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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14890/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE BONIS CRISTALLI ROCCO Parte_1 P.IVA_1
ricorrente contro
(C.F. ), con il NTroparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BACCHELLI GIORGIO resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte ricorrente, come da ricorso;
- Parte resistente, come da memoria conclusiva del 16.10.25.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi per brevità anche solo ”) ha adito, con rito semplificato, Parte_1 Pt_1 l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte, nei confronti di NTroparte_1 NT (d'ora innanzi per brevità anche solo ), le seguenti conclusioni:
[...]
<…accertare e dichiarare, secondo emergenze istruttorie, o ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c., la responsabilità totale, prevalente o paritaria, a carico della società
[...] per i danni patiti dalla sig.ra in occasione del NTroparte_1 Parte_2 trattamento fisioterapico del 27.11.2018 presso l' b) NTroparte_1 accertare e dichiarare che , per conto e nell'interesse del dott. ha Parte_1 CP_2 indennizzato interamente i danni patiti dalla sig.ra in occasione del Parte_2 trattamento fisioterapico del 27.11.2018, e il suo diritto a surrogarsi nei diritti della stessa a norma degli artt. 1201, 1203 e 1916 c.c. e, conseguentemente c) condannare la società
[...] a rimborsare ad , in toto, oppure in NTroparte_1 Parte_1 proporzione alla prevalente quota di responsabilità alla stessa addebitabile ex art. 1218 e/o 1228 c.c., oppure ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c., la somma di € 18.000,00 da questa pagata, o la diversa, maggiore o minor somma, somma di giustizia, anche determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data pagina 1 di 7 del versamento al saldo effettivo d) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali 15% e accessori fiscali di legge…>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta:
i) di avere concordato con paziente (sig.ra difesa in giudizio per responsabilità Parte_2 sanitaria, dall'Avv. Bacchelli) danneggiata (come accertato da CTU resa nel predetto giudizio civile) da sanitario (segnatamente dott. , parte del giudizio predetto in cui CP_2 emergevano evidenze istruttorie circa la corresponsabilità dell'odierna convenuta, sulla scorta delle stime della citata CTU), assicurato , il versamento a favore della prima Pt_1 di € 18.000,00, comprensivi di spese legali dell'Avv. Giorgio Bacchelli, al fine di evitare procedure esecutive contro il proprio assicurato;
ii) che la sig.ra sottoscrivendo la quietanza, aveva ceduto i propri diritti verso i Parte_2 soggetti corresponsabili dell'evento;
iii) che inutili sono stati i tentativi stragiudiziali di vedere soddisfatte le proprie ragioni nei confronti della odierna resistente in virtù della suddetta cessione (e CTU) e, CP_3 pertanto, ha dovuto agire, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1916 c.c., nonché ex artt. 1218 e/o 1228 c.c., nonchè ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c, nella presente sede, in rivalsa, regresso nonché in surroga, concludendo come sopra riportato. NT 3. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <respingersi per totale infondatezza ogni pretesa della parte ricorrente, con vittoria di spese giudiziali, inclusi oneri fiscali, previdenziali e forfetizzatizzate>>.
4. Inutilmente esperito un tentativo di conciliazione giudiziale, concessi i richiesti termini ex art. 281 xii c.4 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.10.25.
5. Le domande di parte ricorrente sono parzialmente accoglibili per i motivi e nei termini che seguono.
6. Ai sensi dell'art. 7 della L.24/17, <…1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente…>>.
1. Fuori discussione il vincolo della solidarietà nei confronti del paziente, è, parimenti pacifico il diritto di manleva/regresso dell'Assicurazione (del sanitario) odierna ricorrente nei confronti della Struttura presso cui il fisioterapista ha svolto l'attività de qua agitur, che trova fondamento, in linea di diritto, nel rapporto di collaborazione (a prescindere dal titolo) di quest'ultimo con la Struttura ospedaliera [in virtù del quale quest'ultima, tenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c. a rispondere nei confronti del paziente dell'operato dei suoi ausiliari, ha dal canto suo
– ai sensi dell'art. 1218 c.c.– diritto di manleva/regresso nei confronti dei professionisti dei quali si è comunque avvalsa per rendere la prestazione richiesta ed inesattamente adempiuta (come da univoca giurisprudenza)], tenuto conto che i sanitari, in solido con le strutture ospedaliere, sono direttamente responsabili nei confronti dei pazienti e che l'azione di regresso pagina 2 di 7 può essere esercitata in via anticipata/condizionata (v. Cass. N. 13087/2010), per cui ex art. 1299 e 2055 c.c. (Trib. Milano G.U. Dr. Spera, 24.6.2010 n. 8333).
2. Risulta, pertanto, accoglibile, nei rapporti interni, la domanda di rivalsa/regresso/surroga oggetto di causa formulata dalla Assicurazione ricorrente nei confronti della Struttura resistente, seppur nei limiti del 50% degli esborsi effettuati in linea con l'accertamento tecnico d'ufficio in atti richiamato e non contestato nel quantum da parte resistente, né nel nesso eziologico tra danno ed attività del sanitario, ma solo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di (cor)responsabilità della Struttura. L'eccezione di attribuibilità della responsabilità al solo sanitario, non è acoglibile, non solo alla luce della normativa sopra richiamata di cui alla L.24/17 (essendo emersi in atti idonei elementi di prova circa una responsabilità di quest'ultimo quanto meno ex art. 2043 c.c., in linea con la citata novella), ma anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale formatosi già per le fattispecie c.d. “ante Gelli”. La S.C. ha, infatti, chiarito che <in tema di azione rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, 2055, 3, c.c., quanto accetta rischio connaturato all'utilizzazione terzi l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza sanitario dal programma condiviso tutela salute è oggetto dell'obbligazione>> (v. Cass. 28987/19; v. anche 28994/19). Nel caso in esame, non vi è stato alcun comportamento imprevedibile e deviante del sanitario, tale da giustificare una rivalsa maggiore, ai sensi della sopra citata giurisprudenza. Parte deve, pertanto, essere condannato a tenere manlevata ed indenne la Pt_3 [...] del 50% delle somme effettivamente sborsate in esecuzione della NTroparte_4 presente sentenza, in ragione del predetto vincolo di solidarietà, non essendo stata provata, ma neppure allegata “un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
3. Dal tenore della citata CTU non emerge idonea prova della responsabilità esclusiva della resistente. Da pagg.19 ss di tale perizia si legge: <…Prima di entrare nel merito di CP_3 quanto accaduto il 27.11.2018, durante una manovra di mobilizzazione passiva, eseguita dal fisioterapista, sono necessarie alcune riflessioni. Innanzitutto, non è dato conoscere, nella documentazione fornita, se esista la stesura di un progetto riabilitativo individuale, redatto all'ingresso alla casa di cura avvenuto in data 03.11.2018, per la sig.ra CP_1 Parte_2 che necessariamente avrebbe dovuto considerare l'anamnesi patologica, funzionale, remota e recente, della paziente e della tipologia e descrizione dell'intervento chirurgico di espianto di protesi di anca destra infetta e di reimpianto di una nuova protesi. Il progetto riabilitativo individuale della sig.ra avrebbe dovuto infatti prevedere la conoscenza della via di Parte_2 accesso chirurgica, della tipologia di protesi espiantata e della tipologia di quella reimpiantata, la stabilità dell'impianto, la qualità dell'osso su cui si è impiantata la protesi, stato e tensione dei tessuti periarticolari, presenza o assenza di calcificazioni periarticolari, valutazione del residuo funzionale e potenziale della paziente, aspettative, risorse famigliari come caregiver, barriere architettoniche domiciliari. Inoltre, e non ultimo, non è dato conoscere se esista un modello organizzativo pianificato, ovvero come progetto riabilitativo di struttura, importante soprattutto nella definizione e applicazione della gestione del rischio, secondo tipologia di pazienti. Il progetto riabilitativo di struttura infatti definisce ex ante´ le proprie caratteristiche, tipologie di offerta, potenzialità e vocazioni operative, esperienza e risultati conseguiti, dotazione organica con le figure professionali e le specifiche competenze,
pagina 3 di 7 procedure di ammissione / dimissione e di relazione con altre strutture… crea le condizioni per una trasparente evidenza delle diverse strutture e prestazioni offerte ai cittadini, tale da rendere realmente omogeneo e funzionale il flusso trasparente dei dati (clinici ed economici), favorendo la realizzazione di un'allocazione appropriata dei pazienti, al fine di ottenere un utilizzo più congruo di tutte le risorse disponibili nella filiera. Si deve segnalare importanza e indispensabilità della conoscenza, da parte del riabilitatore, degli accessi standard utilizzati (ma non solo) durante le procedure chirurgiche di protesizzazione di anca e, nello specifico logicamente quella utilizzata nel caso del singolo paziente. Per garantire la stabilità articolare, la scelta della via di accesso è uno degli aspetti più rilevanti (dove per via di accesso si intende il percorso da effettuare per giungere all'articolazione). Spesso, infatti, alcuni muscoli sono sezionati o disinseriti, creando una debolezza nella struttura articolare, con conseguente rischio di lussazione di protesi. Solo la via di accesso anteriore, mininvasiva, utilizza un percorso interstiziale tra i muscoli, senza mai sezionarli, con rispetto assoluto del ventaglio dei muscoli glutei, garante della stabilità articolare e di un minor rischio di lussazione di protesi…Il tasso di lussazione delle protesi d'anca primarie varia ± secondo un noto studio dallo 0.2% al 10% all'anno, mentre quello delle articolazioni dell'anca artificiali, che sono già state revisionate chirurgicamente, può raggiungere il 28%, a seconda della popolazione di pazienti, dell'intervallo di follow-up, e il tipo di protesi. I fattori di rischio specifici del paziente, di lussazione di un'artroprotesi di anca, comprendono l'età avanzata, le malattie neurologiche associate e la ridotta compliance. Inoltre, è ritenuto necessario che i pazienti debbano evitare, movimenti dell'anca, come il piegamento in avanti rispetto alla posizione eretta, o la rotazione interna dell'anca flessa. I fattori di rischio specifici dell'intervento includono la posizione subottimale dell'impianto, la tensione insufficiente dei tessuti molli e l'esperienza inadeguata del chirurgo I momenti più a rischio per la lussazione della protesi sono due: il primo è nell'immediato post-operatorio ed è causato da un conflitto meccanico, mentre il secondo è tardivo (anche anni), quale effetto dell'usura dell'impianto. In ogni caso, le lussazioni si verificano più frequentemente entro i primi 3 mesi dopo l'intervento chirurgico. Fino al 70% delle dislocazioni si verificano entro il primo mese3 e il 66% nelle prime 5 settimane L'instabilità dopo l'artroplastica totale dell'anca è dunque un problema purtroppo frequente e grave, che richiede una valutazione approfondita e una pianificazione preoperatoria prima dell'intervento chirurgico. La prevenzione mediante un¶accurata programmazione chirurgica è di notevole importanza, poiché la gestione di una protesi instabile è impegnativa anche per un chirurgo articolare esperto. Tuttavia, anche dopo un intervento chirurgico ben pianificato, esiste ancora un'incidenza significativa di instabilità ricorrente. La gestione incruenta ha spesso successo, se i componenti sono ben fissati e posizionati correttamente in assenza di disturbi neuro-cognitivi. Se la gestione conservativa fallisce, le opzioni chirurgiche includono: la revisione delle componenti mal posizionate;
lo scambio di componenti modulari, come la testa femorale e il rivestimento acetabolare;
l'artroplastica bipolare;
l'artroplastica tripolare;
l'uso di una testa femorale più grande di quanto necessario;
l'uso di un rivestimento vincolato;
il rinforzo dei tessuti molli e l'avanzamento del grande trocantere Pertanto, come si è fin qui richiamato, i fattori di rischio per lussazione della protesi di anca possono essere legati sia al paziente, ma anche al trattamento chirurgico. I fattori di rischio correlati al paziente devono essere valutati in fase preoperatoria, intraoperatoria e postoperatoria, anche se in genere sono estranei a un controllo diretto del chirurgo: il sesso femminile (per differenze ormonali e genetiche), l'età superiore a 80 anni, la massa e la forza muscolare (in particolare dei muscoli abduttori), la conformità ed elasticità dei tessuti molli, le malattie neuro-muscolari, i disordini cognitivi, l'etilismo, un precedente intervento di artroprotesizzazione. I fattori di rischio legati al trattamento chirurgico sono numerosi: senza entrare nel merito della complessa questione, si richiamano i fattori correlati all'impianto, la riparazione e il tensionamento dei tessuti molli e pagina 4 di 7 non per ultima l'esperienza del chirurgo Le dislocazioni ricorrenti richiedono in genere, invece, un intervento chirurgico aggiuntivo. Dopo un intervento di protesi di anca ± di regola ± vengono date indicazioni per posture e/o movimenti da evitare assolutamente, per non causare una lussazione dell'impianto. Nei primi tempi del postoperatorio, fino ad almeno tre mesi dall'intervento, si deve prestare particolare attenzione ad alcuni movimenti dell'arto operato, per ciascuna posizione che si decide di assumere (v. tabella che segue)… Nella relazione redatta il 27.11.2018 dal dott. (convenuto e CT di parte convenuta), non si comprende CP_2 esattamente quale mobilizzazione passiva stesse effettuando e quante ne erano programmate. Neppure sono indicati tutti gli altri dati circostanziali (sede di applicazione, letto di degenza con o senza materasso antidecubito, o al letto della palestra riabilitativa, a che ora è avvenuto l'evento avverso, come stava la paziente prima dell'inizio della terapia, vigilanza e collaborazione della paziente, se avesse dormito, o accusato dolore durante la notte, o durante la mobilizzazione per il nursing, quale fosse l'obiettività clinica, quale il rilievo della postura della paziente prima e dopo la fisioterapia e se nelle sedute precedenti avesse già lamentato dolore e, nel caso, di quale entità etc.). Ancora, nella relazione del dott. si legge <... CP_2 nello svolgimento di tale manovra la paziente ha avvertito forte dolore …>. Invero, non è dato sapere documentalmente la rilevazione del grado del dolore con scala validata (esempio NRS) e come si è comportato il terapista a fronte del forte dolore. Quali i dati clinici in quel momento? Quando e chi ha allertato il medico per richiedere una radiografia urgente dell'anca destra? È stato lo stesso fisioterapista? Nella dichiarazione del dott. resa al CP_2 Giudice il 18.10.2022, si legge <« È vero che facevo una manovra di mobilizzazione passiva;
il dolore nel paziente anziano c'è sempre soprattutto dopo un intervento all'anca in fase acuta e soprattutto all'inguine; ADR ho effettuato sull'arto trattato la flesso-estensione non superando i 90 gradi di flessione e poi la signora ha avuto un po' di dolore e mi sono fermato … ADR mi dissero che la signora era stata portata al pronto soccorso ma poi non seppi più nulla e non l'ho mai più trattata >. Il dott. quando ha precisato e completato un dato di notevole CP_2 importanza, come la descrizione della flessione effettuata correttamente entro un range di 90 gradi, non ha specificato se ha evitato e controllato anche i movimenti associati (flesso- estensione/ extra-intrarotazione/abduzione/adduzione dell'arto operato), in quanto qualora effettuati come movimenti combinati, possono favorire la lussazione protesica. Per inciso, ancorché ininfluente per la valutazione medico-legale, si osserva che, nel referto dell'esame radiografico, eseguito dopo l'evento avverso (quindi sempre il 27.11.2018) e che ha preceduto il ricovero per la riduzione della lussazione, dimostrativa di una dislocazione della testa, rispetto alla coppa acetabolare, è indicato un orario alquanto dubbio: ore 21:02:50. Dalla documentazione esaminata risulta infatti che la paziente è stata presa in carico dal Pronto Soccorso dell'Istituto Ortopedico Rizzoli alle ore 17:00 del 27.11.2018, dove la lussazione è stata ridotta incruentemente, con confezionamento di uno stivaletto gessato, che la paziente ha mal tollerato, per cui è stato in seguito asportato e sostituito da un tutore per anca. In sintesi, quanto accaduto il 27.11.2018 (lussazione della protesi dell'anca destra, in corso di manovre di mobilizzazione passiva) deve considerare i seguenti elementi: a) tra i fattori di rischio correlati alla paziente, si richiama il sesso femminile, un'età prossima a 80 anni e un precedente intervento di artroprotesizzazione, andata incontro a una infezione protesica;
tali fattori avrebbero richiesto una particolare cautela nel corso di manovre riabilitative di mobilizzazione;
b) per quanto attiene i fattori di rischio legati al trattamento chirurgico, si precisa che: ─ l'intervento è stato eseguito da un chirurgo di un Istituto altamente specializzato e non emergono elementi di contestazione dell'operato del professionista nella tecnica prescelta e sui materiali utilizzati, né circa le modalità di esecuzione dell'atto operatorio di re- impianto protesico;
─ avendo scelto un accesso chirurgico postero-laterale (il più frequentemente utilizzato e inappuntabile), è da ricordare che una flessione e una rotazione pagina 5 di 7 interna eccessiva dell'anca, avrebbero potuto portare ad una lussazione della protesi e quindi la sua fuoriuscita dall'articolazione; c) non è stato rinvenuto un progetto riabilitativo individuale per la paziente, riconducibile all'ingresso alla casa di cura del CP_1 P 03.11.2018; d) non comprende, dalla documentazione agli atti, anche per la tipologia di intervento chirurgico, quale mobilizzazione passiva stesse effettuando il fisioterapista quando si è verificata la lussazione;
e) non si comprende quante e quali sedute erano programmate, riferibili al progetto/programma fisioterapico individuale (se è stato fatto), f) non si comprende se siano stati evitati movimenti associati nella mobilizzazione dell'anca protesizzata, che potrebbero aver favorito la lussazione, oltre alla dichiarata attenzione tenuta dal fisioterapista, rispetto al range articolare massimo consentito dell'anca operata, in flessione-estensione; g) non sono indicati tutti gli altri dati circostanziali dell'operato del professionista (sede di applicazione, tipo di lettino etc.). Per quanto attiene la valutazione del danno biologico permanente, è necessario precisare innanzitutto che, una volta verificatasi la lussazione dell'artroprotesi dell'anca, essa è stata prontamente ridotta dai medici dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Pertanto, il danno si concretizza esclusivamente in un insulto meiopragico, che può esse re ricondotto nella fascia minima delle ³micropermanenti. Per quanto attiene l'inabilità temporanea biologica, il periodo inerente all'inabilità totale è chiaramente da riferire ai giorni di ricovero resisi necessari a seguito della lussazione dell'anca del 27 novembre 2018, mentre i restanti periodi in assenza di un documentato periodo di stabilizzazione dei postumi e considerata la sovrapposizione col periodo di inabilità temporanea, comunque da ricondurre al precedente intervento dell'ottobre 2018 sono computabili in via equitativa (id quod plerumque accidit). Non vi è alcun dubbio che durante l'arco del periodo di inabilità temporanea, è da considerare per la paziente un grado di sofferenza soggettiva medio-elevata. Le spese sostenute sono quelle di cui a pagina 17… Conclusioni / Risposta ai quesiti Ai quesiti posti da S.E. la Giudice, si risponde come segue. a) il 27.11.2018, nel corso ed a causa di manovre riabilitative (mobilizzazioni passive), la sig.ra ha riportato la lussazione della protesi Parte_2 dell'anca destra, apposta in occasione dell'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta nell'ottobre 2018. Tale evento era prevedibile e, in linea di massima, evitabile. b) I periodi di inabilità temporanea derivati da tale evento sono quantificabili come segue: x inabilità temporanea biologica totale: giorni 4 (quattro); x inabilità temporanea biologica parziale al 75%: giorni 30 (trenta); x inabilità temporanea biologica parziale al 50%: giorni 45 (quarantacinque); c) Durante i periodi di inabilità temporanea può essere riconosciuto un grado di sofferenza soggettiva medio elevato (3-4 rispetto ad una scala 1-5). d) Ancora a causa della lussazione dell'anca del 27.11.2018, ne è conseguito un danno biologico permanente pari al 2% (due). e) Le spese sostenute, documentate e congrue, ammontano a euro 1057,00 (mille- cinquanta-sette), costituite da un tutore (spesa a carico del paziente e non del SSN) e da una relazione medico-legale. Non sono identificabili ulteriori spese…>>.
A pag. 29, però il Collegio dei CTU chiarisce (a fronte delle osservazioni del legale del sanitario secondo cui: <<..Appare chiaro anche dalle Sue bozze che la con la CP_1 omessa presentazione di un piano riabilitativo sia stata l'unica responsabile dell'evento per cui è causa o abbia alquanto trattato in maniera superficiale la riabilitazione della Sig.ra che <non vi è alcun dubbio che la omessa presentazione di un piano persona_1 riabilitativo´, per il postoperatorio, sia una rilevante carenza della struttura deputata alla riabilitazione (i cc.tt.uu. lo hanno ben evidenziato); tuttavia si fanno notare due questioni: a) mancanza riabilitativo fatto, l'aver provocato lussazione dell'anca operata invece tutt'altro discorso;
anzi, proprio questo, ci chiediamo sulla base quale indicazione fisiatrica (ovvero ³medica´) dott. (fisioterapista) abbia cp_2 attuato le procedure riabilitazione;
b) …. c) in ogni caso, al là questo aspetto critico, a carico casa stata provocata dalle manovre cp_4 cp_1 pagina 6 7 riabilitative del dott. >> (enfasi dell'estensore). Per_2
Da quanto sopra esposto, da un lato, non è emersa alcuna prova di <un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione>> (v. Cass. 28987/19), dall'altro, la omessa presentazione di un piano riabilitativo, seppur concretizzante, come sopra argomentato, una rilevante carenza della Struttura/carente organizzazione dell'attività e del controllo del personale di cui comunque si è avvalsa, in parte qua, non è omissione di tale gravità da recidere il nesso di causa con le manovre riabilitative dannose ed imperite effettuate dal sanitario, alla luce della succitata ATP.
4. Per quanto attiene al quantum, parte resistente non ne contesta specificamente la corrispondenza degli importi alla liquidazione corretta dei danni non patrimoniali oggetto di risarcimento, nonché alle spese mediche ritenute congrue e documentate in sede di ATP ed ai compensi legali congrui di fase. In atti risulta, altresì, per tabulas l'effettivo pagamento degli importi de quibus alla danneggiata da parte della ricorrente, peraltro non contestato da parte resistente.
5. Alla luce delle superiori considerazioni, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso, come da normativa sopra richiamata, sia in punto di rivalsa, che di regresso, che di surroga, e, per l'effetto, parte resistente deve essere condannata al pagamento a favore di parte ricorrente di euro 9000,00, oltre (trattandosi di debito di valuta) interessi ex art. 1284 c.1 dal 6.12.23 (data della messa in mora stragiudiziale, v. pec in atti) al 24.10.24 (data del deposito del ricorso) ed ex art. 1284 c.4 c.c. dal 24.10.24 al saldo effettivo;
la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non reiterata da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., avendo fatto ivi richiamo alle sole conclusioni rassegnate in ricorso, deve ritenersi abbandonata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza (da rinvenirsi in capo a parte resistente, non solo alla luce della mancata accettazione nella fase stragiudiziale della richiesta dell'odierna ricorrente effettuata nei termini di cui all'odierna decisione, ma anche alla luce delle eccezioni svolte e conclusioni rese dalla resistente nella presente sede, nonché della mancata accettazione della proposta giudiziale, rivelatasi in linea con l'odierna decisione) e sono liquidate ex DM 55/14 ss.mm. secondo i parametri medi di cause di valore di euro 18.000,00, per tutte le 4 fasi di giudizio, oltre la fase di attivazione della negoziazione assistita.
7. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna in persona NTroparte_1 del l.r.p.t., per i titoli di cui in parte motiva, al pagamento a favore di in persona del l.r.p.t., Parte_1 di euro 9000,00, oltre interessi ex art. 1284 c.1 dal 6.12.23 al 24.10.24 ed ex art. 1284 c.4 c.c. dal 24.10.24 al saldo effettivo;
Condanna, altresì, in persona del l.r.p.t., a rimborsare NTroparte_1 ad in persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 546,90 per spese, € 5613,00 Parte_1 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 28 novembre 2025 Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14890/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE BONIS CRISTALLI ROCCO Parte_1 P.IVA_1
ricorrente contro
(C.F. ), con il NTroparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BACCHELLI GIORGIO resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte ricorrente, come da ricorso;
- Parte resistente, come da memoria conclusiva del 16.10.25.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi per brevità anche solo ”) ha adito, con rito semplificato, Parte_1 Pt_1 l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte, nei confronti di NTroparte_1 NT (d'ora innanzi per brevità anche solo ), le seguenti conclusioni:
[...]
<…accertare e dichiarare, secondo emergenze istruttorie, o ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c., la responsabilità totale, prevalente o paritaria, a carico della società
[...] per i danni patiti dalla sig.ra in occasione del NTroparte_1 Parte_2 trattamento fisioterapico del 27.11.2018 presso l' b) NTroparte_1 accertare e dichiarare che , per conto e nell'interesse del dott. ha Parte_1 CP_2 indennizzato interamente i danni patiti dalla sig.ra in occasione del Parte_2 trattamento fisioterapico del 27.11.2018, e il suo diritto a surrogarsi nei diritti della stessa a norma degli artt. 1201, 1203 e 1916 c.c. e, conseguentemente c) condannare la società
[...] a rimborsare ad , in toto, oppure in NTroparte_1 Parte_1 proporzione alla prevalente quota di responsabilità alla stessa addebitabile ex art. 1218 e/o 1228 c.c., oppure ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c., la somma di € 18.000,00 da questa pagata, o la diversa, maggiore o minor somma, somma di giustizia, anche determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data pagina 1 di 7 del versamento al saldo effettivo d) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali 15% e accessori fiscali di legge…>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta:
i) di avere concordato con paziente (sig.ra difesa in giudizio per responsabilità Parte_2 sanitaria, dall'Avv. Bacchelli) danneggiata (come accertato da CTU resa nel predetto giudizio civile) da sanitario (segnatamente dott. , parte del giudizio predetto in cui CP_2 emergevano evidenze istruttorie circa la corresponsabilità dell'odierna convenuta, sulla scorta delle stime della citata CTU), assicurato , il versamento a favore della prima Pt_1 di € 18.000,00, comprensivi di spese legali dell'Avv. Giorgio Bacchelli, al fine di evitare procedure esecutive contro il proprio assicurato;
ii) che la sig.ra sottoscrivendo la quietanza, aveva ceduto i propri diritti verso i Parte_2 soggetti corresponsabili dell'evento;
iii) che inutili sono stati i tentativi stragiudiziali di vedere soddisfatte le proprie ragioni nei confronti della odierna resistente in virtù della suddetta cessione (e CTU) e, CP_3 pertanto, ha dovuto agire, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1916 c.c., nonché ex artt. 1218 e/o 1228 c.c., nonchè ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c, nella presente sede, in rivalsa, regresso nonché in surroga, concludendo come sopra riportato. NT 3. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <respingersi per totale infondatezza ogni pretesa della parte ricorrente, con vittoria di spese giudiziali, inclusi oneri fiscali, previdenziali e forfetizzatizzate>>.
4. Inutilmente esperito un tentativo di conciliazione giudiziale, concessi i richiesti termini ex art. 281 xii c.4 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.10.25.
5. Le domande di parte ricorrente sono parzialmente accoglibili per i motivi e nei termini che seguono.
6. Ai sensi dell'art. 7 della L.24/17, <…1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente…>>.
1. Fuori discussione il vincolo della solidarietà nei confronti del paziente, è, parimenti pacifico il diritto di manleva/regresso dell'Assicurazione (del sanitario) odierna ricorrente nei confronti della Struttura presso cui il fisioterapista ha svolto l'attività de qua agitur, che trova fondamento, in linea di diritto, nel rapporto di collaborazione (a prescindere dal titolo) di quest'ultimo con la Struttura ospedaliera [in virtù del quale quest'ultima, tenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c. a rispondere nei confronti del paziente dell'operato dei suoi ausiliari, ha dal canto suo
– ai sensi dell'art. 1218 c.c.– diritto di manleva/regresso nei confronti dei professionisti dei quali si è comunque avvalsa per rendere la prestazione richiesta ed inesattamente adempiuta (come da univoca giurisprudenza)], tenuto conto che i sanitari, in solido con le strutture ospedaliere, sono direttamente responsabili nei confronti dei pazienti e che l'azione di regresso pagina 2 di 7 può essere esercitata in via anticipata/condizionata (v. Cass. N. 13087/2010), per cui ex art. 1299 e 2055 c.c. (Trib. Milano G.U. Dr. Spera, 24.6.2010 n. 8333).
2. Risulta, pertanto, accoglibile, nei rapporti interni, la domanda di rivalsa/regresso/surroga oggetto di causa formulata dalla Assicurazione ricorrente nei confronti della Struttura resistente, seppur nei limiti del 50% degli esborsi effettuati in linea con l'accertamento tecnico d'ufficio in atti richiamato e non contestato nel quantum da parte resistente, né nel nesso eziologico tra danno ed attività del sanitario, ma solo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di (cor)responsabilità della Struttura. L'eccezione di attribuibilità della responsabilità al solo sanitario, non è acoglibile, non solo alla luce della normativa sopra richiamata di cui alla L.24/17 (essendo emersi in atti idonei elementi di prova circa una responsabilità di quest'ultimo quanto meno ex art. 2043 c.c., in linea con la citata novella), ma anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale formatosi già per le fattispecie c.d. “ante Gelli”. La S.C. ha, infatti, chiarito che <in tema di azione rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, 2055, 3, c.c., quanto accetta rischio connaturato all'utilizzazione terzi l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza sanitario dal programma condiviso tutela salute è oggetto dell'obbligazione>> (v. Cass. 28987/19; v. anche 28994/19). Nel caso in esame, non vi è stato alcun comportamento imprevedibile e deviante del sanitario, tale da giustificare una rivalsa maggiore, ai sensi della sopra citata giurisprudenza. Parte deve, pertanto, essere condannato a tenere manlevata ed indenne la Pt_3 [...] del 50% delle somme effettivamente sborsate in esecuzione della NTroparte_4 presente sentenza, in ragione del predetto vincolo di solidarietà, non essendo stata provata, ma neppure allegata “un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
3. Dal tenore della citata CTU non emerge idonea prova della responsabilità esclusiva della resistente. Da pagg.19 ss di tale perizia si legge: <…Prima di entrare nel merito di CP_3 quanto accaduto il 27.11.2018, durante una manovra di mobilizzazione passiva, eseguita dal fisioterapista, sono necessarie alcune riflessioni. Innanzitutto, non è dato conoscere, nella documentazione fornita, se esista la stesura di un progetto riabilitativo individuale, redatto all'ingresso alla casa di cura avvenuto in data 03.11.2018, per la sig.ra CP_1 Parte_2 che necessariamente avrebbe dovuto considerare l'anamnesi patologica, funzionale, remota e recente, della paziente e della tipologia e descrizione dell'intervento chirurgico di espianto di protesi di anca destra infetta e di reimpianto di una nuova protesi. Il progetto riabilitativo individuale della sig.ra avrebbe dovuto infatti prevedere la conoscenza della via di Parte_2 accesso chirurgica, della tipologia di protesi espiantata e della tipologia di quella reimpiantata, la stabilità dell'impianto, la qualità dell'osso su cui si è impiantata la protesi, stato e tensione dei tessuti periarticolari, presenza o assenza di calcificazioni periarticolari, valutazione del residuo funzionale e potenziale della paziente, aspettative, risorse famigliari come caregiver, barriere architettoniche domiciliari. Inoltre, e non ultimo, non è dato conoscere se esista un modello organizzativo pianificato, ovvero come progetto riabilitativo di struttura, importante soprattutto nella definizione e applicazione della gestione del rischio, secondo tipologia di pazienti. Il progetto riabilitativo di struttura infatti definisce ex ante´ le proprie caratteristiche, tipologie di offerta, potenzialità e vocazioni operative, esperienza e risultati conseguiti, dotazione organica con le figure professionali e le specifiche competenze,
pagina 3 di 7 procedure di ammissione / dimissione e di relazione con altre strutture… crea le condizioni per una trasparente evidenza delle diverse strutture e prestazioni offerte ai cittadini, tale da rendere realmente omogeneo e funzionale il flusso trasparente dei dati (clinici ed economici), favorendo la realizzazione di un'allocazione appropriata dei pazienti, al fine di ottenere un utilizzo più congruo di tutte le risorse disponibili nella filiera. Si deve segnalare importanza e indispensabilità della conoscenza, da parte del riabilitatore, degli accessi standard utilizzati (ma non solo) durante le procedure chirurgiche di protesizzazione di anca e, nello specifico logicamente quella utilizzata nel caso del singolo paziente. Per garantire la stabilità articolare, la scelta della via di accesso è uno degli aspetti più rilevanti (dove per via di accesso si intende il percorso da effettuare per giungere all'articolazione). Spesso, infatti, alcuni muscoli sono sezionati o disinseriti, creando una debolezza nella struttura articolare, con conseguente rischio di lussazione di protesi. Solo la via di accesso anteriore, mininvasiva, utilizza un percorso interstiziale tra i muscoli, senza mai sezionarli, con rispetto assoluto del ventaglio dei muscoli glutei, garante della stabilità articolare e di un minor rischio di lussazione di protesi…Il tasso di lussazione delle protesi d'anca primarie varia ± secondo un noto studio dallo 0.2% al 10% all'anno, mentre quello delle articolazioni dell'anca artificiali, che sono già state revisionate chirurgicamente, può raggiungere il 28%, a seconda della popolazione di pazienti, dell'intervallo di follow-up, e il tipo di protesi. I fattori di rischio specifici del paziente, di lussazione di un'artroprotesi di anca, comprendono l'età avanzata, le malattie neurologiche associate e la ridotta compliance. Inoltre, è ritenuto necessario che i pazienti debbano evitare, movimenti dell'anca, come il piegamento in avanti rispetto alla posizione eretta, o la rotazione interna dell'anca flessa. I fattori di rischio specifici dell'intervento includono la posizione subottimale dell'impianto, la tensione insufficiente dei tessuti molli e l'esperienza inadeguata del chirurgo I momenti più a rischio per la lussazione della protesi sono due: il primo è nell'immediato post-operatorio ed è causato da un conflitto meccanico, mentre il secondo è tardivo (anche anni), quale effetto dell'usura dell'impianto. In ogni caso, le lussazioni si verificano più frequentemente entro i primi 3 mesi dopo l'intervento chirurgico. Fino al 70% delle dislocazioni si verificano entro il primo mese3 e il 66% nelle prime 5 settimane L'instabilità dopo l'artroplastica totale dell'anca è dunque un problema purtroppo frequente e grave, che richiede una valutazione approfondita e una pianificazione preoperatoria prima dell'intervento chirurgico. La prevenzione mediante un¶accurata programmazione chirurgica è di notevole importanza, poiché la gestione di una protesi instabile è impegnativa anche per un chirurgo articolare esperto. Tuttavia, anche dopo un intervento chirurgico ben pianificato, esiste ancora un'incidenza significativa di instabilità ricorrente. La gestione incruenta ha spesso successo, se i componenti sono ben fissati e posizionati correttamente in assenza di disturbi neuro-cognitivi. Se la gestione conservativa fallisce, le opzioni chirurgiche includono: la revisione delle componenti mal posizionate;
lo scambio di componenti modulari, come la testa femorale e il rivestimento acetabolare;
l'artroplastica bipolare;
l'artroplastica tripolare;
l'uso di una testa femorale più grande di quanto necessario;
l'uso di un rivestimento vincolato;
il rinforzo dei tessuti molli e l'avanzamento del grande trocantere Pertanto, come si è fin qui richiamato, i fattori di rischio per lussazione della protesi di anca possono essere legati sia al paziente, ma anche al trattamento chirurgico. I fattori di rischio correlati al paziente devono essere valutati in fase preoperatoria, intraoperatoria e postoperatoria, anche se in genere sono estranei a un controllo diretto del chirurgo: il sesso femminile (per differenze ormonali e genetiche), l'età superiore a 80 anni, la massa e la forza muscolare (in particolare dei muscoli abduttori), la conformità ed elasticità dei tessuti molli, le malattie neuro-muscolari, i disordini cognitivi, l'etilismo, un precedente intervento di artroprotesizzazione. I fattori di rischio legati al trattamento chirurgico sono numerosi: senza entrare nel merito della complessa questione, si richiamano i fattori correlati all'impianto, la riparazione e il tensionamento dei tessuti molli e pagina 4 di 7 non per ultima l'esperienza del chirurgo Le dislocazioni ricorrenti richiedono in genere, invece, un intervento chirurgico aggiuntivo. Dopo un intervento di protesi di anca ± di regola ± vengono date indicazioni per posture e/o movimenti da evitare assolutamente, per non causare una lussazione dell'impianto. Nei primi tempi del postoperatorio, fino ad almeno tre mesi dall'intervento, si deve prestare particolare attenzione ad alcuni movimenti dell'arto operato, per ciascuna posizione che si decide di assumere (v. tabella che segue)… Nella relazione redatta il 27.11.2018 dal dott. (convenuto e CT di parte convenuta), non si comprende CP_2 esattamente quale mobilizzazione passiva stesse effettuando e quante ne erano programmate. Neppure sono indicati tutti gli altri dati circostanziali (sede di applicazione, letto di degenza con o senza materasso antidecubito, o al letto della palestra riabilitativa, a che ora è avvenuto l'evento avverso, come stava la paziente prima dell'inizio della terapia, vigilanza e collaborazione della paziente, se avesse dormito, o accusato dolore durante la notte, o durante la mobilizzazione per il nursing, quale fosse l'obiettività clinica, quale il rilievo della postura della paziente prima e dopo la fisioterapia e se nelle sedute precedenti avesse già lamentato dolore e, nel caso, di quale entità etc.). Ancora, nella relazione del dott. si legge <... CP_2 nello svolgimento di tale manovra la paziente ha avvertito forte dolore …>. Invero, non è dato sapere documentalmente la rilevazione del grado del dolore con scala validata (esempio NRS) e come si è comportato il terapista a fronte del forte dolore. Quali i dati clinici in quel momento? Quando e chi ha allertato il medico per richiedere una radiografia urgente dell'anca destra? È stato lo stesso fisioterapista? Nella dichiarazione del dott. resa al CP_2 Giudice il 18.10.2022, si legge <« È vero che facevo una manovra di mobilizzazione passiva;
il dolore nel paziente anziano c'è sempre soprattutto dopo un intervento all'anca in fase acuta e soprattutto all'inguine; ADR ho effettuato sull'arto trattato la flesso-estensione non superando i 90 gradi di flessione e poi la signora ha avuto un po' di dolore e mi sono fermato … ADR mi dissero che la signora era stata portata al pronto soccorso ma poi non seppi più nulla e non l'ho mai più trattata >. Il dott. quando ha precisato e completato un dato di notevole CP_2 importanza, come la descrizione della flessione effettuata correttamente entro un range di 90 gradi, non ha specificato se ha evitato e controllato anche i movimenti associati (flesso- estensione/ extra-intrarotazione/abduzione/adduzione dell'arto operato), in quanto qualora effettuati come movimenti combinati, possono favorire la lussazione protesica. Per inciso, ancorché ininfluente per la valutazione medico-legale, si osserva che, nel referto dell'esame radiografico, eseguito dopo l'evento avverso (quindi sempre il 27.11.2018) e che ha preceduto il ricovero per la riduzione della lussazione, dimostrativa di una dislocazione della testa, rispetto alla coppa acetabolare, è indicato un orario alquanto dubbio: ore 21:02:50. Dalla documentazione esaminata risulta infatti che la paziente è stata presa in carico dal Pronto Soccorso dell'Istituto Ortopedico Rizzoli alle ore 17:00 del 27.11.2018, dove la lussazione è stata ridotta incruentemente, con confezionamento di uno stivaletto gessato, che la paziente ha mal tollerato, per cui è stato in seguito asportato e sostituito da un tutore per anca. In sintesi, quanto accaduto il 27.11.2018 (lussazione della protesi dell'anca destra, in corso di manovre di mobilizzazione passiva) deve considerare i seguenti elementi: a) tra i fattori di rischio correlati alla paziente, si richiama il sesso femminile, un'età prossima a 80 anni e un precedente intervento di artroprotesizzazione, andata incontro a una infezione protesica;
tali fattori avrebbero richiesto una particolare cautela nel corso di manovre riabilitative di mobilizzazione;
b) per quanto attiene i fattori di rischio legati al trattamento chirurgico, si precisa che: ─ l'intervento è stato eseguito da un chirurgo di un Istituto altamente specializzato e non emergono elementi di contestazione dell'operato del professionista nella tecnica prescelta e sui materiali utilizzati, né circa le modalità di esecuzione dell'atto operatorio di re- impianto protesico;
─ avendo scelto un accesso chirurgico postero-laterale (il più frequentemente utilizzato e inappuntabile), è da ricordare che una flessione e una rotazione pagina 5 di 7 interna eccessiva dell'anca, avrebbero potuto portare ad una lussazione della protesi e quindi la sua fuoriuscita dall'articolazione; c) non è stato rinvenuto un progetto riabilitativo individuale per la paziente, riconducibile all'ingresso alla casa di cura del CP_1 P 03.11.2018; d) non comprende, dalla documentazione agli atti, anche per la tipologia di intervento chirurgico, quale mobilizzazione passiva stesse effettuando il fisioterapista quando si è verificata la lussazione;
e) non si comprende quante e quali sedute erano programmate, riferibili al progetto/programma fisioterapico individuale (se è stato fatto), f) non si comprende se siano stati evitati movimenti associati nella mobilizzazione dell'anca protesizzata, che potrebbero aver favorito la lussazione, oltre alla dichiarata attenzione tenuta dal fisioterapista, rispetto al range articolare massimo consentito dell'anca operata, in flessione-estensione; g) non sono indicati tutti gli altri dati circostanziali dell'operato del professionista (sede di applicazione, tipo di lettino etc.). Per quanto attiene la valutazione del danno biologico permanente, è necessario precisare innanzitutto che, una volta verificatasi la lussazione dell'artroprotesi dell'anca, essa è stata prontamente ridotta dai medici dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Pertanto, il danno si concretizza esclusivamente in un insulto meiopragico, che può esse re ricondotto nella fascia minima delle ³micropermanenti. Per quanto attiene l'inabilità temporanea biologica, il periodo inerente all'inabilità totale è chiaramente da riferire ai giorni di ricovero resisi necessari a seguito della lussazione dell'anca del 27 novembre 2018, mentre i restanti periodi in assenza di un documentato periodo di stabilizzazione dei postumi e considerata la sovrapposizione col periodo di inabilità temporanea, comunque da ricondurre al precedente intervento dell'ottobre 2018 sono computabili in via equitativa (id quod plerumque accidit). Non vi è alcun dubbio che durante l'arco del periodo di inabilità temporanea, è da considerare per la paziente un grado di sofferenza soggettiva medio-elevata. Le spese sostenute sono quelle di cui a pagina 17… Conclusioni / Risposta ai quesiti Ai quesiti posti da S.E. la Giudice, si risponde come segue. a) il 27.11.2018, nel corso ed a causa di manovre riabilitative (mobilizzazioni passive), la sig.ra ha riportato la lussazione della protesi Parte_2 dell'anca destra, apposta in occasione dell'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta nell'ottobre 2018. Tale evento era prevedibile e, in linea di massima, evitabile. b) I periodi di inabilità temporanea derivati da tale evento sono quantificabili come segue: x inabilità temporanea biologica totale: giorni 4 (quattro); x inabilità temporanea biologica parziale al 75%: giorni 30 (trenta); x inabilità temporanea biologica parziale al 50%: giorni 45 (quarantacinque); c) Durante i periodi di inabilità temporanea può essere riconosciuto un grado di sofferenza soggettiva medio elevato (3-4 rispetto ad una scala 1-5). d) Ancora a causa della lussazione dell'anca del 27.11.2018, ne è conseguito un danno biologico permanente pari al 2% (due). e) Le spese sostenute, documentate e congrue, ammontano a euro 1057,00 (mille- cinquanta-sette), costituite da un tutore (spesa a carico del paziente e non del SSN) e da una relazione medico-legale. Non sono identificabili ulteriori spese…>>.
A pag. 29, però il Collegio dei CTU chiarisce (a fronte delle osservazioni del legale del sanitario secondo cui: <<..Appare chiaro anche dalle Sue bozze che la con la CP_1 omessa presentazione di un piano riabilitativo sia stata l'unica responsabile dell'evento per cui è causa o abbia alquanto trattato in maniera superficiale la riabilitazione della Sig.ra che <non vi è alcun dubbio che la omessa presentazione di un piano persona_1 riabilitativo´, per il postoperatorio, sia una rilevante carenza della struttura deputata alla riabilitazione (i cc.tt.uu. lo hanno ben evidenziato); tuttavia si fanno notare due questioni: a) mancanza riabilitativo fatto, l'aver provocato lussazione dell'anca operata invece tutt'altro discorso;
anzi, proprio questo, ci chiediamo sulla base quale indicazione fisiatrica (ovvero ³medica´) dott. (fisioterapista) abbia cp_2 attuato le procedure riabilitazione;
b) …. c) in ogni caso, al là questo aspetto critico, a carico casa stata provocata dalle manovre cp_4 cp_1 pagina 6 7 riabilitative del dott. >> (enfasi dell'estensore). Per_2
Da quanto sopra esposto, da un lato, non è emersa alcuna prova di <un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione>> (v. Cass. 28987/19), dall'altro, la omessa presentazione di un piano riabilitativo, seppur concretizzante, come sopra argomentato, una rilevante carenza della Struttura/carente organizzazione dell'attività e del controllo del personale di cui comunque si è avvalsa, in parte qua, non è omissione di tale gravità da recidere il nesso di causa con le manovre riabilitative dannose ed imperite effettuate dal sanitario, alla luce della succitata ATP.
4. Per quanto attiene al quantum, parte resistente non ne contesta specificamente la corrispondenza degli importi alla liquidazione corretta dei danni non patrimoniali oggetto di risarcimento, nonché alle spese mediche ritenute congrue e documentate in sede di ATP ed ai compensi legali congrui di fase. In atti risulta, altresì, per tabulas l'effettivo pagamento degli importi de quibus alla danneggiata da parte della ricorrente, peraltro non contestato da parte resistente.
5. Alla luce delle superiori considerazioni, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso, come da normativa sopra richiamata, sia in punto di rivalsa, che di regresso, che di surroga, e, per l'effetto, parte resistente deve essere condannata al pagamento a favore di parte ricorrente di euro 9000,00, oltre (trattandosi di debito di valuta) interessi ex art. 1284 c.1 dal 6.12.23 (data della messa in mora stragiudiziale, v. pec in atti) al 24.10.24 (data del deposito del ricorso) ed ex art. 1284 c.4 c.c. dal 24.10.24 al saldo effettivo;
la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non reiterata da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., avendo fatto ivi richiamo alle sole conclusioni rassegnate in ricorso, deve ritenersi abbandonata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza (da rinvenirsi in capo a parte resistente, non solo alla luce della mancata accettazione nella fase stragiudiziale della richiesta dell'odierna ricorrente effettuata nei termini di cui all'odierna decisione, ma anche alla luce delle eccezioni svolte e conclusioni rese dalla resistente nella presente sede, nonché della mancata accettazione della proposta giudiziale, rivelatasi in linea con l'odierna decisione) e sono liquidate ex DM 55/14 ss.mm. secondo i parametri medi di cause di valore di euro 18.000,00, per tutte le 4 fasi di giudizio, oltre la fase di attivazione della negoziazione assistita.
7. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna in persona NTroparte_1 del l.r.p.t., per i titoli di cui in parte motiva, al pagamento a favore di in persona del l.r.p.t., Parte_1 di euro 9000,00, oltre interessi ex art. 1284 c.1 dal 6.12.23 al 24.10.24 ed ex art. 1284 c.4 c.c. dal 24.10.24 al saldo effettivo;
Condanna, altresì, in persona del l.r.p.t., a rimborsare NTroparte_1 ad in persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 546,90 per spese, € 5613,00 Parte_1 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 28 novembre 2025 Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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