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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2024, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 23 maggio 2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 2638/2020 del R.G. promossa da:
[...]
[...]
Parte_1
[...]
eredi in qualità di vedova e figli del sig. Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Maria Emanuela Sborgia e Giacomo Barbara
-Ricorrente-
Contro
CP_1 in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale rappr. e dif. da avv. Carmen Cassano
Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con ricorso depositato in data 26.02.2020, i ricorrenti convenivano in giudizio la , in qualità di (ex) datore di lavoro del defunto CP_1 sig. , poiché ritenuta responsabile del decesso del proprio Parte_1
1 dipendente determinato a causa dell'insorgenza del mesotelioma pleurico, contratta per effetto della esposizione e inalazione a polveri di amianto, con violazione delle regole cautelari poste a presidio della salvaguardia della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.
Pertanto, i ricorrenti chiedevano:
“- accertare e dichiarare che i Sigg.ri Parte_1 Parte_1
E sono eredi legittimi del sig.
[...] Parte_1 Parte_1
, deceduto in data 15.06.2016, per mesotelioma pleurico;
[...]
- accertare e dichiarare che il Sig. ha svolto Parte_1 attività lavorativa dal 17.10.1966 al 01.01.1984 e fino al 31.12.1995, presso il C.I.A.P.I. e successivamente divenuto con sede in Controparte_2
Bari, alla con le mansioni meglio specificate nel Indirizzo_1 curriculum lavorativo, assoggettato al potere organizzativo, disciplinare e gerarchico della , con sede in Bari alla CP_1 Indirizzo_2
CAP e quindi con imputabilità dell'evento morte del
[...] CA_1
all'Ente convenuto, ex artt. 2050 e 2051 c.c. e/o 2043 e 2059 c.c., Pt_1 ovvero ex artt. 589 e 185 e 187 c.p., in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. - ovvero per tutti i profili fattuali e giuridici di cui alla premessa in fatto e in diritto del presente atto, che agli effetti si intende qui integralmente riportata e riscritta, e comunque per responsabilità contrattuale;
- accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, della in persona del suo CP_1
l.r.p.t., per tutti i titoli, ragioni e motivi di cui in premessa, per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, sofferti dal
Sig. per via dell'insorgenza del mesotelioma pleurico, Parte_1 patologia asbesto correlata e per gli illeciti tutti e le violazioni tutte dei diritti del Sig. in qualsiasi modo relativi o connessi con Pt_1 quanto esposto in narrativa e, comunque, con riguardo alla condotta ed alla responsabilità, diretta, vicaria e per fatto altrui, della resistente, ed ai concorrenti profili di responsabilità alla stessa imputati, meglio descritti in narrativa e gli inadempimenti e la responsabilità della convenuta, diretta e vicaria e per fatto altrui, anche ex artt. 1218, 1228,2043, 2049, 2050,
2059 e 2087 c.c. e per ogni altro profilo, per tutti i motivi esposti in narrativa, ed incidenter tantum, la configurabilità ai fini civilistico- risarcitori della fattispecie di cui all'art. 589 c.p. e quindi degli
2 ulteriori profili di responsabilità civile extracontrattuale, e ogni altro fatto e circostanza dedotta nella premessa in fatto e in diritto, che qui si intende riscritta;
nonché per i danni patrimoniali e non patrimoniali meglio specificati nell'atto, subiti dai ricorrenti iure proprio per la morte del congiunto con quantificazione equitativa, ex art. 1226 c.c. e/o 2056 c.c.; Pt_1
conseguentemente e comunque, condannare l'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, sofferti dagli odierni ricorrenti, iure proprio e iure hereditario, con quantificazione nella misura di cui in premessa, ovvero per gli importi maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti equi in corso di causa e/o dal Giudice adito, ex artt. 432 c.p.c. e 1226 e 2056 c.c. oltre interessi e rivalutazioni, per tutti i profili di responsabilità in premessa fatti valere e, in particolare:
- condannare la resistente a risarcire i danni subiti dal Sig. Parte_1
nella misura ritenuta equa di € 1.000.000,00 ovvero l'importo
[...] maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, ovvero ex artt. 432, 1226 e 2056 c.c., somma comunque maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior danno dal sorgere del relativo credito sino al suo saldo. Con liquidazione iure hereditario in favore dei ricorrenti, eredi legittimi, per la quota di 1/3 ciascuno e, quindi, per la somma di € 400.000,00 per la vedova ed € 300.000,00 per Parte_1 ciascuno dei figli, ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e secondo le norme della successione legittima;
e comunque per gli importi che saranno accertati e/o ritenuti equi in corso di causa e/o dal
Giudice adito, anche ex artt. 432, 1226 e 2056 c.c., somma comunque maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior danno dal sorgere del relativo credito sino al suo saldo;
condannare, altresì, La resistente, anche per i fatti dei loro dipendenti, in accoglimento di tutte le domande di cui in premessa, a risarcire gli odierni ricorrenti anche dei danni iure proprio sofferti, biologici, morali, esistenziali e patrimoniali da aggiungere ai danni iure hereditario, con quantificazione sempre equitativa, nella misura di cui in premessa e per gli effetti:
-quanto alla Sig.ra si chiede che la resistente sia Parte_1 condannata al risarcimento dei danni subiti innanzitutto quale erede del
3 defunto marito e quindi nella misura di quanto a lei dovuto, quantificato equitativamente in € 400.000,00 ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, e quindi con l'aggiunta della liquidazione dei danni iure proprio, per l'importo complessivo di ulteriori
€ 350.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, nei termini di cui in premessa, ovvero con la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa per il pregiudizio iure proprio non patrimoniale e patrimoniale ovvero la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa in corso di causa e/o dal Giudice adito, ex art. 1226 c.c. e/o 2056 c.c. e/o 432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazioni, e quindi complessivamente nell'importo di €
750.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito;
-quanto al Sig. si chiede che la resistente sia Parte_1 condannata al risarcimento dei danni subiti dallo stesso, innanzitutto quale erede del defunto padre e quindi nella misura di quanto a lui dovuto, quantificato equitativamente in € 300.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, e quindi con l'aggiunta della liquidazione dei danni iure proprio, per l'importo complessivo di ulteriori
€ 300.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, nei termini di cui in premessa, ovvero con la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa per il pregiudizio iure proprio non patrimoniale e patrimoniale ovvero la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa in corso di causa e/o dal Giudice adito, ex art. 1226 c.c. e/o 2056 c.c. e/o 432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazioni, e quindi complessivamente nell'importo di €
600.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito;
-quanto al Sig. si chiede che la resistente sia Parte_1 condannata al risarcimento dei danni subiti dallo stesso, innanzitutto quale erede del defunto padre e quindi nella misura di quanto a lui dovuto, quantificato equitativamente in € 300.000,00 ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, e quindi con l'aggiunta della liquidazione dei danni iure proprio, per l'importo complessivo di ulteriori € 300,000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, nei termini di cui
4 in premessa, ovvero con la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa per il pregiudizio iure proprio non patrimoniale e patrimoniale ovvero la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa in corso di causa e/o dal Giudice adito, ex art. 1226 c.c. e/o 2056 c.c. e/o
432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazioni, e quindi complessivamente nell'importo di € 600.000,00 ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito;
-con tutte le somme comunque maggiorate per rivalutazione, interessi e maggior danno dal sorgere del relativo credito sino al suo saldo, per i motivi in fatto ed in diritto come indicati in premessa, e che si intendono riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni;
- si chiede che comunque ed in ogni caso le domande degli odierni ricorrenti, così come formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, che agli effetti, unitamente ai documenti, si intendono riscritte, siano accolte”.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, preliminarmente eccepiva il difetto di competenza funzionale del Giudice del Lavoro, con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento danni promossa in questa sede da parte ricorrente iure proprio;
sempre in via preliminare eccepisce la carenza di legittimazione passiva, almeno per quanto attiene la domanda risarcitoria per il periodo lavorativo corrente dal 17.10.1966 al 31.12.1983, ovvero il periodo in cui il de cuius è stato alle dipendenze del Parte_1
di Bari. CP_3
Nel merito, sostiene che la causa dell'insorgenza della malattia sarebbe da attribuire al periodo lavorativo in cui il de cuius Parte_1
ha lavorato per un altro datore di lavoro e non per la
[...] CP_1
e contesta il quantum della pretesa attorea.
[...]
Con ordinanza del 22 aprile 2021, questo giudicante, in particolare, ha dichiarato “la propria carenza di legittimazione processuale in favore del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento proposta iure proprio e dispone la trasmissione di copia del ricorso e della memoria al Presidente del Tribunale in sede per l'assegnazione della domanda alla sezione competente tabellarmente;
”, ha rigettato “la eccezione del difetto
5 di legittimazione passiva della resistente, chiamata a rispondere solidalmente con il precedente datore di lavoro;
” e ha ammesso “la CTU medico-legale sul nesso causale tra esposizione professionale ad amianto ed il mesotelioma per il quale è deceduto e nomina quale CTU Parte_1 il dott. ;”. Persona_1
Era affidato al CTU il seguente quesito:
“Accerti il CTU, esaminati gli atti, se vi è nesso causale tra esposizione professionale ad amianto e mesotelioma pleurico per il quale è deceduto ”. Parte_1
Nel rispondere al quesito, il consulente, tenuto anche conto delle osservazioni di parte, perveniva alle seguenti conclusioni:
“Sulla scorta della documentazione in atti, dalla raccolta del dato anamnestico e dopo aver riesaminato la criteriologia medico legale sul nesso causale, si conferma che:
1. il sig. sia deceduto in data 15.06.2016 a seguito Parte_1 di “Cachessia neoplastica per mesotelioma pleurico”;
2. per il suddetto quadro clinico SUSSISTE IL NESSO DI CAUSALITA' TRA
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD AMIANTO E MESOTELIOMA PLEURICO”.
Con ordinanza del 7 giugno 2022 veniva rigetta la richiesta di parte resistente di rinnovazione della CTU, potendo questo giudice pervenire ad una esaustiva valutazione dei fatti sulla base della CTU e delle CTP già in atti.
Nel merito, non risulta assolto da parte resistente l'onere probatorio, teso a dimostrare l'adozione di tutte le misure cautelari ex art. 2087 c.c. atte ad evitare il decesso per mesotelioma pleurico.
I documenti allegati – asseritamene idonei a dimostrare l'adozione di cautele – risultano essere per lo più successivi rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del sig. oltre che contrastanti Pt_1
6 con quelli allegati al ricorso e con le dichiarazioni testimoniali rese dai colleghi di lavoro del . Pt_1
Dunque, può affermarsi la sussistenza del nesso di causalità tra esposizione professionale ad amianto e mesotelioma pleurico.
Tanto si evince dalla prova testimoniale, che confermato quanto esposto in ricorso.
Invero, le condizioni lavorative in cui operava erano Pt_1 caratterizzate dalla presenza di amianto e dalla assenza di dispositivi individuali di protezione, quali maschere per proteggersi dall'inalazione di polveri in amianto.
Il tutto è riscontrato dalla copiosa documentazione allegata dai ricorrenti, che pone in luce l'insalubrità dell'ambiente di lavoro in cui operava il . Pt_1
A questo aggiungasi che la non ha posto in essere le CP_1 misure previste dall'art. 2087 c.c., pertanto la stessa è responsabile del danno causato a . Pt_1
Per effetto dell'ordinanza resa in data 22.04.2021 con la quale veniva dichiarata la “carenza di legittimazione processuale in favore del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento proposta iure proprio”, la richiesta risarcitoria avanzata nel presente giudizio deve essere, conseguentemente, limitata al riconoscimento del danno iure hereditario.
La quantificazione del danno iure hereditario è rimessa al prosieguo della controversia all'esito della presente sentenza parziale, come pure la definitiva liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Parte_1 Parte_1
7 - proc. n. 2638/2020 RG – ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e:
- accerta che dipendente della ha Parte_1 CP_1 contratto il mesotelioma pleurico a causa delle condizioni di lavoro, svolto in ambiente con presenza di amianto e in assenza di dispositivi di protezione individuale;
- accerta la responsabilità contrattuale della nella CP_1 causazione dell'evento, attesa la violazione dell'art. 2087, c.c.;
- condanna la al risarcimento del danno in favore degli CP_1 aventi causa ricorrenti nel presente giudizio;
- dispone la prosecuzione della causa per la quantificazione del danno iure hereditario e fissa la udienza del 20 giugno 2024, ore 9.45, disponendo che a cura della Cancelleria sia citato quale CTU il dott.
che si nomina quale consulente, per il conferimento Persona_2 dell'incarico;
- riserva la liquidazione delle spese di lite anche di questa fase alla definizione del giudizio.
Bari, 23 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
8
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 23 maggio 2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 2638/2020 del R.G. promossa da:
[...]
[...]
Parte_1
[...]
eredi in qualità di vedova e figli del sig. Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Maria Emanuela Sborgia e Giacomo Barbara
-Ricorrente-
Contro
CP_1 in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale rappr. e dif. da avv. Carmen Cassano
Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Con ricorso depositato in data 26.02.2020, i ricorrenti convenivano in giudizio la , in qualità di (ex) datore di lavoro del defunto CP_1 sig. , poiché ritenuta responsabile del decesso del proprio Parte_1
1 dipendente determinato a causa dell'insorgenza del mesotelioma pleurico, contratta per effetto della esposizione e inalazione a polveri di amianto, con violazione delle regole cautelari poste a presidio della salvaguardia della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.
Pertanto, i ricorrenti chiedevano:
“- accertare e dichiarare che i Sigg.ri Parte_1 Parte_1
E sono eredi legittimi del sig.
[...] Parte_1 Parte_1
, deceduto in data 15.06.2016, per mesotelioma pleurico;
[...]
- accertare e dichiarare che il Sig. ha svolto Parte_1 attività lavorativa dal 17.10.1966 al 01.01.1984 e fino al 31.12.1995, presso il C.I.A.P.I. e successivamente divenuto con sede in Controparte_2
Bari, alla con le mansioni meglio specificate nel Indirizzo_1 curriculum lavorativo, assoggettato al potere organizzativo, disciplinare e gerarchico della , con sede in Bari alla CP_1 Indirizzo_2
CAP e quindi con imputabilità dell'evento morte del
[...] CA_1
all'Ente convenuto, ex artt. 2050 e 2051 c.c. e/o 2043 e 2059 c.c., Pt_1 ovvero ex artt. 589 e 185 e 187 c.p., in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. - ovvero per tutti i profili fattuali e giuridici di cui alla premessa in fatto e in diritto del presente atto, che agli effetti si intende qui integralmente riportata e riscritta, e comunque per responsabilità contrattuale;
- accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, della in persona del suo CP_1
l.r.p.t., per tutti i titoli, ragioni e motivi di cui in premessa, per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, sofferti dal
Sig. per via dell'insorgenza del mesotelioma pleurico, Parte_1 patologia asbesto correlata e per gli illeciti tutti e le violazioni tutte dei diritti del Sig. in qualsiasi modo relativi o connessi con Pt_1 quanto esposto in narrativa e, comunque, con riguardo alla condotta ed alla responsabilità, diretta, vicaria e per fatto altrui, della resistente, ed ai concorrenti profili di responsabilità alla stessa imputati, meglio descritti in narrativa e gli inadempimenti e la responsabilità della convenuta, diretta e vicaria e per fatto altrui, anche ex artt. 1218, 1228,2043, 2049, 2050,
2059 e 2087 c.c. e per ogni altro profilo, per tutti i motivi esposti in narrativa, ed incidenter tantum, la configurabilità ai fini civilistico- risarcitori della fattispecie di cui all'art. 589 c.p. e quindi degli
2 ulteriori profili di responsabilità civile extracontrattuale, e ogni altro fatto e circostanza dedotta nella premessa in fatto e in diritto, che qui si intende riscritta;
nonché per i danni patrimoniali e non patrimoniali meglio specificati nell'atto, subiti dai ricorrenti iure proprio per la morte del congiunto con quantificazione equitativa, ex art. 1226 c.c. e/o 2056 c.c.; Pt_1
conseguentemente e comunque, condannare l'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, sofferti dagli odierni ricorrenti, iure proprio e iure hereditario, con quantificazione nella misura di cui in premessa, ovvero per gli importi maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti equi in corso di causa e/o dal Giudice adito, ex artt. 432 c.p.c. e 1226 e 2056 c.c. oltre interessi e rivalutazioni, per tutti i profili di responsabilità in premessa fatti valere e, in particolare:
- condannare la resistente a risarcire i danni subiti dal Sig. Parte_1
nella misura ritenuta equa di € 1.000.000,00 ovvero l'importo
[...] maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, ovvero ex artt. 432, 1226 e 2056 c.c., somma comunque maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior danno dal sorgere del relativo credito sino al suo saldo. Con liquidazione iure hereditario in favore dei ricorrenti, eredi legittimi, per la quota di 1/3 ciascuno e, quindi, per la somma di € 400.000,00 per la vedova ed € 300.000,00 per Parte_1 ciascuno dei figli, ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e secondo le norme della successione legittima;
e comunque per gli importi che saranno accertati e/o ritenuti equi in corso di causa e/o dal
Giudice adito, anche ex artt. 432, 1226 e 2056 c.c., somma comunque maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior danno dal sorgere del relativo credito sino al suo saldo;
condannare, altresì, La resistente, anche per i fatti dei loro dipendenti, in accoglimento di tutte le domande di cui in premessa, a risarcire gli odierni ricorrenti anche dei danni iure proprio sofferti, biologici, morali, esistenziali e patrimoniali da aggiungere ai danni iure hereditario, con quantificazione sempre equitativa, nella misura di cui in premessa e per gli effetti:
-quanto alla Sig.ra si chiede che la resistente sia Parte_1 condannata al risarcimento dei danni subiti innanzitutto quale erede del
3 defunto marito e quindi nella misura di quanto a lei dovuto, quantificato equitativamente in € 400.000,00 ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, e quindi con l'aggiunta della liquidazione dei danni iure proprio, per l'importo complessivo di ulteriori
€ 350.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, nei termini di cui in premessa, ovvero con la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa per il pregiudizio iure proprio non patrimoniale e patrimoniale ovvero la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa in corso di causa e/o dal Giudice adito, ex art. 1226 c.c. e/o 2056 c.c. e/o 432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazioni, e quindi complessivamente nell'importo di €
750.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito;
-quanto al Sig. si chiede che la resistente sia Parte_1 condannata al risarcimento dei danni subiti dallo stesso, innanzitutto quale erede del defunto padre e quindi nella misura di quanto a lui dovuto, quantificato equitativamente in € 300.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, e quindi con l'aggiunta della liquidazione dei danni iure proprio, per l'importo complessivo di ulteriori
€ 300.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, nei termini di cui in premessa, ovvero con la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa per il pregiudizio iure proprio non patrimoniale e patrimoniale ovvero la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa in corso di causa e/o dal Giudice adito, ex art. 1226 c.c. e/o 2056 c.c. e/o 432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazioni, e quindi complessivamente nell'importo di €
600.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito;
-quanto al Sig. si chiede che la resistente sia Parte_1 condannata al risarcimento dei danni subiti dallo stesso, innanzitutto quale erede del defunto padre e quindi nella misura di quanto a lui dovuto, quantificato equitativamente in € 300.000,00 ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, e quindi con l'aggiunta della liquidazione dei danni iure proprio, per l'importo complessivo di ulteriori € 300,000,00, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, nei termini di cui
4 in premessa, ovvero con la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa per il pregiudizio iure proprio non patrimoniale e patrimoniale ovvero la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa in corso di causa e/o dal Giudice adito, ex art. 1226 c.c. e/o 2056 c.c. e/o
432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazioni, e quindi complessivamente nell'importo di € 600.000,00 ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato in corso di causa e/o ritenuto equo dal Giudice adito;
-con tutte le somme comunque maggiorate per rivalutazione, interessi e maggior danno dal sorgere del relativo credito sino al suo saldo, per i motivi in fatto ed in diritto come indicati in premessa, e che si intendono riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni;
- si chiede che comunque ed in ogni caso le domande degli odierni ricorrenti, così come formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, che agli effetti, unitamente ai documenti, si intendono riscritte, siano accolte”.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, preliminarmente eccepiva il difetto di competenza funzionale del Giudice del Lavoro, con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento danni promossa in questa sede da parte ricorrente iure proprio;
sempre in via preliminare eccepisce la carenza di legittimazione passiva, almeno per quanto attiene la domanda risarcitoria per il periodo lavorativo corrente dal 17.10.1966 al 31.12.1983, ovvero il periodo in cui il de cuius è stato alle dipendenze del Parte_1
di Bari. CP_3
Nel merito, sostiene che la causa dell'insorgenza della malattia sarebbe da attribuire al periodo lavorativo in cui il de cuius Parte_1
ha lavorato per un altro datore di lavoro e non per la
[...] CP_1
e contesta il quantum della pretesa attorea.
[...]
Con ordinanza del 22 aprile 2021, questo giudicante, in particolare, ha dichiarato “la propria carenza di legittimazione processuale in favore del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento proposta iure proprio e dispone la trasmissione di copia del ricorso e della memoria al Presidente del Tribunale in sede per l'assegnazione della domanda alla sezione competente tabellarmente;
”, ha rigettato “la eccezione del difetto
5 di legittimazione passiva della resistente, chiamata a rispondere solidalmente con il precedente datore di lavoro;
” e ha ammesso “la CTU medico-legale sul nesso causale tra esposizione professionale ad amianto ed il mesotelioma per il quale è deceduto e nomina quale CTU Parte_1 il dott. ;”. Persona_1
Era affidato al CTU il seguente quesito:
“Accerti il CTU, esaminati gli atti, se vi è nesso causale tra esposizione professionale ad amianto e mesotelioma pleurico per il quale è deceduto ”. Parte_1
Nel rispondere al quesito, il consulente, tenuto anche conto delle osservazioni di parte, perveniva alle seguenti conclusioni:
“Sulla scorta della documentazione in atti, dalla raccolta del dato anamnestico e dopo aver riesaminato la criteriologia medico legale sul nesso causale, si conferma che:
1. il sig. sia deceduto in data 15.06.2016 a seguito Parte_1 di “Cachessia neoplastica per mesotelioma pleurico”;
2. per il suddetto quadro clinico SUSSISTE IL NESSO DI CAUSALITA' TRA
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD AMIANTO E MESOTELIOMA PLEURICO”.
Con ordinanza del 7 giugno 2022 veniva rigetta la richiesta di parte resistente di rinnovazione della CTU, potendo questo giudice pervenire ad una esaustiva valutazione dei fatti sulla base della CTU e delle CTP già in atti.
Nel merito, non risulta assolto da parte resistente l'onere probatorio, teso a dimostrare l'adozione di tutte le misure cautelari ex art. 2087 c.c. atte ad evitare il decesso per mesotelioma pleurico.
I documenti allegati – asseritamene idonei a dimostrare l'adozione di cautele – risultano essere per lo più successivi rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del sig. oltre che contrastanti Pt_1
6 con quelli allegati al ricorso e con le dichiarazioni testimoniali rese dai colleghi di lavoro del . Pt_1
Dunque, può affermarsi la sussistenza del nesso di causalità tra esposizione professionale ad amianto e mesotelioma pleurico.
Tanto si evince dalla prova testimoniale, che confermato quanto esposto in ricorso.
Invero, le condizioni lavorative in cui operava erano Pt_1 caratterizzate dalla presenza di amianto e dalla assenza di dispositivi individuali di protezione, quali maschere per proteggersi dall'inalazione di polveri in amianto.
Il tutto è riscontrato dalla copiosa documentazione allegata dai ricorrenti, che pone in luce l'insalubrità dell'ambiente di lavoro in cui operava il . Pt_1
A questo aggiungasi che la non ha posto in essere le CP_1 misure previste dall'art. 2087 c.c., pertanto la stessa è responsabile del danno causato a . Pt_1
Per effetto dell'ordinanza resa in data 22.04.2021 con la quale veniva dichiarata la “carenza di legittimazione processuale in favore del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento proposta iure proprio”, la richiesta risarcitoria avanzata nel presente giudizio deve essere, conseguentemente, limitata al riconoscimento del danno iure hereditario.
La quantificazione del danno iure hereditario è rimessa al prosieguo della controversia all'esito della presente sentenza parziale, come pure la definitiva liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Parte_1 Parte_1
7 - proc. n. 2638/2020 RG – ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e:
- accerta che dipendente della ha Parte_1 CP_1 contratto il mesotelioma pleurico a causa delle condizioni di lavoro, svolto in ambiente con presenza di amianto e in assenza di dispositivi di protezione individuale;
- accerta la responsabilità contrattuale della nella CP_1 causazione dell'evento, attesa la violazione dell'art. 2087, c.c.;
- condanna la al risarcimento del danno in favore degli CP_1 aventi causa ricorrenti nel presente giudizio;
- dispone la prosecuzione della causa per la quantificazione del danno iure hereditario e fissa la udienza del 20 giugno 2024, ore 9.45, disponendo che a cura della Cancelleria sia citato quale CTU il dott.
che si nomina quale consulente, per il conferimento Persona_2 dell'incarico;
- riserva la liquidazione delle spese di lite anche di questa fase alla definizione del giudizio.
Bari, 23 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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