Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 30.12.2025, vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Dugnano in Via Aurora, n.1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Uboldo (VA) in Vicolo dell'Olmo, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ELENA MARIA FERRARESI presso il cui Studio eleggono domicilio giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) in considerazione del particolare periodo attraversato dal padre, anche in conseguenza dell'elevato stress lavorativo, dalla difficoltà di gestione dello stesso, dalla privazione delle adeguate ore di sonno e poca possibilità di organizzazione del proprio tempo libero, i ricorrenti concordano nell'affidamento esclusivo della minore in favore della madre, presso la quale viene altresì Per_1 totalmente collocata. Dovessero in futuro cambiare le condizioni e dinamiche attualmente presenti ed a seguito di un percorso psicologico ad esito positivo, posto in essere da parte del signor Pt_2
in merito alle problematiche di cui sopra, l'affido esclusivo oggi concordato verrà
[...] convertito in affido congiunto con adeguata istanza all'Autorità competente per la modifica delle condizioni oggi concordate;
3) anche in relazione alle vacanze di Natale, di Pasqua e le festività infra-annuali, i relativi ponti e le ferie estive il signor potrà vedere la figlia previo accordo con la madre, sempre secondo Pt_2 la modalità indicata al punto n.2 che precede;
4) i genitori hanno l'obbligo di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, nonché alla salute dellafiglia, ascoltando la medesima e tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa, e fermo restando altresì l'obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro ogni questione di rilievo
5) resta inteso che è facoltà di ciascun genitore avere contatti telefonici con la minore ogni qual volta lo desideri e che venga altresì rispettata la volontà della minore ogni qual volta manifesti il desiderio di contattare l'altro genitore;
QUESTIONI ECONOMICHE
7) il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, l'importo mensile di € 250,00 da versarsi, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi, di anno in anno, secondo gli indici Istat – costo vita (prima rivalutazione ottobre 2025, base 2024). I genitori concordano altresì che la signora avrà diritto di percepire integralmente l'assegno unico Pt_1 per la minore nella misura di legge. Il Signor concorrerà inoltre nella misura del 50% in Pt_2 relazione alle spese straordinarie relative alla figlia, secondo quanto previsto dalle Linee Guida per spese extra assegno di mantenimento del Tribunale di Monza, che si allega;
8) l'abitazione di Via Aurora in Paderno Dugnano, di proprietà della signora resta alla Pt_1 medesima assegnata;
9) le spese legali del presente procedimento devono intendersi a carico della signora Pt_1
Motivi della decisione
Premesso che:
hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nata la Parte_1 Parte_2 figlia in data 11 agosto 2015, ancora minorenne e convivente con la madre;
Persona_2
Ritenuto che:
- la condizione relativa all'affidamento esclusivo di alla madre possa essere accolta in quanto Per_1 conforme al primario interesse della minore, tenuto conto della volontà delle parti e delle difficoltà personali del resistente;
- le ulteriori condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 13 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi