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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14671 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Sezione specializzata imprese
^^^^^^^^^^^^^^^
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa FL Mazzaro Giudice
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 82454 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 24.01.2023 e vertente
T R A
La concordato Parte_1 preventivo, in persona del l.r.p.t. del liquidatore giudiziale dott. e del Controparte_1 liquidatore volontario avv. , elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Controparte_2
Spallanzani n. 22/A, presso lo studio dell'avv.to Mario Bussoletti che lo rappresenta e lo difende, giusta procura procura allegata in foglio separato.
ATTORE
CONTRO
Il sig. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico Controparte_3
II n.4, presso lo studio dell'avv.to Giorgia Picuti, che la rappresenta e difende, come da procura allegata in foglio separato.
CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
I sig.ri , e , elettivamente Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 domiciliati in Roma, via Teodosio Macrobio n. 3, presso lo studio dell'avv.to Daniele Umberto Santosuosso che li difende e rappresenta disgiuntamente o congiuntamente agli avv.ti Veronica Maffei Alberti, Giuseppe Niccolini e Andrea Lolli, in virtù di procura allegata in foglio separato. ALTRO CONVENUTO
E
Il sig. elettivamente domiciliato in Roma, via delle Quattro Controparte_7
Fontane n. 10, presso lo studio degli avv.ti Pierfrancesco Bruno e Alessandro Giorgietta, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura allegata in foglio separato
ALTRO CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
Il sig. , elettivamente domiciliato in Roma, via Bruno Controparte_8
Buozzi n. 19, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Salerno, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura allegata in foglio separato
ALTRO CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
Il sig. , elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour n.17, presso lo CP_9 studio dell'avv.to Patrizia Del Nostro, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura allegata in foglio separato
ALTRO CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
Il sig. , elettivamente domiciliato in Roma, via Bruno Buozzi n. 19, Controparte_10 presso lo studio dell'avv.to Alessandro Salerno, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura allegata in foglio separato
ALTRO CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
Il sig. , elettivamente domiciliato presso il suo Controparte_11 studio in Roma, Via Montaione n. 26, presso lo studio dell'avv.to Simona Latini, che lo difende e lo rappresenta come da giusta procura in foglio separato
ALTRO CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
Il sig. elettivamente domiciliato in Roma, via Bruno Buozzi n. 19, Controparte_12 presso lo studio dell'avv.to Alessandro Salerno, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura allegata in foglio separato.
ALTRO CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO Il sig. CP_13
ALTRO CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÉ CONTRO
Il sig. , Persona_1
ALTRO CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÉ CONTRO
La sig.ra Lega, in qualità di erede del Sig. Lega elettivamente CP_14 CP_10 domiciliata in Roma, Via Osteria del Finocchio n. 144, presso lo studio dell'avv. Alessandra Giannuzzi che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce all'atto di costituzione.
ALTRO CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
La sig.ra in qualità di erede del Sig. Controparte_15 CP_10
Lega elettivamente domiciliata in Roma, Via Osteria del Finocchio n. 144, presso lo studio dell'avv. Alessandra Giannuzzi che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce all'atto di costituzione.
ALTRO CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
La in p.l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cristoforo Controparte_16
Colombo 440, presso lo studio dell'avv.to Franco Tassoni, che la rappresenta e difende, in forza di procura allegata in foglio separato.
RZ IA
NONCHÉ CONTRO
, in p.l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Porro n.8, Controparte_17 presso lo studio degli avv.ti Massimo Longo, Marco Grosso, Cristina Astori e Anselmo Carlevaro, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata in foglio sperato.
RZ IA
NONCHÉ CONTRO
(in precedenza denominata , in p.l.r.p.t., elettivamente Controparte_18 CP_19 domiciliata in Roma, via G.G. Porro n.8, presso lo studio degli avv.ti Massimo Longo, Marco Grosso, Cristina Astori e Anselmo Carlevaro, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata in foglio sperato. RZ IA
NONCHÉ CONTRO
, in p.l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_20 via dei Due Macelli, 66, presso lo studio degli avv.ti David Maria Marino e Sara, che la difendono e rappresentano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via dei Due Macelli, 66, in virtù di procura allegata in foglio sperato.
RZ IA premesso in fatto:
- Con atto di citazione la società e in Parte_1 concordato preventivo, conveniva in giudizio i sig.ri , Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , e
[...] CP_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
dinanzi all'intestato Tribunale esponendo che: CP_12
- La società dell'Acqua Pia Antica Marcia S.p.a. (AM) era una holding di un gruppo societario composto da 43 società di cui l'attrice deteneva sia partecipazioni dirette che indirette;
- A fine al maggio del 2006 la società è stata quotata in borsa e da quel momento è stata oggetto di un costante ed invasivo controllo operato dai sig.ri , e CP_3 CP_8 [...]
; Controparte_11
- I soci controllanti della AM erano ) e Controparte_21 CP_21 la fino al 30.06.2008 e poi soltanto la dal Controparte_22 CP_23 CP_23
30.06.2008, la quale deteneva il 97,17% delle quote sociali;
- La e la facevano entrambe parte di una catena di controllo al cui apice CP_21 CP_23 vi erano i sig.ri ; Controparte_11
- In particolare, al vertice di questa catena vi era The Ignazio Caltagirone Trust, con sede a Malta ed avente come trustee il sig. successivamente vi era la CP_13 [...]
che deteneva il 95% del capitale della Fedorex N.V., la quale a sua volta Controparte_24 deteneva il 95% delle quote della , la quale a sua volta deteneva il 100% del capitale CP_21 della CP_23
- L'attrice sosteneva come la compagine sociale delle succitate società era composta non soltanto dai sig.ri , ma anche da alcune persone di loro fiducia, tra Controparte_11 cui i sig.ri e , i quali ricoprivano rispettivamente il CP_13 Persona_1 ruolo di amministratore e di trustee per la mentre per la Fedorex Controparte_24
N.V., ricoprivano congiuntamente il ruolo di managing director;
- Per quel che concerne la , invece, i sig.ri CP_21 Controparte_7 CP_9
, e ricoprivano il ruolo di amministratori
[...] CP_13 Persona_1 come per la congiuntamente però al sig. ; CP_23 Controparte_3 -La società attrice evidenziava come nel corso della propria gestione siano state poste in essere una serie di condotte ed operazioni atte a realizzare l'occultamento e la distrazione del patrimonio della AM;
- A partire dal 2003, la AM aveva finanziato sia la che la maturando CP_21 CP_23 un credito nei loro confronti pari ad € 114.849.236,00;
- Tale debito, secondo quanto affermato dall'istante, è stato estinto per confusione, a seguito di operazioni di accollo liberatorio avvenute tra giugno 2008 e luglio 2009.
- In particolare, dal 2003 al 2006 la società Finged aveva maturato un credito verso la pari a 63,2 milioni, confluito successivamente nel patrimonio dell' CP_21 CP_25
a seguito dell'incorporazione della Finnged mediante fusione inversa avvenuta
[...] nel 02.02.2006;
- Tra il 2006 e il 2007, la avanzava un credito pari ad € 77,8 milioni nei confronti della;
tale credito è poi confluito nel patrimonio della AM per effetto CP_21 dell'incorporazione della mediante fusione inversa del 19.12.2007;
- Il 30.06.2008 la aveva ceduto alla propria controllata, la propria CP_21 CP_23 partecipazione della AM pari al 24,79% del capitale;
- La a fronte di suddetta cessione di capitale, aveva corrisposto alla come CP_23 CP_21 prezzo d'acquisto l'accollo liberatorio per il debito che aveva maturato nei confronti della AM;
- La AM, quindi, aderendo a tale accollo, liberava la , sostituendosi a CP_21 quest'ultima, come nuovo debitore, la CP_23
- Con lettera del 10.06.2009 è stata proposta l'“estinzione di credito e accollo infragruppo” con la quale si affermava che la si sarebbe accollata un ulteriore debito che CP_23 aveva maturato la nei confronti della AM, pari ad € 9.828.579,09, a fronte della CP_21 rinuncia del credito vantato dalla stessa nei confronti della pari ad € CP_21 CP_23
1.560.511,04;
- Dal verbale del consiglio di amministrazione della AM del 18.05.2009 risulta che consigliere illustrava un progetto deciso dalla controllante Persona_1 CP_23 atto ad estinguere i debiti che quest'ultima aveva nei confronti della AM;
- In particolare, si prevedeva la costituzione di una newco, la AMIT, costituzione poi avvenuta lo stesso 26.05.2009, e che a quest'ultima sarebbero state trasferite dalla il CP_23
99,17% delle quote di partecipazione sociali della AM;
- Con lettera del 08.07.2009, si precisava come a fronte di tale trasferimento la AMIT si sarebbe impegnata ad accollarsi il debito pari ad € 114.849.236,00 che la AM vantava nei confronti della controllante liberando quest'ultima dalla posizione debitoria CP_23 precedentemente assunta tramite accollo liberatorio;
- A seguito di tale trasferimento debitorio, la AMIT sarebbe stata poi incorporata alla AM, mediante una fusione inversa, determinando, dunque, un'elisione del suddetto debito attraverso la confusione, per effetto della suddetta fusione inversa intercorsa tra il debitore accollante e l'accollatario;
- Siffatta operazione aveva previsto, dunque, che la posizione debitoria della fosse CP_23 trasferita ad un soggetto che aveva come unico asset le partecipazioni sociali della stessa AM, essendo stata la AMIT appena costituita;
- Tra il settembre ed il dicembre 2009 sono state messe in atto le diverse operazioni illustrate nel consiglio di amministrazione, in particolare, con atto del 18.05.2009 è stata prevista la fusione inversa della AMIT da parte della AM, all'esito della quale il credito che la AM vantava prima nei confronti della , poi nei confronti della ed infine nei CP_21 CP_23 confronti della AMIT, veniva estinto per effetto della confusione, mentre, parallelamente, le quote che la aveva ceduto alla AMIT rientravano nella sfera giuridica della la quale, CP_23 CP_23 dunque, tornava ad assumere il ruolo di controllante della AM;
- Parte attrice, in aggiunta a tale questione appena esposta, ha evidenziato come nel corso della sua gestione da parte degli amministratori fossero state poste in essere una serie di condotte abusive volte a produrre un vantaggio esclusivamente nella sfera patrimoniale della;
CP_21
- il 12.10.2006, La società KR S.A., controllata dalla , Controparte_26 stipulava un contrato preliminare di acquisto del capitale della società Marina di Archimede al prezzo di € 11,7 milioni;
- Con contratto del 17.07.2007 la acquistava dalla il Controparte_26
100% del capitale della KR S.A. a fronte di un prezzo pari ad € 5.000.000,00;
- Il pagamento del prezzo per l'acquisto delle suddette quote è avvenuto esclusivamente tramite compensazione del debito che la aveva nei confronti Controparte_26 della , senza mai versare l'effettivo importo pattuito;
- Il 13.06.2008 la KR S.A. procedeva all'incorporazione della società Marina di Archimede mediante fusione;
- In tal senso, prima la , in forza dell'accordo del 17.07.2007, e poi la AM deteneva il 100% delle quote della società Marina di Archimede, attraverso un'operazione composta da due contratti, vale a dire il contratto di acquisto delle quote della società Marina di Archimede da parte della KR S.A. ed il successivo atto di fusione del 13.06.2008;
- Parallelamente, secondo l'assunto dell'istante, dalla stipula di tali contratti aveva beneficiato esclusivamente la , la quale mediante le suddette Controparte_26 operazioni avrebbe ottenuto una riduzione del credito che aveva nei confronti prima della e poi della AM;
- Da ultimo, la società attrice rappresenta un'ulteriore vicenda che le avrebbe arrecato danni economici non indifferenti;
- Invero, tra il 2006 ed il 2009 sono stati stipulati prima dalla e poi dalla AM una serie di contratti con l' aventi ad oggetto attività di consulenza ed assistenza per Parte_2 lo sviluppo del business turistico;
- In particolare, con contratto del 26.06.2006 l'On.le eseguiva attività di Pt_2 consulenza per la durata di sei mesi a fronte di corrispettivo pari ad € 100.000,00;
- Con contratto del 08.01.2007 la prestazione svolta dall'On.le veniva poi Pt_2 prorogata sino al 31.12.2007 per un compenso aggiuntivo di € 40.000,00;
- Con contratto del 07.01.2008 la AM ha provveduto alla proroga di 6 mesi, affinché l'On.le potesse provvedere alla prosecuzione della sua attività di consulenza a fonte di Pt_2 un ulteriore corrispettivo pari ad € 40.000,00;
- Suddetto contratto è poi stato prorogato il 07.06.2008 per altri 6 mesi sempre a fronte del compenso aggiuntivo di € 40.000,00;
- Infine, con contratto del 07.01.2009 l' ha eseguito una serie di ulteriori Pt_2 prestazioni di consulenza per la durata di 12 mesi liquidato in € 80.000,00;
- L'esistenza di suddetti contratti è emersa dall'indagine avviata dalla Guardia di Finanza nei confronti della AM, finalizzata ad acquisire degli elementi volti a verificare le regolarità di bilancio dei costi delle consulenze e delle detrazioni IVA;
- L'ispezione svolta dalla Guardia di Finanza era atta a verificare se le prestazioni e l'attività di consulenza condotta dall'On.le non celassero in realtà dei pagamenti Pt_2 effettuati dai sig.ri per altre ed ulteriori finalità non ben precisate;
Controparte_11
- Con l'ispezioni del 17.12.2013 la Guardia di Finanza ha rilevato che la documentazione rinvenuta dimostrasse solo l'esecuzione dell'attività di consulenza senza però alcun report sui vari risultati raggiunti, mentre, per quel che concerne i documenti contabili ciò che è stato reperito dalla Guardia di Finanza erano solo i contratti aventi ad oggetto le attività di consulenza, senza però alcun riscontro circa le effettive attività rese, se non un unico report di 11 pagine in ordine all'intera attività svolta per l'anno 2009;
- In virtù di quanto dedotto in giudizio, la AM all'intestato Tribunale chiedeva:
“accertare e dichiarare la responsabilità solidale, per gli addebiti esposti in narrativa al Paragrafo 4.1, dei Sig.ri , , Controparte_3 Controparte_11
, , Controparte_8 CP_13 Controparte_10 Controparte_12 [...]
, , , Controparte_27 CP_9 Controparte_7 Controparte_6
, e, per l'effetto condannarli al risarcimento del danno Controparte_4 Controparte_5 cagionato a e in concordato Parte_1 preventivo per l'ammontare di € 114.849.236,00 (centoquattordicimilioni ottocentoquarantanovemila duecentotrentasei/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi a decorrere dall'evento dannoso avvenuto in data 29 dicembre 2009, data di stipula dell'atto di fusione inversa tra AM e AMIT, ovvero per la somma maggiore o minore che sarà accertate in corso di causa o che sarà quantificata, occorrendo, anche in via equitativa;
b) accertare e dichiarare la responsabilità solidale, per gli addebiti esposti in narrativa al Paragrafo 5.1, dei Sig.ri , , Controparte_3 Controparte_11
, , Controparte_8 CP_13 Controparte_27 [...]
e, per l'effetto condannarli al risarcimento del danno 3 cagionato a CP_7 [...]
e in concordato preventivo per l'ammontare Parte_1 di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi a decorrere dall'evento dannoso avvenuto in data 17 luglio 2007, data di stipula del contratto definitivo di acquisto delle partecipazioni in AKRAGAS, ovvero per la somma maggiore o minore che sarà accertate in corso di causa o che sarà quantificata, occorrendo, anche in via equitativa;
c) accertare e dichiarare la responsabilità solidale, per gli addebiti esposti in narrativa al Paragrafo 6.1, dei Sig.ri , , Controparte_3 Controparte_11
, , Controparte_8 Controparte_10 Controparte_12 Controparte_27
, e, per l'effetto condannarli al risarcimento del danno cagionato a
[...] [...]
e in concordato preventivo per l'ammontare Parte_1 di € 300.000,00 (trecentomila/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi a decorrere dalla data dei singoli pagamenti, avvenuti rispettivamente in data 10.02.2007 (per € 100.000,00), in data 21.12.2007 (per € 40.000,00), in data 20.06.2008 (per € 40.000,00), in data 17.12.2008 (per
€ 40.000,00), in data 04.06.2009 (per € 40.000,00) e in data 18.12.2009 (per € 40.000,00), ovvero per la somma maggiore o minore che sarà accertate in corso di causa o che sarà quantificata, occorrendo, anche in via equitativa”.
^^^^^
- Con comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2017 si è costituito in giudizio
[...]
chiedendo “in via preliminare, dichiarare la inammissibilità della Controparte_8 domanda attorea stante la prescrizione del diritto ex art. 2393, co. 4, c.c.; dichiarare la inammissibilità della domanda attorea stante la compromissione in arbitri di tutte le controversie tra società e amministratori ai sensi dell'art. 56 dello statuto sociale;
dichiarare la inammissibilità della domanda attorea stante la delibera assembleare del 30.4.2015, mai revocata, che ha deliberato di non promuovere l'azione sociale di responsabilità degli amministratori;
dichiarare, ai sensi dell'art. 163, co. 3, n. 3 e n. 4, c.p.c. la nullità dell'atto di citazione;
” nel merito rigettare le domande attoree poiché non sono stati provati i termini dell'inadempimento che si pongono in collegamento causale con il danno dedotto in giudizio;
- Con comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2017 si è costituito in giudizio CP_10 ega chiedendo “in via preliminare, dichiarare la inammissibilità della domanda attorea
[...] stante la compromissione in arbitri di tutte le controversie tra società e amministratori ai sensi dell'art. 56 dello statuto sociale;
dichiarare la inammissibilità della domanda attorea stante la delibera assembleare del 30.4.2015, mai revocata, che ha deliberato di non promuovere l'azione sociale di responsabilità degli amministratori;
dichiarare, ai sensi dell'art. 163, co. 3, n. 3 e n. 4, c.p.c. la nullità dell'atto di citazione;
” nel merito rigettare le domande attoree poiché carente di allegazione, non riuscendo, dunque, ad individuare la ragione del danno o del pregiudizio per la AM in occasione delle varie operazioni dedotte in giudizio;
- Con comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2017 si è costituito in giudizio hiedendo “in via preliminare, dichiarare la inammissibilità della domanda Controparte_12 attorea stante la compromissione in arbitri di tutte le controversie tra società e amministratori ai sensi dell'art. 56 dello statuto sociale;
dichiarare la inammissibilità della domanda attorea stante la delibera assembleare del 30.4.2015, mai revocata, che ha deliberato di non promuovere l'azione sociale di responsabilità degli amministratori;
dichiarare, ai sensi dell'art. 163, co. 3, n. 3 e n. 4, c.p.c. la nullità dell'atto di citazione;
” nel merito rigettare le domande attoree poiché carente di allegazione, non riuscendo, dunque, ad individuare la ragione del danno o del pregiudizio per la AM in occasione delle varie operazioni dedotte in giudizio;
- Con comparsa di costituzione e risposta del 22.06.2017 si è costituito in giudizio chiedendo “in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità, Controparte_7
l'improponibilità, l'improcedibilità o comunque la nullità delle azioni e delle domande attoree e conseguentemente rigettarle;
in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle azioni e delle domande attoree e conseguentemente rigettarle;
nel merito, rigettare in ogni caso le azioni e le domande attoree, in quanto del tutto infondate e comunque non provate;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento - anche solo parziale - delle azioni e delle domande attoree, accertare e dichiarare la quota interna di responsabilità di ciascuno dei convenuti e limitare l'entità del risarcimento posto a carico del sig.
[...] ll'effettivo ed eventualmente provato suo apporto causale nella produzione di CP_7 tale preteso danno e, quindi, alla sola quota interna di responsabilità che risulti a lui imputabile”;
- Con comparsa di costituzione e risposta del 23.06.2017 si è costituito in giudizio chiedendo “in via preliminare, attesa la mancata notifica Controparte_3 dell'atto di citazione, che venga concesso un termine - con salvezza di ogni diritto - per poter esaminare la documentazione avversaria e per potere compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dal Parte_1
ed in C.P. nei confronti del convenuto e delle conseguenti pretese risarcitorie
[...] avanzate in questa sede;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la violazione dell'art.163 comma 3 e 4 c.p.c. e 164 c.p.c. con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge;
nel merito, pur riservandosi di meglio approfondire le proprie difese nelle successive memorie, si chiede l'integrale rigetto di tutte le domande avversarie, ivi comprese quelle risarcitorie, avanzate nei confronti del dott. ing.
[...]
perché del tutto infondate ed inammissibili;
con riserva di integrare negli Controparte_3 assegnati termini ed articolare i propri mezzi istruttori, anche all'esito del deposito delle altre difese”;
- Con comparsa di costituzione e risposta del 23.06.2017 si è costituito in giudizio CP_9
chiedendo “preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità
[...] ed improcedibilità dell'azione nei confronti dell'Avv. per totale carenza di CP_9 legittimazione attiva della AM nei suoi confronti;
in via gradata, sempre preliminarmente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità promossa nei confronti del convenuto;
sempre in via preliminare, dare atto della nullità della citazione ex art. 164 cpc, ed adottare i conseguenti provvedimenti di legge;
nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dalla AM nei confronti dell'Avv. , in quanto CP_9 infondate in fatto ed in diritto;
con riserva di precisare e modificare le domande, ed articolare le necessarie ed opportune richieste istruttorie, anche in relazione alle difese avversarie”; - Con comparsa di costituzione e risposta del 23.06.2017 si sono costituiti in giudizio
, e chiedendo “in via preliminare Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società , in Controparte_28 mancanza della necessaria delibera e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda attorea;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Liquidatore Giudiziale dei beni ceduti ai creditori della società in concordato preventivo, per i Controparte_28 motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda attorea;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della azione esperita da parte attrice e, per l'effetto, rigettarne la domanda;
nel merito: - in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, l'infondatezza, in fatto e in diritto della domanda di risarcimento attorea e, per l'effetto, rigettarla;
in subordine:- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non siano accolte le superiori eccezioni svolte in via pregiudiziale e/o preliminare e nel merito, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del revisore contabile in merito ai fatti contestati al Collegio Sindacale e, per l'effetto, condannare al risarcimento del lamentato danno, con esonero di responsabilità dei sindaci, ovvero, in denegata ipotesi, in subordine accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del revisore contabile Controparte_29 ovvero di e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del lamentato danno;
in Controparte_30 via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio Sindacale venisse condannato, in solido con gli altri soggetti convenuti, al risarcimento del danno lamentato da parte attrice, accertare e dichiarare la quota di responsabilità allo stesso attribuibile;
in ogni caso: condannare Controparte_31
come sopra meglio identificata, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, ritenere integralmente indenne il Dott. a quanto dovesse essere tenuto a CP_5 pagare all'attrice a qualsiasi titolo in conseguenza dell'accoglimento totale o parziale della domanda attorea, nonché a rifondere allo stesso tutte le spese legali, anche peritali, sostenute per resistere all'azione promossa nei suoi confronti ed introduttiva del presente giudizio, nei limiti del massimale previsto dall'Invocata polizza assicurativa: condannare Controparte_16
come sopra meglio identificata, in persona, del legale rappresentante pro tempore, a
[...] tenere integralmente indenne il Dott. da quanto dovesse essere tenuto a pagare all'attrice CP_6
a qualsiasi titolo in conseguenza dell'accoglimento totale o parziale della domanda attorea, nonché a rifondere allo stesso tutte le spese legali, anche peritali, sostenute per resistere all'azione promossa nei suoi confronti ed introduttiva del presente giudizio, nei limiti del massimale previsto dall'invocata polizza assicurativa”; i sig.ri , Controparte_4 CP_5
, inoltre, hanno chiamato in causa i terzi (già
[...] Controparte_6 Controparte_18
già , CP_19 Controparte_32 Controparte_30 [...]
e Controparte_20 Controparte_16
- Con comparsa di costituzione e risposta del 23.06.2017 si è costituito in giudizio il sig.
chiedendo “in via preliminare, accertare e dichiarare, per Controparte_11 le ragioni esposte in premessa, l'intervenuta prescrizione, nei confronti dell'odierno esponente, del diritto fatto valere nei suoi confronti dalla parte attrice con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, dichiarare estinta e comunque inammissibile per intervenuta prescrizione quinquennale l'azione di responsabilità promossa con l'atto medesimo nei confronti del convenuto;
nel merito, rigettare tutte le avverse domande formulate nei confronti del convenuto Dott. in quanto Controparte_11 infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in premessa”; - Con provvedimento del 18.07.2017, è stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi formulata da , e con comparsa di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 costituzione e risposta, ed è stata rinviata la prima udienza di comparizione in data 09.01.2018, al fine di consentire agli stessi istanti la notificazione dell'atto di citazione ai terzi chiamati;
- In accoglimento dell'istanza di , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
con provvedimento del 30.10.2017, è stata fissata la nuova udienza di prima
[...] comparizione in data 20.03.2018;
- Con comparsa di costituzione e risposta del 26.02.2018 si è costituita in giudizio
[...] respingendo ogni istanza, eccezione e deduzione e chiedendo “in via preliminare, CP_18 accertare e dichiarare la prescrizione di ogni avversa domanda proposta Dei confronti di e per l'effetto respingerla;
nel merito, dichiarare inammissibili e/o comunque Controparte_18 respingere, per tutte le ragioni esposte in narrativa, le domande tutte proposte avverso
[...]
perché infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate nell'an come nel CP_18 quantum”;
- Con comparsa di costituzione e risposta del 26.02.2018 si è costituita in giudizio
[...] respingendo ogni istanza, eccezione e deduzione e chiedendo “in via principale, CP_30 accertare e dichiarare, in rito, la carenza di legittimazione passiva in capo a
Controparte_30 anche dichiarando l'inammissibilità della domanda e/o respingendola in rito, e per conseguenza, dichiarare l'estromissione di dal giudizio;
in via di mero
Controparte_30 subordine, accertare e dichiarare la prescrizione di ogni avversa domanda proposta nei confronti di e per l'effetto respingerla;
in via di ulteriore mero subordine,
Controparte_30 dichiarare inammissibili e/o comunque respingere, per tutte le ragioni esposte in narrativa, le domande tutte proposte avverso perché infondate in fatto e in diritto e
Controparte_30 comunque indimostrate nell'an come nel quantum”;
- Con comparsa di costituzione e risposta del 28.02.2018 si è costituita in giudizio chiedendo “in relazione alla domanda di garanzia spiegata dal Dott. Controparte_16 CP_6 accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia prestata dalla polizza n. 0996205766 in relazione ai fatti oggetto di causa per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva spiegata dal Dott. in via solo gradata, nella denegata e non creduta CP_6 ipotesi di condanna del dott. e altresì di ritenuta operatività della garanzia, dichiarare CP_6 tenuta a manlevare il Dott. soltanto nel rispetto di tutte le condizioni Controparte_16 CP_6
e limiti previsti dal contratto assicurativo invocato (in particolare massimale, scoperto ed esclusione del vincolo di solidarietà). in relazione alla domanda principale: in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Società AM in liquidazione e del liquidatore giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Società AM;
sempre in via preliminare, ma di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione esperita da parte attrice;
nel merito, rigettare la domanda proposta da parte attrice contro il Dott. CP_6 perché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
solo in via subordinata, accertare e dichiarare la quota di responsabilità a lui specificamente imputabile”;
- All'udienza in data 20.03.2018 è stata rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 13.11.2018, assegnando i termini di rito per il rinnovo della notifica a Controparte_33
e a;
[...] CP_27 - Con comparsa di costituzione e risposta del 24.10.2018 si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo “in via principale, respingere le domande Controparte_34 tutte svolte nei confronti del dott. perché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di CP_5 prova e, conseguentemente ed in ogni caso, rigettare la domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti di Arch, per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande svolte nei confronti del dott.
accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa invocata dal
CP_5 dott. ei confronti di Arch per una o più delle ragioni di cui in narrativa;
nel merito, in
CP_5 via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande svolte nei confronti del dott. e di accertamento dell'operatività della
CP_5 garanzia assicurativa da questi invocata, accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di Arch esclusivamente in base alla polizza n. WOP/01789/000/15/G, ferme le limitazioni ed esclusioni previste nelle relative condizioni generali;
nei limiti della quota di responsabilità attribuibile al dott. i cui si chiede l'accertamento; previa sua riduzione ai sensi dell'art. 1893 c.c. in
CP_5 proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento;
previa detrazione della franchigia pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00); entro i limiti del massimale pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), sempre che detto massimale non sia stato eroso in tutto o in parte a seguito del pagamento di indennizzi per richieste di risarcimento che ricadono nella stessa annualità di polizza”.
- All'udienza del 13.11.2018 AM e i convenuti Lega, CP_10 Controparte_8
e hanno dato atto della rinuncia agli atti notificata in data
[...] Controparte_12
9.11.2018 dall'attrice nei confronti dei suddetti convenuti, quali hanno espressamente accettato la rinuncia con compensazione delle spese;
la AM e i convenuti CP_10
, e anno quindi chiesto l'estinzione del
[...] Controparte_8 Controparte_12 giudizio a spese compensate e l'estromissione dei detti convenuti;
- Alla medesima udienza AM e il convenuto hanno dato atto Controparte_7 che, in forza di accordo transattivo del 19.06.2018, l'attrice ha rinunciato alla domanda nei confronti esclusivamente del detto convenuto, e che in data 14.09.2018 l'attrice ha notificato atto di rinuncia ai sensi dell'art. 306 c.p.c. accettata dal convenuto con notificazione del 28.09.2018; le parti hanno quindi chiesto all'udienza l'estinzione del giudizio a spese compensate limitatamente alle domande e alle parti oggetto della transazione, nonché l'estromissione del suddetto convenuto;
- A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2018, ritenuto che, “in considerazione dell'opposizione manifestata da parte di alcuni dei convenuti all'estromissione dal giudizio degli altri convenuti che hanno definito transattivamente la controversia, il giudizio deve proseguire anche nei confronti di questi ultimi, destinatari di domande di accertamento delle rispettive quote di responsabilità ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso, domande che integrano una fattispecie di litisconsorzio processuale che impedisce la loro separazione, salvi gli effetti della rinuncia che saranno valutati nel merito”, e che "l'eccezione di incompetenza fondata sulla clausola arbitrale contenuta nello statuto della AM non può trovare accoglimento, avendo parte attrice allegato di esercitare l'azione di responsabilità in forza della cessione concordataria dei beni appartenenti alla AM, ivi compresi i crediti derivanti da eventuali azioni di responsabilità, e dovendosi considerare inopponibile la clausola arbitrale al liquidatore dei beni ceduti, soggetto terzo rispetto alle parti vincolate dalla clausola statutaria”;
- Con provvedimento del 29.04.2019 è stata respinta la richiesta di estromissione dal giudizio così formulata dall'attrice e da alcuni convenuti ed è stata rinviata la causa all'udienza del 17.06.2019;
- Con istanza del 22.05.2019 , e Controparte_10 Controparte_8 [...] hanno formulato istanza di revoca dell'ordinanza del 29.04.2019, chiedendo CP_12 disporsi “la estromissione dal presente giudizio dei convenuti , Controparte_10 [...]
stante la competenza arbitrale ai sensi dell'art. 56 CP_12 Controparte_8 dello statuto sociale conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda attorea” e comunque, dando atto della rinuncia agli atti del giudizio di AM nei loro confronti, di dichiararsi l'estromissione del giudizio a spese compensate ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- All'udienza del 17.06.2019, la AM ha rinnovato la domanda nei confronti di
[...]
, e ell'ipotesi in cui il Giudice non CP_10 Controparte_8 Controparte_12 intendesse modificare la propria ordinanza di non ammissione dell'estromissione del 29.04.2019; alla rinnovazione della domanda dell'attrice i succitati convenuti si sono opposti;
- A scioglimento della riserva assunta in data 24.06.2019, con provvedimento del 27.12.2019 si è ritenuto opportuno che sulle questioni pregiudiziali sollevate dai convenuti si pronunciasse il Collegio, unitamente al merito, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.12.2020, e disponendone la trattazione scritta con provvedimento del 25.11.2020;
- Le parti provvedevano a depositare le note di trattazione scritta per l'udienza, precisando le rispettive conclusioni;
in particolare, veniva rappresentato dal difensore di Lega il decesso di quest'ultimo, chiedendo disporsi l'interruzione del processo, CP_10 ai sensi dell'art. 300, co. 2, c.p.c.;
- Con provvedimento del 18.12.2020 si è affermato che “rilevato che nel verbale di trattazione cartolare del 15/12/2020 è stato erroneamente dato atto che tutte le parti costituite avevano depositato le note di trattazione precisando le rispettive conclusioni, laddove il difensore del convenuto ega nelle note depositate aveva comunicato l'avvenuto CP_10 decesso del proprio assistito, chiedendo che venisse dichiarata l'interruzione del giudizio”, pertanto, è stato dichiarata l'interruzione del giudizio;
- In data 13.01.2021, la AM ha accettato la proposta transattiva del 21.12.2020 formulata dai sindaci , e , per Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 ciascuno con solo ed esclusivo riferimento alla rispettiva quota di responsabilità;
- La AM ha riassunto il giudizio con ricorso ex art. 303 c.p.c. del 10.03.2021, chiedendo la fissazione dell'udienza per la riassunzione e prosecuzione del giudizio e del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
- Con decreto del 26.03.2021 è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 27.09.2021 ed il termine fino al 20.05.2021 per la notificazione a tutte le parti del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza; - La AM ha notificato, dunque, in data 09.09.2021 l'atto di rinuncia ex art 306 c.p.c. nei confronti dei sindaci , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_35
i quali hanno notificato in data 21.09.2021 l'atto di accettazione della rinuncia con compensazione delle spese di lite;
- Con rispettiva comparsa del 06.09.2021 si sono ritualmente costituite in giudizio le Sig.re e FL e eredi chiamate del convenuto Controparte_36 Controparte_15 ega, le quali, “accertato che con atto del 18.11.2019 n. 47.938, rep n. 139. 183, CP_10 in Notar i Roma [esse hanno rinunciato all'eredità del defunto [...] Per_2 CP_10
Lega] hanno chiesto di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o della titolarità del diritto controverso [...] e, per l'effetto dichiararne l'estromissione dal presente giudizio”;
- All'udienza del 7.02.2022, la AM ha chiesto un nuovo termine per la rinnovazione della notifica nei confronti di mentre i sindaci , CP_13 Controparte_4 CP_5
hanno dato atto dell'intervenuta transazione tra gli stessi e le
[...] Controparte_6 terze chiamate: , e , chiedendone l'estromissione dal CP_18 CP_20 CP_16 giudizio;
- Alla medesima udienza è stata rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni al 21.11.2022, assegnando il termine per la notificazione a ino al 31.05.2022; CP_13
- Con nota di deposito del 20.05.2022, la AM ha dato atto di aver notificato, ex art. 143, comma 2, c.p.c., l'atto di riassunzione del giudizio unitamente al verbale dell'udienza del 07.02.2021 al sig. CP_13
- All'udienza del 24.01.2023 è stato disposto di “provvedere con separata ordinanza sulle rinunce depositate in atti”, trattenendo la causa in decisione e assegnando i termini ex art 190 c.p.c.;
- Con provvedimento del 16.03.2023 sono stati assegnati i termini di rito ex art. 190 c p.c. per il deposito delle comparse conclusionali delle memorie di replica a decorrere dalla data di comunicazione di detto provvedimento, “ritenuto di provvedere con sentenza sulle richieste di estinzione parziale de giudizio” e “ritenuta la necessità di rimettere in termini tutte le parti per il deposito delle comparse conclusionali”.
Osserva in diritto:
Preso atto della transazione intervenuta tra la ed i sindaci Controparte_28 CP_4
, nonché della rinuncia agli atti della società
[...] Controparte_5 Controparte_6 in liquidazione nei confronti di , Controparte_37 Controparte_8 Controparte_12
, deceduto, a cui sono succedute nel processo e FL e Controparte_10 Controparte_36
Controparte_15
Preso atto della rinuncia all'azione da parte dei sindaci , Controparte_4 CP_5
e nei confronti dei terzi chiamati
[...] Controparte_6 Controparte_16 [...]
e CP_18 Controparte_30 Controparte_20 Considerata la scindibilità di tali posizioni processuali da quella degli altri convenuti nei cui confronti non è intervenuta rinuncia e per i quali occorre procedere nella trattazione del giudizio nel merito, occorre disporre la separazione delle sopraindicate posizioni processuali e ne dichiara l'estinzione nonché la prosecuzione del giudizio nei confronti dei convenuti
, , , Controparte_3 Controparte_11 CP_38 [...]
come da separata ordinanza. Controparte_27
P.Q.M.
1) dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti , Controparte_4 CP_5
e , ,
[...] Controparte_6 Controparte_37 Controparte_8 [...]
e FL e , quali successori nel CP_12 Controparte_36 CP_15 Controparte_15 processo di , di e Controparte_10 Controparte_16 Controparte_18 Controparte_30
Controparte_20
2) compensa le spese di lite.
Dispone la prosecuzione del giudizio nei confronti di , Controparte_3 [...]
, , come da separata Controparte_11 CP_38 Controparte_27 ordinanza.
Roma, 22.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa FL Mazzaro dott. Giuseppe Di Salvo