Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10706 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10706/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. VERZILLO LUIGI Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore;
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Ripetizione indebito;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 30.08.2024, l'istante in epigrafe indicata domandava l'accertamento negativo dell'indebito sulla pensione cat. INVCIV n. 07206116, per l'importo di € 15.718,08, per il periodo
Benché ritualmente evocato nel presente giudizio, l' rimaneva contumace. CP_1
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto:
"In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l' onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto".
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n.
198/2011).
Nella specie, risultano incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' del 17.05.2023 indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare CP_1 se si tratti di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente, stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci. Al riguardo, si deve ritenere l'insufficienza di motivazioni del tipo “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” ovvero il generico richiamo a non meglio precisate “operazioni di ricalcolo”, senza alcuna ulteriore indicazione con riferimento sia alla causale dell'operazione, sia ai criteri di calcolo.
In particolare, nel caso di specie, il provvedimento contiene affermazioni tautologiche quali “è CP_1 stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
Sarebbe stato quindi onere dell' costituirsi per chiarire le ragioni dell'indebito, mettendo così il CP_1 ricorrente nelle condizioni di svolgere le proprie difese, ma l' è rimasto contumace. CP_2
Inoltre, con riguardo all'indebito relativo a prestazione di natura assistenziale, mette conto richiamare le condivise argomentazioni svolte, tra le altre, nella sentenza n. 741/2022 del 13/04/2022 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro:
“Tali essendo le premesse di riferimento, si giunge alla conclusione che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, non può farsi applicazione della disciplina sulla ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 della L. n. 88 del 1989, dovendo di contro applicarsi i principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio -economici (incollocazione o disoccupazione) o a requisiti di altra natura.
In particolare - come di recente precisato dalla Suprema Corte proprio sulla questione che qui viene in rilievo con la sentenza 30 giugno 2020, n. 13223 e con la sentenza 15 ottobre 2019, n. 26036 - l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra il beneficio e le esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Le pronunce si pongono sulla scia di Cassazione, Sez. L., 9 novembre 2018 n. 28771, che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone anche la più recente Cass., Sez. L, 2 dicembre 2019 n. 31372, secondo cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per la mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'articolo 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens. Ritiene la Suprema Corte che il principio generale di settore richiamato nelle tre più recenti pronunce muova dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati sull'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua, “alla luce dell'art.38
Cost., un principio di settore che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431) .
Con specifico riguardo alla fattispecie dell'indebito per la mancanza del requisito reddituale la
Cassazione ha quindi ribadito che, ai fini della ripetizione, le menzionate sentenze n. 31372/2019 e n. 28771/18 cit. richiedono entrambe la sussistenza “dolo comprovato dell'accipiens” quale requisito atto a far venir meno il suo affidamento e ricordano che lo stesso D. L. n. 269 del 2003, art. 42, convertito in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003 la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni ed attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero CP_1 dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. In particolare, nell'articolata motivazione la Corte ha anche evidenziato che: - il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano CP_1 sospendere le prestazioni, e quindi sia consentito ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa, però, che dopo il 2 ottobre 2003 le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente tutte e sempre in quanto, come già si è detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente che, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato;
- per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente Cass. n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussisteva in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. n. 28771/2018 ha ritenuto che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venir meno del suo diritto potrebbe sussistere, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A., sicché detti redditi fossero conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 CP_1 del 2003, art. 42, convertito in L. n. 326 del 2003 consentiva di avere accesso ai dati reddituali dichiarati, onerandolo del relativo controllo telematico. Sulla scorta di tali argomenti si ricava dunque il principio secondo cui in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea ad ingenerare affidamento nel percettore e la regolazione indebita non gli sia addebitabile” (cfr. sentenza n. 741/2022 del 13/04/2022 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
Ebbene, nel caso di specie l'indebita percezione è senz'altro scevra di connotazioni dolose, né risulta riconducibile a una condotta dell'intestatario della prestazione.
Per i motivi suesposti, il ricorso deve essere accolto e, accertata l'illegittimità del provvedimento del 17.05.2023, va dichiarata l'irripetibilità della somma di € 15.718,08 pretesa in restituzione CP_1 con la predetta nota.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 30.08.2024, così provvede: CP_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di € 15.718,08 pretesa in restituzione dall' con la nota del 17.05.2023, oltre a interessi come per legge;
CP_1
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali liquidate CP_1 in € 2.700,00, oltre a rimborso forfetario spese 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 10.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella