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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 792/2020 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. BREDA CINZIA, presso il cui studio, con sede in Vasto (CH), alla
Via G.B. Vico n. 5, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. DE NICOLIS EMANUELA, presso il cui studio, con sede in San
Salvo (CH), alla Via G. Gronchi, n. 1, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
1 INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/12/2024, tenutasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo la pronuncia di una sentenza di separazione sulla base delle condizioni da esse concordemente stabilite e trasfuse nell'atto allegato al verbale di udienza, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco
rispetto.
2. I figli e entrambi maggiorenni Persona_1 Persona_2
ed economicamente autosufficienti, saranno liberi di scegliere in modo
autonomo i tempi e le modalità degli incontri con il padre.
3. Alla SI.ra viene concordemente riservato il diritto di Parte_1
abitazione nella casa familiare, ove la stessa continuerà ad abitare
unitamente ai figli e . Per_1 Per_2
4. Resta a carico di entrambi i coniugi il pagamento delle rate – sia scadute
che residue, fino all'estinzione - del mutuo ipotecario n. 3349779 contratto
con l'Istituto di Credito Intesa Sanpaolo gravante sulla casa coniugale,
contratto dagli stessi coniugi in data 04.03.2005 per l'importo di euro
105.000,00 (centocinquemila/00), della durata di 258 mesi, da rimborsare
con periodicità mensile.
5. Il SI. provvederà all'integrale pagamento delle spese Controparte_1
condominiali pregresse ed insolute relative al periodo in cui ha abitato
nella casa coniugale.
6. I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di
2 qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono
adeguati redditi propri.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio.
8. Con l'adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di aver regolato
ogni loro rapporto attinente la separazione, nonché di aver definito ogni
pendenza di carattere patrimoniale e pertanto di non aver altra pretesa
economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altra.”
Il P.M. ha concluso non opponendosi alla richiesta congiunta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente precisato che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione personale.
Dalle stesse allegazioni delle parti, si evince che ormai si è verificata una completa dissoluzione del consorzio familiare e che non vi è, allo stato,
alcuna possibilità di riprendere una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra le parti e della creazione di vite affettive autonome. Infatti, il tempo ormai trascorso dalla cessazione di fatto della convivenza, il permanere della separazione quanto meno dal
07/01/2021 (data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale) fino ad oggi, la conduzione di vite autonome e lo stesso contegno processuale mostrato dai coniugi (ambedue sostanzialmente concordi sin dall'inizio sulla domanda principale di separazione),
rivelatore della ferma volontà di entrambi di addivenire alla separazione,
sono di per sé evidenti manifestazioni dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dell'irrevocabile intenzione delle parti di
3 sciogliere il vincolo matrimoniale e, pertanto, dell'impossibilità di ricostruire il nucleo familiare.
Accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 151 c.c.,
va senz'altro dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
- .
[...] Controparte_1
2. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, occorre evidenziare che, sebbene il giudizio sia stato introdotto con domanda di separazione giudiziale, nel corso della fase istruttoria le parti hanno raggiunto un accordo – trasfuso in atto depositato telematicamente in data 17/12/2024 - per la definizione congiunta delle condizioni della separazione, delle quali hanno chiesto l'accoglimento.
Al riguardo, ritiene il Collegio di poter recepire gli accordi raggiunti dalle parti sugli aspetti, anche economici, della separazione, non essendo gli stessi contrari né alla legge, né all'ordine pubblico, né agli interessi della prole.
3. Ne consegue che, per pacifico accordo tra i coniugi:
a) a viene riservato il diritto di abitazione sulla casa Parte_1
coniugale sita in San Salvo, alla Via Alessandria, n. 16, nella quale vivrà
unitamente ai figli, sebbene maggiorenni ed economicamente autonomi;
b) quanto agli altri aspetti patrimoniali, occorre rilevare che i coniugi si sono dati reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
c) con riferimento agli altri aspetti della separazione, deve richiamarsi quanto espressamente concordato dai coniugi nell'atto depositato
4 telematicamente in data 17/12/2024.
4. Quanto al regime delle spese processuali, considerati gli esiti decisori della causa e in conformità a quanto concordemente stabilito dalle parti,
esse vanno integralmente compensate.
5. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Portici (NA), per le incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a [...] Controparte_1
GR (Na) il 13/04/1970;
STABILISCE, per l'effetto, le seguenti condizioni della separazione:
a) i coniugi vivranno separatamente, con obbligo di reciproco rispetto,
libertà di risiedere ove riterranno più opportuno e facoltà di espatrio,
senza necessità del previo consenso altrui per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti;
b) sull'immobile sito in San Salvo, alla Via Alessandria, n. 16, viene riconosciuto il diritto di abitazione a;
Parte_1
c) ogni ulteriore aspetto della separazione resta disciplinato dagli accordi convenzionalmente raggiunti dalle parti con la scrittura privata
5 depositata in data 17/12/2024;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria,
in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portici
(NA) per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d), D.P.R. 3-11-
2000 n. 396, della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n.
183 parte II, serie A, anno 2001), al momento del suo passaggio in giudicato;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 29/12/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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