Art. 9. Pene
Le infrazioni alla presente legge sono punite con le pene per esse stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , sulla denominazione d'origine controllata dei vini, e dalle vigenti leggi fiscali e penali.
Le infrazioni alla presente legge sono punite con le pene per esse stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , sulla denominazione d'origine controllata dei vini, e dalle vigenti leggi fiscali e penali.