TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 03/06/2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6280 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale e legale rapp.te p.t., con sede legale in , alla Via Nizza, n. 146, rapp.ta e Pt_1
difesa dall'avv. Pierpaolo Pesce, in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore:
PEC: Email_1
Ricorrente - opponente
E
, nata a [...] [...] (C.F.: ), CP_1 Pt_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di comparsa e di costituzione,
dall'avv. Gerardina Pennimpede e dall'avv. Alessio De Gregorio, elettivamente domiciliata in , alla Via Settimio Mobilio, n. 68, presso lo studio dell'avv. Gerardina Pennimpede;
Pt_1
PEC: .salerno. ; Email_2 CP_2
1 Email_4
Resistente - opposto
OGGETTO: retribuzione (opposizione a D.I. n. 754/2024 del 12/11/2024).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 02/012/2024, la ricorrente presentava opposizione avverso il D.I.
n. 754/2024 del 12/11/2024, emesso dal Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, nell'ambito del procedimento n. 5612/2024 R.G., con il quale era stata condannata a pagare nei confronti di la somma di € 36.080.49, derivante dal mancato integrale pagamento CP_1
degli importi dovuti per le ore lavorate, retribuite a titolo di straordinario e non come c.d.
prestazione aggiuntiva, oltre interessi e spese della procedura.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 633 e ss c.p.c., in quanto il dedotto parziale inadempimento dell' non costituiva prova scritta, né di certezza, liquidità ed esigibilità, idonea a Pt_2
fondare la richiesta di decreto ingiuntivo, fondato su una interpretazione normativa non applicabile al caso di specie.
Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa creditoria, richiamando la consolidata giurisprudenza, secondo la quale l'accettazione dalla modalità di pagamento in “regime di straordinario COVID-19” escludeva il diritto a compensi computati in maniera maggiorata secondo tutt'altro regime.
Infatti, le prestazioni aggiuntive richiamate dall'art. 1, comma 464, della Legge n.
178/2020, non erano sussumibili sotto il paradigma del lavoro straordinario, bensì si riferivano alla c.d. intramoenia diretta oppure di supporto, peculiare istituto da non confondere con quello del lavoro straordinario.
2 L'Ente rappresentava, altresì, che la decisione di segnalare le ore presso i centri vaccinali con il “codice dedicato”, rappresentava una misura organizzativa dei vertici aziendali, per distinguere le ore di straordinario svolte presso gli stessi centri vaccinali, da quelle rese per le attività di servizio istituzionale.
Quindi, il codice “covid” non giustificava un trattamento economico orario differenziato,
essendo solo uno strumento attuato anche per la tutela del lavoratore che si spostava dal proprio ufficio ad una diversa sede, cui era ordinariamente assegnato.
La ricorrente, inoltre, aveva manifestato la propria disponibilità a prendere parte al reclutamento del personale sanitario ed amministrativo per l'espletamento delle procedure operative per la campagna vaccinale come regolamentate con nota prot. n. 258131 del 23
dicembre 2020, a firma del Direttore Generale, dott. , e del Direttore GRU, Persona_1
dott. , in cui erano espressamente specificate le modalità di Persona_2
erogazione del compenso “in regime di straordinario COVID-19”, aderendo a tale avviso.
Di conseguenza le ore prestate nei centri di vaccinazione allestiti dall erano Parte_3
state regolarmente timbrate in ingresso ed in uscita dal turno con il codice 10
“Straordinario Vaccini Covid-19”, come da direttive aziendali, e liquidate
“utilizzando i parametri contrattuali per le singole figure professionali del comparto
personale sanitario, (…) del valore della voce straordinario con le eventuali percentuali in
aggiunta per servizio festivo e/o notturno”, pari rispettivamente a € 15,35 per ogni ora lavorata in orario straordinario diurno ed € 17,36 per ogni ora lavorata in orario straordinario festivo e notturno.
E l'inequivocabilità dell'istituto contrattuale applicato (lavoro straordinario) era anche connaturata alla circostanza dell'avvenuto raggruppamento nel medesimo avviso di diverse figure professionali, sia del ruolo sanitario che del ruolo tecnico che amministrativo, inglobando in tal modo anche categorie di lavoratori per le quali non era
3 normativamente prevista l'applicazione dell'istituto contrattuale (attività aggiuntiva)
invocato dalla ricorrente.
L'Ente opponente evidenziava, altresì, che la ricorrente aveva invocato il pagamento delle prestazioni rese anche nel corso dell'anno 2022, pur essendo stata la misura dettata solo ed esclusivamente in riferimento all'anno 2021.
Gli operatori sanitari nell'aderire alla manifestazione d'interesse dell erano Parte_3
ben consapevoli che sarebbero stati retribuiti a titolo di lavoro straordinario, ciò in quanto se l'azienda avesse richiesto prestazioni aggiuntive non solo avrebbe dovuto avere uno stanziamento di somme aggiuntive e congrue per sostenere i maggiori costi, ma avrebbe anche indetto una specifica manifestazione d'interesse pretendendo che l'attività prestata per la campagna vaccinale si dovesse svolgesse al di fuori dell'orario di servizio ed alternativa al lavoro straordinario.
Si opponeva, infine, alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
non sussistendo i presupposti di legge previsti dall'art. 648 c.p.c
Sulla scorta di tali argomentazioni, chiedeva al Tribunale di:
<a) dichiarare, nel merito, nullo e di nessun effetto e comunque revocato il decreto
ingiuntivo n. 754/24, depositato in cancelleria in data 12.11.24, emesso dal Tribunale di
SALERNO, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona del Giudice Dott. Caterina
Petrosino, su ricorso iscritto al R.g.n. 5612/24, perché infondata la relativa sottesa pretesa
creditoria, e comunque ingiusto, illegittimo ed in ogni caso privo dei presupposti di legge
necessari alla sua emissione;
b) condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze di lite secondo legge.>>.
2. Instaurato il contraddittorio con la ricorrente in monitorio, quest'ultima si costituiva con memoria depositata il 05/05/2025 nella quale evidenziava la fondatezza della pretesa creditoria, in quanto la stessa aveva aderito alla manifestazione di interesse con la quale l aveva richiesto al proprio personale dipendente l'adesione alla campagna Parte_3
4 vaccinale Covid-19; le ore di “straordinario covid-19” lavorate erano documentate dalle stampe del cartellino marcatempo;
la normativa emergenziale aveva previsto espressamente il compenso di € 50/h lordi per il personale sanitario (mentre per i medici
€ 80/h); l aveva già riconosciuto e liquidato la tariffa di € 50/h lordi in favore Parte_3
di altri dipendenti.
Evidenziava che l'attività lavorativa resa nell'ambito della campagna vaccinale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 era stata denominata “straordinario covid-19” al solo fine di specificarla e distinguerla dal lavoro ordinario prestato dalla dipendente negli anni 2021-2022 e che l'Ente nella manifestazione di interesse informava gli interessati che il lavoro prestato sarebbe stato retribuito in regime di “straordinario
Covid-19”, senza tuttavia specificare il compenso orario.
Pertanto, nulla era imputabile alla stessa in ordine al nome utilizzato “straordinario covid-
19” in luogo di “prestazioni aggiuntive”.
Invero, era evidente che l'attività lavorativa resa nell'ambito della campagna vaccinale era diversa da quella del lavoro ordinario e straordinario previsto dal C.C.N.L.
E tale circostanza era dimostrata dal fatto che la medesima , sia nelle buste Parte_3
paga che nelle stampe di cartellino, faceva espresso riferimento allo “straordinario covid-
19” per rendicontare e liquidare un'attività che ben sapeva essere diversa e distinta rispetto a quella ordinaria, tant'è vero che forniva al proprio personale dipendente impiegato nella campagna vaccinale uno specifico codice di marcatura “E-10”, annotato in busta paga con la sigla “VC”.
Pertanto, occorreva prescindere dal nomen iuris utilizzato in quanto le prestazioni dovevano essere qualificate per il loro effettivo contenuto, ossia prestazioni aggiuntive,
disciplinate dall'art. 6, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. del comparto sanitario 2016-2018.
In merito alla mancata erogazione dei fondi da parte della Regione Campania evidenziava che l non aveva fornito alcuna prova di aver rendicontato la Regione al fine di Pt_2
5 vedersi riconosciuta la quota parte spettante per l'attività espletata dal personale sanitario chiamato per la vaccinazione di “massa”.
Evidenziava, inoltre, la disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori appartenenti alla medesima categoria professionale presso altre aziende sanitarie, e impegnati in prestazioni analoghe durante la campagna vaccinale Covid-19, nei confronti dei quali la datrice di lavoro aveva provveduto al pagamento della tariffa oraria di € 50/h lordi.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di:
<a) In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art.
648 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.
b) Nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'opposizione proposta dall'
[...]
, c.f./p.iva , e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Pt_3 P.IVA_1
c) Il tutto con vittorie di spese e onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.>>.
3. Con ordinanza del 03/06/2025 il G.d.L. rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinviava per la discussione all'udienza del 28/11/2025 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
E, infatti, il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento espresso in molteplici decisioni sia da questa Sezione Lavoro che, da ultimo, della Corte d'Appello di Salerno, con le sentenze n. 280/2025, n. 265/2025 e n. 382/2025, le cui motivazioni, complete e analitiche, ai sensi
6 dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., vanno sostanzialmente ribadite in questa sede, stante l'identità delle questioni giuridiche oggetto della presente controversia con quelle decise con la suddetta decisione.
In particolare la Corte d'Appello (nella sent. n. 265/2025 pubbl. il 21/07/2025), in caso del tutto similare a quello in esame ha evidenziato che: <Nel caso de quo, risulta per tabulas
che, con bando pubblicato il 23.12.2020, anteriormente alla entrata in vigore della predetta
Parte normativa, la ha acquisito dichiarazioni di interesse e disponibilità da parte del
personale sanitario per l'espletamento delle operazioni connesse alla campagna vaccinale,
prevedendo espressamente la relativa retribuzione a titolo di straordinario ( “… la turnazione
prevista si articolerà dalle ore 8.00 alle 18.00 ed il lavoro prestato sarà retribuito in regime
di straordinario Covid 19").
Detto bando, costituente lex specialis, è stato accettato dall'odierna appellante all'atto della
sua adesione e manifestazione di interesse e disponibilità.
Il reclutamento prospettato dal suddetto bando non prevedeva, pubblicato anteriormente
all'entrata in vigore della L. 178/2020, l'espletamento di "prestazioni aggiuntive", ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lett. d) del CCNL triennio 2016-2018, relativo comparto del S.S.N., di
cui all'accordo del 21 maggio 2018. Non poteva quindi fare riferimento alle prestazioni
aggiuntive previste dalla suddetta normativa, con tariffa oraria maggiorata rispetto al CCNL.
Va escluso quindi (…) il diritto alla remunerazione delle prestazioni espletate (in
connessione alle operazioni vaccinali) secondo il regime delle “prestazioni aggiuntive”,
Parte posto che l non aveva prospettato il ricorso a tale istituto né nella versione contrattuale
ordinariamente prevista dal CCNL né nella versione “a tariffa maggiorata” di cui alla L.
178/2020.
Considerato che la lavoratrice ha aderito al predetto bando e manifestato la propria
disponibilità a prestare “lavoro retribuito in regime di straordinario”, non può rivendicare il
diritto di far valere -ex post- una modalità di compenso differente da quella prevista dal
7 bando anzidetto, chiaramente e legittimamente ispirato ad esigenze aziendali di
contenimento del tetto di spesa sanitaria.
Né peraltro, con la postuma entrata in vigore della norma invocata dalla parte appellante, è
Parte stato obbligatoriamente imposto alle di fare ricorso, per le esigenze connesse alla
somministrazione dei vaccini, all'istituto delle “prestazioni aggiuntive” avendo di contro, tale
normativa previsto la mera “possibilità” per le Aziende Sanitarie di ricorrere ad esse nel caso
di insufficienza del personale e nei limiti dell'importo di spesa ivi stabilito>>.
Orbene, anche nel caso in esame, come in quello esaminato dalla Corte, la ricorrente ha aderito al medesimo avviso indetto con nota prot. n. 258131 del 23 CP_1
dicembre 2020, sicché i principi giuridici testé affermati risultano pienamente trasponibili al caso in esame, non essendo a lei riconoscibile – per le ragioni anzidette – il compenso per l'attività lavorativa straordinaria resa nel corso della campagna vaccinale Covid-19 nella misura stabilita dall'art. 1 co. 464 L. 30/12/2020 n.178, ma risultando legittima la remunerazione secondo le tariffe contrattuali relative al lavoro straordinario.
Di conseguenza, non essendo contestata la circostanza che la ricorrente sia stata regolarmente remunerata per l'attività resa in base alle tariffe relative all'attività lavorativa straordinaria contemplate dalla vigente contrattazione collettiva, la pretesa creditoria azionata è da ritenere infondata e va rigettata, con la conseguente revoca del D.I. opposto.
L'oggettiva controvertibilità in diritto della questione, che risulta essere stata decisa in modo differente in numerosi precedenti di merito, rende doverosa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. 6280 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 754/2024 del
8 12/11/2024);
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 12.12.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
9