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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/11/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3218/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 19/05/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. TARDINO GIORGIA e l'avv. TITO SPICCIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per il giorno 30/10/2025, i procuratori comuni delle parti hanno depositato una nota scritta nella quale hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni enunciate in ricorso (v. note del 14/10/2025).
1 Ebbene, merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore (n. a Bergamo il 23/02/2016), nato dalla convivenza more Persona_1 uxorio delle parti, posto che dette condizioni non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene dunque di poter recepire integralmente le condizioni concordate dalla coppia genitoriale.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dai genitori appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente estensore
IC MA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 19/05/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. TARDINO GIORGIA e l'avv. TITO SPICCIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., per il giorno 30/10/2025, i procuratori comuni delle parti hanno depositato una nota scritta nella quale hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni enunciate in ricorso (v. note del 14/10/2025).
1 Ebbene, merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore (n. a Bergamo il 23/02/2016), nato dalla convivenza more Persona_1 uxorio delle parti, posto che dette condizioni non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene dunque di poter recepire integralmente le condizioni concordate dalla coppia genitoriale.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dai genitori appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente estensore
IC MA
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