Ordinanza cautelare 10 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 29 agosto 2024
Improcedibile
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 10412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10412 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10412/2025REG.PROV.COLL.
N. 06002/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6002 del 2024, proposto da comune di Cantù, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Piero Zoppolato, con domicilio digitale come dal p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Properzio, n. 5;
contro
Associazione Culturale Assalam di Cantù, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Latorraca e Michela Luraghi, con domicilio digitale come dal p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione IV, 23 gennaio 2024, n. 161/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Associazione Culturale Assalam di Cantù;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere SS RI AS e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In primo grado l’associazione culturale Assalam ha impugnato la determinazione n. 5 dell’11 ottobre 2022 (r.g. 1332) del comune di Cantù avente a oggetto: « presa d’atto della conclusione del procedimento e dell’accertamento giudiziale coperto da giudicato dell’inottemperanza all’ingiunzione comunale registro n. 2, registro generale n. 36 del 22/06/2017, notificata il 26/06/2017, ai sensi dell’art. 31 commi 3 e 4 del DPR n. 380/01 s.m.i. ».
Con tale atto l’amministrazione aveva accertato l’inosservanza all’ordinanza di ripristino n. 2/2017, emessa ai sensi dell’art. 31 del testo unico dell’edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la quale era stata disposta la « cessazione della destinazione d’uso di luogo di culto, mutata in assenza di permesso di costruire ».
2. Il T.a.r. per la Lombardia, con sentenza 23 gennaio 2024, n. 161, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, e compensato le spese di lite.
In particolare, il Tribunale ha osservato che, in un distinto giudizio, l’associazione aveva impugnato il diniego di rilascio del permesso di costruire per la modifica della destinazione d’uso dell’immobile (provvedimento emesso il 31 marzo 2021 e censurato nel giudizio r.g.n. 947 del 2021) e ha ritenuto che il perfezionamento del trasferimento della titolarità del bene fosse impedita dalla necessità di accertare in sede giurisdizionale la legittimità di tale diniego.
3. Con appello notificato il 23 luglio 2024 e depositato quello stesso giorno il comune ha impugnato la decisione, chiedendo che ne venisse sospesa l’esecutività, e deducendo i seguenti motivi (estesi da p. 7 a p. 13):
I) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER GRAVE TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
II) VIOLAZIONE DI GIUDICATO IN RELAZIONE ALLA SENTENZA CONS. STATO, SEZ. VI, 19 LUGLIO 2021 N. 5437
4. L’associazione culturale Assalam si è costituita il 25 luglio 2024 per resistere al gravame, illustrando poi nel dettaglio le proprie ragioni con memoria del 23 agosto 2024.
5. Con ordinanza 29 agosto 2024, n. 3106, la domanda cautelare del comune è stata respinta.
6. Nel prosieguo del giudizio:
- l’associazione culturale Assalam ha prodotto l’avviso di rilascio del permesso di costruire prot. 30509 del 5 giugno 2025 per il cambio di destinazione d’uso da laboratorio ad attività culturali, ricreative e per il tempo libero, con opere di ristrutturazione edilizia, nonché con possibilità di utilizzo come luogo di culto;
- con memoria depositata il 31 ottobre 2025 la stessa associazione ha sostenuto che l’avvenuto rilascio del permesso di costruire avrebbe reso l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza dell’interesse del comune a una decisione e ha comunque chiesto la condanna alle spese dell’Ente, secondo il criterio della “soccombenza virtuale” nonché per aver agito temerariamente, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a.;
- con memoria di replica depositata il 7 novembre 2025 il comune di Cantù ha confermato l’avvenuto rilascio del titolo e il venir meno dell’interesse all’accoglimento del gravame, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e che le spese siano compensate.
7. La dichiarata sopravvenuta carenza dell’interesse del comune a una decisione sull’appello ne determina l’improcedibilità.
8. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della novità e complessità delle questioni sottese al giudizio, nonché al fatto che il suo esito è dipeso da una sopravvenienza.
La domanda di condanna del comune per “lite temeraria”, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., non merita accoglimento, perché, anche alla luce dei precedenti della sezione (sentt. 2 aprile 2025, nn. 2817, 2821, 2822, 2823, e 3 aprile 2025, n. 2851) non è ravvisabile quella manifesta infondatezza dell’appello che una simile pronuncia presupporrebbe.
Si dà comunque atto che il contributo unificato versato rimane a carico dell’appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile; compensa tra le parti le spese di lite del grado, fermo restando il contributo unificato a carico dell’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
SS RI AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS RI AS | Vito Poli |
IL SEGRETARIO