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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1459/2024 R.G. in data 31/5/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Orlandi, gusta mandato in atti, Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, difesa e rappresentata dall'avv. Laura Bergamo, giusta mandato in atti, Controparte_1
- resistente - avente per oggetto: cancellazione trascrizione domanda giudiziale
Trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno
26.11.2024 nella quale le parti hanno discusso la causa formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attrice:
“In via principale: ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari / Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale Territorio di Udine – Servizio di Pubblicità Immobiliare di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale (ATTO GIUDIZIARIO – numero di repertorio 204/2017) effettuata a favore di contro eseguita presso l'Agenzia del Controparte_1 Parte_1
Territorio di Udine il 03.01.18 al Registro generale n. 153 e al registro particolare n. 103, relativa al giudizio pendente avanti al Tribunale di Udine R.G. n. 5420/17, volta a far dichiarare
l'invalidità e/o la simulazione dell'atto d'acquisto operato dalla dell'immobile sito in San Pt_1
Pietro al Natisone, frazione di Clenia numero civico 11, così descritto al Catasto Fabbricati del predetto Comune: Foglio 12, particella 184, cl A3 abitazione di tipo economico, consistenza 11 vani, Frazione Clenia n. civico 11 (doc. 1 - 2).
In subordine Accertato l'obbligo di di effettuare la predetta cancellazione, Controparte_1
condannarsi la stessa convenuta a porre la suindicata cancellazione;
1 In ogni caso - Spese e compensi della presente causa rifusi, a favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
Per la resistente:
“Ci si rimette dunque sulla domanda di cancellazione sulla quale il Tribunale deciderà in conformità alle norme ritenute applicabili. Ci si oppone invece alla richiesta di liquidazione delle spese alla luce di quanto de-dotto e cioè del fatto che i Giudici della relativa causa non lo hanno disposto e che, comunque, controparte, che ne invoca l'interesse, non l'ha chiesta né in primo né in secondo grado. Spese rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 281 undecies c.p.c. a seguito di ordinanza con la quale il
Tribunale di Padova declinava la propria competenza, esponeva che Parte_1 CP_1
in data 03.01.2018, aveva trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
[...]
Udine a carico di al Reg. gen. n. 153 e al reg. part. n. 103, domanda relativa al Parte_1
giudizio instaurato avanti al Tribunale di Udine R.G. n. 204/17 volta a far dichiarare, tra l'altro,
l'invalidità e/o la simulazione dell'atto d'acquisto operato dalla dell'immobile sito in San Pt_1
Pietro al Natisone, frazione di Clenia numero civico 11, così descritto al Catasto Fabbricati del predetto Comune: Foglio 12, particella 184, cl A3 abitazione di tipo economico, consistenza 11 vani, Frazione Clenia n. civico 11; la era rimasta soccombente sia in primo grado che in CP_1
appello; l'odierna ricorrente aveva quindi chiesto alla di operare la dovuta cancellazione, CP_1
ma la stessa non vi aveva provveduto;
la ricorrente aveva indiscutibile diritto a veder effettuata quanto prima la richiesta cancellazione, ai sensi dell'art. 2668 secondo comma c.c., oltre al risarcimento del danno per il prolungato blocco della commerciabilità del bene che si riservava di quantificare e chiedere con diverso giudizio;
chiedeva, pertanto, che venisse ordinato al
Conservatore dei Registri Immobiliari / Agenzia del Territorio di Udine di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale (ATTO GIUDIZIARIO – numero di repertorio 204/2017) effettuata a favore di contro eseguita presso l'Agenzia del Territorio di Udine il Controparte_1 Parte_1
03.01.18 al Registro generale n. 153 e al registro particolare n. 103, relativa al giudizio pendente avanti al Tribunale di Udine R.G. n. 5420/17 e, in subordine, che venisse accertato l'obbligo di di effettuare la predetta cancellazione, con condanna della stessa ad effettuare la Controparte_1
cancellazione.
2. La resistente si costituiva nel giudizio riassunto, rilevando che la domanda svolta dalla CP_1
avanti al Tribunale di Udine era domanda che andava trascritta per espressa previsione di cui all'art. 2652 c.c. n. 4; che la cancellazione della trascrizione avrebbe dovuto essere ordinata d'ufficio dal
Giudice con la sentenza che aveva rigettato la domanda, così come previsto dall'art. 2668 c.c. n. 2 e
2 la avrebbe dovuto/potuto chiederla sia nel corso del primo grado, sia in sede di appello, Pt_1
mentre ciò non era avvenuto;
che , persona anziana di 83 anni, invalida al 100%, Controparte_1 non solo non aveva l'obbligo di provvedere alla cancellazione, ma in autonomia non potrebbe farlo;
che si rimetteva sulla domanda di cancellazione, opponendosi, invece, alla richiesta di liquidazione delle spese.
3. Parte ricorrente denunciava la lite ad Agenzia delle Entrate, notificandole il ricorso in riassunzione.
4. All'udienza del 26.11.2024, fissata per discussione, le parti si riportavano ai rispettivi atti e alle rispettive difese.
5. Va premesso che la domanda giudiziale proposta dall'attuale resistente, , nei Controparte_1
confronti della ricorrente (domanda finalizzata ad accertare - per quanto di interesse - Parte_1
la nullità, tra gli altri atti, del contratto di compravendita stipulato tra il proprio procuratore e, appunto è stata respinta da questo Tribunale di Udine, giudice dott.ssa Irma Parte_1
Giovanna Antonini, con sentenza n. 850/2020. L'appello proposto avverso tale decisione è stato respinto dalla Corte d'Appello con sentenza irrevocabile n. 142/2022.
6. Va aggiunto altresì che con le predette sentenze non è stata, però, disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
7. La resistente, nonostante le richieste formalizzate, non ha consentito alla cancellazione volontaria della trascrizione della predetta domanda giudiziale, sicché non può procedersi nei termini di cui al primo comma dell'art. 288 c.p.c.;
8. Deve, conseguentemente, ritenersi legittima e correttamente praticata l'opzione dello strumento processuale contenzioso prescelto dalla ricorrente [Invero, l'ordine giudiziale di cancellazione può essere ottenuto, sia in un giudizio autonomo di cognizione, che nell'ambito di una procedura camerale;
esigenze di economica processuale suggeriscono certamente l'adesione, in via primaria, al modello integrativo dei provvedimenti recanti omissioni (v. art. 287 c.p.c.). E', però, ovvio che la
“via breve” per l'estinzione presuppone che la domanda per l'estinzione sia promossa da entrambe le parti del processo estinto: in tal modo si giustifica, infatti, l'adozione del provvedimento “de plano” senza necessità di alcun accertamento (v., infatti, art. 288 comma I c.p.c.). Ne consegue che: se c'è l'accordo delle parti, queste possono ottenere l'estinzione ai sensi dell'art. 288, comma 1,
c.p.c. già mediante la procedura di correzione, le cui potenzialità sono amplificate in conseguenza della lettura costituzionalmente orientata offerta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v.
SS.UU. civili, sentenza 7 luglio 2010, n. 16037); sempre in caso di accordo, le parti possono optare per un procedimento camerale, nel rispetto, però, dei requisiti di cui agli artt. 2657, 2668 c.c.; dove, invece, l'accordo non vi sia, allora sarà necessario un autonomo giudizio ordinario, oppure la
3 procedura ex art. 287 c.p.c. ma nella forma contenziosa (art. 288, comma 2, c.p.c.)] (ex multiis, Tribunale Varese, 23 Ottobre 2012; Tribunale di Rieti 23.10.2019.
9. Va poi affermata la ricorrenza della condizione prevista dall'art. 2668, commi 1 e 2, c.c. essendo stata rigettata con sentenza passata in giudicato la domanda giudiziale oggetto di trascrizione.
10. Va, quindi, ritenuto che l'opposizione alla cancellazione, o, meglio, la mancata adesione dell'odierna convenuta (in relazione alla quale alcun effetto scriminante può essere ascritto all'invalidità allegata) all'istanza di cancellazione legittimamente avanzata dalla attuale ricorrente
(convenuta vittoriosa nel procedimento a monte) comporta la soccombenza rispetto alla domanda qui proposta.
11. La resistente va conseguentemente condannata all'annotamento dell'ordine di cancellazione e a rimborsare alla ricorrente le spese processuali del presente procedimento che si liquidano, tenendo conto dei criteri di cui al DM 55/2014 e ss.mm. per i procedimenti di valore indeterminabile e bassa complessità ed applicando i valori minimi, alla luce dell'esiguità delle questioni trattate, in €
2.900,00 per compenso professionale relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre ad I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa eccezione, deduzione e istanza disattesa, il Tribunale così giudica:
1- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari / Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale
Territorio di Udine – Servizio di Pubblicità Immobiliare di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale (ATTO GIUDIZIARIO – numero di repertorio 204/2017) con nota di trascrizione Registro generale n. 153 e Registro particolare n. 103, presentazione n. 6 del
03/01/2018;
2- condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente:
- le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.900,00, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- le spese pertinenti agli oneri di annotamento dell'ordine di cancellazione.
Udine, 20.1.2025
Il giudice
Dr.ssa Marta Diamante
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1459/2024 R.G. in data 31/5/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Orlandi, gusta mandato in atti, Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, difesa e rappresentata dall'avv. Laura Bergamo, giusta mandato in atti, Controparte_1
- resistente - avente per oggetto: cancellazione trascrizione domanda giudiziale
Trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno
26.11.2024 nella quale le parti hanno discusso la causa formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attrice:
“In via principale: ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari / Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale Territorio di Udine – Servizio di Pubblicità Immobiliare di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale (ATTO GIUDIZIARIO – numero di repertorio 204/2017) effettuata a favore di contro eseguita presso l'Agenzia del Controparte_1 Parte_1
Territorio di Udine il 03.01.18 al Registro generale n. 153 e al registro particolare n. 103, relativa al giudizio pendente avanti al Tribunale di Udine R.G. n. 5420/17, volta a far dichiarare
l'invalidità e/o la simulazione dell'atto d'acquisto operato dalla dell'immobile sito in San Pt_1
Pietro al Natisone, frazione di Clenia numero civico 11, così descritto al Catasto Fabbricati del predetto Comune: Foglio 12, particella 184, cl A3 abitazione di tipo economico, consistenza 11 vani, Frazione Clenia n. civico 11 (doc. 1 - 2).
In subordine Accertato l'obbligo di di effettuare la predetta cancellazione, Controparte_1
condannarsi la stessa convenuta a porre la suindicata cancellazione;
1 In ogni caso - Spese e compensi della presente causa rifusi, a favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
Per la resistente:
“Ci si rimette dunque sulla domanda di cancellazione sulla quale il Tribunale deciderà in conformità alle norme ritenute applicabili. Ci si oppone invece alla richiesta di liquidazione delle spese alla luce di quanto de-dotto e cioè del fatto che i Giudici della relativa causa non lo hanno disposto e che, comunque, controparte, che ne invoca l'interesse, non l'ha chiesta né in primo né in secondo grado. Spese rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 281 undecies c.p.c. a seguito di ordinanza con la quale il
Tribunale di Padova declinava la propria competenza, esponeva che Parte_1 CP_1
in data 03.01.2018, aveva trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
[...]
Udine a carico di al Reg. gen. n. 153 e al reg. part. n. 103, domanda relativa al Parte_1
giudizio instaurato avanti al Tribunale di Udine R.G. n. 204/17 volta a far dichiarare, tra l'altro,
l'invalidità e/o la simulazione dell'atto d'acquisto operato dalla dell'immobile sito in San Pt_1
Pietro al Natisone, frazione di Clenia numero civico 11, così descritto al Catasto Fabbricati del predetto Comune: Foglio 12, particella 184, cl A3 abitazione di tipo economico, consistenza 11 vani, Frazione Clenia n. civico 11; la era rimasta soccombente sia in primo grado che in CP_1
appello; l'odierna ricorrente aveva quindi chiesto alla di operare la dovuta cancellazione, CP_1
ma la stessa non vi aveva provveduto;
la ricorrente aveva indiscutibile diritto a veder effettuata quanto prima la richiesta cancellazione, ai sensi dell'art. 2668 secondo comma c.c., oltre al risarcimento del danno per il prolungato blocco della commerciabilità del bene che si riservava di quantificare e chiedere con diverso giudizio;
chiedeva, pertanto, che venisse ordinato al
Conservatore dei Registri Immobiliari / Agenzia del Territorio di Udine di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale (ATTO GIUDIZIARIO – numero di repertorio 204/2017) effettuata a favore di contro eseguita presso l'Agenzia del Territorio di Udine il Controparte_1 Parte_1
03.01.18 al Registro generale n. 153 e al registro particolare n. 103, relativa al giudizio pendente avanti al Tribunale di Udine R.G. n. 5420/17 e, in subordine, che venisse accertato l'obbligo di di effettuare la predetta cancellazione, con condanna della stessa ad effettuare la Controparte_1
cancellazione.
2. La resistente si costituiva nel giudizio riassunto, rilevando che la domanda svolta dalla CP_1
avanti al Tribunale di Udine era domanda che andava trascritta per espressa previsione di cui all'art. 2652 c.c. n. 4; che la cancellazione della trascrizione avrebbe dovuto essere ordinata d'ufficio dal
Giudice con la sentenza che aveva rigettato la domanda, così come previsto dall'art. 2668 c.c. n. 2 e
2 la avrebbe dovuto/potuto chiederla sia nel corso del primo grado, sia in sede di appello, Pt_1
mentre ciò non era avvenuto;
che , persona anziana di 83 anni, invalida al 100%, Controparte_1 non solo non aveva l'obbligo di provvedere alla cancellazione, ma in autonomia non potrebbe farlo;
che si rimetteva sulla domanda di cancellazione, opponendosi, invece, alla richiesta di liquidazione delle spese.
3. Parte ricorrente denunciava la lite ad Agenzia delle Entrate, notificandole il ricorso in riassunzione.
4. All'udienza del 26.11.2024, fissata per discussione, le parti si riportavano ai rispettivi atti e alle rispettive difese.
5. Va premesso che la domanda giudiziale proposta dall'attuale resistente, , nei Controparte_1
confronti della ricorrente (domanda finalizzata ad accertare - per quanto di interesse - Parte_1
la nullità, tra gli altri atti, del contratto di compravendita stipulato tra il proprio procuratore e, appunto è stata respinta da questo Tribunale di Udine, giudice dott.ssa Irma Parte_1
Giovanna Antonini, con sentenza n. 850/2020. L'appello proposto avverso tale decisione è stato respinto dalla Corte d'Appello con sentenza irrevocabile n. 142/2022.
6. Va aggiunto altresì che con le predette sentenze non è stata, però, disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
7. La resistente, nonostante le richieste formalizzate, non ha consentito alla cancellazione volontaria della trascrizione della predetta domanda giudiziale, sicché non può procedersi nei termini di cui al primo comma dell'art. 288 c.p.c.;
8. Deve, conseguentemente, ritenersi legittima e correttamente praticata l'opzione dello strumento processuale contenzioso prescelto dalla ricorrente [Invero, l'ordine giudiziale di cancellazione può essere ottenuto, sia in un giudizio autonomo di cognizione, che nell'ambito di una procedura camerale;
esigenze di economica processuale suggeriscono certamente l'adesione, in via primaria, al modello integrativo dei provvedimenti recanti omissioni (v. art. 287 c.p.c.). E', però, ovvio che la
“via breve” per l'estinzione presuppone che la domanda per l'estinzione sia promossa da entrambe le parti del processo estinto: in tal modo si giustifica, infatti, l'adozione del provvedimento “de plano” senza necessità di alcun accertamento (v., infatti, art. 288 comma I c.p.c.). Ne consegue che: se c'è l'accordo delle parti, queste possono ottenere l'estinzione ai sensi dell'art. 288, comma 1,
c.p.c. già mediante la procedura di correzione, le cui potenzialità sono amplificate in conseguenza della lettura costituzionalmente orientata offerta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v.
SS.UU. civili, sentenza 7 luglio 2010, n. 16037); sempre in caso di accordo, le parti possono optare per un procedimento camerale, nel rispetto, però, dei requisiti di cui agli artt. 2657, 2668 c.c.; dove, invece, l'accordo non vi sia, allora sarà necessario un autonomo giudizio ordinario, oppure la
3 procedura ex art. 287 c.p.c. ma nella forma contenziosa (art. 288, comma 2, c.p.c.)] (ex multiis, Tribunale Varese, 23 Ottobre 2012; Tribunale di Rieti 23.10.2019.
9. Va poi affermata la ricorrenza della condizione prevista dall'art. 2668, commi 1 e 2, c.c. essendo stata rigettata con sentenza passata in giudicato la domanda giudiziale oggetto di trascrizione.
10. Va, quindi, ritenuto che l'opposizione alla cancellazione, o, meglio, la mancata adesione dell'odierna convenuta (in relazione alla quale alcun effetto scriminante può essere ascritto all'invalidità allegata) all'istanza di cancellazione legittimamente avanzata dalla attuale ricorrente
(convenuta vittoriosa nel procedimento a monte) comporta la soccombenza rispetto alla domanda qui proposta.
11. La resistente va conseguentemente condannata all'annotamento dell'ordine di cancellazione e a rimborsare alla ricorrente le spese processuali del presente procedimento che si liquidano, tenendo conto dei criteri di cui al DM 55/2014 e ss.mm. per i procedimenti di valore indeterminabile e bassa complessità ed applicando i valori minimi, alla luce dell'esiguità delle questioni trattate, in €
2.900,00 per compenso professionale relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre ad I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa eccezione, deduzione e istanza disattesa, il Tribunale così giudica:
1- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari / Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale
Territorio di Udine – Servizio di Pubblicità Immobiliare di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale (ATTO GIUDIZIARIO – numero di repertorio 204/2017) con nota di trascrizione Registro generale n. 153 e Registro particolare n. 103, presentazione n. 6 del
03/01/2018;
2- condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente:
- le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.900,00, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- le spese pertinenti agli oneri di annotamento dell'ordine di cancellazione.
Udine, 20.1.2025
Il giudice
Dr.ssa Marta Diamante
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