Art. 69.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1951-52 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la Competenza propria
dell'esercizio finanziario 1951-52
(articolo 65)......................... L. 3.811.140
Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 67) L. 3.094.120
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Residui passivi al 30 giugno 1952. L. 6.905.260
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1951-52 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la Competenza propria
dell'esercizio finanziario 1951-52
(articolo 65)......................... L. 3.811.140
Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 67) L. 3.094.120
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Residui passivi al 30 giugno 1952. L. 6.905.260