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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 551/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 28 settembre 2023
da
(P. IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Procuratore, Dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
Alessandro Di Stefano, Federico Andriolo e Antongiulio Colonna, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, con domicilio digitale PEC:
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-appellante-
Contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1
dagli Avvocati Giancarlo Moro e Alice Vettore, in forza di procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
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- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 188/23 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: interposizione illecita di manodopera – accertamento rapporto di lavoro – inquadramento superiore – differenze retributive.
Causa trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 15 maggio
2025.
Conclusioni per parte appellante: “- nel merito, in via principale: rigettare le pretese del signor perché inammissibili e,o infondate in Controparte_2
fatto e diritto per le argomentazioni suesposte, con condanna dello stesso alla restituzione di tutte le somme percepite;
pag. 2/5 - nel merito, in via subordinata: in caso di soccombenza, - dichiarare
l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale credito del ricorrente antecedente ai 5 anni dalla data di notifica del ricorso introduttivo;
- rideterminare il quantum in base all'inquadramento al 6° livello del ccnl
Dmo e in base alle relative tabelle salariali;
- ordinare la restituzione degli eventuali importi pagati in più da al lavoratore in ottemperanza Pt_1
alla sentenza di primo grado;
In ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari.
- in via istruttoria: […]”
Conclusioni per parte appellata: “[…] che codesta Ill.ma Corte d'Appello si pronunci dichiarando la cessazione della materia del contendere.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 28 settembre 2023
[...]
ha impugnato la sentenza n. 118/23 del Giudice del lavoro Parte_1
del Tribunale di Padova di accoglimento delle domande proposte da
[...]
, tese al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le CP_2
parti con inquadramento al V livello del CCNL di categoria, in ragione dell'assenza di genuinità del contratto di appalto di servizi intervenuto tra l'odierna appellante e la presso la quale Controparte_3
l'appellato medesimo era apparente dipendente, rinvenendo nella società
l'effettivo datore di lavoro, con la conseguente condanna di quest'ultima alla corresponsione delle relative differenze retributive, decurtate di quanto già erogato dalla cooperativa formale datrice di lavoro.
pag. 3/5 Con memoria depositata in data 27 marzo 2025 i procuratori di parte appellata davano atto dell'intervenuta composizione stragiudiziale della odierna controversia in sede sindacale, chiedendo, per l'effetto, la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza tenutasi con modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate e decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Come premesso la controversia risulta essere transatta in sede stragiudiziale prevedente un accordo che contempla anche la definizione degli oneri relativi alle spese di lite.
Risulta, infatti, depositato il verbale di conciliazione sottoscritto anche dalla società appellante.
Considerate le conclusioni in tali termini rassegnate da parte appellata, il
Collegio dà atto della sopravenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio e, in riforma integrale della sentenza di primo grado, ritiene che sussistano i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere, spese legali come da accordo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
pag. 4/5 - spese del doppio grado come da accordo di conciliazione.
Venezia, 15 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 5/5