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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16618 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice Filomena ALBANO ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 58290 del 2023, vertente t r a
- ( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Francesco Brasca e Leonardo Brasca, giusta procura speciale in atti;
-attore- c o n t r o
- ( già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato, giusta procura speciale in atti;
-convenuto- n o n c h è con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: querela di falso. CONCLUIONI: all'udienza del 19.11.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale l' , affinché Controparte_1 fosse accertato e dichiarato che il notificante aveva dichiarato falsamente che, in data 31/07/2018, il notificando era presso la propria residenza ed ebbe a ricevere il verbale d'accertamento n. RM00003/2018-559-01 del 23/07/2018 (protocollo n. 70880 del 24/07/2018), mediante sottoscrizione dell'avviso per ricevuta e controfirmando personalmente la ricevuta di notifica;
per l'effetto, previo accertamento del fatto che la firma apposta sulla ricevuta di notifica è apocrifa e non a lui riconducibile, chiedeva che l'atto pubblico fosse privato di ogni effetto giuridico, dichiarandosi priva di effetti la notifica effettuata. A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che: in data 31/7/2018, dalle ore 6.30 del mattino (proveniente da Sabaudia) si trovava sul proprio posto di lavoro in Via Prenestina n. 940, che ebbe a lasciare per pochi minuti alle ore 12.45 circa, per recarsi nel vicino sportello bancario sito in Via Prenestina n. 1028. Successivamente alle ore 13.10, dopo avere effettuato un versamento, ebbe a far ritorno sul posto di lavoro, che lasciò alle 19.30 circa per recarsi in presso l'altra propria attività sita in Via Monte della Farina, ove CP_1 si trattenne sino alle 22.30 circa. Il sig. evidenziava che il 31/7/2018 nessun Pt_1 familiare o altro soggetto a lui legato si trovava in casa in via Gravina di Puglia n. 25. Nella specie, nell'ingiunzione oggetto di contestazione l' di Controparte_3 CP_1 richiedeva all'odierno istante, l'importo di € 10.534,90 a titolo di sanzioni e spese quale responsabile di alcune violazioni asseritamente realizzate nell'anno 2018. A tale ingiunzione il sig. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Roma - Sezione Pt_1
Lavoro (RG n. 27022/2023) nel quale, attesa la sua volontà di proporre querela di falso, veniva autorizzato dal Giudice alla proposizione di querela in via incidentale avverso la ricevuta di consegna del verbale ispettivo dell' del 23/7/2018, con Controparte_3 sospensione del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, l' , Controparte_1 rimettendosi alle determinazioni del Giudice adito, chiedeva l'espletamento di CTU grafologica al fine di verificare l'autenticità della firma apposta sull'avviso di accertamento oggetto di contestazione da parte attrice.
Con provvedimento del 11.10.2024 il Giudice Delegato nominava quale CTU il dr.
Persona_1
Espletata la CTU grafologica e precisate le conclusioni la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio Dalla CTU grafica espletata (depositata in data 03.03.2025), a cui integralmente si rimanda, previa acquisizione di saggio grafico dell'attore e delle scritture di comparazione nonché previa effettuazione di idonei accertamenti strumentali, è emerso in maniera pacifica che: “… L'indagine tecnico grafica condotta sulla firma in esame ci ha consentito di rilevare la incongruenza delle caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari. La circostanza consente di affermare l'eterografa provenienza della firma apposta nell'avviso di ricevimento al confronto con le autografie di Parte_1
Pertanto, la firma apposta nell'Avviso di ricevimento N. AG. 78762487089-8
[...] datato 31.7.2018, relativo alla notifica del verbale d'accertamento n. RM00003/2018- 559-01 del 23/07/2018, protocollo n. 70880 del 24/07/2018, è apocrifa poiché vergata da altra mano”. Le sopra riportate conclusioni, nonché tutto il lavoro di ricostruzione effettuato dal CTU, hanno mostrato importanti differenze tra la firma oggetto di verifica e le scritture di comparazione, tali da non consentire di ritenere riconducibile alla mano dell'attore la firma apposta. Pertanto, alla luce delle risultanze peritali, va dichiarata la falsità della suddetta sottoscrizione e ne va disposta la cancellazione dal documento, ai sensi degli artt. 226 e 537 c.p.p., essendo, invece, rimessa al Giudice del Lavoro la valutazione delle ricadute di tale falsità nel giudizio pendente innanzi al suddetto Giudice.
Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Per le spese di CTU si conferma la liquidazione di cui al decreto n. cronol. 8856/2025 del 15/06/2025.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RGAC n. 58290/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiarata la falsità della Parte_1 sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento relativo alla notifica del verbale d'accertamento n. RM00003/2018-559-01 del 23/07/2018, protocollo n. 70880 del 24/07/2018, dichiara quest'ultima priva di effetti;
- condanna l al pagamento delle spese di lite Controparte_1 sostenute nel presente giudizio dal querelante, spese che si liquidano in € 1800, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- spese di CTU liquidate con separato decreto. Roma, 26.11.2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Albano
- ( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Francesco Brasca e Leonardo Brasca, giusta procura speciale in atti;
-attore- c o n t r o
- ( già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato, giusta procura speciale in atti;
-convenuto- n o n c h è con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: querela di falso. CONCLUIONI: all'udienza del 19.11.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale l' , affinché Controparte_1 fosse accertato e dichiarato che il notificante aveva dichiarato falsamente che, in data 31/07/2018, il notificando era presso la propria residenza ed ebbe a ricevere il verbale d'accertamento n. RM00003/2018-559-01 del 23/07/2018 (protocollo n. 70880 del 24/07/2018), mediante sottoscrizione dell'avviso per ricevuta e controfirmando personalmente la ricevuta di notifica;
per l'effetto, previo accertamento del fatto che la firma apposta sulla ricevuta di notifica è apocrifa e non a lui riconducibile, chiedeva che l'atto pubblico fosse privato di ogni effetto giuridico, dichiarandosi priva di effetti la notifica effettuata. A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che: in data 31/7/2018, dalle ore 6.30 del mattino (proveniente da Sabaudia) si trovava sul proprio posto di lavoro in Via Prenestina n. 940, che ebbe a lasciare per pochi minuti alle ore 12.45 circa, per recarsi nel vicino sportello bancario sito in Via Prenestina n. 1028. Successivamente alle ore 13.10, dopo avere effettuato un versamento, ebbe a far ritorno sul posto di lavoro, che lasciò alle 19.30 circa per recarsi in presso l'altra propria attività sita in Via Monte della Farina, ove CP_1 si trattenne sino alle 22.30 circa. Il sig. evidenziava che il 31/7/2018 nessun Pt_1 familiare o altro soggetto a lui legato si trovava in casa in via Gravina di Puglia n. 25. Nella specie, nell'ingiunzione oggetto di contestazione l' di Controparte_3 CP_1 richiedeva all'odierno istante, l'importo di € 10.534,90 a titolo di sanzioni e spese quale responsabile di alcune violazioni asseritamente realizzate nell'anno 2018. A tale ingiunzione il sig. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Roma - Sezione Pt_1
Lavoro (RG n. 27022/2023) nel quale, attesa la sua volontà di proporre querela di falso, veniva autorizzato dal Giudice alla proposizione di querela in via incidentale avverso la ricevuta di consegna del verbale ispettivo dell' del 23/7/2018, con Controparte_3 sospensione del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, l' , Controparte_1 rimettendosi alle determinazioni del Giudice adito, chiedeva l'espletamento di CTU grafologica al fine di verificare l'autenticità della firma apposta sull'avviso di accertamento oggetto di contestazione da parte attrice.
Con provvedimento del 11.10.2024 il Giudice Delegato nominava quale CTU il dr.
Persona_1
Espletata la CTU grafologica e precisate le conclusioni la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio Dalla CTU grafica espletata (depositata in data 03.03.2025), a cui integralmente si rimanda, previa acquisizione di saggio grafico dell'attore e delle scritture di comparazione nonché previa effettuazione di idonei accertamenti strumentali, è emerso in maniera pacifica che: “… L'indagine tecnico grafica condotta sulla firma in esame ci ha consentito di rilevare la incongruenza delle caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari. La circostanza consente di affermare l'eterografa provenienza della firma apposta nell'avviso di ricevimento al confronto con le autografie di Parte_1
Pertanto, la firma apposta nell'Avviso di ricevimento N. AG. 78762487089-8
[...] datato 31.7.2018, relativo alla notifica del verbale d'accertamento n. RM00003/2018- 559-01 del 23/07/2018, protocollo n. 70880 del 24/07/2018, è apocrifa poiché vergata da altra mano”. Le sopra riportate conclusioni, nonché tutto il lavoro di ricostruzione effettuato dal CTU, hanno mostrato importanti differenze tra la firma oggetto di verifica e le scritture di comparazione, tali da non consentire di ritenere riconducibile alla mano dell'attore la firma apposta. Pertanto, alla luce delle risultanze peritali, va dichiarata la falsità della suddetta sottoscrizione e ne va disposta la cancellazione dal documento, ai sensi degli artt. 226 e 537 c.p.p., essendo, invece, rimessa al Giudice del Lavoro la valutazione delle ricadute di tale falsità nel giudizio pendente innanzi al suddetto Giudice.
Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Per le spese di CTU si conferma la liquidazione di cui al decreto n. cronol. 8856/2025 del 15/06/2025.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RGAC n. 58290/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiarata la falsità della Parte_1 sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento relativo alla notifica del verbale d'accertamento n. RM00003/2018-559-01 del 23/07/2018, protocollo n. 70880 del 24/07/2018, dichiara quest'ultima priva di effetti;
- condanna l al pagamento delle spese di lite Controparte_1 sostenute nel presente giudizio dal querelante, spese che si liquidano in € 1800, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- spese di CTU liquidate con separato decreto. Roma, 26.11.2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Albano