Articolo 2 della Legge 15 febbraio 1974, n. 44
Articolo 1
Versione
23 marzo 1974
Art. 2.
Al numero 14) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e' aggiunto il seguente capoverso:
"Con la stessa procedura possono essere autorizzati anche impieghi nei modi indicati nel precedente numero 5) in deroga alle condizioni e limitazioni ivi previste".

Entrata in vigore il 23 marzo 1974