 1° livello, circostanza questa, peraltro, originariamente riconosciuta dalla stessa ricorrente. (6)
Quanto all'orario di lavoro, va chiarito come, ad onta delle allegazioni espositive contenute nell'atto introduttivo di lite, la sig.ra non Parte_1 rivendichi spettanze da “straordinario”. L'analisi dei con sti è dirimente.
Per il resto, deve segnalarsi che proprio la teste ha precisato Tes_1 che in origine, e cioè prima del periodo dedotto in giu io assicurato era di quattro ore al giorno e che la iniziò il full time dal mese di Parte_1 aprile 2009. Se non che, la stessa ha anche dichiarato di avere a sua volta Tes_1 iniziato il full time solo n Consegue, in mancanza di ulteriori fonti dimostrative dirette, l'impossibilità di ritenere dimostrato l'orario “ordinario” dall'aprile 2009 al dicembre 2011. Per quel che concerne l'ultimo periodo –quello post crisi pandemica, 4 maggio/31 luglio 2020- deve osservarsi che il supporto cartolare fotografa un part time di sedici ore settimanali contestato dalla ricorrente con allegazioni rimaste, tuttavia, indimostrate. La teste , infatti, non è stata in grado di confermare il dedotto full Tes_1 time, anz ssamente parlato di “sporadiche” prestazioni lavorative. Consegue l'impossibilità di superare il dato documentale.
Per come anticipato, il rapporto deve considerarsi interrotto dall'1 marzo al 3 maggio 2024, l'allegata “messa a disposizione” delle energie lavorative essendo stata a sua volta non confermata dall'unica teste in grado di deporre per questo periodo.
6 Le rivendicazioni salariali inerenti ferie e festività non possono essere accolte per le già segnalate lacune dimostrative.
(7)
Sulla base delle coordinate tracciate dall'Istruttore con l'apposita ordinanza del 27 novembre 2023 il C.T.U. dott. è pervenuto Persona_1 alla quantificazione del “dovuto”. L'elaborato peritale si palesa pienamente condivisibile e, di fatto, è rimasto impermeabile a qualsivoglia rilievo di parte. Va all'uopo solo rammentato (cfr. supra) che si è fatto riferimento, nella impostazione del mandato, all'inquadramento al 2° livello per l'intero periodo in quanto è rimasto dimostrato che la ricorrente ha iniziato il suo rapporto con la ditta ben prima del periodo in contenzioso, ragione per la quale ad aprile 2009, epoca di inizio delle rivendicazioni attoree, erano già trascorsi i nove mesi dell'inquadramento obbligatorio al 1° livello.
Nessuna questione sorge, evidentemente, per il “percepito” allegato dall'istante a detrazione del rivendicato. Sarebbe, infatti, stato onere del datore dimostrare un trattamento retributivo diverso e maggiore.
In definitiva la sig.ra ha diritto a vedersi erogare dalla Parte_1 ditta convenuta:
euro 27.868,14 lordi a causale spettanze da lavoro “ordinario”;
euro 12.570,55 lordi a causale spettanze da 13^ mensilità;
euro 12.031,16 lordi a causale T.F.R. Per un totale di euro 52.470,85 lordi. Calcolati la rivalutazione (= euro 10.714,76) e gli interessi (= euro 5.787,57) alla data del 29 febbraio 2024 (= ultimo indice pubblicato prima del Org_1 deposito della relazione peritale) residua un credit plessivo lordo pari ad euro 68.973,18.
Il governo delle spese di lite accede al principio della parziale soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
Le spese consulenziali, formalmente a carico della parte soccombente, vanno liquidate, come da separato decreto, con il beneficio della solidarietà, trattandosi di controversia “contumaciale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti della Parte_1 [...]
ogni div Controparte_1
7 1. in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna, per le causali in motivazioni esplicitate, l'Impresa convenuta a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di euro 68.973,18, oltre ulteriori rivalutazione ed interessi a decorrere da epoca successiva al 29 febbraio 2024;
2. condanna parte convenuta alle spese di lite che, già compensate nella misura del 25%, si liquidano in euro 4.000,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
3. pone le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, in solido a carico di entrambe le parti con diritto della ricorrente al regresso integrale.
TORRE ANNUNZIATA, 12/06/2024.
Il Giudice Dott. Dionigio VERASANI
8