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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 688/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 688/2020 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 11 agosto 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del
19 febbraio 2025
OGGETTO: d a
Opposizione a precetto (P.IVA Controparte_1
(art. 615 1° comma
, in persona del socio accomandatario sig. , P.IVA_1 CP_1
c.p.c.) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mancini (PEC cod.:
[...]
e dall'avv. Teresa Scaletti Mancini (PEC Email_1
entrambi del Foro di Mantova con Email_2
domicilio eletto agli indirizzi telematici dei Procuratori giusta procura alle liti depositata unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o
1 AVV. TIZZI LORENZO (C.F. ), del foro di CodiceFiscale_1
Mantova, in proprio (PEC e con il Email_3
patrocinio dell'avv. Elsa Faustinelli del foro di Brescia (PEC
con domicilio eletto agli indirizzi Email_4
telematici indicati giusta art. 86 c.p.c. e procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 344/2020
pubblicata in data 10 luglio 2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“- in totale riforma dell'impugnata sentenza contrariis reiectis – accogliere
l'opposizione a precetto 27.12.2017, notificata lo stesso giorno, introduttiva
del I° grado di questo giudizio, le cui conclusioni ('riconoscere e dichiarare
ce la società intimata vanta nei confronti di esso intimante un credito
precedente a quello del titolo provvisorio per cui è precetto, pari ad €
13.400,00 più IVA, da riferirsi al 15.7.2015, come da nota in pari data, che
si allega;
disponendo per la compensazione del credito precettato con quello
di maggior importo della nota specifica e liquidando l'eccedente in favore di
essa attrice, con le spese e competenze della presente procedura
determinatasi per esclusiva colpa dell'avversario') abbiansi qui pure per
ripetute e trascritte;
con vittoria di spese per i due gradi.
2 In ogni modo, l'appellante insiste nel chiedere l'ammissione della CTU,
come in I° grado, per la valutazione di mercato delle opere per cui + causa,
secondo la specifica ed i prezzi di cui alla nota 15.7.2015; o, in alternativa,
nel chiedere giuramento suppletorio del suo legale rappresentante, sulla
congruità di quegli stessi prezzi, siccome anche praticati a titolo di favore
per l'avversario.
Ad abundantiam e per mera cautela difensiva, deferisce inoltre giuramento
decisorio allo stesso avversario perché, giurando, affermi o neghi che
'l'edificio di via Rocca in Viadana', nel quale sono stati riparati 'pavimenti
ed intonaci, a seguito di espurgo e video ispezione per intasamento degli
scarichi' così come individuato nel capo 'C' della formula del giuramento
proposta coll'opposizione a precetto del 27.12.2017 è sempre lo stesso di cui
si parla nel giuramento reso all'udienza dell'11.4.2019, laddove si spiega
che le riparazioni medesime 'su pavimenti ed intonaci' hanno avuto luogo
'sul lato opposto del cortile rispetto al fabbricato'.
In alternativa, l'appellante chiede che questo stesso giuramento, in via
suppletoria, sia deferito al suo legale rappresentante.
Salvis juribus”
Dell'appellata
“In via Preliminare e Pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità
ex art. 342 c.p.c. e comunque ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da
e per l'effetto rigettarlo, condannando l'appellante alla Controparte_1
3 rifusione per entrambi i gradi di giudizio;
Nel merito: nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) dichiarare nulla,
improcedibile e/o inammissibile la Opposizione a Precetto, previa
declaratoria di nullità della domanda per mancanza e/o indeterminatezza del
petitum e della causa petendi;
b) rigettare le avverse domande in quanto
inammissibili e totalmente infondate;
c) in ogni caso condannare la
[...]
alla rifusione delle spese e compensi per entrambi i gradi di CP_1
giudizio, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
da determinarsi in via equitativa, avendo agito con malafede e colpa grave
nella proposizione della domanda”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 615, primo comma,
[...]
c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatole in data 13 dicembre 2017 con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'avv. Lorenzo Tizzi,
della somma di € 12.580,24 oltre interessi e accessori in forza della sentenza n. 1040/17 emessa dal Tribunale di Mantova. A sostegno dell'opposizione spiegata la società opponente ha allegato: a) che essa vantava crediti nei confronti dell'opposto nella misura di quantomeno € 13.400,00 oltre IVA ed interessi dal 15 luglio 2013; b) che la sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto era stata impugnata;
c) che pertanto doveva essere operata la compensazione fra le rispettive partite e l'opposto doveva essere condannato
4 al pagamento della differenza in proprio favore. A comprova della fondatezza dell'opposizione la società opponente deferiva giuramento decisorio all'avv.
Lorenzo Tizzi e chiedeva che fosse disposta C.T.U. sui lavori svolti. La
società opponente ha altresì chiesto che fosse sospesa l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto.
Si è costituito in giudizio l'avv. Lorenzo Tizzi che, in via pregiudiziale, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto dell'art. 163 n. 3, 4 e 5 c.p.c.; in via preliminare ha contestato l'ammissibilità
dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto e comunque ha contestato la sussistenza dei presupposti per la sospensione richiesta;
nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione negando la sussistenza di qualsiasi credito dell'opponente nei propri confronti ed ha contestato l'ammissibilità del giuramento deferitogli. In ogni caso l'opposto ha chiesto che la società
opponente fosse condannata ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza in data 20 novembre 2018 è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto.
Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., sono stati valutati i mezzi di prova ed è stato ammesso il giuramento decisorio dell'opposto il quale ha riferito il giuramento sul solo capitolo 1 C).
L'opposto e l'opponente hanno prestato giuramento sui capitoli rispettivamente deferiti e riferito. All'udienza del giorno 11 febbraio 2020 la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni dei Procuratori delle
5 parti, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 344/2020 pubblicata in data 10 luglio 2020 il Tribunale di
Mantova ha disatteso l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ha respinto l'opposizione, ha respinto la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposto ed ha condannato la società opponente a rifondere all'opposto le spese di lite:
in particolare il Giudice di primo grado ha valutato 1) che dalla lettura integrata dell'atto di citazione e della documentazione versata in atti emergeva chiaramente la pretesa della società opponente di compensare un proprio credito, asseritamente maturato per l'esecuzione di lavori di natura edile su immobili di proprietà dell'opposto, con il credito azionato dall'opposto con l'atto di precetto e che, pertanto, non era configurabile alcuna nullità dell'atto introduttivo del giudizio;
b) che l'avv. Tizzi aveva prestato giuramento decisorio sui capitoli articolati ad eccezione di quello
sub 1 C) negando le circostanze dedotte dalla società opponente alla quale,
conseguentemente, era preclusa la prova del contrario;
c) che il legale rappresentante della società opponente, al quale l'opposto aveva riferito il giuramento decisorio sul capitolo 1 C), aveva giurato “d'aver personalmente
ordinato i lavori di cui alla nota specifica 15.7.2017 e, precisamente, c):
all'edificio di via Rocca in Viadana: riparazioni di pavimenti e intonaci, a
seguito di espurgo e video ispezione per intasamento degli scarichi”; d) che la precisazione operata dal legale rappresentante della società opponente secondo la quale i pavimenti e gli intonaci erano “siti sul lato opposto del
cortile rispetto al fabbricato” evidenziava come i lavori avessero avuto ad
6 oggetto un sito diverso da quello indicato nel capitolo di prova deferito all'avv. Tizzi e da quest'ultimo riferito alla società opponente;
e) che l'effettiva esecuzione dei lavori non risultava in alcun modo documentata;
f)
che non risultava positivamente la prova del dolo o della colpa grave dell'opponente; g) che doveva trovare applicazione la regola generale della soccombenza.
Avverso detta decisione ha interposto appello la società Controparte_1
lamentando a) l'erroneità e comunque la manifesta
[...]
illogicità della valutazione del giuramento prestato dal proprio legale rappresentante;
b) l'erroneità e comunque la manifesta illogicità della valutazione del giuramento prestato dall'opposto.
Si è costituito l'avv. Lorenzo Tizzi eccependo, in via pregiudiziale,
l'inammissibilità ex artt. 348-bis e 342 c.p.c. dell'appello proposto e resistendo, nel merito, al gravame avversario.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 19 febbraio 2025le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello sollevata da parte appellata sollevata sia sotto il profilo dell'art. 348-bis c.p.c. che sotto il profilo dell'art. 342 c.p.c.: con riguardo alla prima disposizione richiamata si osserva che si osserva l'appello non può ritenersi
7 manifestamente infondato atteso che i motivi di gravame hanno ad oggetto la valutazione operata dal Giudice di primo grado delle risultanze probatorie acquisite con la conseguenza che, ai fini della decisione dell'impugnazione,
è necessario che il Collegio proceda all'esame nel merito di tali risultanze e con l'ulteriore conseguenza che non può ritenersi la manifesta infondatezza dell'impugnazione.
Con riguardo, invece, all'art. 342 c.p.c. si osserva che i motivi di gravame risultano chiaramente e sufficientemente esplicitati e si sostanziano nella censura della valutazione operata dal Giudice di primo grado delle risultanze del giuramento deferito dalla società appellante all'appellato e da quest'ultimo riferito alla prima relativamente al solo capitolo 1 C e nella mancata ammissione degli ulteriori mezzi di prova articolati dall'odierna società appellante.
Prima di entrare nel merito del presente gravame occorre in primo luogo evidenziare che non risulta in discussione fra le parti l'astratta compensabilità
del credito allegato dalla società appellata nonostante lo stesso non sia certo,
liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 c.c. e nonostante tale credito sia insorto anteriormente a quello posto in esecuzione dall'odierno appellato.
Occorre ancora evidenziare che non risulta in discussione fra le parti il carattere decisorio del giuramento deferito dalla società appellante all'appellato e da quest'ultimo riferito al legale rappresentante della prima limitatamente al capitolo 1 C.
Nel merito i motivi di gravame, in quanto entrambi inerenti alla valutazione operata da parte del Giudice di primo grado delle risultanze istruttorie
8 acquisite, possono essere trattati congiuntamente e devono essere respinti per le ragioni che seguono: il Supremo Collegio, seppure con riferimento esclusivo al controcredito insorto successivamente alla formazione del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva, ha chiarito che “Nel giudizio di
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, se l'esecuzione sia iniziata
proprio contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a
quest'ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale
e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che rende
inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo, spettando
all'opposto, creditore procedente, soltanto la prova che esso esiste ed è stato
emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato (o che quest'ultimo sia
successore di quello contemplato nel titolo)” (cfr. Cass. 12415/16; più
recentemente in senso conforme Cass. Cass. 15376/22); l'applicazione del principio di diritto richiamato alla fattispecie in esame, in cui come già
evidenziato non risulta in contestazione la compensabilità del credito allegato dalla società appellante, impone di ritenere che incombesse su quest'ultima,
opponente in primo grado, fornire la prova positiva del controcredito vantato non risultando in contestazione fra le parti l'esistenza del titolo giudiziale posto a fondamento dell'azione esecutiva opposta. Ritiene questo Collegio
che la valutazione delle risultanze istruttorie acquisite non consenta di ritenere positivamente acquisita la prova del credito opposto in compensazione dall'odierna società appellante: si ribadisce, infatti, che non risulta in discussione fra le parti la natura decisoria del giuramento deferito dalla società opponente, odierna appellante, all'opposto, odierno appellato e
9 riferito da quest'ultimo al legale rappresentante della prima con riferimento al cap. 1 C. Ne discende che, tenuto conto del disposto di cui all'art. 2736
c.c. che stabilisce che il giuramento “è decisorio quello che una parte
deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della
causa” deve ritenersi – come d'altronde ben evidenziato dal Giudice di primo grado – che non possa ritenersi acquisita alcuna prova in ordine alle circostanze di cui al capitolo 1 A, B e D in quanto espressamente negate dall'odierno appellato;
del pari non può ritenersi positivamente acquisita alcuna prova in ordine ai fatti di cui al capitolo 2 in quanto, nel dichiarare di non essere a conoscenza della circostanza articolata nel capitolo – esecuzione di tutti i lavori da parte della società appellante con impiego di materiale e manodopera accettati senza rilievi dal committente – l'odierno appellato non ha confermato la circostanza che, quindi, è rimasta priva di riscontro probatorio;
del pari non può ritenersi positivamente acquisita la prova in ordine alla consegna da parte della società appellante all'appellato della nota in data 15 luglio 2015 in epoca antecedente al 23 novembre 2017 con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, non emergono elementi probatori che inducano a ritenere la verosimile sussistenza del credito opposto in compensazione atteso che lo stesso è stato fatto valere solo successivamente alla notifica dell'atto di precetto opposto. In senso contrario non vale obiettare che, a seguito del riferimento del giuramento relativamente al capitolo 1 C, il legale rappresentante della società appellante ha dichiarato che i lavori relativi “all'edificio di via Rocca in Viadana: riparazione di
pavimenti ed intonaci, a seguito di espurgo e video ispezione per intasamento
10 degli scarichi” gli erano stati personalmente ordinati dall'odierno appellato in quanto tale circostanza non risulta sufficiente ad integrare la prova dell'effettiva esecuzione dei lavori e della congruità dei compensi opposti in compensazione dalla società appellata (presupposto per dimostrare il quale quest'ultima chiede l'ammissione di C.T.U. – strumento che non può essere ammesso in ragione del pacifico carattere decisorio del giuramento).
Neppure può essere ammesso l'ulteriore giuramento deferito con l'atto d'appello in quanto privo dei requisiti formali dell'art. 233 c.p.c. non essendo stato deferito dalla parte in udienza, non risultando da atto sottoscritto dalla parte e neppure risultando alcuna procura speciale al difensore per il deferimento del giuramento;
anche volendo superare le censure formali che precedono si osserva che, stante la pacifica natura decisoria del giuramento deferito in primo grado, l'ulteriore giuramento non potrebbe comunque essere ammesso atteso che l'odierna parte appellante ha fatto dipendere la decisione della causa dal giuramento originariamente deferito.
Dalle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
Si deve, a questo punto, esaminare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
formulata da parte appellata anche con la comparsa di costituzione in appello:
ritiene questo Collegio che non sussistano i presupposti di cui al primo e secondo comma della disposizione richiamata non avendo parte appellante allegato e provato di aver subito un danno o spese ulteriori rispetto a quelle di lite che trovano autonoma e distinta regolamentazione negli artt. 91 e 92
c.p.c.; del pari ritiene questo Collegio che non possano ritenersi sussistenti i
11 presupposti di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. non risultando positivamente acquisiti elementi sulla base dei quali possa configurarsi in capo alla società
appellante quell'elemento soggettivo della malafede o della colpa grave che legittimano l'irrogazione della sanzione in esame e neppure risultano allegati elementi di fatto sulla base dei quali potrebbe essere formulata la liquidazione equitativa del danno (cfr. Cass. 15175/23 ed in precedenza in senso conforme
Cass. 21798/15).
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza della società
appellante e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate,
sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al
D.M. 55714 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge, di cui € 1.134,00 per la fase di studio (valore medio),
€ 921,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 922,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 1.911,00 per la fase decisionale (valore medio).
Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
12 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Mantova n. 344/2020 pubblicata in data 10 luglio 2020;
2) condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 4.888,00
oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
3. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 688/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 688/2020 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 11 agosto 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del
19 febbraio 2025
OGGETTO: d a
Opposizione a precetto (P.IVA Controparte_1
(art. 615 1° comma
, in persona del socio accomandatario sig. , P.IVA_1 CP_1
c.p.c.) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mancini (PEC cod.:
[...]
e dall'avv. Teresa Scaletti Mancini (PEC Email_1
entrambi del Foro di Mantova con Email_2
domicilio eletto agli indirizzi telematici dei Procuratori giusta procura alle liti depositata unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o
1 AVV. TIZZI LORENZO (C.F. ), del foro di CodiceFiscale_1
Mantova, in proprio (PEC e con il Email_3
patrocinio dell'avv. Elsa Faustinelli del foro di Brescia (PEC
con domicilio eletto agli indirizzi Email_4
telematici indicati giusta art. 86 c.p.c. e procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 344/2020
pubblicata in data 10 luglio 2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“- in totale riforma dell'impugnata sentenza contrariis reiectis – accogliere
l'opposizione a precetto 27.12.2017, notificata lo stesso giorno, introduttiva
del I° grado di questo giudizio, le cui conclusioni ('riconoscere e dichiarare
ce la società intimata vanta nei confronti di esso intimante un credito
precedente a quello del titolo provvisorio per cui è precetto, pari ad €
13.400,00 più IVA, da riferirsi al 15.7.2015, come da nota in pari data, che
si allega;
disponendo per la compensazione del credito precettato con quello
di maggior importo della nota specifica e liquidando l'eccedente in favore di
essa attrice, con le spese e competenze della presente procedura
determinatasi per esclusiva colpa dell'avversario') abbiansi qui pure per
ripetute e trascritte;
con vittoria di spese per i due gradi.
2 In ogni modo, l'appellante insiste nel chiedere l'ammissione della CTU,
come in I° grado, per la valutazione di mercato delle opere per cui + causa,
secondo la specifica ed i prezzi di cui alla nota 15.7.2015; o, in alternativa,
nel chiedere giuramento suppletorio del suo legale rappresentante, sulla
congruità di quegli stessi prezzi, siccome anche praticati a titolo di favore
per l'avversario.
Ad abundantiam e per mera cautela difensiva, deferisce inoltre giuramento
decisorio allo stesso avversario perché, giurando, affermi o neghi che
'l'edificio di via Rocca in Viadana', nel quale sono stati riparati 'pavimenti
ed intonaci, a seguito di espurgo e video ispezione per intasamento degli
scarichi' così come individuato nel capo 'C' della formula del giuramento
proposta coll'opposizione a precetto del 27.12.2017 è sempre lo stesso di cui
si parla nel giuramento reso all'udienza dell'11.4.2019, laddove si spiega
che le riparazioni medesime 'su pavimenti ed intonaci' hanno avuto luogo
'sul lato opposto del cortile rispetto al fabbricato'.
In alternativa, l'appellante chiede che questo stesso giuramento, in via
suppletoria, sia deferito al suo legale rappresentante.
Salvis juribus”
Dell'appellata
“In via Preliminare e Pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità
ex art. 342 c.p.c. e comunque ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da
e per l'effetto rigettarlo, condannando l'appellante alla Controparte_1
3 rifusione per entrambi i gradi di giudizio;
Nel merito: nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) dichiarare nulla,
improcedibile e/o inammissibile la Opposizione a Precetto, previa
declaratoria di nullità della domanda per mancanza e/o indeterminatezza del
petitum e della causa petendi;
b) rigettare le avverse domande in quanto
inammissibili e totalmente infondate;
c) in ogni caso condannare la
[...]
alla rifusione delle spese e compensi per entrambi i gradi di CP_1
giudizio, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
da determinarsi in via equitativa, avendo agito con malafede e colpa grave
nella proposizione della domanda”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 615, primo comma,
[...]
c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatole in data 13 dicembre 2017 con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'avv. Lorenzo Tizzi,
della somma di € 12.580,24 oltre interessi e accessori in forza della sentenza n. 1040/17 emessa dal Tribunale di Mantova. A sostegno dell'opposizione spiegata la società opponente ha allegato: a) che essa vantava crediti nei confronti dell'opposto nella misura di quantomeno € 13.400,00 oltre IVA ed interessi dal 15 luglio 2013; b) che la sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto era stata impugnata;
c) che pertanto doveva essere operata la compensazione fra le rispettive partite e l'opposto doveva essere condannato
4 al pagamento della differenza in proprio favore. A comprova della fondatezza dell'opposizione la società opponente deferiva giuramento decisorio all'avv.
Lorenzo Tizzi e chiedeva che fosse disposta C.T.U. sui lavori svolti. La
società opponente ha altresì chiesto che fosse sospesa l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto.
Si è costituito in giudizio l'avv. Lorenzo Tizzi che, in via pregiudiziale, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto dell'art. 163 n. 3, 4 e 5 c.p.c.; in via preliminare ha contestato l'ammissibilità
dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto e comunque ha contestato la sussistenza dei presupposti per la sospensione richiesta;
nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione negando la sussistenza di qualsiasi credito dell'opponente nei propri confronti ed ha contestato l'ammissibilità del giuramento deferitogli. In ogni caso l'opposto ha chiesto che la società
opponente fosse condannata ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza in data 20 novembre 2018 è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto.
Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., sono stati valutati i mezzi di prova ed è stato ammesso il giuramento decisorio dell'opposto il quale ha riferito il giuramento sul solo capitolo 1 C).
L'opposto e l'opponente hanno prestato giuramento sui capitoli rispettivamente deferiti e riferito. All'udienza del giorno 11 febbraio 2020 la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni dei Procuratori delle
5 parti, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 344/2020 pubblicata in data 10 luglio 2020 il Tribunale di
Mantova ha disatteso l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ha respinto l'opposizione, ha respinto la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposto ed ha condannato la società opponente a rifondere all'opposto le spese di lite:
in particolare il Giudice di primo grado ha valutato 1) che dalla lettura integrata dell'atto di citazione e della documentazione versata in atti emergeva chiaramente la pretesa della società opponente di compensare un proprio credito, asseritamente maturato per l'esecuzione di lavori di natura edile su immobili di proprietà dell'opposto, con il credito azionato dall'opposto con l'atto di precetto e che, pertanto, non era configurabile alcuna nullità dell'atto introduttivo del giudizio;
b) che l'avv. Tizzi aveva prestato giuramento decisorio sui capitoli articolati ad eccezione di quello
sub 1 C) negando le circostanze dedotte dalla società opponente alla quale,
conseguentemente, era preclusa la prova del contrario;
c) che il legale rappresentante della società opponente, al quale l'opposto aveva riferito il giuramento decisorio sul capitolo 1 C), aveva giurato “d'aver personalmente
ordinato i lavori di cui alla nota specifica 15.7.2017 e, precisamente, c):
all'edificio di via Rocca in Viadana: riparazioni di pavimenti e intonaci, a
seguito di espurgo e video ispezione per intasamento degli scarichi”; d) che la precisazione operata dal legale rappresentante della società opponente secondo la quale i pavimenti e gli intonaci erano “siti sul lato opposto del
cortile rispetto al fabbricato” evidenziava come i lavori avessero avuto ad
6 oggetto un sito diverso da quello indicato nel capitolo di prova deferito all'avv. Tizzi e da quest'ultimo riferito alla società opponente;
e) che l'effettiva esecuzione dei lavori non risultava in alcun modo documentata;
f)
che non risultava positivamente la prova del dolo o della colpa grave dell'opponente; g) che doveva trovare applicazione la regola generale della soccombenza.
Avverso detta decisione ha interposto appello la società Controparte_1
lamentando a) l'erroneità e comunque la manifesta
[...]
illogicità della valutazione del giuramento prestato dal proprio legale rappresentante;
b) l'erroneità e comunque la manifesta illogicità della valutazione del giuramento prestato dall'opposto.
Si è costituito l'avv. Lorenzo Tizzi eccependo, in via pregiudiziale,
l'inammissibilità ex artt. 348-bis e 342 c.p.c. dell'appello proposto e resistendo, nel merito, al gravame avversario.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 19 febbraio 2025le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello sollevata da parte appellata sollevata sia sotto il profilo dell'art. 348-bis c.p.c. che sotto il profilo dell'art. 342 c.p.c.: con riguardo alla prima disposizione richiamata si osserva che si osserva l'appello non può ritenersi
7 manifestamente infondato atteso che i motivi di gravame hanno ad oggetto la valutazione operata dal Giudice di primo grado delle risultanze probatorie acquisite con la conseguenza che, ai fini della decisione dell'impugnazione,
è necessario che il Collegio proceda all'esame nel merito di tali risultanze e con l'ulteriore conseguenza che non può ritenersi la manifesta infondatezza dell'impugnazione.
Con riguardo, invece, all'art. 342 c.p.c. si osserva che i motivi di gravame risultano chiaramente e sufficientemente esplicitati e si sostanziano nella censura della valutazione operata dal Giudice di primo grado delle risultanze del giuramento deferito dalla società appellante all'appellato e da quest'ultimo riferito alla prima relativamente al solo capitolo 1 C e nella mancata ammissione degli ulteriori mezzi di prova articolati dall'odierna società appellante.
Prima di entrare nel merito del presente gravame occorre in primo luogo evidenziare che non risulta in discussione fra le parti l'astratta compensabilità
del credito allegato dalla società appellata nonostante lo stesso non sia certo,
liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 c.c. e nonostante tale credito sia insorto anteriormente a quello posto in esecuzione dall'odierno appellato.
Occorre ancora evidenziare che non risulta in discussione fra le parti il carattere decisorio del giuramento deferito dalla società appellante all'appellato e da quest'ultimo riferito al legale rappresentante della prima limitatamente al capitolo 1 C.
Nel merito i motivi di gravame, in quanto entrambi inerenti alla valutazione operata da parte del Giudice di primo grado delle risultanze istruttorie
8 acquisite, possono essere trattati congiuntamente e devono essere respinti per le ragioni che seguono: il Supremo Collegio, seppure con riferimento esclusivo al controcredito insorto successivamente alla formazione del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva, ha chiarito che “Nel giudizio di
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, se l'esecuzione sia iniziata
proprio contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a
quest'ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale
e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che rende
inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo, spettando
all'opposto, creditore procedente, soltanto la prova che esso esiste ed è stato
emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato (o che quest'ultimo sia
successore di quello contemplato nel titolo)” (cfr. Cass. 12415/16; più
recentemente in senso conforme Cass. Cass. 15376/22); l'applicazione del principio di diritto richiamato alla fattispecie in esame, in cui come già
evidenziato non risulta in contestazione la compensabilità del credito allegato dalla società appellante, impone di ritenere che incombesse su quest'ultima,
opponente in primo grado, fornire la prova positiva del controcredito vantato non risultando in contestazione fra le parti l'esistenza del titolo giudiziale posto a fondamento dell'azione esecutiva opposta. Ritiene questo Collegio
che la valutazione delle risultanze istruttorie acquisite non consenta di ritenere positivamente acquisita la prova del credito opposto in compensazione dall'odierna società appellante: si ribadisce, infatti, che non risulta in discussione fra le parti la natura decisoria del giuramento deferito dalla società opponente, odierna appellante, all'opposto, odierno appellato e
9 riferito da quest'ultimo al legale rappresentante della prima con riferimento al cap. 1 C. Ne discende che, tenuto conto del disposto di cui all'art. 2736
c.c. che stabilisce che il giuramento “è decisorio quello che una parte
deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della
causa” deve ritenersi – come d'altronde ben evidenziato dal Giudice di primo grado – che non possa ritenersi acquisita alcuna prova in ordine alle circostanze di cui al capitolo 1 A, B e D in quanto espressamente negate dall'odierno appellato;
del pari non può ritenersi positivamente acquisita alcuna prova in ordine ai fatti di cui al capitolo 2 in quanto, nel dichiarare di non essere a conoscenza della circostanza articolata nel capitolo – esecuzione di tutti i lavori da parte della società appellante con impiego di materiale e manodopera accettati senza rilievi dal committente – l'odierno appellato non ha confermato la circostanza che, quindi, è rimasta priva di riscontro probatorio;
del pari non può ritenersi positivamente acquisita la prova in ordine alla consegna da parte della società appellante all'appellato della nota in data 15 luglio 2015 in epoca antecedente al 23 novembre 2017 con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, non emergono elementi probatori che inducano a ritenere la verosimile sussistenza del credito opposto in compensazione atteso che lo stesso è stato fatto valere solo successivamente alla notifica dell'atto di precetto opposto. In senso contrario non vale obiettare che, a seguito del riferimento del giuramento relativamente al capitolo 1 C, il legale rappresentante della società appellante ha dichiarato che i lavori relativi “all'edificio di via Rocca in Viadana: riparazione di
pavimenti ed intonaci, a seguito di espurgo e video ispezione per intasamento
10 degli scarichi” gli erano stati personalmente ordinati dall'odierno appellato in quanto tale circostanza non risulta sufficiente ad integrare la prova dell'effettiva esecuzione dei lavori e della congruità dei compensi opposti in compensazione dalla società appellata (presupposto per dimostrare il quale quest'ultima chiede l'ammissione di C.T.U. – strumento che non può essere ammesso in ragione del pacifico carattere decisorio del giuramento).
Neppure può essere ammesso l'ulteriore giuramento deferito con l'atto d'appello in quanto privo dei requisiti formali dell'art. 233 c.p.c. non essendo stato deferito dalla parte in udienza, non risultando da atto sottoscritto dalla parte e neppure risultando alcuna procura speciale al difensore per il deferimento del giuramento;
anche volendo superare le censure formali che precedono si osserva che, stante la pacifica natura decisoria del giuramento deferito in primo grado, l'ulteriore giuramento non potrebbe comunque essere ammesso atteso che l'odierna parte appellante ha fatto dipendere la decisione della causa dal giuramento originariamente deferito.
Dalle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
Si deve, a questo punto, esaminare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
formulata da parte appellata anche con la comparsa di costituzione in appello:
ritiene questo Collegio che non sussistano i presupposti di cui al primo e secondo comma della disposizione richiamata non avendo parte appellante allegato e provato di aver subito un danno o spese ulteriori rispetto a quelle di lite che trovano autonoma e distinta regolamentazione negli artt. 91 e 92
c.p.c.; del pari ritiene questo Collegio che non possano ritenersi sussistenti i
11 presupposti di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. non risultando positivamente acquisiti elementi sulla base dei quali possa configurarsi in capo alla società
appellante quell'elemento soggettivo della malafede o della colpa grave che legittimano l'irrogazione della sanzione in esame e neppure risultano allegati elementi di fatto sulla base dei quali potrebbe essere formulata la liquidazione equitativa del danno (cfr. Cass. 15175/23 ed in precedenza in senso conforme
Cass. 21798/15).
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza della società
appellante e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate,
sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al
D.M. 55714 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge, di cui € 1.134,00 per la fase di studio (valore medio),
€ 921,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 922,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 1.911,00 per la fase decisionale (valore medio).
Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
12 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Mantova n. 344/2020 pubblicata in data 10 luglio 2020;
2) condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 4.888,00
oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
3. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
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