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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/11/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3179/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3179 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Bagheria, via Cortile Greco n. 71, presso lo studio degli avv. Valeria
AL e AN TI, che li rappresentano congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti
PARTI ATTRICI
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._4 entrambi elettivamente domiciliati in Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n.61 - presso lo studio degli avv.ti Salvatore Anselmo e Daniele Anselmo che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
E
n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 1 , nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._5 elettivamente domiciliato in Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n.61 - presso lo studio dell'avv. Maria Teresa D'Asaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTI CONVENUTE
NONCHÈ
, nato in [...] il [...] Controparte_4
PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA
E
, residente in [...] CP_5
TERZA CHIAMATA NON COSTITUITA
oggetto: accertamento nullità donazione conclusioni: come da verbale del 25.06.2025
n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, e convenivano in giudizio , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, e esponendo: Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
a) di essere germani della convenuta , nonché di (cfr. certificato Controparte_1 CP_5 stato di famiglia);
b) che, in data 07.08.2018, veniva a mancare il loro padre il quale lasciava Persona_1 alcuni beni immobili, tra cui un appezzamento di terreno sito in Termini Imerese, c.da
Chianche, foglio n. 25, part.lle 1116 sub 6 e 1756 sub 5 (ex 1116 sub 3 e 1756 sub 2);
c) che, non avendo redatto testamento, alla successione partecipavano tutti e quattro i figli del
“de cuius” sopra citato in parti eguali;
d) che insieme a e si recavano dinnanzi l'organismo “Concilium Controparte_1 CP_5
a.d.r.” di Termini Imerese e sottoscrivevano un verbale positivo di mediazione con il quale stabilivano una divisione tra loro dei beni ereditari e fissavano, come termine per la sottoscrizione del sopradetto verbale dinnanzi ad un notaio, il mese di luglio del 2019;
e) che in data 19.08.2019, tuttavia, e (coniuge della Controparte_1 Controparte_2 predetta), si recavano presso il notaio per dichiarare l'avvenuta usucapione Persona_2 dell'appezzamento di terreno di c.da Chianche e, contestualmente, stipulavano un atto di donazione in favore dei loro figli e;
Controparte_4 Controparte_3
f) che il suddetto atto di donazione era nullo in quanto nessuna usucapione era mai stato accertata.
Tutto ciò premesso, dichiaravano di impugnare l'atto di donazione del 19.08.2019, racc. n.
35.593, rep. n. 20.749, e conseguentemente chiedevano che ne venisse dichiarata la nullità, e per l'effetto chiedevano, altresì, la reintegra nel possesso degli immobili siti in Temini Imerese c.da
Chianche foglio n. 25, part.lle 1116 sub 6 e 1756 sub 5 (ex 1116 sub 3 e 1756 sub 2).
Con comparsa del 22.01.2020, si costituivano e , i quali, Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente, rilevavano che i chiamati all'eredità di erano tutti i suoi quattro Persona_1 figli, compresa, quindi, e, pertanto, eccepivano “la disintegrità del Persona_3
n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 3 contraddittorio” vertendo il presente giudizio proprio su un bene ricadente nell'asse ereditario del
“de cuius” Persona_1
Nel merito, contestavano integralmente tutto quanto dedotto dagli attori.
Nello specifico veniva dedotto che l'immobile in questione era stato destinato a Controparte_1 dal padre già nel 1982, e che, a seguito di ciò, ella aveva posto in essere delle attività di ristrutturazione al fine di adibirlo a propria abitazione, finendo così per realizzare un appartamento di mq.170 con pergolato, in catasto distinto oggi al fg. 25 partt. 1756/2 e 1116/3, facendosi così carico, nel corso del tempo, di tutti i costi e di tutte le spese necessarie al relativo mantenimento, conservazione, utilizzazione e/o custodia.
A difesa del loro diritto di usucapione sull'immobile, i convenuti deducevano, altresì, che, dopo la morte del “de cuius”, e prima della divisione ereditaria, in sede di mediazione dichiaravano, alla presenza di tutti i germani, di aver edificato l'appartamento in contrada Chianche e di averlo posseduto
“uti domini “per circa trent'anni. Precisavano, in merito, che in quella sede, le parti riconobbero l'esclusiva proprietà del terreno e del fabbricato in capo alla sorella , come risultante Controparte_1 dal verbale di mediazione in atti;
e, pertanto, proprio in virtù del riconoscimento del loro diritto da parte degli altri coeredi, essi procedevano al trasferimento del bene ai propri figli attraverso l'atto di donazione oggetto di contestazione del presente giudizio.
In seguito, in data 21.12.2020, si costituiva , il quale, a fondamento delle Controparte_3 proprie difese, adduceva di aver agito in buona fede nell'acquisizione del bene, in quanto aveva sempre avuto ritenuto che l'immobile facesse parte della sfera dominicale dei propri genitori.
Sussisteva, dunque, a suo dire, una legittima aspettativa sull'assenza di contestazioni relative al titolo dei danti causa;
evenienza confermata, a suo dire, dal fatto che anche le parti attrici avevano riconosciuto la proprietà in capo ai coniugi – n sede di mediazione. CP_2 CP_1
All'udienza del 13.01.2021, il precedente giudice autorizzava parte attrice a rinnovare la notifica dell'atto di citazione a e ad a integrare il contraddittorio nei confronti di Controparte_4
CP_5
e che non si costituivano in giudizio. Controparte_4 CP_5
Nel corso dell'istruttoria, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c., si procedeva all'assunzione dell'interrogatorio formale di Parte_2
All'udienza del 25.06.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 4 Tutto quanto sopra premesso, si osserva, innanzitutto, che costituisce principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui: “la donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. […]” (Cass. S.U. n. 5068/2016).
Precisa, nello specifico la Suprema Corte, nella pronuncia sopra richiamata, che: “[…] se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace;
se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario. La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purché
l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 cod. civ.).”.
Ciò posto, deve osservarsi che l'atto di donazione, stipulato dinanzi al Notar in data Per_2
19.08.2019 (rep. n. 35.593, racc. 20.749) ha ad oggetto un immobile sito in Termini Imerese, c.da
Chianche, Foglio n. 25, part.lle 1116, sub 6, e 1756, sub 5; immobile che, secondo la prospettazione degli attori, precedentemente era identificato alle part.lle 1116, sub 3, e 1756, sub 2 (circostanza quest'ultima non contestata tra le parti in causa).
Atto di donazione con cui ed trasferivano il cespite Controparte_2 Controparte_1 sopradetto a e , sul presupposto di averlo usucapito. Controparte_4 Controparte_3
In particolare, nel negozio in parola è dato leggere: “La parte donante dichiara di essere proprietaria dell'immobile donato per averlo usucapito con pieno possesso pacifico ed ininterrotto durato oltre venti anni […]”.
Alla luce di tali rilievi è di tutta evidenza che l'atto in parola non configura una ipotesi in cui i donatari hanno espressamente riconosciuto come di proprietà altrui il bene oggetto del negozio, assumendo l'impegno di farne conseguire la proprietà al donatario (donazione obbligatoria di dare).
Al contrario essi con la dichiarazione resa hanno agito qualificandosi come proprietari del bene, in forza, tra l'altro, di un preteso acquisto a titolo originario per usucapione.
Assunto, tuttavia, espressamente contestato dagli attori, e che, Parte_2 Parte_1 sul presupposto che nessun acquisto a titolo originario si sia mai configurato in favore di CP_2
n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 5 ed , hanno chiesto la declaratoria di nullità dell'atto di donazione sopra CP_2 Controparte_1 menzionato, qualificando, così, di fatto, l'atto come donazione di cosa altrui.
Orbene, deve osservarsi che prima della stipula del contratto di donazione, in data 11.03.2019,
, , e nonché, (C.F. Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 Parte_2 CP_5
) sottoscrivevano, in sede di mediazione, un verbale di conciliazione (cfr. C.F._6 documento allegato all'atto di citazione).
Dal tenore letterale dell'atto è dato rilevare quanto segue: “Le parti, altresì, riconoscono di esclusiva proprietà della signora il terreno con il fabbricato che insiste sulle Controparte_1 particelle 1116 sub 3, 1756 sub 2, foglio 25 […]”.
Dunque, appare di tutta evidenza che nel verbale di mediazione è stata trasfusa una dichiarazione con cui e hanno riconosciuto sull'immobile di cui è Parte_1 Parte_2 causa, poi oggetto di disposizione a mezzo atto donativo, la proprietà di . Controparte_1
In merito, si osserva, innanzitutto, che l'accordo sottoscritto in sede di mediazione non è una figura contrattuale autonoma.
Il relativo verbale costituisce solo l'atto contenente il negozio con cui le parti hanno inteso regolare i loro interessi.
Nel caso di specie, le parti da un lato hanno effettuato reciproche concessioni, modificando così situazioni giuridiche preesistenti, come dimostrato, a titolo esemplificativo, dall'obbligo di rinunciare all'impugnazione di determinati atti di donazione stipulati in precedenza, nonché dall'obbligo assunto di incaricare dei tecnici al fine di delimitare i confini delle rispettive proprietà ed, altresì, dall'assunzione di dell'obbligo di corrispondere somme di denaro ad Parte_1 Controparte_1
e ad CP_5
Pertanto, deve asserirsi che le pattuizioni contenute nel verbale, idonee a modificare o estinguere situazioni giuridiche pregresse, configurino la stipula di un negozio transattivo.
Diversamente, con riferimento alla dichiarazione con cui è stata riconosciuta la proprietà di sull'immobile di cui al presente giudizio, deve asserirsi che essa configuri la stipula Controparte_1 di un negozio accertativo. Tale figura negoziale, in particolare, si distingue da quella della transazione, in quanto, mentre quest'ultima ha effetti costituitivi, dato che con essa le parti, come sopra detto, modificano o estinguono rapporti giuridici pregressi, con il negozio di accertamento le parti si limitano a riconoscere una situazione giuridica preesistente, avendo così l'atto “de quo” effetti meramente dichiarativi.
n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 6 Tali considerazioni sono avallate, in particolare, dall'uso, nella pattuizione stipulata, del verbo
“riconoscere” e non “attribuire”, a conferma della volontà meramente ricognitiva della clausola negoziale in esame (“Le parti riconoscono di esclusiva proprietà della signora il Controparte_1 terreno con il fabbricato […]”).
Quanto poi al titolo di acquisto riconosciuto in capo ad , giustificativo del Controparte_1 negozio di accertamento stipulato, lo scrivente ritiene che esso sia quello dell'usucapione. Tale assunto deriva dalla valorizzazione dell'indicazione, riportata nel verbale, dell'oggetto della procedura di mediazione, indicato espressamente proprio in quello di “usucapione”.
Dunque, in definitiva, deve asserirsi che nel verbale di mediazione in esame, è stato trasposto un accordo transattivo, collegato ad un negozio accertativo della proprietà a titolo di usucapione, nel contesto della definizione di una operazione economica unitaria tra le parti.
Ciò statuito, deve richiamarsi quanto previsto dall'art. 11 co. 3 del D. Lgs. n. 28/2010 “ratione temporis” vigente, secondo cui: “Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti
o la loro impossibilità di sottoscrivere […]”.
Orbene, ritiene lo scrivente configurata proprio l'ipotesi sopra riportata, dovendo escludersi così l'attribuzione di natura di titolo esecutivo all'atto in parola, non essendo riportata l'attestazione e certificazione dei difensori intervenuti riguardo la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, così come disciplinata dall'art. 12 del D. Lgs. n. 28/2010 “ratione temporis” vigente.
Trattasi, dunque, di una scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 cc.
Deve poi considerarsi che l'art. 2643 co. 1 lett. n. 12 bis) prevede che sono soggetti a trascrizione: “gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
Dunque, il legislatore prevede espressamente che, ai fini della trascrizione dell'accordo in parola, la sottoscrizione delle parti venga poi autenticata innanzi ad un notaio (o, in alternativa, ritiene lo scrivente, l'intero accordo di mediazione deve essere trasposto in un atto pubblico).
Quanto agli effetti della trascrizione si osserva quanto segue.
Ritiene lo scrivente che gli effetti della trascrizione dell'atto in parola, prevista dall'art. 2643 co. 1 lett. n. 12 bis), si distinguono, non potendo essere assimilabili, dagli effetti derivanti dalla n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 7 trascrizione, ex art. 2651 cc, della sentenza che abbia giudizialmente accertato un intervenuto acquisto per usucapione.
Infatti, in caso di accordo conciliativo, accertativo dell'intervenuta usucapione, la possibilità per l'usucapiente di opporre il proprio acquisto ai terzi è necessariamente legata alla posizione giuridica dell'usucapito.
In particolare, la possibilità di opporre all'usucapiente dei diritti vantati dai terzi sul cespite, quali ipoteche iscritte dai creditori dell'usucapito, troverà la sua regolamentazione secondo il principio della priorità della trascrizione, ex art. 2644 cc.
In tal senso, si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 12736/2021 secondo cui: “[…] la norma dell'art. 2643 comma 12 bis cod. civ. (come introdotta nel sistema dalla legge 2011, n. 11, di conversione del d. I. n. 70/2011) è univoca nel subordinare l'opponibilità ed efficacia nei confronti dei terzi di questo peculiare negozio al fatto della sua avvenuta trascrizione
(ove relativo a un bene immobile, naturalmente): tanto nei confronti dei terzi acquirenti, quanto pure nei confronti dei creditori dell'ex proprietario e sottoscrittore dell'accordo (nell'ottica della responsabilità patrimoniale del debitore, detto negozio appare propriamente connotato, in effetti, da contenere una rinuncia dell'ex proprietario a favore del rivendicante)” (cfr. anche Cass. n. 565/2025).
Detto in altri termini, la trascrizione del negozio accertativo stipulato in sede di mediazione, previe le formalità da svolgersi innanzi al pubblico ufficiale come previste dall'art. 2643 co. 1 n. 12) bis, ha natura dichiarativa, consentendo l'opponibilità dell'acquisto a terzi nel rispetto, tuttavia, del principio di priorità delle trascrizioni, secondo quanto previsto dall'art. 2644 cc.
In mancanza di trascrizione l'atto non è opponibile a terzi.
Tuttavia, resta ferma la sua efficacia nei rapporti interni tra le parti che l'hanno sottoscritto, avendo l'atto, come già evidenziato, pur sempre natura di scrittura privata, ex art. 2702 cc.
Ebbene, nel caso di specie, il verbale di conciliazione del giorno 11.03.2019, contenente il negozio accertativo in esame, risulta stipulato da entrambi gli attori di cui al presente giudizio
( e , e da , , nonché Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_5
Ne discende che, sebbene le parti dopo il raggiungimento dell'accordo non abbiano provveduto all'autenticazione della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale dalla legge autorizzato (quale un notaio), e non abbiano provveduto successivamente alla relativa trascrizione, ex. art 2643 cc, l'atto in parola (sebbene non opponibile ai terzi) ha comunque efficacia di scrittura privata, vincolante, pertanto, le parti quanto ai suoi effetti.
n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 8 Alla luce di tali rilievi, l'azione di nullità dell'atto di donazione avanzata da e Parte_1 deve essere rigettata, in quanto fondata necessariamente sul presupposto del non Parte_2 intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile, che, però, gli stessi attori, a mezzo nel negozio accertativo, stipulato in sede di mediazione, hanno riconosciuto come intervenuto, quanto meno nei confronti di (la questione se il relativo riconoscimento sia idoneo o meno, per effetto Controparte_1 del regime della comunione legale tra i coniugi, a valere come riconoscimento della proprietà anche di , non assume rilievo ai fini del presente giudizio, essendo già il solo Controparte_2 riconoscimento della proprietà in capo a idoneo a precludere l'azione avanzata dagli Controparte_1 attori).
Resta così assorbita ogni ulteriore questiona avanzata, ivi compresa l'eccezione mirante a far accertare l'acquisto per usucapione del bene di cui è causa da parte di e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Sul punto si precisa che avendo i convenuti solo eccepito il loro acquisto a titolo originario - non essendo stata avanzata domanda in via riconvenzionale di accertamento di intervenuta usucapione - ove affrontata la relativa questione, la pronuncia sarebbe stata resa “incidenter tantum”,
e cioè con valenza meramente pregiudiziale rispetto alla pronuncia sull'azione di nullità dell'atto donativo. Pertanto, essa sarebbe stata inopponibile ai terzi. Ne discende, quindi, che, in realtà, CP_5 non è da ritenersi litisconsorte necessario nel presente procedimento.
Per questi motivi
,
[...] nonostante lo scrivente ravvisi in questa sede una nullità dell'atto di citazione con cui è stato integrato il contraddittorio nei confronti di (non essendo stato indicato in tale atto il suo codice CP_6 fiscale, ma solo la residenza della stessa) non si procede a disporre il rinnovo della citazione.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza.
Pertanto, e devono essere condannati, in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite dei convenuti costituiti. Spese liquidate, secondo i parametri del D.M.
55/2014 e ss. mm., nella misura indicata in dispositivo, ai valori minimi, tenuto conto della attività in concreto svolta nel presente giudizio.
Quanto alle spese tra , ed Parte_1 Parte_2 Controparte_4 CP_5 esse devono dichiararsi non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza,
n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 9 eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate da e Parte_1 Parte_2
2) condanna, in solido tra loro, e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2 del presente giudizio in favore di e (creditori in solido), Controparte_1 Controparte_2 che liquida nella misura di euro € 7.052,00, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
3) condanna, in solido tra loro, e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2 del presente giudizio in favore di che liquida nella misura di euro € Controparte_3
7.052,00, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
4) dichiara non ripetibili le spese di lite tra e Parte_1 Parte_2 CP_5
. Controparte_4
21.11.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3179 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Bagheria, via Cortile Greco n. 71, presso lo studio degli avv. Valeria
AL e AN TI, che li rappresentano congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti
PARTI ATTRICI
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._4 entrambi elettivamente domiciliati in Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n.61 - presso lo studio degli avv.ti Salvatore Anselmo e Daniele Anselmo che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
E
n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 1 , nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._5 elettivamente domiciliato in Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n.61 - presso lo studio dell'avv. Maria Teresa D'Asaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTI CONVENUTE
NONCHÈ
, nato in [...] il [...] Controparte_4
PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA
E
, residente in [...] CP_5
TERZA CHIAMATA NON COSTITUITA
oggetto: accertamento nullità donazione conclusioni: come da verbale del 25.06.2025
n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, e convenivano in giudizio , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, e esponendo: Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
a) di essere germani della convenuta , nonché di (cfr. certificato Controparte_1 CP_5 stato di famiglia);
b) che, in data 07.08.2018, veniva a mancare il loro padre il quale lasciava Persona_1 alcuni beni immobili, tra cui un appezzamento di terreno sito in Termini Imerese, c.da
Chianche, foglio n. 25, part.lle 1116 sub 6 e 1756 sub 5 (ex 1116 sub 3 e 1756 sub 2);
c) che, non avendo redatto testamento, alla successione partecipavano tutti e quattro i figli del
“de cuius” sopra citato in parti eguali;
d) che insieme a e si recavano dinnanzi l'organismo “Concilium Controparte_1 CP_5
a.d.r.” di Termini Imerese e sottoscrivevano un verbale positivo di mediazione con il quale stabilivano una divisione tra loro dei beni ereditari e fissavano, come termine per la sottoscrizione del sopradetto verbale dinnanzi ad un notaio, il mese di luglio del 2019;
e) che in data 19.08.2019, tuttavia, e (coniuge della Controparte_1 Controparte_2 predetta), si recavano presso il notaio per dichiarare l'avvenuta usucapione Persona_2 dell'appezzamento di terreno di c.da Chianche e, contestualmente, stipulavano un atto di donazione in favore dei loro figli e;
Controparte_4 Controparte_3
f) che il suddetto atto di donazione era nullo in quanto nessuna usucapione era mai stato accertata.
Tutto ciò premesso, dichiaravano di impugnare l'atto di donazione del 19.08.2019, racc. n.
35.593, rep. n. 20.749, e conseguentemente chiedevano che ne venisse dichiarata la nullità, e per l'effetto chiedevano, altresì, la reintegra nel possesso degli immobili siti in Temini Imerese c.da
Chianche foglio n. 25, part.lle 1116 sub 6 e 1756 sub 5 (ex 1116 sub 3 e 1756 sub 2).
Con comparsa del 22.01.2020, si costituivano e , i quali, Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente, rilevavano che i chiamati all'eredità di erano tutti i suoi quattro Persona_1 figli, compresa, quindi, e, pertanto, eccepivano “la disintegrità del Persona_3
n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 3 contraddittorio” vertendo il presente giudizio proprio su un bene ricadente nell'asse ereditario del
“de cuius” Persona_1
Nel merito, contestavano integralmente tutto quanto dedotto dagli attori.
Nello specifico veniva dedotto che l'immobile in questione era stato destinato a Controparte_1 dal padre già nel 1982, e che, a seguito di ciò, ella aveva posto in essere delle attività di ristrutturazione al fine di adibirlo a propria abitazione, finendo così per realizzare un appartamento di mq.170 con pergolato, in catasto distinto oggi al fg. 25 partt. 1756/2 e 1116/3, facendosi così carico, nel corso del tempo, di tutti i costi e di tutte le spese necessarie al relativo mantenimento, conservazione, utilizzazione e/o custodia.
A difesa del loro diritto di usucapione sull'immobile, i convenuti deducevano, altresì, che, dopo la morte del “de cuius”, e prima della divisione ereditaria, in sede di mediazione dichiaravano, alla presenza di tutti i germani, di aver edificato l'appartamento in contrada Chianche e di averlo posseduto
“uti domini “per circa trent'anni. Precisavano, in merito, che in quella sede, le parti riconobbero l'esclusiva proprietà del terreno e del fabbricato in capo alla sorella , come risultante Controparte_1 dal verbale di mediazione in atti;
e, pertanto, proprio in virtù del riconoscimento del loro diritto da parte degli altri coeredi, essi procedevano al trasferimento del bene ai propri figli attraverso l'atto di donazione oggetto di contestazione del presente giudizio.
In seguito, in data 21.12.2020, si costituiva , il quale, a fondamento delle Controparte_3 proprie difese, adduceva di aver agito in buona fede nell'acquisizione del bene, in quanto aveva sempre avuto ritenuto che l'immobile facesse parte della sfera dominicale dei propri genitori.
Sussisteva, dunque, a suo dire, una legittima aspettativa sull'assenza di contestazioni relative al titolo dei danti causa;
evenienza confermata, a suo dire, dal fatto che anche le parti attrici avevano riconosciuto la proprietà in capo ai coniugi – n sede di mediazione. CP_2 CP_1
All'udienza del 13.01.2021, il precedente giudice autorizzava parte attrice a rinnovare la notifica dell'atto di citazione a e ad a integrare il contraddittorio nei confronti di Controparte_4
CP_5
e che non si costituivano in giudizio. Controparte_4 CP_5
Nel corso dell'istruttoria, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c., si procedeva all'assunzione dell'interrogatorio formale di Parte_2
All'udienza del 25.06.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 4 Tutto quanto sopra premesso, si osserva, innanzitutto, che costituisce principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui: “la donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. […]” (Cass. S.U. n. 5068/2016).
Precisa, nello specifico la Suprema Corte, nella pronuncia sopra richiamata, che: “[…] se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace;
se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario. La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purché
l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 cod. civ.).”.
Ciò posto, deve osservarsi che l'atto di donazione, stipulato dinanzi al Notar in data Per_2
19.08.2019 (rep. n. 35.593, racc. 20.749) ha ad oggetto un immobile sito in Termini Imerese, c.da
Chianche, Foglio n. 25, part.lle 1116, sub 6, e 1756, sub 5; immobile che, secondo la prospettazione degli attori, precedentemente era identificato alle part.lle 1116, sub 3, e 1756, sub 2 (circostanza quest'ultima non contestata tra le parti in causa).
Atto di donazione con cui ed trasferivano il cespite Controparte_2 Controparte_1 sopradetto a e , sul presupposto di averlo usucapito. Controparte_4 Controparte_3
In particolare, nel negozio in parola è dato leggere: “La parte donante dichiara di essere proprietaria dell'immobile donato per averlo usucapito con pieno possesso pacifico ed ininterrotto durato oltre venti anni […]”.
Alla luce di tali rilievi è di tutta evidenza che l'atto in parola non configura una ipotesi in cui i donatari hanno espressamente riconosciuto come di proprietà altrui il bene oggetto del negozio, assumendo l'impegno di farne conseguire la proprietà al donatario (donazione obbligatoria di dare).
Al contrario essi con la dichiarazione resa hanno agito qualificandosi come proprietari del bene, in forza, tra l'altro, di un preteso acquisto a titolo originario per usucapione.
Assunto, tuttavia, espressamente contestato dagli attori, e che, Parte_2 Parte_1 sul presupposto che nessun acquisto a titolo originario si sia mai configurato in favore di CP_2
n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 5 ed , hanno chiesto la declaratoria di nullità dell'atto di donazione sopra CP_2 Controparte_1 menzionato, qualificando, così, di fatto, l'atto come donazione di cosa altrui.
Orbene, deve osservarsi che prima della stipula del contratto di donazione, in data 11.03.2019,
, , e nonché, (C.F. Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 Parte_2 CP_5
) sottoscrivevano, in sede di mediazione, un verbale di conciliazione (cfr. C.F._6 documento allegato all'atto di citazione).
Dal tenore letterale dell'atto è dato rilevare quanto segue: “Le parti, altresì, riconoscono di esclusiva proprietà della signora il terreno con il fabbricato che insiste sulle Controparte_1 particelle 1116 sub 3, 1756 sub 2, foglio 25 […]”.
Dunque, appare di tutta evidenza che nel verbale di mediazione è stata trasfusa una dichiarazione con cui e hanno riconosciuto sull'immobile di cui è Parte_1 Parte_2 causa, poi oggetto di disposizione a mezzo atto donativo, la proprietà di . Controparte_1
In merito, si osserva, innanzitutto, che l'accordo sottoscritto in sede di mediazione non è una figura contrattuale autonoma.
Il relativo verbale costituisce solo l'atto contenente il negozio con cui le parti hanno inteso regolare i loro interessi.
Nel caso di specie, le parti da un lato hanno effettuato reciproche concessioni, modificando così situazioni giuridiche preesistenti, come dimostrato, a titolo esemplificativo, dall'obbligo di rinunciare all'impugnazione di determinati atti di donazione stipulati in precedenza, nonché dall'obbligo assunto di incaricare dei tecnici al fine di delimitare i confini delle rispettive proprietà ed, altresì, dall'assunzione di dell'obbligo di corrispondere somme di denaro ad Parte_1 Controparte_1
e ad CP_5
Pertanto, deve asserirsi che le pattuizioni contenute nel verbale, idonee a modificare o estinguere situazioni giuridiche pregresse, configurino la stipula di un negozio transattivo.
Diversamente, con riferimento alla dichiarazione con cui è stata riconosciuta la proprietà di sull'immobile di cui al presente giudizio, deve asserirsi che essa configuri la stipula Controparte_1 di un negozio accertativo. Tale figura negoziale, in particolare, si distingue da quella della transazione, in quanto, mentre quest'ultima ha effetti costituitivi, dato che con essa le parti, come sopra detto, modificano o estinguono rapporti giuridici pregressi, con il negozio di accertamento le parti si limitano a riconoscere una situazione giuridica preesistente, avendo così l'atto “de quo” effetti meramente dichiarativi.
n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 6 Tali considerazioni sono avallate, in particolare, dall'uso, nella pattuizione stipulata, del verbo
“riconoscere” e non “attribuire”, a conferma della volontà meramente ricognitiva della clausola negoziale in esame (“Le parti riconoscono di esclusiva proprietà della signora il Controparte_1 terreno con il fabbricato […]”).
Quanto poi al titolo di acquisto riconosciuto in capo ad , giustificativo del Controparte_1 negozio di accertamento stipulato, lo scrivente ritiene che esso sia quello dell'usucapione. Tale assunto deriva dalla valorizzazione dell'indicazione, riportata nel verbale, dell'oggetto della procedura di mediazione, indicato espressamente proprio in quello di “usucapione”.
Dunque, in definitiva, deve asserirsi che nel verbale di mediazione in esame, è stato trasposto un accordo transattivo, collegato ad un negozio accertativo della proprietà a titolo di usucapione, nel contesto della definizione di una operazione economica unitaria tra le parti.
Ciò statuito, deve richiamarsi quanto previsto dall'art. 11 co. 3 del D. Lgs. n. 28/2010 “ratione temporis” vigente, secondo cui: “Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti
o la loro impossibilità di sottoscrivere […]”.
Orbene, ritiene lo scrivente configurata proprio l'ipotesi sopra riportata, dovendo escludersi così l'attribuzione di natura di titolo esecutivo all'atto in parola, non essendo riportata l'attestazione e certificazione dei difensori intervenuti riguardo la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, così come disciplinata dall'art. 12 del D. Lgs. n. 28/2010 “ratione temporis” vigente.
Trattasi, dunque, di una scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 cc.
Deve poi considerarsi che l'art. 2643 co. 1 lett. n. 12 bis) prevede che sono soggetti a trascrizione: “gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
Dunque, il legislatore prevede espressamente che, ai fini della trascrizione dell'accordo in parola, la sottoscrizione delle parti venga poi autenticata innanzi ad un notaio (o, in alternativa, ritiene lo scrivente, l'intero accordo di mediazione deve essere trasposto in un atto pubblico).
Quanto agli effetti della trascrizione si osserva quanto segue.
Ritiene lo scrivente che gli effetti della trascrizione dell'atto in parola, prevista dall'art. 2643 co. 1 lett. n. 12 bis), si distinguono, non potendo essere assimilabili, dagli effetti derivanti dalla n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 7 trascrizione, ex art. 2651 cc, della sentenza che abbia giudizialmente accertato un intervenuto acquisto per usucapione.
Infatti, in caso di accordo conciliativo, accertativo dell'intervenuta usucapione, la possibilità per l'usucapiente di opporre il proprio acquisto ai terzi è necessariamente legata alla posizione giuridica dell'usucapito.
In particolare, la possibilità di opporre all'usucapiente dei diritti vantati dai terzi sul cespite, quali ipoteche iscritte dai creditori dell'usucapito, troverà la sua regolamentazione secondo il principio della priorità della trascrizione, ex art. 2644 cc.
In tal senso, si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 12736/2021 secondo cui: “[…] la norma dell'art. 2643 comma 12 bis cod. civ. (come introdotta nel sistema dalla legge 2011, n. 11, di conversione del d. I. n. 70/2011) è univoca nel subordinare l'opponibilità ed efficacia nei confronti dei terzi di questo peculiare negozio al fatto della sua avvenuta trascrizione
(ove relativo a un bene immobile, naturalmente): tanto nei confronti dei terzi acquirenti, quanto pure nei confronti dei creditori dell'ex proprietario e sottoscrittore dell'accordo (nell'ottica della responsabilità patrimoniale del debitore, detto negozio appare propriamente connotato, in effetti, da contenere una rinuncia dell'ex proprietario a favore del rivendicante)” (cfr. anche Cass. n. 565/2025).
Detto in altri termini, la trascrizione del negozio accertativo stipulato in sede di mediazione, previe le formalità da svolgersi innanzi al pubblico ufficiale come previste dall'art. 2643 co. 1 n. 12) bis, ha natura dichiarativa, consentendo l'opponibilità dell'acquisto a terzi nel rispetto, tuttavia, del principio di priorità delle trascrizioni, secondo quanto previsto dall'art. 2644 cc.
In mancanza di trascrizione l'atto non è opponibile a terzi.
Tuttavia, resta ferma la sua efficacia nei rapporti interni tra le parti che l'hanno sottoscritto, avendo l'atto, come già evidenziato, pur sempre natura di scrittura privata, ex art. 2702 cc.
Ebbene, nel caso di specie, il verbale di conciliazione del giorno 11.03.2019, contenente il negozio accertativo in esame, risulta stipulato da entrambi gli attori di cui al presente giudizio
( e , e da , , nonché Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_5
Ne discende che, sebbene le parti dopo il raggiungimento dell'accordo non abbiano provveduto all'autenticazione della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale dalla legge autorizzato (quale un notaio), e non abbiano provveduto successivamente alla relativa trascrizione, ex. art 2643 cc, l'atto in parola (sebbene non opponibile ai terzi) ha comunque efficacia di scrittura privata, vincolante, pertanto, le parti quanto ai suoi effetti.
n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 8 Alla luce di tali rilievi, l'azione di nullità dell'atto di donazione avanzata da e Parte_1 deve essere rigettata, in quanto fondata necessariamente sul presupposto del non Parte_2 intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile, che, però, gli stessi attori, a mezzo nel negozio accertativo, stipulato in sede di mediazione, hanno riconosciuto come intervenuto, quanto meno nei confronti di (la questione se il relativo riconoscimento sia idoneo o meno, per effetto Controparte_1 del regime della comunione legale tra i coniugi, a valere come riconoscimento della proprietà anche di , non assume rilievo ai fini del presente giudizio, essendo già il solo Controparte_2 riconoscimento della proprietà in capo a idoneo a precludere l'azione avanzata dagli Controparte_1 attori).
Resta così assorbita ogni ulteriore questiona avanzata, ivi compresa l'eccezione mirante a far accertare l'acquisto per usucapione del bene di cui è causa da parte di e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Sul punto si precisa che avendo i convenuti solo eccepito il loro acquisto a titolo originario - non essendo stata avanzata domanda in via riconvenzionale di accertamento di intervenuta usucapione - ove affrontata la relativa questione, la pronuncia sarebbe stata resa “incidenter tantum”,
e cioè con valenza meramente pregiudiziale rispetto alla pronuncia sull'azione di nullità dell'atto donativo. Pertanto, essa sarebbe stata inopponibile ai terzi. Ne discende, quindi, che, in realtà, CP_5 non è da ritenersi litisconsorte necessario nel presente procedimento.
Per questi motivi
,
[...] nonostante lo scrivente ravvisi in questa sede una nullità dell'atto di citazione con cui è stato integrato il contraddittorio nei confronti di (non essendo stato indicato in tale atto il suo codice CP_6 fiscale, ma solo la residenza della stessa) non si procede a disporre il rinnovo della citazione.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza.
Pertanto, e devono essere condannati, in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite dei convenuti costituiti. Spese liquidate, secondo i parametri del D.M.
55/2014 e ss. mm., nella misura indicata in dispositivo, ai valori minimi, tenuto conto della attività in concreto svolta nel presente giudizio.
Quanto alle spese tra , ed Parte_1 Parte_2 Controparte_4 CP_5 esse devono dichiararsi non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza,
n. 3179/2019 r.g.a.c. Pag. 9 eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate da e Parte_1 Parte_2
2) condanna, in solido tra loro, e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2 del presente giudizio in favore di e (creditori in solido), Controparte_1 Controparte_2 che liquida nella misura di euro € 7.052,00, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
3) condanna, in solido tra loro, e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2 del presente giudizio in favore di che liquida nella misura di euro € Controparte_3
7.052,00, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
4) dichiara non ripetibili le spese di lite tra e Parte_1 Parte_2 CP_5
. Controparte_4
21.11.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
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