Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 2296
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Sentenza 15 dicembre 2025

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Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato sentenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un'amministrazione pubblica avverso il D.I. n. 754/2024, con cui era stata condannata al pagamento di € 36.080,49 in favore di una dipendente per il mancato integrale pagamento di ore lavorate, qualificate come "prestazione aggiuntiva" anziché "straordinario COVID-19". L'amministrazione opponente ha eccepito preliminarmente l'insussistenza dei presupposti di ammissibilità del decreto ingiuntivo, sostenendo che il parziale inadempimento non costituiva prova scritta di certezza, liquidità ed esigibilità. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria, argomentando che l'accettazione da parte della dipendente del regime di "straordinario COVID-19", come previsto da una nota aziendale del 23 dicembre 2020, escludeva il diritto a compensi maggiorati secondo il regime delle "prestazioni aggiuntive" previsto dalla normativa emergenziale (art. 1, comma 464, L. n. 178/2020). L'amministrazione ha precisato che il codice "straordinario COVID-19" era una misura organizzativa per distinguere le ore lavorate presso i centri vaccinali e che la dipendente aveva aderito alla manifestazione di interesse con la consapevolezza di essere retribuita a titolo di lavoro straordinario, secondo parametri contrattuali ordinari, anche per prestazioni rese nel 2022, sebbene la misura fosse stata dettata per il 2021. Si è opposta, infine, alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. La dipendente opposta ha invece sostenuto la fondatezza della pretesa creditoria, evidenziando che le ore di "straordinario COVID-19" erano documentate e che la normativa emergenziale prevedeva espressamente un compenso orario lordo di € 50/h per il personale sanitario, tariffa già riconosciuta ad altri dipendenti. Ha affermato che la denominazione "straordinario COVID-19" era stata utilizzata solo per specificare l'attività e distinguerla dal lavoro ordinario, ma che le prestazioni dovevano essere qualificate come "prestazioni aggiuntive" ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del CCNL comparto sanitario 2016-2018, data la loro diversità rispetto al lavoro ordinario e straordinario previsto dal CCNL. Ha contestato, inoltre, la mancata prova da parte dell'amministrazione di aver rendicontato alla Regione Campania per ottenere i fondi e ha lamentato disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori di altre aziende sanitarie.

Il Tribunale di Salerno ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. Il Giudice ha aderito all'orientamento giurisprudenziale, richiamando sentenze della Corte d'Appello di Salerno, secondo cui, nel caso di specie, la dipendente aveva aderito a un bando del 23 dicembre 2020 che prevedeva espressamente la retribuzione a titolo di "straordinario COVID-19", costituente "lex specialis" accettata dalla lavoratrice. Tale bando, pubblicato anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 178/2020, non prevedeva l'espletamento di "prestazioni aggiuntive" ai sensi del CCNL. Pertanto, la lavoratrice non poteva rivendicare ex post una modalità di compenso differente da quella prevista dal bando, ispirato a esigenze di contenimento della spesa. La normativa emergenziale, inoltre, prevedeva la mera "possibilità" per le Aziende Sanitarie di ricorrere alle prestazioni aggiuntive, non un obbligo. Di conseguenza, essendo la dipendente stata regolarmente remunerata secondo le tariffe contrattuali relative al lavoro straordinario, la pretesa creditoria azionata è stata ritenuta infondata. La controvertibilità in diritto della questione, decisa in modo differente in numerosi precedenti di merito, ha giustificato l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 2296
    Giurisdizione : Trib. Salerno
    Numero : 2296
    Data del deposito : 15 dicembre 2025

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