Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/06/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4774/2023 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 18.6.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 4774/2023 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliati in C.F._2
Foggia alla via Torelli n. 4, presso lo studio dell'avv. Pasquale Gentile, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia al viale G. Matteotti n.55, presso lo studio dell'avv. Roberto Donato Franco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25.9.2023, e Parte_1
, costituitisi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. Parte_2 civ. n. 849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), hanno proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. 998/2023 emesso il
22.6.2023 e notificato in data 17.7.2023, chiedendo di revocare l'ingiunzione per essere l'avversa domanda infondata in fatto ed in diritto.
costituendosi, oltre a chiedere la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo.
Denegata la concessione della provvisoria esecuzione, istruito il processo in via documentale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. e 127-ter cod. proc. civ..
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di € 35.179,22, oltre interessi e spese, in virtù di contratto di apertura di credito, originariamente stipulato tra l'odierno opponente (garantito da Parte_1 Pt_2
) e CO di AP (doc. 3 produzione monitoria), il cui credito è stato
[...] successivamente ceduto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, all'odierna opposta, in virtù di contratto di cessione del 26/09/2017 (doc. 6 produzione monitoria).
L'opposizione è fondata e deve essere accolta perché l'opposta non ha adeguatamente provato la titolarità attiva del rapporto obbligatorio, il cui difetto è stato eccepito da parte opponente.
È principio oramai pacifico quello secondo cui, nell'ambito delle operazioni di cessioni in blocco, la cessionaria è tenuta a provare non solo la cessione, ma anche l'inclusione del credito nelle categorie dei rapporti ceduti in blocco
(Cass. civ. n. 21821 del 2023, in motivazione;
Cass. civ. n. 4277 del 2023;
Cass. civ. n. 31188 del 2017).
L'opposta ha ritenuto di aver fornito la prova della titolarità attiva del rapporto depositando in atti la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, nella quale sono analiticamente indicati i criteri in virtù dei quali individuare i
Proc. n. 4774/2023 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
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crediti oggetto di cessione, che consentirebbero di identificare tra i crediti ceduti, anche il credito oggetto del presente giudizio.
A tal fine, l'opposta ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, formatasi in materia, secondo cui la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, già consente di provare (con le precisazioni che seguono), in assonanza con ulteriori elementi convergenti (es. stato di sofferenza del credito al momento della cessione, tempo della conclusione del contratto, categoria di contratto)
l'inclusione del credito nelle categorie dei rapporti ceduti in blocco.
Tuttavia, non solo – nel caso in esame – l'opposta si è limitata a richiamare astratti orientamenti giurisprudenziali senza concretamente dedurre perché, nel caso in esame, il credito rientrerebbe tra quelli di cui alle categorie individuate in blocco;
ma non ha nemmeno preso alcuna posizione sulla fondamentale contestazione, sollevata dagli opponenti, secondo cui dal “doc. 3, si evince che il contratto da cui scaturisce il credito preteso dall'opposta è riconducibile al CO di AP e non certo alla Banca CP_ Nazionale del Lavoro, che invece secondo sarebbe la originaria titolare del credito.”
Dalla ricostruzione dei contratti versati in atti si evince che:
[...]
nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi Controparte_2 della legge 30 aprile 1999 n. 130, ha ceduto pro soluto il proprio credito a in data 28 giugno 2005; che, in data Controparte_3
30 giugno 2005, ha venduto a titolo Controparte_3 oneroso e ''pro soluto'' a SARC Società Acquisizione e Rifinanziamento
Crediti S.r.l., tutti i crediti pecuniari della stessa, come da estratto della G.U.
n. 167 del 20/07/2005, allegato al doc. 4 della produzione monitoria;
che
SARC Società Acquisizione e Rifinanziamento Crediti S.r.l, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993, ha ceduto pro soluto il proprio credito alla società come da estratto della G.U. Controparte_4
n. 67 del 13/06/2015, allegato al doc. 5 della produzione monitoria;
CP_4
ha ceduto pro soluto il proprio credito all'odierna opposta, con atto del
[...]
26/09/2017 (doc. 06 produzione monitoria).
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Dato che uno dei criteri per l'individuazione dei crediti ceduti in favore dell'odierna opposta, risultanti dalla GU allegata sub doc. 1 alla prima memoria istruttoria depositata dall'opposta, è quello che fa riferimento ai crediti che alla data del 30 giugno 2007 “siano crediti dei quali CP_4 si era resa titolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di
[...] cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana numero 67 parte seconda del 13 giugno 2015, in virtù di 5 contratti di gestione stipulati in data 15 maggio 2015 con Società Acquisizione e
Rifinanziamento Crediti s.r.l.” e dato che la catena di acquisti dei crediti acquistati da e, prima ancora da Società Acquisizione e CP_4
Rifinanziamento Crediti s.r.l. (SARC), e così via, riconduce a
[...] ma il contratto oggetto del presente giudizio non Controparte_2
è stato stipulato con bensì con CO di Controparte_2
AP, non si riesce a comprendere come l'opposta possa ritenere che il credito oggetto di causa possa ricondursi tra le categorie delineate dai criteri contenuti in GU per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione.
Tutta la catena degli acquisti dei blocchi dei crediti, così come ricostruita da parte opposta, risale, insomma, a Banca Nazionale del Lavoro, perché
l'opposta assume che il contratto è stato in origine stipulato tra gli opponenti e ma il contratto è invece stato stipulato Controparte_2 con CO di AP, come risulta dalla lettura dello stesso, allegato al doc.
3 della produzione monitoria.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, non si tratta, qui, quindi, di provare la catena delle cessioni fino all'originario titolare del contratto, come se si trattasse di un giudizio di rivendicazione ma, piuttosto, si tratta di provare la riconducibilità del credito ai criteri delineati in GU per le categorie dei crediti ceduti, uno dei quali riguarda proprio la provenienza dei crediti acquistati in favore di da SACR, e così via. CP_4
Del resto, il contratto di cessione dei crediti in favore dell'odierna opposta non reca nemmeno l'elenco dei crediti ceduti, né sulla GU è contenuto alcun link per risalire all'elenco dei crediti cediti.
L'opposta a pag. 2 della seconda memoria istruttoria ha affermato di aver
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depositato “l'elenco dei crediti allegato al contratto di cessione (cfr. doc. all.
3)”, ma al doc. 3 non si rinviene alcun elenco dei crediti ceduti (in particolare, al doc. 3 della produzione della opposta si rinviene il contratto di garanzia ed al doc. 3 della produzione monitoria si rinviene il contratto di finanziamento, entrambi stipulati con il CO di AP).
Per la verità, alla seconda memoria depositata ex art. 171-ter cod. proc. civ. da parte opposta, risulta allegato al doc. 2, un documento dal quale sembra evicersi il codice annex del debitore ceduto, ma tale documento non rappresenta affatto l'elenco dei crediti ceduti, raffigurando una schermata vuota con un solo codice numerico, la cui riconducibilità al contratto di cessione non è stata provata in alcun modo.
Ne deriva, quindi, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo.
All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna dell'opposta, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore degli opponenti, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 52.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi e minimi per la fase istruttoria poiché documentale e decisoria poiché semplificata (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte
(Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
998/2023;
b) condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle
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spese di lite pari all'importo di € 290,00 a titolo di esborsi ed €
5.261,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 4774/2023 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 6