TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/11/2024, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 198/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio, promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Enna alla via Aidone n. 43 presso lo studio dell'Avv. Daniela Sapone (C.F.:
) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 6 , nato a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Catania alla via Conte Ruggero n. 47 presso lo studio dell'Avv. Francesco Giarrizzo
(C.F.: ) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.03.2024, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in Enna, in data Controparte_1
25.01.2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio tenuto dal Comune di Enna al Numero 2,
Parte I, Ufficio 1, Anno 2012.
La ricorrente, premesso che all'unione coniugale non sono nati figli, ha dedotto che il Tribunale di
Enna, con Sentenza n. 550/2017, ha condannato il coniuge per il reato di cui all'art. Controparte_1
572 Codice penale ed altro, commesso in danno della moglie, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione;
pena ridotta in grado di appello ad anni 4.
La ricorrente ha dedotto e documentato che, con Sentenza n. 526/2022, resa il 18.07.2022 all'esito del giudizio iscritto al n. 1178/2017 R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con declaratoria di addebito al marito.
Premesso che non è venuto meno lo stato di separazione degli stessi coniugi e che non vi è alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa di risposta depositata il 13.05.2024, si è costituito in giudizio il sig. , CP_1
avanzando, preliminarmente, istanza di differimento della prima udienza originariamente fissata per il
12.06.2024, poi rinviata d'ufficio al 23.10.2024.
A sostegno dell'istanza di differimento, il resistente ha rappresentato di essere detenuto presso la Casa
Circondariale di Siracusa proprio in esecuzione della pena comminata dalla Sentenza del Tribunale di
Enna n. 550/2017 e che “il fine pena è previsto per il 2/12/2025 al lordo della liberazione anticipata che verrà riconosciuta, all'esito del prossimo anno di detenzione”.
pagina 2 di 6 Il resistente ha quindi chiesto di differire la trattazione della prima udienza per consentirgli di essere presente “per essere ivi sentito e partecipare al tentativo di conciliazione” (cfr. pag. 2 della comparsa di risposta).
Nel merito, associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, il resistente ha rilevato che i propri beni personali e quelli “acquistati con denaro proprio in favore della famiglia” sono “rimasti custoditi presso l'allora abitazione coniugale sita in Enna Via Plebiscito n. 30 presso la quale,
l'odierno resistente, non ha più potuto fare rientro sin dal proprio arresto avvenuto nel mese di giugno
2015” (cfr. pag. 2 della comparsa di risposta). Ha quindi chiesto di disporre l'immediata restituzione dei predetti beni.
Il resistente ha, altresì, chiesto di “onerare parte ricorrente di produrre gli estratti conto relativi al conto di gestione delle entrate del nucleo familiare, con dettaglio dei movimenti dal dì dell'arresto del resistente (giugno 2015) a quello di efficacia della sentenza di separazione personale dei coniugi” e, previa “ricostruzione della comunione de residuo”, disporre “la divisione e liquidazione della comunione de residuo, con attribuzione al resistente del 50% delle consistenze economiche in essere al dì della cessazione della comunione legale”.
All'udienza di comparizione delle parti tenutasi il 23.10.2024, la ricorrente, personalmente comparsa, ha dichiarato che non ci sono possibilità di riconciliazione.
Nonostante la predetta udienza provenisse da un rinvio d'ufficio di quella originariamente fissata al
12.06.2024, il difensore del resistente ha insistito nella domanda di differimento della prima udienza di comparizione, rilevando e documentando che il Tribunale di sorveglianza di Catania ha fissato udienza per il 25.01.2025 per decidere in ordine alla richiesta di misura alternativa della detenzione domiciliare che, se accolta, avrebbe consentito al resistente di presenziare all'udienza per essere sentito.
Alla predetta udienza del 23.10.2024, lo scrivente Relatore, preso atto delle richieste delle parti, ha ritenuto “che le richieste probatorie avanzate dal resistente non possono essere accolte, in quanto attengono a domande inammissibili nella presente sede, aventi oggetto non strettamente connesso a quella inerente lo scioglimento del vincolo coniugale, come delimitato dall'attrice e come, del resto, riconosciuto dallo stesso resistente che, infatti, si è riservato “[…] in ogni caso, di esperire apposita azione giudiziaria sia con riferimento a quanto dovuto al resistente in quota parte dallo scioglimento della comunione dei beni, che verrà statuita all'esito dell'odierno giudizio, sia con riferimento alla restituzione dell'auto vettura oltre all'eventuale risarcimento dei danni per la mancata consegna dei
pagina 3 di 6 beni personali del custoditi all'interno dell'ex abitazione coniugale sita in Enna Via Plebiscito CP_1
n. 30”.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4 c.p.c., lo scrivente Relatore, previo invito alle parti a precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, occorre rilevare che il resistente ha documentato di avere depositato, solo in data
24.09.2024, contestualmente, innanzi al Magistrato di Sorveglianza di Siracusa, l'istanza volta all'esecuzione della pena residua presso il domicilio (istanza rigettata il 18.10.2024) e, innanzi al
Tribunale di Sorveglianza di Catania, istanza volta all'ammissione al beneficio della misura alternativa della detenzione domiciliare, con udienza fissata al 25.01.2025.
Il differimento d'ufficio della prima udienza di comparizione ha realizzato una tempistica idonea a consentire al resistente di porre in essere gli atti volti a presenziare all'udienza: nel caso di specie, il resistente ha documentato di avere avanzato all'autorità giudiziaria competente le istanze dirette ad ottenere la detenzione domiciliare laddove, di contro, sarebbe stata sufficiente un'istanza di traduzione per la partecipazione all'udienza che, ove concessa, avrebbe consentito la comparizione personale.
La mancata fissazione di altra udienza non lede il diritto di difesa, atteso che le richieste della parte sono cristallizzate negli scritti difensivi e che la prima udienza di comparizione ha la funzione di consentire l'esperimento del tentativo di conciliazione e di pronunciare, quando occorre, i provvedimenti provvisori opportuni.
Del resto, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il tentativo di conciliazione nelle cause di divorzio, pur configurandosi come un atto necessario ai fini dell'indagine sulla irreversibilità della crisi coniugale, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio, onde la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione necessaria di una nuova udienza presidenziale, che per contro può essere omessa quando, con incensurabile apprezzamento discrezionale, non se ne ravvisi la necessità o l'opportunità” (Cass. n. 17336/2010; Cass. n.
23070/2005; Cass. n. 11059/2001).
Nella fattispecie a mani, la ricorrente ha confermato l'impossibilità di riconciliazione e il resistente, per il tramite del proprio difensore, ha insistito nelle domande formulate in comparsa, inclusa la domanda di scioglimento del matrimonio.
Inoltre, l'assenza di figli e di richieste di mantenimento rende ancor più opportuna la rapida definizione del procedimento.
pagina 4 di 6 Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta.
Invero, è stata pronunciata, con Sentenza n. 526 del 18.07.2022, la separazione giudiziale fra i coniugi e la separazione si è protratta ininterrottamente ben oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) della Legge n. 898/1970.
Non sussistono richieste di natura economica.
Quanto alle richieste del resistente di disporre l'immediata restituzione dei beni rimasti presso la casa coniugale e di disporre “la divisione e liquidazione della comunione de residuo, con attribuzione al resistente del 50% delle consistenze economiche in essere al dì della cessazione della comunione legale”, esse non possono trovare accoglimento nella presente sede, a causa della specialità del rito.
Com'è noto, infatti, le uniche domande ammissibili nei giudizi di separazione e di divorzio sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, con conseguente inammissibilità delle domande che esulano dall'oggetto tipico dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole in conseguenza della separazione o del divorzio.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e
36 c.p.c.”, sicché “le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio
(o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole” (Cass. civ., sez. I, 21.5.2009, n. 11828; Cass. civ., 15.5.2001, n. 6660; Cass. civ., 12.1.2000, n.
266).
In ordine alla regolazione delle spese processuali, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese processuali vanno liquidate in favore della ricorrente, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, in misura pari ai valori minimi previsti per i giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria in concreto non espletata e con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, in complessivi € 2.132,20, di cui € 98,00 per spese ed € 2.034,20 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
P. Q. M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: .
[...] C.F._3
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Enna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al Numero 2, Parte I, Ufficio 1, Anno 2012.
CONDANNA alla rifusione in favore di delle spese di lite, pari Controparte_1 Parte_1 ad € 2.132,20, di cui € 98,00 per spese ed € 2.034,20 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 198/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio, promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Enna alla via Aidone n. 43 presso lo studio dell'Avv. Daniela Sapone (C.F.:
) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 6 , nato a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Catania alla via Conte Ruggero n. 47 presso lo studio dell'Avv. Francesco Giarrizzo
(C.F.: ) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.03.2024, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in Enna, in data Controparte_1
25.01.2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio tenuto dal Comune di Enna al Numero 2,
Parte I, Ufficio 1, Anno 2012.
La ricorrente, premesso che all'unione coniugale non sono nati figli, ha dedotto che il Tribunale di
Enna, con Sentenza n. 550/2017, ha condannato il coniuge per il reato di cui all'art. Controparte_1
572 Codice penale ed altro, commesso in danno della moglie, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione;
pena ridotta in grado di appello ad anni 4.
La ricorrente ha dedotto e documentato che, con Sentenza n. 526/2022, resa il 18.07.2022 all'esito del giudizio iscritto al n. 1178/2017 R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con declaratoria di addebito al marito.
Premesso che non è venuto meno lo stato di separazione degli stessi coniugi e che non vi è alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa di risposta depositata il 13.05.2024, si è costituito in giudizio il sig. , CP_1
avanzando, preliminarmente, istanza di differimento della prima udienza originariamente fissata per il
12.06.2024, poi rinviata d'ufficio al 23.10.2024.
A sostegno dell'istanza di differimento, il resistente ha rappresentato di essere detenuto presso la Casa
Circondariale di Siracusa proprio in esecuzione della pena comminata dalla Sentenza del Tribunale di
Enna n. 550/2017 e che “il fine pena è previsto per il 2/12/2025 al lordo della liberazione anticipata che verrà riconosciuta, all'esito del prossimo anno di detenzione”.
pagina 2 di 6 Il resistente ha quindi chiesto di differire la trattazione della prima udienza per consentirgli di essere presente “per essere ivi sentito e partecipare al tentativo di conciliazione” (cfr. pag. 2 della comparsa di risposta).
Nel merito, associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, il resistente ha rilevato che i propri beni personali e quelli “acquistati con denaro proprio in favore della famiglia” sono “rimasti custoditi presso l'allora abitazione coniugale sita in Enna Via Plebiscito n. 30 presso la quale,
l'odierno resistente, non ha più potuto fare rientro sin dal proprio arresto avvenuto nel mese di giugno
2015” (cfr. pag. 2 della comparsa di risposta). Ha quindi chiesto di disporre l'immediata restituzione dei predetti beni.
Il resistente ha, altresì, chiesto di “onerare parte ricorrente di produrre gli estratti conto relativi al conto di gestione delle entrate del nucleo familiare, con dettaglio dei movimenti dal dì dell'arresto del resistente (giugno 2015) a quello di efficacia della sentenza di separazione personale dei coniugi” e, previa “ricostruzione della comunione de residuo”, disporre “la divisione e liquidazione della comunione de residuo, con attribuzione al resistente del 50% delle consistenze economiche in essere al dì della cessazione della comunione legale”.
All'udienza di comparizione delle parti tenutasi il 23.10.2024, la ricorrente, personalmente comparsa, ha dichiarato che non ci sono possibilità di riconciliazione.
Nonostante la predetta udienza provenisse da un rinvio d'ufficio di quella originariamente fissata al
12.06.2024, il difensore del resistente ha insistito nella domanda di differimento della prima udienza di comparizione, rilevando e documentando che il Tribunale di sorveglianza di Catania ha fissato udienza per il 25.01.2025 per decidere in ordine alla richiesta di misura alternativa della detenzione domiciliare che, se accolta, avrebbe consentito al resistente di presenziare all'udienza per essere sentito.
Alla predetta udienza del 23.10.2024, lo scrivente Relatore, preso atto delle richieste delle parti, ha ritenuto “che le richieste probatorie avanzate dal resistente non possono essere accolte, in quanto attengono a domande inammissibili nella presente sede, aventi oggetto non strettamente connesso a quella inerente lo scioglimento del vincolo coniugale, come delimitato dall'attrice e come, del resto, riconosciuto dallo stesso resistente che, infatti, si è riservato “[…] in ogni caso, di esperire apposita azione giudiziaria sia con riferimento a quanto dovuto al resistente in quota parte dallo scioglimento della comunione dei beni, che verrà statuita all'esito dell'odierno giudizio, sia con riferimento alla restituzione dell'auto vettura oltre all'eventuale risarcimento dei danni per la mancata consegna dei
pagina 3 di 6 beni personali del custoditi all'interno dell'ex abitazione coniugale sita in Enna Via Plebiscito CP_1
n. 30”.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4 c.p.c., lo scrivente Relatore, previo invito alle parti a precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, occorre rilevare che il resistente ha documentato di avere depositato, solo in data
24.09.2024, contestualmente, innanzi al Magistrato di Sorveglianza di Siracusa, l'istanza volta all'esecuzione della pena residua presso il domicilio (istanza rigettata il 18.10.2024) e, innanzi al
Tribunale di Sorveglianza di Catania, istanza volta all'ammissione al beneficio della misura alternativa della detenzione domiciliare, con udienza fissata al 25.01.2025.
Il differimento d'ufficio della prima udienza di comparizione ha realizzato una tempistica idonea a consentire al resistente di porre in essere gli atti volti a presenziare all'udienza: nel caso di specie, il resistente ha documentato di avere avanzato all'autorità giudiziaria competente le istanze dirette ad ottenere la detenzione domiciliare laddove, di contro, sarebbe stata sufficiente un'istanza di traduzione per la partecipazione all'udienza che, ove concessa, avrebbe consentito la comparizione personale.
La mancata fissazione di altra udienza non lede il diritto di difesa, atteso che le richieste della parte sono cristallizzate negli scritti difensivi e che la prima udienza di comparizione ha la funzione di consentire l'esperimento del tentativo di conciliazione e di pronunciare, quando occorre, i provvedimenti provvisori opportuni.
Del resto, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il tentativo di conciliazione nelle cause di divorzio, pur configurandosi come un atto necessario ai fini dell'indagine sulla irreversibilità della crisi coniugale, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio, onde la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione necessaria di una nuova udienza presidenziale, che per contro può essere omessa quando, con incensurabile apprezzamento discrezionale, non se ne ravvisi la necessità o l'opportunità” (Cass. n. 17336/2010; Cass. n.
23070/2005; Cass. n. 11059/2001).
Nella fattispecie a mani, la ricorrente ha confermato l'impossibilità di riconciliazione e il resistente, per il tramite del proprio difensore, ha insistito nelle domande formulate in comparsa, inclusa la domanda di scioglimento del matrimonio.
Inoltre, l'assenza di figli e di richieste di mantenimento rende ancor più opportuna la rapida definizione del procedimento.
pagina 4 di 6 Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta.
Invero, è stata pronunciata, con Sentenza n. 526 del 18.07.2022, la separazione giudiziale fra i coniugi e la separazione si è protratta ininterrottamente ben oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) della Legge n. 898/1970.
Non sussistono richieste di natura economica.
Quanto alle richieste del resistente di disporre l'immediata restituzione dei beni rimasti presso la casa coniugale e di disporre “la divisione e liquidazione della comunione de residuo, con attribuzione al resistente del 50% delle consistenze economiche in essere al dì della cessazione della comunione legale”, esse non possono trovare accoglimento nella presente sede, a causa della specialità del rito.
Com'è noto, infatti, le uniche domande ammissibili nei giudizi di separazione e di divorzio sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, con conseguente inammissibilità delle domande che esulano dall'oggetto tipico dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole in conseguenza della separazione o del divorzio.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e
36 c.p.c.”, sicché “le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio
(o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole” (Cass. civ., sez. I, 21.5.2009, n. 11828; Cass. civ., 15.5.2001, n. 6660; Cass. civ., 12.1.2000, n.
266).
In ordine alla regolazione delle spese processuali, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese processuali vanno liquidate in favore della ricorrente, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, in misura pari ai valori minimi previsti per i giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria in concreto non espletata e con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, in complessivi € 2.132,20, di cui € 98,00 per spese ed € 2.034,20 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
P. Q. M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: .
[...] C.F._3
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Enna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al Numero 2, Parte I, Ufficio 1, Anno 2012.
CONDANNA alla rifusione in favore di delle spese di lite, pari Controparte_1 Parte_1 ad € 2.132,20, di cui € 98,00 per spese ed € 2.034,20 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6