Art. 28.
L'ufficiale che, prima dell'entrata in vigore della legge 21 marzo 1956, n. 288 , sia stato collocato direttamente dal servizio permanente in congedo assoluto per aver conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , puo' far domanda di essere trasferito in ausiliaria, sempre che, alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1956, n. 288 , non sia decorso il periodo di tempo indicato dal primo comma dell'articolo 42 della predetta legge, computato in ogni caso dalla cessazione dal servizio permanente.
Il provvedimento e' adottato se l'ufficiale sia riconosciuto in possesso dell'idoneita' fisica ai servizio dell'ausiliaria, accertata dal Collegio medico legale, a decorrere dalla data di entrata la vigore della legge 21 marzo 1956, n. 288 . L'ufficiale rimane in ausiliaria fino al compimento del periodo di tempo richiamato al comma precedente, computato come indicato nello stesso comma.
L'ufficiale che, prima dell'entrata in vigore della legge 21 marzo 1956, n. 288 , sia stato collocato direttamente dal servizio permanente in congedo assoluto per aver conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , puo' far domanda di essere trasferito in ausiliaria, sempre che, alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1956, n. 288 , non sia decorso il periodo di tempo indicato dal primo comma dell'articolo 42 della predetta legge, computato in ogni caso dalla cessazione dal servizio permanente.
Il provvedimento e' adottato se l'ufficiale sia riconosciuto in possesso dell'idoneita' fisica ai servizio dell'ausiliaria, accertata dal Collegio medico legale, a decorrere dalla data di entrata la vigore della legge 21 marzo 1956, n. 288 . L'ufficiale rimane in ausiliaria fino al compimento del periodo di tempo richiamato al comma precedente, computato come indicato nello stesso comma.