Art. 2.
Al numero 14) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e' aggiunto il seguente capoverso:
"Con la stessa procedura possono essere autorizzati anche impieghi nei modi indicati nel precedente numero 5) in deroga alle condizioni e limitazioni ivi previste".
Al numero 14) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e' aggiunto il seguente capoverso:
"Con la stessa procedura possono essere autorizzati anche impieghi nei modi indicati nel precedente numero 5) in deroga alle condizioni e limitazioni ivi previste".