TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 26/08/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1701/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Em_1 Parte_1 C.F._1
TREBASTONI ERMANNO
-ricorrente-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. MENALLO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO
-resistente-
*
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 23 dicembre 2021, notificato a controparte il 23 giugno 2022,
[...]
ha convenuto in giudizio , per sentirlo condannare al Parte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dell'immobile di sua proprietà sito a Piazza
Armerina in via Libero Grassi n. 69, per il periodo dal 18.03.2016 al 20.01.2018.
In particolare, l'attore ha dedotto: i) di essere comproprietario insieme alla sorella per quote uguali, Controparte_2 dell'immobile ubicato a Piazza Armerina in via Libero Grassi n. 69, identificato nel N.C.E.U. al fg.
129, part. 109, sub. 3, pervenuto agli stessi per successione dalla madre (nata a Persona_1
Piazza Armerina il 25.11.1938, ivi deceduta il 26.01.1983) e dal padre (nato a Persona_2
Mazzarino il 09.02.1930 e deceduto a Enna il 3.10.1995);
ii) che, nel mese di settembre 2014, ha consegnato temporaneamente le proprie chiavi dell'immobile ad
, il quale saltuariamente frequentava la casa, avendo instaurato una relazione Controparte_1 sentimentale con;
Controparte_2
iii) che il resistente e si sono rifiutati di restituire la copia delle chiavi Controparte_2 temporaneamente consegnate agli stessi dal ricorrente;
iv) che, con ordinanza del 17.07.2017, emessa nella causa iscritta al n. R.G. 549/2016, il Tribunale di
Enna ha dichiarato il diritto di comproprietà di in ragione del 50% sul predetto Parte_2 immobile sito a Piazza Armerina), e la relativa facoltà di godere del predetto immobile al pari dell'altra proprietaria, condannando in solido e Controparte_2 Controparte_2 CP_1
, a consegnare a copia delle chiavi e del telecomando di accesso
[...] Parte_2 al suddetto immobile;
v) che avverso la suddetta ordinanza è stato proposto appello dichiarato improcedibile dalla Corte
d'Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 111/2018, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G.
499/2017, avverso la quale non è stata proposta impugnazione;
vi) che la riconsegna delle chiavi e del telecomando, necessari per l'accesso nell'appartamento oggetto di causa, è avvenuta soltanto in data 20.1.2018; vii) di avere quindi subito un danno da mancato godimento pro-quota dell'immobile nel periodo intercorso tra la data dello spossessamento (18.03.2016) e la data di riconsegna delle chiavi
(20.01.2018); viii) che, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto n. R.G. 1582/2018, promosso per la stima del valore locativo dell'immobile, il consulente nominato dal Tribunale di Enna ha stimato il valore locativo dell'immobile, abitato da e nel Controparte_2 Controparte_1 periodo dal 18.03.2016 al 20.01.2018, in € 19.400,00; ix) di avere quindi subito un danno per mancato godimento dell'immobile pari alla metà di tale importo, ossia ad € 9.700,00, essendo proprietario del 50% dello stesso.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto, il quale, eccepita in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del preventivo tentativo obbligatorio di
2 mediazione ex art. 5 del d.lgs. 4/3/2010 n. 28, ha contestato nel merito le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario e dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione del termine per l'espletamento del preventivo tentativo obbligatorio di mediazione, in ragione del fatto che la domanda proposta dal ricorrente non verte in materia di comodato bensì di risarcimento danni per occupazione sine titulo di immobile, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c.
Indi, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
L'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del preventivo tentativo obbligatorio di mediazione non merita accoglimento.
Ed invero, la domanda di condanna proposta dal ricorrente va qualificata come domanda di risarcimento del danno per occupazione sine titulo di immobile, in quanto volta ad ottenere il risarcimento del danno subito per il mancato godimento dell'immobile di sua proprietà, e pertanto non rientra tra le controversie per le quali l'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 prevede l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria quale condizioni di procedibilità della domanda.
In ordine al merito della controversia, si rileva che, nelle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di: € 3.700,00 a titolo di perdita del godimento dell'immobile di sua proprietà sito a Piazza Armerina in via Libero Grassi n. 69, per il periodo dal 18.03.2016 al
20.01.2018; € 1.331,64 per spese vive sostenute per il giudizio di a.t.p. avente R.G. 1582/2018; €
2.225,00 per spese legali del giudizio di a.t.p. (di cui € 540,00 per fase di studio, € 675,00 per fase introduttiva, € 1.010 per fase istruttoria), oltre accessori di legge, secondo quanto previsto dal tariffario forense in tema di “procedimenti di istruzione preventiva”.
Con riferimento alla fattispecie di cui è causa, giova rammentare che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affermato che "nella occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
tale pregiudizio, se non può essere provato nel suo
3 preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. (Corte Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 33645/22):
Nella medesima pronuncia la suprema Corte ha chiarito che il danno per il proprietario, non può qualificarsi come danno “in re ipsa”, legato al mero “non uso”, ma, al più, come danno “presunto” o danno “normale” legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto).
Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Orbene sulla scorta dei principi enunciati il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, il ricorrente abbia provato che nel periodo dal 18.03.2016 (data di inizio dello spossessamento) al 20.01.2018 (data di riconsegna delle chiavi) è stato privato della facoltà di godere e disporre dell'immobile ubicato a Piazza
Armerina in via Libero Grassi n. 69, identificato nel N.C.E.U. al fg. 129, part. 109, sub. 3 (cfr. doc. 6, 9 fascicolo ricorrente).
Peraltro, il convenuto non ha contestato in modo specifico le circostanze dedotte dal ricorrente della perdita del godimento del bene immobile nel periodo indicato e dell'impossibilità di esercitare i suoi diritti in qualità di comproprietario del predetto immobile.
Provata la lesione del diritto del ricorrente di godere del bene immobile di cui è causa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione sine titulo da parte del convenuto, il danno subito dal ricorrente deve essere liquidato facendo riferimento al valore del canone locativo di mercato nel periodo indicato.
Dalla perizia di stima redatta dal c.t.u. nominato dal Tribunale di Enna nel giudizio per l'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G. 1582/2018, dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire, in quanto l'elaborato peritale ha risposto con coerenza e linearità al quesito formulato, il valore del canone di locazione dell'immobile e del terreno circostante, nel periodo dal 18.03.2016 al 20.01.2018, è stato stimato in € 19.400,00 (cfr. doc. n. 13 fascicolo ricorrente).
Senonché parte ricorrente, pur avendo prodotto la predetta relazione di stima e pur avendo dedotto che, essendo proprietario soltanto del 50% dell'immobile, il danno andrebbe quantificato in € 9.700,00, ossia nella metà dell'importo stimato in € 19.400,00, nelle conclusioni, richiamate anche in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di € 3.700,00 a titolo di perdita di godimento del bene.
Ne consegue quindi che, in ossequio al principio dispositivo, la domanda del ricorrente va accolta nella misura in cui il danno è stato quantificato nelle sue conclusioni e che quindi il convenuto va condannato
4 al risarcimento dei danni subiti liquidati nel complessivo importo di e 3.700,00. Sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalle scadenze mensili per il pagamento del canone di locazione al saldo effettivo, in quanto è pacifico che l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile. Ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
55/24, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e della natura documentale della causa.
Con riferimento alle spese di c.t.u. sostenute dal ricorrente in sede di accertamento tecnico preventivo trova applicazione il seguente principio giurisprudenziale: “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente
e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr. Cass. sentenza n. 14268/17). Pertanto, per tali spese ante causam deve trovare applicazione il medesimo criterio sopra applicato per le spese di lite e vanno quindi poste a carico del convenuto.
***
P.Q.M.
1) accoglie la domanda di e, conseguentemente, condanna Parte_2 [...]
al pagamento di € 3.700,00 a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento CP_1 dell'immobile di proprietà di sito a Piazza Armerina in via Libero Grassi n. Parte_2
69, per il periodo dal 18.03.2016 al 20.01.2018, oltre ad interessi dalle singole scadenze mensili al saldo;
2) pone a carico del convenuto le spese del giudizio di accertamento tecnico Controparte_1 preventivo (R.G.1582/2018);
5) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio e del giudizio di Controparte_1 accertamento tecnico preventivo in favore di che si liquidano in una Parte_2 complessiva somma pari ad € 3.750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, spese generali al 15%, oltre IVA se ed in quanto dovuta e CPA come per legge.
Enna, 26/08/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Em_1 Parte_1 C.F._1
TREBASTONI ERMANNO
-ricorrente-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. MENALLO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO
-resistente-
*
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 23 dicembre 2021, notificato a controparte il 23 giugno 2022,
[...]
ha convenuto in giudizio , per sentirlo condannare al Parte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dell'immobile di sua proprietà sito a Piazza
Armerina in via Libero Grassi n. 69, per il periodo dal 18.03.2016 al 20.01.2018.
In particolare, l'attore ha dedotto: i) di essere comproprietario insieme alla sorella per quote uguali, Controparte_2 dell'immobile ubicato a Piazza Armerina in via Libero Grassi n. 69, identificato nel N.C.E.U. al fg.
129, part. 109, sub. 3, pervenuto agli stessi per successione dalla madre (nata a Persona_1
Piazza Armerina il 25.11.1938, ivi deceduta il 26.01.1983) e dal padre (nato a Persona_2
Mazzarino il 09.02.1930 e deceduto a Enna il 3.10.1995);
ii) che, nel mese di settembre 2014, ha consegnato temporaneamente le proprie chiavi dell'immobile ad
, il quale saltuariamente frequentava la casa, avendo instaurato una relazione Controparte_1 sentimentale con;
Controparte_2
iii) che il resistente e si sono rifiutati di restituire la copia delle chiavi Controparte_2 temporaneamente consegnate agli stessi dal ricorrente;
iv) che, con ordinanza del 17.07.2017, emessa nella causa iscritta al n. R.G. 549/2016, il Tribunale di
Enna ha dichiarato il diritto di comproprietà di in ragione del 50% sul predetto Parte_2 immobile sito a Piazza Armerina), e la relativa facoltà di godere del predetto immobile al pari dell'altra proprietaria, condannando in solido e Controparte_2 Controparte_2 CP_1
, a consegnare a copia delle chiavi e del telecomando di accesso
[...] Parte_2 al suddetto immobile;
v) che avverso la suddetta ordinanza è stato proposto appello dichiarato improcedibile dalla Corte
d'Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 111/2018, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G.
499/2017, avverso la quale non è stata proposta impugnazione;
vi) che la riconsegna delle chiavi e del telecomando, necessari per l'accesso nell'appartamento oggetto di causa, è avvenuta soltanto in data 20.1.2018; vii) di avere quindi subito un danno da mancato godimento pro-quota dell'immobile nel periodo intercorso tra la data dello spossessamento (18.03.2016) e la data di riconsegna delle chiavi
(20.01.2018); viii) che, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto n. R.G. 1582/2018, promosso per la stima del valore locativo dell'immobile, il consulente nominato dal Tribunale di Enna ha stimato il valore locativo dell'immobile, abitato da e nel Controparte_2 Controparte_1 periodo dal 18.03.2016 al 20.01.2018, in € 19.400,00; ix) di avere quindi subito un danno per mancato godimento dell'immobile pari alla metà di tale importo, ossia ad € 9.700,00, essendo proprietario del 50% dello stesso.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto, il quale, eccepita in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del preventivo tentativo obbligatorio di
2 mediazione ex art. 5 del d.lgs. 4/3/2010 n. 28, ha contestato nel merito le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario e dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione del termine per l'espletamento del preventivo tentativo obbligatorio di mediazione, in ragione del fatto che la domanda proposta dal ricorrente non verte in materia di comodato bensì di risarcimento danni per occupazione sine titulo di immobile, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c.
Indi, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
L'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del preventivo tentativo obbligatorio di mediazione non merita accoglimento.
Ed invero, la domanda di condanna proposta dal ricorrente va qualificata come domanda di risarcimento del danno per occupazione sine titulo di immobile, in quanto volta ad ottenere il risarcimento del danno subito per il mancato godimento dell'immobile di sua proprietà, e pertanto non rientra tra le controversie per le quali l'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 prevede l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria quale condizioni di procedibilità della domanda.
In ordine al merito della controversia, si rileva che, nelle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di: € 3.700,00 a titolo di perdita del godimento dell'immobile di sua proprietà sito a Piazza Armerina in via Libero Grassi n. 69, per il periodo dal 18.03.2016 al
20.01.2018; € 1.331,64 per spese vive sostenute per il giudizio di a.t.p. avente R.G. 1582/2018; €
2.225,00 per spese legali del giudizio di a.t.p. (di cui € 540,00 per fase di studio, € 675,00 per fase introduttiva, € 1.010 per fase istruttoria), oltre accessori di legge, secondo quanto previsto dal tariffario forense in tema di “procedimenti di istruzione preventiva”.
Con riferimento alla fattispecie di cui è causa, giova rammentare che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affermato che "nella occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
tale pregiudizio, se non può essere provato nel suo
3 preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. (Corte Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 33645/22):
Nella medesima pronuncia la suprema Corte ha chiarito che il danno per il proprietario, non può qualificarsi come danno “in re ipsa”, legato al mero “non uso”, ma, al più, come danno “presunto” o danno “normale” legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto).
Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Orbene sulla scorta dei principi enunciati il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, il ricorrente abbia provato che nel periodo dal 18.03.2016 (data di inizio dello spossessamento) al 20.01.2018 (data di riconsegna delle chiavi) è stato privato della facoltà di godere e disporre dell'immobile ubicato a Piazza
Armerina in via Libero Grassi n. 69, identificato nel N.C.E.U. al fg. 129, part. 109, sub. 3 (cfr. doc. 6, 9 fascicolo ricorrente).
Peraltro, il convenuto non ha contestato in modo specifico le circostanze dedotte dal ricorrente della perdita del godimento del bene immobile nel periodo indicato e dell'impossibilità di esercitare i suoi diritti in qualità di comproprietario del predetto immobile.
Provata la lesione del diritto del ricorrente di godere del bene immobile di cui è causa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione sine titulo da parte del convenuto, il danno subito dal ricorrente deve essere liquidato facendo riferimento al valore del canone locativo di mercato nel periodo indicato.
Dalla perizia di stima redatta dal c.t.u. nominato dal Tribunale di Enna nel giudizio per l'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G. 1582/2018, dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire, in quanto l'elaborato peritale ha risposto con coerenza e linearità al quesito formulato, il valore del canone di locazione dell'immobile e del terreno circostante, nel periodo dal 18.03.2016 al 20.01.2018, è stato stimato in € 19.400,00 (cfr. doc. n. 13 fascicolo ricorrente).
Senonché parte ricorrente, pur avendo prodotto la predetta relazione di stima e pur avendo dedotto che, essendo proprietario soltanto del 50% dell'immobile, il danno andrebbe quantificato in € 9.700,00, ossia nella metà dell'importo stimato in € 19.400,00, nelle conclusioni, richiamate anche in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di € 3.700,00 a titolo di perdita di godimento del bene.
Ne consegue quindi che, in ossequio al principio dispositivo, la domanda del ricorrente va accolta nella misura in cui il danno è stato quantificato nelle sue conclusioni e che quindi il convenuto va condannato
4 al risarcimento dei danni subiti liquidati nel complessivo importo di e 3.700,00. Sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalle scadenze mensili per il pagamento del canone di locazione al saldo effettivo, in quanto è pacifico che l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile. Ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
55/24, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e della natura documentale della causa.
Con riferimento alle spese di c.t.u. sostenute dal ricorrente in sede di accertamento tecnico preventivo trova applicazione il seguente principio giurisprudenziale: “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente
e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr. Cass. sentenza n. 14268/17). Pertanto, per tali spese ante causam deve trovare applicazione il medesimo criterio sopra applicato per le spese di lite e vanno quindi poste a carico del convenuto.
***
P.Q.M.
1) accoglie la domanda di e, conseguentemente, condanna Parte_2 [...]
al pagamento di € 3.700,00 a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento CP_1 dell'immobile di proprietà di sito a Piazza Armerina in via Libero Grassi n. Parte_2
69, per il periodo dal 18.03.2016 al 20.01.2018, oltre ad interessi dalle singole scadenze mensili al saldo;
2) pone a carico del convenuto le spese del giudizio di accertamento tecnico Controparte_1 preventivo (R.G.1582/2018);
5) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio e del giudizio di Controparte_1 accertamento tecnico preventivo in favore di che si liquidano in una Parte_2 complessiva somma pari ad € 3.750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, spese generali al 15%, oltre IVA se ed in quanto dovuta e CPA come per legge.
Enna, 26/08/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
5