Articolo 9 della Legge 28 novembre 1984, n. 851
Articolo 8
Versione
3 gennaio 1985
Art. 9. Pene

Le infrazioni alla presente legge sono punite con le pene per esse stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , sulla denominazione d'origine controllata dei vini, e dalle vigenti leggi fiscali e penali.

Entrata in vigore il 3 gennaio 1985