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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/10/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai IG.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 27 maggio 2025, iscritta al n. 1335 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Capranica (VT) al Viale del Vignola n. 1, presso lo studio dell'Avv. Noemi Palermo che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 5 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 3 settembre 2022 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Ronciglione (VT), parte II, serie A, n. 8); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concor- dato le seguenti condizioni inerenti i rapporti economici:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Capranica, via Aldo Moro n. 7, con quanto in essa con- tenuto, continuerà ad essere abitata dal IG , che si farà carico in Parte_1
via esclusiva del pagamento del relativo canone di locazione, mentre la IG.r Pt_3
provvederà ad effettuare il cambio di residenza entro 15 giorni dal deposito
[...]
della presente separazione;
3. nulla con riguardo al mantenimento dei coniugi in quanto economicamente in- dipendenti;
4. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi docu- menti validi per l'espatrio.”
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Ronci- glione (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai IG.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 27 maggio 2025, iscritta al n. 1335 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Capranica (VT) al Viale del Vignola n. 1, presso lo studio dell'Avv. Noemi Palermo che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 5 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 3 settembre 2022 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Ronciglione (VT), parte II, serie A, n. 8); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concor- dato le seguenti condizioni inerenti i rapporti economici:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Capranica, via Aldo Moro n. 7, con quanto in essa con- tenuto, continuerà ad essere abitata dal IG , che si farà carico in Parte_1
via esclusiva del pagamento del relativo canone di locazione, mentre la IG.r Pt_3
provvederà ad effettuare il cambio di residenza entro 15 giorni dal deposito
[...]
della presente separazione;
3. nulla con riguardo al mantenimento dei coniugi in quanto economicamente in- dipendenti;
4. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi docu- menti validi per l'espatrio.”
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Ronci- glione (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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