Articolo 4 della Legge 6 dicembre 1964, n. 1332
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 dicembre 1964
Art. 4.
La durata delle borse di studio non puo' eccedere la durata dell'esercizio finanziario nel corso del quale esse sono assegnate.
In casi particolari e quando la Commissione prevista dal precedente articolo 3 riconosca che le ricerche ed i lavori affidati ai borsisti esigono un tempo maggiore del previsto, puo' essere disposta la rinnovazione della borsa per una sola volta e per una durata non superiore a quella inizialmente stabilita'.
Le borse rinnovate ai sensi del precedente comma sono comprese nel contingente annuo stabilito con il decreto previsto dal precedente articolo 2.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1964