Dispositivo di sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00379/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2025, proposto in relazione alla procedura CIG B61A7D11F1 dalla società Diapath s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise - A.S.Re.M., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato CO Scapillati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società AB s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.Re.M. n.972 del 18.07.2025, con la quale è stata disposta, in favore della concorrente AB s.r.l., l'aggiudicazione della procedura di gara finalizzata all'affidamento della “ Fornitura di n.3 dispensatori di formalina e relativi beni di consumo occorrenti alle sale operatorie dei PP.OO. dell'ASREM ” (CIG: B61A7D11F1).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della AB s.r.l. e dell’A.S.Re.M.;
Visto il dispositivo di sentenza n. 364 del 3 dicembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 120 cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. UI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con R.D.O. n. 5198659 pubblicata sul MEPA il 18 marzo 2025 l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise - A.S.Re.M. ha indetto una procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 2023 per l’affidamento di n. 3 dispensatori automatici di formalina, comprensivi di contenitori rigidi di varie misure e di n. 80 taniche da 10 litri di formalina, Lotto unico da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta più bassa.
1.1. Il OL CO richiedeva, in particolare, “ Caratteristiche minime del dispensatore che consenta ”:
- “ il dosaggio di formalina all’interno di contenitori rigidi dedicati e che, preferibilmente" permetta di visionare il contenuto ”;
- “ sia la sigillatura ermetica di campioni freschi, con sottovuoto spinto/atmosfera modificata protettiva, sia la sigillatura con formalina dosata in aspirazione forzata e filtrata ”;
- “ la gestione dell’operatività senza interruzioni tra un campione e l’altro dovuti a condizionamenti della macchina ”;
- “ contenitori rigidi iscritti nel repertorio dispositivi medici certificati IVD 98/79 CON DIVERSI VOLUMI: 600 ML, 900 ML, 2400 ML, 5700 ML (PIU’ O MENO IL 10% PER TUTTI I VOLUMI) ” (cfr. all. n. 5 alla produzione della parte ricorrente del 3 ottobre 2025).
1.2. Alla procedura partecipavano solo due operatori: la Diapath s.p.a. e la e AB s.r.l..
1.3. Con la nota del 10 aprile 2025 l’A.S.Re.M. ha comunicato inizialmente alla AB che l’offerta da questa presentata “ non risulta conforme per i seguenti requisiti ”:
- “ Dimensioni contenitori pari a 5000 ml che non corrisponde al requisito di 5700 (più o meno il 10%) ”;
- “ A parità di contenitori, si evince che il coperchio in alluminio non consente la visione dall’alto e la presenza di “finestre” trasparenti non permettono di vedere bene il contenuto ”;
- “ non si evince nella sigillatura sottovuoto se è presente un’atmosfera modificata protettiva e se la sigillatura con formalina avvenga in spirazione forzata e filtrata ”;
- “ non è specificato se l’operatività avviene senza interruzioni tra un campione e l’altro ” (comunicazione del 10 aprile 2025 dell’A.S.Re.M., in all. n. 8 alla produzione della parte ricorrente del 3 ottobre 2025).
1.4. Sempre l’A.S.Re.M. ha però poi riammesso la concorrente in gara, con la nota n. 74130 del 16 giugno 2025, dopo " un'attenta rivalutazione della documentazione ” dalla stessa presentata, ritenendo che "le osservazioni poste in essere dalla AB sono valide e accettabili ", e che " tutte le funzioni e la relativa destinazione d’uso richieste nel capitolato di gara sono soddisfatte per il principio di equivalenza” (cfr. all. n. 2 alla già citata produzione della ricorrente).
1.5. All’esito dell’aperura delle offerte economiche la stessa AB si è indi classificata al primo posto della graduatoria, conseguendo così l’aggiudicazione della commessa con la Deliberazione del Direttore Generale n. 972 del 18 luglio 2025.
2. Contro i provvedimenti della procedura di gara, nonché per l’accesso agli atti dell’offerta tecnica della AB e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, la concorrente Diapath s.p.a. ha proposto allora la presente impugnativa, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI GARA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO - MANCANZA DI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ – ILLOGICITA’ MANIFESTA »;
II- « ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI GARA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO - MANCANZA DI PRESUPPOSTI VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ – ILLOGICITA’ MANIFESTA ».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che:
a) il principio di equivalenza non poteva trovare applicazione nel caso di specie, venendo in rilievo il rispetto di requisiti prescritti a pena di esclusione: l’offerta della AB doveva essere quindi esclusa dalla gara (motivo I, prima parte);
b) nella fattispecie i prodotti offerti dalla AB non sarebbero stati equivalenti a quelli richiesti dalla lex specialis (motivo I, parte seconda);
c) la riammissione in gara della AB sarebbe stata male istruita, difettosamente motivata e contraddittoria (motivo II).
3. In resistenza al ricorso si è costituita in giudizio l’aggiudicataria AB, eccependo l’integrale infondatezza del gravame.
Si è costituita in giudizio anche l’A.S.Re.M., la quale ha eccepito l’inammissibilità, oltre che l’infondatezza del ricorso, producendo altresì agli atti del giudizio l’offerta tecnica della AB.
4. Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025 la difesa della parte ricorrente ha dichiarato che “ il deposito della offerta tecnica della controinteressata ha fatto venir meno l’interesse alla domanda di accesso, rendendola improcedibile ” (cfr. il verbale d’udienza). Indi l’affare cautelare è stato abbinato al merito su domanda della stessa ricorrente.
5. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie.
6. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, uditi i difensori presenti come da verbale d’udienza, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Nel merito il presente ricorso deve essere respinto, il che esonera il Collegio dall’intrattenersi sulle eccezioni di rito sollevate dalla difesa dell’A.S.Re.M..
8. Vanno subito respinte le doglianze avanzate nella prima parte del primo mezzo di gravame, secondo le quali la Stazione Appaltante non avrebbe potuto, nel caso di specie, fare applicazione del principio di equivalenza, da essa posto invece a base della riammissione in gara della controinteressata.
Ѐ bene ricordare introduttivamente che l’applicazione del suddetto principio implica che un’offerta non possa essere esclusa, o comunque che non possa esserne preclusa la valutazione, qualora l’impresa offerente dimostri che i prodotti e servizi da essa offerti in gara siano sostanzialmente e funzionalmente equivalenti a quelli pur specificamente richiesti dall’Amministrazione ( ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. II- quater , 6/11/2023, n. 16435; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 24/10/2025, n. 1717).
Il principio di cui si tratta, della cui applicazione la ricorrente si duole, viene tipicamente in evidenza allorquando dalla stessa lex specialis emerga che “ determinate caratteristiche tecniche siano richieste al fine di assicurare all’amministrazione il perseguimento di determinate finalità, e dunque possa ammettersi la prova che queste ultime siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste” (Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155).
Ora, il disciplinare di gara del caso concreto non dettava una previsione specifica sull’operatività del principio di equivalenza: esso stabiliva però comunque che “ La presente procedura è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle norme in esso richiamato. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice Civile, alle Leggi e ai regolamenti vigenti in materia che, anche se non espressamente citati, si intendono qui integralmente richiamati ” (cfr. l’art. 19 del disciplinare di gara, all. n. 4 alla produzione della parte ricorrente del 3 ottobre 2025).
E nella giurisprudenza amministrativa può ritenersi ormai acquisito l’orientamento in forza del quale il principio di equivalenza, trovando basi solide nelle ineludibili e fondamentali esigenze di tutela della concorrenza e “ par condicio ” (T.A.R. Lazio, Sez. III- quater , n.16215/2025), possa ricevere applicazione (in tutte le fasi della gara) indipendentemente dalla presenza di espressi richiami ad esso nella lex specialis: e la Commissione può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del singolo prodotto al requisito previsto di volta in volta dalla lex specialis (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Sez. I, 27/06/2024, n. 2083; Cons. St., Sez. V, 15/02/2024, n. 1545; T.A.R., Marche, Sez. II, 4/03/2024, n. 207; da ultimo, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 24/10/2025, n. 1717).
Quanto appena premesso già denota l’assenza di preclusioni, in astratto, all’applicabilità anche al caso di specie del principio in questione.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il principio di equivalenza, come si vedrà meglio più avanti, era pienamente applicabile nella presente vicenda: questo perché, da un lato, non veniva in discussione l’osservanza di requisiti minimi obbligatori, ma di semplici specifiche tecniche; dall’altro, la più recente giurisprudenza amministrativa è comunque ormai orientata ad ammetterne l’applicabilità, per lo meno a certe condizioni, anche per i requisiti di minima.
8.1. Venendo all’esame della disciplina della presente gara, il Collegio deve innanzitutto notare come il OL CO, nella sua formulazione testuale, non suffraghi l’assunto ricorsuale secondo il quale la lex specialis prescriveva con evidenza oggettiva che il mancato possesso delle caratteristiche dei prodotti oggetto di controversia avrebbe determinato immancabilmente l’esclusione dalla procedura.
Per quanto qui rileva, nel OL è stato prescritto, segnatamente, quanto segue.
“ Caratteristiche minime del dispensatore che consenta ”:
- “ il dosaggio di formalina all’interno di contenitori rigidi dedicati e che, preferibilmente" permetta di visionare il contenuto ”;
- “ sia la sigillatura ermetica di campioni freschi, con sottovuoto spinto/atmosfera modificata protettiva, sia la sigillatura con formalina dosata in aspirazione forzata e filtrata ”;
- “ la gestione dell’operatività senza interruzioni tra un campione e l’altro dovuti a condizionamenti della macchina ”;
- “ contenitori rigidi iscritti nel repertorio dispositivi medici certificati IVD 98/79 CON DIVERSI VOLUMI: 600 ML, 900 ML, 2400 ML, 5700 ML (PIU’ O MENO IL 10% PER TUTTI I VOLUMI) ” (cfr. all. n. 5 alla produzione della parte ricorrente del 3 ottobre 2025).
Ora, il OL, in questa sua parte, non può essere interpretato nel senso che qualsiasi prescrizione così riferita a singole componenti della fornitura (ad es., quelle riflettenti le varie dimensioni richieste per le taniche e dei contenitori) si traducesse in un requisito indefettibile del prodotto da fornire.
Non sembra difatti seriamente discutibile che nel brano appena trascritto (redatto comunque in maniera non del tutto perspicua) fossero frammisti semplici specifiche tecniche e, per converso, veri e propri requisiti essenziali.
8.2. Il Tribunale è invece dell’avviso che nella fattispecie possano plausibilmente rinvenirsi dei requisiti minimi obbligatori con riferimento al prodotto principale della fornitura, ossia il dispensatore, piuttosto che nelle componenti di questa solo accessorie, quali taniche e contenitori.
In primis , va ricordato infatti che la procedura di gara era stata indetta, appunto, per “ AFFIDAMENTO ... DELLA FORNITURA DI N.3 DISPENSATORI DI FORMALI E RELATIVI BENI DI CONSUMO OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DELL'A.S.RE.M.” (cfr. la delibera del Direttore Generale dell’A.S.Re.M. n. 972 del 18/07/2025, all. n. 1 alla produzione della parte ricorrente del 3 ottobre 2025). Dato che trova conferma nell’ incipit del disciplinare di gara, che si è riferito a “ l’affidamento di n.3 dispensatori automatici di formalina comprensivi di contenitori rigidi di varie misure e n. 80 taniche da 10 litri di formalina ”.
Anche se l’oggetto della fornitura è stato individuato, oltre che nei tre dispensatori, anche in un certo numero di contenitori e taniche, si desume con chiarezza come, nella sostanza, l’oggetto principale della commessa fossero proprio i primi, ai quali semplicemente accedevano i prodotti secondari a loro strumentali.
In secundis , come si è visto, il OL CO ha testualmente collegato la riferibilità dei requisiti minimi obbligatori al solo dispensatore, utilizzando l’espressione -qui inequivoca- di “ Caratteristiche minime del dispensatore ” (cfr. il capitolato tecnico nel brano sopra trascritto).
E se già questo induce a ricollegare i requisiti minimi al solo dispensatore, porta a concludere nello stesso senso anche il tenore testuale di alcuni dei successivi punti del OL, i quali risultano impostati senza il rigore tecnico tipico dei requisiti indefettibili. Basti pensare alla prescrizione che ha stabilito che i contenitori avrebbero dovuto “ preferibilmente ” permettere di visionare il loro contenuto: con un tono inconciliabile con la natura di requisito di minima.
Donde la conferma che il OL CO abbia promiscuamente dettato veri e propri requisiti di minima del prodotto principale (il dispensatore) associandoli promiscuamente a quelle che sarebbero, al più, semplici specifiche tecniche delle componenti accessorie della fornitura.
8.3. In tema di specifiche tecniche, però, non può nutrirsi dubbio alcuno sul fatto che operi il principio di equivalenza.
Sul tema anche questo Tribunale si è già di recente soffermato (cfr. T.A.R. Molise, 15/11/2025, n. 331), ricordando che l’art. 79 del D.Lgs. n. 36/2023 (cd. Codice dei Contratti pubblici), rubricato “ specifiche tecniche ”, stabilisce che “ le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall’allegato II.5 ”; e che tale articolo, nei primi commi della sua parte II, rubricata “ A – specifiche tecniche ”, ha previsto quanto segue.
“1. Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per i lavori, i servizi o le forniture. Tali caratteristiche possono riferirsi al processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.
2. Le specifiche tecniche possono indicare se è richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, sono elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.
4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali;
d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.
6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente»”.
Con particolare riferimento al cd. principio di equivalenza, in questa sede evocato, i successivi commi 7 e 8 della parte II dell’Allegato II.5 del D.Lgs. n. 36/2023 stabiliscono poi: « 7. Quando si avvalgono della facoltà prevista dal punto 5, lettera a) o della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 5, lettera b), le stazioni appaltanti non possono escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente, né perché non conformi alle specifiche tecniche, se si tratta di prestazioni conformi a una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione che contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti. 8. L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti ».
8.4. Il Tribunale deve però a questo punto aggiungere che esiste un orientamento giurisprudenziale favorevole ad ammettere, ricorrendo certi presupposti, l’operatività del suddetto principio di equivalenza anche rispetto a veri propri requisiti minimi obbligatori (cfr. in questo senso, da ultimo, T.A.R. Molise, 15/11/2025, n. 331).
In argomento è infatti intervenuta una recente decisione del Consiglio di Stato, chiarendo che “ è ben vero che la giurisprudenza ha ammesso l’equivalenza anche in termini funzionali. In particolare è stato affermato che: “nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non debbono intendersi come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum” (Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155). In siffatta direzione “il principio di equivalenza … introdotto nel sistema dal legislatore europeo (ex articolo 42, par. 6, della direttiva 2014/24/UE) al chiaro fine di evitare che le "specifiche tecniche" fossero utilizzate dalle stazioni appaltanti in modo restrittivo della concorrenza” può essere ritenuto “estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori dalla disciplina di gara”. E ciò proprio sulla scorta di un approccio "funzionale", ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emerge che determinate caratteristiche tecniche sono “richieste al fine di assicurare all'Amministrazione il perseguimento di determinate finalità”: di qui la ammissibilità, in linea teorica, della prova diretta a dimostrate che tali finalità possano essere “soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 6 settembre 2023, n. 8189)”. Pertanto, anche in ossequio al “più generale principio del favor partecipationis” è stato “adottato l'approccio "funzionale" finanche per ammettere la possibilità di offrire prodotti di materiale diverso da quello richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis (come nelle fattispecie esaminate in Consiglio di Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10536, e 25 novembre 2020, n. 7404)”. Di qui il configurarsi “di un principio di equivalenza di portata "espansiva"” [Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155, cit.]” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 82/2025).
8.5. In definitiva, le prescrizioni del OL CO della presente gara potevano quindi effettivamente essere soddisfatte dalle concorrenti, con una certa ragionevole ampiezza, mediante il ricorso al principio di equivalenza. Donde l’inconsistenza della prima parte del primo motivo di ricorso.
9. Carente di pregio risulta altresì la seconda parte del primo mezzo, con la quale il ricorso ha contestato l’azione amministrativa nella parte in cui ha riscontrato nel merito l’equivalenza tra i prodotti offerti dalla AB e quelli richiesti dalla lex specialis .
Si è già visto nel paragr. 8.1. quali fossero le prescrizioni del OL sulle caratteristiche della fornitura complessivamente richiesta.
E in precedenza si è parimenti esposto che in un primo momento l’Amministrazione aveva affermato che l’offerta della AB “ non risulta conforme per i seguenti requisiti ”:
A) “ Dimensioni contenitori pari a 5000 ml che non corrisponde al requisito di 5700 (più o meno il 10%) ”;
B) “ A parità di contenitori, si evince che il coperchio in alluminio non consente la visione dall’alto e la presenza di “finestre” trasparenti non permettono di vedere bene il contenuto ”;
C) “ non si evince nella sigillatura sottovuoto se è presente un’atmosfera modificata protettiva e se la sigillatura con formalina avvenga in spirazione forzata e filtrata ”;
D) “ non è specificato se l’operatività avviene senza interruzioni tra un campione e l’altro ” (comunicazione del 10 aprile 2025 l’A.S.Re.M., all. n. 8 alla produzione della parte ricorrente del 3 ottobre 2025).
E’ però poi avvenuto che la stessa Amministrazione, re melius perpensa , valutata l’istanza di riammissione presentata dall’interessata, ha riammesso la AB in gara, a seguito di " un'attenta rivalutazione della documentazione ", ritenendo che " le osservazioni poste in essere dalla AB sono valide e accettabili " e che " tutte le funzioni e la relativa destinazione d’uso richieste nel capitolato di gara sono soddisfatte per il principio di equivalenza ” (cfr. la nota n. 74130 del 16 giugno 2025; all. n. 2 alla produzione della parte ricorrente del 3 ottobre 2025).
Orbene, per ciascuno dei punti A), B), C) e D) sopra elencati la parte ricorrente deduce, censurando l’aggiudicazione, la non equivalenza dei prodotti offerti dalla controinteressata alle previsioni del OL CO.
9.2. Prima di esaminare individualmente le singole difformità censurate dal ricorso, va sottolineato che: « In linea generale, il tema va inquadrato in principi di derivazione unionale che attribuiscono la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, e risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. L'equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte. Ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 7 luglio 2021, n. 5169 )» (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2025, n. 2066).
Ѐ pertanto in quest’ottica devono essere scrutinate le singole doglianze della ricorrente, rispettivamente attinenti a:
i) “ Dimensione dei contenitori ” (ricorso, da pag. 7 a pag. 13);
ii) “ Visibilità del campione ” (ricorso, pagg. 13 e 14);
iii) “ Confezionamento del campione in atmosfera protetta ” (ricorso, pagg. 14 e 15);
iv) “ Dosaggio formalina in aspirazione forzata e filtrata ” (ricorso, pagg. 15 e 16);
v) “ Assenza di interruzione tra cicli e continuità nell’operatività ” (ricorso, pag. 16).
9.3. Innanzitutto, il giudizio di equivalenza cui è pervenuta l’Amministrazione non può dirsi abnorme o irragionevole, né in altro modo censurabile, sotto il profilo della dimensione dei contenitori.
Al riguardo la Stazione Appaltante aveva originariamente ritenuto che la capienza del contenitore di massima dimensione offerto, pari a 5000 ml, non corrispondesse “al requisito di 5700 (più o meno il 10%) ” (comunicazione del 10 aprile 2025 dell’A.S.Re.M., all. n. 8 alla produzione della ricorrente del 3 ottobre 2025).
Nel prosieguo, tuttavia, l’Amministrazione è tornata sui suoi passi decidendo di riammettere la AB per la ritenuta equivalenza dei prodotti offerti a quelli richiesti.
9.3.1. I concorrenti, giova ricordarlo, avrebbero dovuto garantire all’A.S.Re.M. la fornitura complessiva di - “ contenitori rigidi iscritti nel repertorio dispositivi medici certificati IVD 98/79 CON DIVERSI VOLUMI: 600 ML, 900 ML, 2400 ML, 5700 ML (PIU’ O MENO IL 10% PER TUTTI I VOLUMI) ” (cfr. all. n. 5 alla citata produzione della ricorrente).
Si trattava, dunque, di fornire quattro tipologie di contenitori, distinte per volume.
Il numero totale di contenitori richiesti era di 5.900 (cfr. l’art. 1 del disciplinare di gara), di cui:
- 3.000 pezzi da 600 ML;
- 1.800 pezzi da 900 ML;
- 800 pezzi da 2.400 ML
- 300 pezzi da 5.700 ML (cfr. il OL CO).
Per tre tipologie di contenitori su quattro i prodotti offerti dalla AB erano risultati de plano conformi alla legge di gara (si parla di 5.600 contenitori sui 5.900 pezzi in tutto richiesti, ovvero del 95% del totale).
L’unico rilievo critico aveva riguardato, quindi, 300 pezzi su 5.900 (pressappoco il 5 % del totale).
La presunta difformità riguarderebbe i 300 contenitori la cui misura richiesta dal OL CO era di 5.700 ML - “ PIU’ O MENO IL 10% ” -, laddove la AB aveva offerto un prodotto di dimensioni pari a 5.000 ML.
9.3.2. Come detto, le citate misure dei contenitori erano prescritte dal OL CO con la specifica previsione di una tolleranza pari a “ PIU’ O MENO IL 10% PER TUTTI I VOLUMI ” (cfr. all. n. 5 alla produzione già menzionata).
Secondo il ricorso il limite di tolleranza così stabilito sarebbe stato da interpretare nel senso dell’ammissibilità di una differenza di volume pari al massimo al 10% di quello previsto: in quest’ottica “ più o meno ” significava “ in eccesso o in difetto ”, ma il limite massimo sarebbe stato comunque stabilito in modo invalicabile nella suddetta misura del 10%.
Per la controinteressata, invece, la lex specialis sarebbe stata in parte qua più elastica, abilitando scostamenti dal volume richiesto pari solo indicativamente al 10 % di differenza, sì da consentire scostamenti anche di poco superiori (come quello realizzato nel caso di specie).
9.3.3. Accedendo all’impostazione ricorsuale, secondo la quale il difetto massimo consentito sarebbe stato pari al 10% di 5.700 ML, la dimensione minima del contenitore avrebbe dovuto essere pari a 5.130 ML..
Verrebbe quindi in rilievo, in pratica, uno scostamento dal limite -virtualmente fissato nella misura di 5.130 ML- di soli 130 ML (e riguardante solo il 5% dei prodotti oggetto della complessiva fornitura.
Ѐ in questo contesto che si colloca il giudizio di equivalenza dell’Amministrazione formante qui oggetto di contestazione.
9.3.4. Sul punto la controinteressata aveva immediatamente richiamato l’attenzione della Stazione Appaltante quando, con la nota di riscontro dell’11/04/2025, al punto 2) aveva rappresentato quanto segue: “s i prende atto che la Stazione Appaltante contesta, in particolare, che solo il contenitore da 5000 ml non possa essere considerato conforme al formato richiesto da 5700 ml, in quanto, sottraendo il 10% da 5700 ml, si ottiene un volume di 5130 ml, inferiore di 130 ml. Tuttavia, si osserva che tale rilievo appare non sostanziale, in quanto la Stazione Appaltante avrebbe previsto una tolleranza del 10%, ammettendo che per la funzionalità del processo non sia necessaria una corrispondenza esatta. Pertanto, risulta difficile sostenere che un contenitore con +/- 10% di volume possa essere conforme e utilizzabile nel processo, mentre un contenitore con il 12% in meno di volume sia non conforme. Sul punto consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 04/06/2007, n. 2946; Cons. Stato, V, 29 novembre 2022, n. 10491; 4 ottobre 2022, n. 8481; 2 marzo 2022 n.1486; 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844; 8 gennaio 2021, n. 298; III, 24 novembre 2020, n. 7345; 15 febbraio 2021, n. 1322; VI, 6 marzo 2018, n. 1447; V, 27 maggio 2014, n. 2709) ha affermato che la lex specialis di gara, in particolare quando riguarda i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione, deve essere interpretata in modo da favorire la più ampia partecipazione possibile. Inoltre, si segnala che il contenitore da 5700 ml è fornito esclusivamente da un operatore economico, mentre tutte le altre apparecchiature presenti sul mercato italiano utilizzano un contenitore da 5000 ml » (cfr. all n. 3 alla produzione della parte ricorrente del 3 ottobre 2025).
9.3.5. Il ricorso censura la conclusiva valutazione della Stazione Appaltante di equivalenza del prodotto offerto dalla AB (5.000 ML) a quello richiesto dal OL (misura minima di 5.130 ML) con l’affermazione che una simile possibilità “ equivarrebbe a generare, nell’ambito di tutte le forniture di egual natura, una condizione di enorme ed ingestibile incertezza connessa alla aleatorietà dei requisiti, lasciata alla libera interpretazione degli operatori partecipanti ” (cfr. il ricorso a pag. 9).
Ad avviso del Collegio, però, il punto essenziale ai fini di causa sembra risiedere nel fatto che - al netto della maggiore o minore condivisibilità astratta delle preoccupazioni espresse dalla difesa della parte ricorrente- non emergono indici di abnormità/irragionevolezza del giudizio tecnico discrezionale di equivalenza espresso dall’Amministrazione: e questo tenuto anche conto che ormai la giurisprudenza amministrativa ammette -come sopra ricordato- l’operatività del principio anche per i requisiti minimi obbligatori (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 82/2025).
Né le argomentazioni svolte nel ricorso sul tema della cd. “fissazione tissutale” risultano essere state suffragate da specifici elementi di riscontro, in guisa tale da fornire un minimo principio di prova sulla -solo asserita- non equivalenza della capienza di 5.000 ML rispetto a quella di 5.130 ML. E
d’altro canto sul tema le parti resistenti hanno approfonditamente controdedotto.
9.3.6. In definitiva, il giudizio tecnico-discrezionale di equivalenza dell’Amministrazione risulta in parte qua esente dai vizi dedotti.
9.4. Del pari inconsistenti si rivelano i rilievi critici mossi nel ricorso sul piano della “ Visibilità del campione. ”
Sul punto appare già sufficiente notare che lo stesso OL CO si era espresso nel senso che il dispensatore dovesse garantire “ il dosaggio di formalina all’interno di contenitori rigidi dedicati e che, preferibilmente” permetta di visionare il contenuto ” (cfr. il OL CO). Il fatto che si trattasse di una prescrizione da assolvere “preferibilmente” lasciava, infatti, già chiaramente intendere che un eventuale scostamento dalla relativa specifica non avrebbe potuto giustificare una esclusione dell’offerente dalla procedura.
A ciò può però aggiungersi che la controinteressata, sin dalla propria nota di riscontro dell’11/04/2025, aveva rappresentato alla Stazione Appaltante che “ La finestra, di ampie dimensioni pari a circa un quarto della superficie complessiva e che si estende per tutta l’altezza del contenitore, consente una visione chiara e agevole del campione (fondo compreso). Alla luce di ciò, risulta poco comprensibile la contestazione relativa all’impossibilità di visionare il campione “dall’alto”, considerato che tale specifica non è neanche presente nel OL CO ” (cfr. all n. 3 alla produzione della parte ricorrente del 3 ottobre 2025).
Ne consegue che anche in parte qua la valutazione di equivalenza espressa dalla Stazione Appaltante si rivela immune da irragionevolezza o abnormità.
9.5. Neppure la censura relativa al “ Confezionamento del campione in atmosfera protetta ” coglie poi nel segno.
Al riguardo la Stazione Appaltante, nella propria nota di iniziale esclusione del 10/04/2025, si era limitata a rilevare che “ non si evince nella sigillatura sottovuoto se è presente un’atmosfera modificativa protettiva ” (cfr. all. n. 8 della produzione della ricorrente sopra cit.).
In pratica, la detta osservazione critica non era quindi consistita nell’affermazione del mancato possesso della specifica, ma aveva enunciato un semplice dubbio in ordine alla possibilità tecnica di adibire eventualmente il dispensatore anche a quel tipo di attività.
Sicché tale iniziale rilievo poteva reputarsi già superato una volta che la AB aveva chiarito che “ Lo strumento Biopreserve Plus può confezionare il campione in atmosfera modificata protettiva, in quanto è una modalità di confezionamento sottovuoto che prevede l’aggiunta del gas inerte alla fine del ciclo ” (cfr. la nota di riscontro del 11/04/2025 in all n. 3 alla produzione di cui sopra).
9.6. Inconsistente resta, invece, la censura di parte ricorrente sul “ Dosaggio formalina in aspirazione forzata e filtrata ”.
La questione è stata sollevata nel ricorso completamente “al buio”, lì dove è stato dedotto che “ Con riferimento a detto requisito la nota di riammissione della ricorrente individuerebbe le parti di relazione tecnica dalle quale emergerebbe il possesso della caratteristica (pag.3, paragrafo 8 e pag.2, paragrafo 1). Posta la mancata ostensione di detto elaborato, ritualmente richiesto con la citata istanza di accesso agli atti, la scrivente difesa si vede costretta a riservarsi motivi aggiunti all’esito della piena conoscenza degli atti di gara e, segnatamente, dell’elaborato tecnico ” (cfr. il ricorso alle pagg. 15 e 16).
Tuttavia, siffatta censura non è stata poi effettivamente coltivata e meglio puntualizzata in corso di causa.
Di contro, la controinteressata ha dedotto che, “ Come chiarito nella Relazione Tecnica Biopreserve Plus (pagina 3, paragrafo 8), "Le operazioni di erogazione della formalina avvengono in un ambiente chiuso, aspirato e filtrato in continuo". La stessa relazione (pagina 2, paragrafo 1) descrive che la "Biopreserve Plus" è un "sistema automatico per il confezionamento sottovuoto e/o in formalina di campioni chirurgici in contenitori rigidi. Tutte le operazioni sono effettuate in automatico tramite un robot posizionato all'interno di un vano chiuso, aspirato e filtrato, garantendo la totale sicurezza per l'operatore"” (cfr. la memoria della controinteressata a pag. 11).
Anche questa doglianza va pertanto disattesa.
9.7. Carente di pregio risulta, infine, la doglianza sulla “ Assenza di interruzione tra cicli e continuità nell’operatività ”.
Nella nota di iniziale esclusione del 10/04/2025 la Stazione Appaltante aveva addebitato alla AB, tra le altre cose, che “ In aggiunta non è specificato se l’operatività avviene senza interruzioni tea un campione e l’altro. Dovuti a ricondizionamenti della macchina ” (cfr. all. n. 8 produzione cit.).
Anche qui si può quindi notare che la primitiva critica non era consistita nell’affermazione del mancato possesso della specifica, ma aveva enunciato solo una perplessità in ordine alla effettiva continuità dei cicli di confezionamento.
Sicché il rilievo poteva dirsi già confutato una volta che la AB aveva subito chiarito che “ Lo strumento Biopreserve Plus non richiede alcun ricondizionamento tra un ciclo di confezionamento e l’altro, permettendo la sigillatura continua dei campioni senza interruzioni né tempi di attesa. Nella relazione tecnica presentata, infatti, non viene indicato alcun intervallo operativo tra un ciclo e il successivo. Non risulta pertanto comprensibile il motivo per cui dovrebbe essere previsto un tempo di attesa o di preparazione tra i cicli, dal momento che né la documentazione tecnica né il funzionamento stesso del dispositivo lo giustificano ” (cfr. la nota di riscontro del 11/04/2025; all n. 3 alla produzione della ricorrente).
Il ricorso in esame contesta ora che “ La verifica di non conformità eseguita in data 10/4/25 evidenziava l’assenza della caratteristica non già in ragione dei rilievi presenti in relazione ma della dirimente circostanza della mancata allegazione della “scheda di manutenzione”, documento prodotto, invece, dalla odierna ricorrente. L’assenza di detto atto, individuante gli intervalli di manutenzione, appariva indispensabile al fine di attestare il dedotto requisito di continuità, con la ovvia conseguenza che, legittimamente, il verificatore l’ha ritenuto non sussistente per carenza di prova. Ciò che, invece, non si comprende, se non in ragione di una totale assenza di valida istruttoria, è il cambio di rotta attuato sul punto dell’ente all’esito della prodotta istanza di riammissione dell’11/4/25 ” (cfr. il ricorso a pag. 16).
Il Collegio deve però innanzitutto rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l’iniziale appunto dell’Amministrazione non era focalizzato specificamente sulla mancata allegazione della scheda di manutenzione.
A ben vedere, infatti, la Stazione Appaltante, nella nota del 10 aprile 2025, si era limitata a concludere osservando in via generale che “ E’ assolutamente necessario valutare la scheda di manutenzione, l’assistenza che al momento è stato fornito dalla ditta DIAPATH ” (cfr. all. n. 8 produzione della parte ricorrente del 3 ottobre 2025). Ma si trattava di un’affermazione verosimilmente autonoma dai singoli rilievi critici sopra elencati: basti pensare che la medesima risulta separata da due spaziature rispetto ai paragrafi che la precedono. Un’affermazione, perciò, non idonea a suffragare l’esistenza in parte qua di un vizio del giudizio di equivalenza del prodotto offerto dalla AB.
E comunque la relativa censura può essere disattesa ricostruendo fisiologicamente l’ iter decisionale della Stazione Appaltante nel senso che la AB aveva dissipato i suoi precedenti dubbi attraverso il richiamo alla relazione tecnica nella parte in cui acclarava, appunto, che il dispensatore in questione non richiedeva alcuna interruzione dei cicli (relazione la cui valenza non è stata adeguatamente contestata dalla ricorrente).
9.8. In conclusione, nel caso in esame l'applicazione da parte dell’Amministrazione del principio di equivalenza non può ritenersi illegittimamente operata.
Per le ragioni sopra illustrate anche la seconda parte del primo motivo del ricorso va quindi nel suo complesso respinta.
10. Quanto fin qui illustrato avvia infine il Collegio a disattendere anche il secondo motivo di ricorso.
10.1. La doglianza relativa al difetto di motivazione e di istruttoria risulta difatti già superata dalla motivazione fin qui esposta, non essendo stati forniti nel corso del giudizio indici concreti di abnormità o irragionevolezza del giudizio tecnico-discrezionale operato dalla Stazione Appaltante.
10.2. Carente di pregio risulta infine la residua censura della ricorrente, riflettente una supposta contraddittorietà intrinseca della riammissione in gara della AB.
10.2.1. Il provvedimento di riammissione in contestazione è stato così motivato:
« A seguito di un'attenta rivalutazione della documentazione, le osservazioni poste in essere dalla AB sono valide e accettabili . Infatti tutte le funzioni e la relativa destinazione d’uso richieste nel capitolato di gara sono soddisfatte per i l principio di equivalenza, sancito dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
Abbiamo preso atto che, sebbene la vostra precedente esclusione sia stata determinata da: capacità del recipiente, la dimensione e la posizione fisica della finestra di osservazione del contenuto, la modalità di confezionamento del campione, l’aspirazione forzata e filtrata [,] l’assenza di funzione di ricondizionamento del sistema a fine ciclo [,] non sono elementi giustificativi per l’esclusione della procedura di gara in quanto non costituiscono motivazioni di non conformità. Pertanto, in ossequio al suddetto principio di equivalenza, la ditta, AB è ufficialmente riammessa alla procedura di gara in oggetto » (cfr. la nota n. 74130 del 16 giugno 2025; all. n. 2 alla produzione della parte ricorrente del 3 ottobre 2025).
10.2.2. Sul punto, nel ricorso è stato affermato –non senza una certa efficacia- quanto segue. Un simile provvedimento “ per un verso afferma che la riammissione sarebbe giustificata in ragione del principio di equivalenza (comunque non argomentato) e, per altro, che le caratteristiche di minima contestate “non costituiscono motivazione di non conformità”. Trattasi di assunti antitetici tra loro, atteso che l’equivalenza si riferisce a caratteristiche differenti da quelle previste ma atte a garantire egual risultato, altra cosa è ritenere che le caratteristiche contestate (tra l’altro integranti i requisiti minimi) non giustifichino l’esclusione ” (cfr. il ricorso a pag. 18).
10.2.3. Già nei precedenti paragrafi di questa motivazione il Tribunale ha però dovuto porre in risalto il fatto che il testo letterale degli atti di gestione della gara in contestazione non fosse stato redatto, sotto il profilo giuridico, in maniera sempre del tutto perspicua: ed è nella consapevolezza di tanto che deve essere letto e inteso anche il provvedimento di riammissione.
Il provvedimento va infatti interpretato alla luce del complessivo contesto procedimentale di riferimento, accedendo a una lettura il più possibile sistematica degli atti che hanno caratterizzato l’azione amministrativa in contestazione.
L’A.S.Re.M. nel provvedimento di riammissione ha, in prima battuta, richiamato il principio di equivalenza, con ciò già dimostrando che quel provvedimento era diretto essenzialmente a dare applicazione proprio a tale principio.
Nel provvedimento in questione compare poi effettivamente anche un richiamo, non del tutto univoco, secondo il quale le precedenti contestazioni mosse alla ricorrente “ non costituiscono motivazioni di non conformità ”.
Ma lo stesso atto di riammissione in esame ha poi comunque concluso nel senso che, proprio “ in ossequio al suddetto principio di equivalenza, la ditta, AB è ufficialmente riammessa alla procedura di gara in oggetto » (cfr. la nota n. 74130 del 16 giugno 2025, in all. n. 2 alla produzione della ricorrente del 3 ottobre 2025).
Dunque, se si valorizzano debitamente i testuali incipit e conclusione del provvedimento di cui si discute, si può concludere che la contraddittorietà dello stesso provvedimento denunciata da parte ricorrente risulta soltanto apparente, poiché, a ben guardare, la riammissione disposta dalla Stazione Appaltante in favore della AB è stata effettivamente basata sull’applicazione del principio di equivalenza.
10.2.4. In ragione di ciò, anche il secondo motivo di ricorso deve essere quindi disatteso.
11. In conclusione, essendo i motivi di ricorso risultati tutti infondati, il ricorso va nel suo complesso respinto.
12. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere infine integralmente compensate tra tutte le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
UI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LA | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO