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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5095 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 14.11.2024, tenuta con trattazione scritta e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avvocato Ugo Cardosi ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il loro studio in AC piazza della Repubblica n. 25,
ATTORE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in margine alla comparsa di costituzione, CP_1 dall'avv. Maurizio Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AC ,
CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva di aver acquisito per usucapione Parte_1
la proprietà del terreno sito in AC (LT), via La Fiora Alta, censito in locale catasto al fg. 40,
p.lle 122 e 64, di complessivi mq. 7130,00, di cui era titolare la convenuta.
Assumeva, a sostegno delle proprie pretese, di avere il possesso inequivoco, pacifico e continuato del terreno in questione sin dal 1996 e di averlo manutenuto ed utilizzato uti domimus per oltre un ventennio.
Ulteriormente, esponeva l'attore che, dapprima nell'agosto del 2022, e successivamente nel luglio del
2023, la sig.ra aveva fatto apporre un lucchetto con catena al cancello che consentiva CP_1
l'accesso al terreno medesimo, privandolo del relativo possesso, così da rendere necessario il ricorso alla promossa azione giudiziaria.
Concludevano, quindi, chiedendo accertarsi il maturato usucapione in suo favore del bene immobile indicato. Si costituiva la convenuta contestando quanto ex adverso dedotto, richiesto e prodotto e CP_1 adducendo l'insussistenza dei presupposti ex art. 1158 c.c. e l'inammissibilità della domanda.
In particolare, assumeva che a partire dall'estate del 2022, in concomitanza con l'instaurarsi di serie trattative per la vendita del terreno oggetto di causa tra la stessa ed uno dei confinanti, l'attore aveva iniziato ad adoperarsi con il fine precipuo di sottrarle la titolarità del bene o, più verosimilmente, di indurre la stessa alla corresponsione di una somma di denaro in suo favore, pur essendo egli ben consapevole di essersi, al più, occupato della pulizia del terreno in questione solo saltuariamente e comunque previo espresso incarico della stessa, stanti i correnti rapporti familiari.
Allegava di essere divenuta nuda proprietaria del terreno per cui è causa giusto atto di donazione per
Notaio del 29.10.1980, rep. n. 58319, racc. 11510, regolarmente trascritto, di averlo Persona_1
ininterrottamente posseduto a far data dal decesso del padre usufruttuario, il quale, comunque, prima di lei, ne aveva il possesso da decenni.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di causa, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, come per legge, ed oltre ad una ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96, comma III, c.p.c.”.
Instaurato in tali termini il contraddittorio e concessi i termini ex art. 171 ter c.p.c., rigettate le richieste istruttorie di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente, occorre inquadrare la domanda di parte attrice nell'ambito dell'acquisto dei beni per intervenuta usucapione, fattispecie che richiede, ex art. 1158, che il possesso sia continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, che si protragga ininterrottamente per almeno venti anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
Come è noto, infatti, l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra e specularmente, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti di terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140
c.c.), in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche.
Il possesso deve, infatti, consistere nel compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario (e, quindi, contro di esso), non essendo a tal fine sufficiente il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (arg. anche da Cass., sez.
II, 15 marzo 2005, n. 5551, ma si veda, più in particolare, Cassazione civile, sez. II, 8 settembre 1986,
n. 5466, secondo quale “il mutamento della detenzione in possesso, secondo la previsione dell'art. 1141 c.c., non può conseguire al mero compimento di atti corrispondenti all'esercizio della proprietà, anche se compiuti animo possidendi, essendo a tal fine necessario che tali atti si traducano in opposizione contro il possessore, e, cioè rendano esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore intende far cessare il godimento nomine alieno, vantando per sè il diritto esercitato,
Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1990, n. 11691).
Costituisce, quindi, onere di chi vuol far valere gli effetti della possessio ad usucapiendum dimostrare l'interversione della detenzione in possesso, essendo all'uopo necessario che il detentore compia degli atti che manifestino inequivocamente al possessore il mutamento del suo animus, non essendo sufficiente la mera prova dell'uso che egli faccia della cosa (cfr. Cassazione civile, sez. II, sent. 15 marzo 2005 n. 5551).
Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa, peraltro, deve essere accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus.
Tali presupposti risultano assenti nel caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice.
Non può ravvisarsi né l'allegazione né la prova di alcuna situazione possessoria in favore di parte attrice e dei suoi predecessori né la prova dell'interversione del possesso.
All'uopo va detto che le allegazioni dell'atto introduttivo sono del tutto generiche, essendosi limitata la parte a dedurre il possesso dell'immobile.
È, inoltre, del tutto assente l'allegazione e la prova dell'inversione del possesso.
Quest'ultimo requisito (richiesto dall'articolo 1164, cod. civ.) non può consistere in un semplice atto volitivo interno del detentore, ma deve estrinsecarsi in uno o più fatti esterni apertamente e obiettivamente contrastanti con il possesso altrui, dai quali si possa inferire, in modo certo e inequivocabile, la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta. In altre parole, deve desumersi che il detentore nomine alieno abbia cessato di possedere in nome altrui e iniziato un possesso in nome e per conto proprio. Tale atteggiamento, pur potendo estrinsecarsi nel compimento di atti materiali che manifestino l'intenzione di esercitare il possesso in nome proprio, deve anche essere inequivocabilmente rivolto contro il possessore, ovvero contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in modo da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore intenda sostituire, alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo, così, in possesso la detenzione precedentemente esercitata. Deve osservarsi, quindi, come non solo manchi qualsivoglia allegazione, ma anche prova di una eventuale interversione della detenzione in possesso, necessaria per poter valutare sussistente, da una determinata data, una situazione idonea al maturare dell'usucapione (cfr., Cassazione civile, sez. II,
10 ottobre 2007, n. 21252 secondo la quale, ai fini del mutamento della detenzione in possesso, chi abbia iniziato il godimento del bene a titolo di detenzione non può acquistarne il possesso finché il titolo non venga mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta nei confronti del possessore;
quest'ultimo mutamento richiede, in particolare, il compimento di uno o più atti estrinseci, dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio).
All'uopo va detto che i capi di prova formulati avevano ad oggetto le circostanze non utili ai fini del decidere, senza alcun riferimento temporale preciso e senza alcuna indicazione di un possesso esclusivo e uti dominus, quali l'aver sempre costantemente provveduto alla piantumazione e potatura degli alberi e degli arbusti presenti all'interno del fondo e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, di aver ad agosto del 2020 tagliato una grossa pianta di mimosa cadeva a ridosso del fabbricato, di aver, ad agosto degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, messo a disposizione dell'Associazione
Culturale La Fiora il fondo e ad agosto 2009 dell'Associazione Ponte del Diavolo, di aver installato nei periodi estivi una piscina amovibile ed un camping e ad ottobre del 2000 una grata di ferro a protezione del pozzo.
Tali capi, pur se ammessi, non avrebbe potuto fondare l'accoglimento della domanda, essendosi limitati a indicare, del tutto genericamente, un utilizzo del bene, più che un possesso univoco, pacifico ininterrotto uti dominus ed esclusivo per oltre un ventennio.
Si tenga presente, poi, che la mera detenzione del bene non è affatto sufficiente a provare il possesso.
La disponibilità dell'immobile, di cui avrebbe goduto è del tutto irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda perchè integra, appunto, una situazione di mera detenzione e non di possesso utile ad usucapire.
A tal fine, deve essere rilevato che la parta convenuta costituitasi contestano l'assunto attoreo.
Rilevato che l'allegazione, alla luce di tali considerazioni, di parte attrice è carente e non tesa a comprovare l'animus possidendi, considerato che nell'usucapione essa deve essere univoca, chiara e deve farsi apprezzare per la coerenza dei dati fattuali introdotti, sono state rigettate le richieste probatorie avanzate dalla parte, anch'esse non specificamente tese a comprovare l'elemento soggettivo ma quello materiale.
Va all'uopo considerato che parte convenuta contesta l'assunto attoreo e rileva di aver semplicemente concesso l'uso del bene in ragione dei rapporti famigliari.
Ne deriva che non risulta provata la domanda. Essa deve, quindi, essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate tenuto conto della limitata attività difensiva svolta da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice,
- condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta che liquida in € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 800,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a.
Latina, 17.02.2024
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)