Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9047/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 27/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LANDELLA MARIA e Parte_1 C.F._1 vame iambattista Fraticelli 2 71122 Foggia Italiapresso il difensore avv. LANDELLA MARIA
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
resistente; contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 18/10/2024 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1 CP_2 chiedendone condanna erogazione dell'indennità di congedo parentale voratori dipend per il periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2023, calcolato nella misura di € 2677,63, in ragione di 152 giorni e del 30% della retribuzione media giornaliera del mese precedente l'inizio del congedo.
La domanda amministrativa, presentata il 29—5-2023 nella ricorrenza di tutti i requisiti di legge, era stata rigettata dall che- erroneamente- aveva ritenuto che la ricorrente avesse CP_1 già superato il periodo massimo di giorni indennizzabili a titolo di congedo
L regolarmente notificato, non si costituiva ed era dichiarato contumace. CP_1
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'udienza del 26-3-2025.
Osserva
1
Il figlio minore è nato il [...].
Dalla documentazione allegata risulta iscritta negli elenchi anagrafici (cfr. all. 5).
Come evidenziato da Appello Bari Sentenza n. 2271/2017 pubbl. il 28/11/2017 che qui espressamente si richiama condividendone gli assunti, ……… Ai sensi dell'art. 63, comma 2, D.Lgs.151/2001, le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5 del D.L. 7/1970, convertito, con modificazioni, dalla L.83/1970, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.
L'art. 32, del medesimo D.Lgs.151/2001, al comma 1 stabilisce che “Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi”; e al comma 4 “Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.”
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di maternità in favore della lavoratrice agricola a tempo determinato sia per il periodo di astensione obbligatoria, che per quello di astensione facoltativa, non si richiede necessariamente che la minima attività lavorativa (oltre cinquantuno giornate), stabilita per l'iscrizione agli elenchi nominativi, sia stata svolta nello stesso anno cui si riferisce l'astensione dal lavoro per l'evento tutelato, dovendosi considerare sufficiente l'esistenza dei requisiti costitutivi del rapporto assicurativo nell'anno precedente al suddetto evento, anche se l'astensione, sia obbligatoria che facoltativa, si protragga nell'anno successivo all'evento stesso. (Cass. Sez. L. n. 16432 del 26/07/2007)
Da ciò consegue che i fatti costitutivi della domanda sono:
1) l'essere operai agricoli subordinati;
2) l'essere iscritti negli elenchi anagrafici (di cui all'art. 12 r.d. n. 1949/40) dell'anno cui si riferisce la domanda o dell'anno precedente per il numero minimo di giornate richiesto per legge;
3) l'aver maturato i requisiti di legge per l'accesso alla prestazione di congedo parentale, cioè un'anzianità d'iscrizione nei suddetti elenchi di almeno 51 giornate complessive nell'anno di inizio del congedo o in quello precedente.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui ”con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del c.d. certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 d.leg. lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere
2 rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi); pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa” (Cass. Sez Un. Sent. n. 1133 del 26.10.2000).
Pur non facendovi riferimento in ricorso, la ricorrente ha tuttavia allegato (doc. 5) l'elenco OTD per l'anno 2022.
Gli altri elementi costitutivi sono provati per tabulas.
La ricorrente ha anche documentato il proprio stato di famiglia e l'esistenza in vita del minore (di età inferiore ai 12 anni nel periodo del relativo congedo), così comprovando di possedere tutti i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alla richiesta indennità.
La domanda va pertanto accolta, trovando il quantum riscontro nella documentazione versata in atti e rimasta indimostrata (alla luce degli atti disponibili) la circostanza ostativa indicata nel provvedimento di rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l a titolo di indennità per congedo parentale CP_1 per il periodo indicato in motivazione- al pagamento delle somma di € 2677,63 oltre accessori di legge;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1312,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
Foggia, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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