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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/01/2024, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott. Riccardo Rosetti Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3729 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 marzo 2023, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente, elettivamente domiciliata in Tarquinia, Via di Porta Tarquinia n. 27,
presso lo studio dell'avv. Roberta Papalini, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
2
, nato a [...], il [...] e residente in [...]di CP_1
Castro, elettivamente domiciliato in Grosseto, Corso Carducci n. 26, presso lo studio degli Avv.ti Alessandro Oneto e CO Carollo, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 marzo 2023 le parti precisavano le conclusioni come da verbale di causa, con richiesta dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in cancelleria il 2.12.2020 Parte_1
deduceva:
- di aver contratto matrimonio con il 14 maggio 1978 in CP_1
Montalto di Castro;
- che dalla unione matrimoniale erano nati i figli il 17/10/1979 e Per_1
CO, il 25/11/1986, entrambi ormai maggiorenni ed autonomi;
- che in data 21/01/2019 i coniugi si erano separati con accordo consensuale reso all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montalto di
Castro, modificato il 25 marzo 2019, sempre innanzi all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Montalto di Castro, disponendo di comune accordo che 3
il marito corrisponda alla moglie un assegno di mantenimento di euro 400,00
mensili;
- che la casa coniugale sita in Montalto di Castro, Strada di Campomorto
n. 3, era di proprietà esclusiva della ricorrente, essendo stata edificata su terreno di sua esclusiva proprietà.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporre un assegno divorzile a carico del di 400,00 euro mensili. CP_1
si costituiva in giudizio deducendo: CP_1
- che la separazione era stata modificata consensualmente sul presupposto che la ricorrente non lavorava e non aveva fonti di reddito, avendo appreso invece il resistente che la aveva iniziato a percepire il reddito Pt_1
di cittadinanza nella cifra mensile di euro 516,00;
- che il resistente formulava espressa riserva di autonomo giudizio per conseguire la ripetizione delle somme sostenute per la costruzione dell'immobile intestato alla ricorrente, ammontanti ad euro 96.000,00 ma derivanti dalla vendita di un precedente immobile rientrante nella comunione legale e da un contratto di finanziamento acceso presso ed in seguito Org_1
presso la per un importo complessivo pari ad euro 36.047,00 Org_2
suddiviso in 72 rate di euro 500,66 mensili;
- che il resistente non aveva ulteriori entrate rispetto alla propria pensione.
Tanto dedotto e rilevato richiedeva di dichiarare CP_1
l'autonomia patrimoniale delle parti con rigetto della richiesta di assegno divorzile a favore della o, in subordine, ridurre l'importo a cifra ritenuta Pt_1
congrua dal Tribunale.
All'udienza del 27.04.2021 le parti comparivano innanzi al Presidente f.f.
e questi, con ordinanza resa nella medesima data, emetteva i provvedimenti 4
temporanei ed urgenti confermando i provvedimenti adottati nel giudizio di separazione.
La causa veniva istruita mediante deposito di documenti ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in merito alla documentazione reddituale delle parti.
All'udienza del 22.3.2023, tenuta in via cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Montalto di Castro in data
14 maggio 1978, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Va rammentato che dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti. Dunque può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Domanda di assegno divorzile
ha chiesto porsi a carico del resistente un assegno divorzile di CP_2
euro 400,00 mensili.
Il ha richiesto l'esonero dall'obbligo di contribuzione a favore CP_1
della resistente in quanto la stessa deve ritenersi economicamente indipendente, 5
avendo percepito il reddito di cittadinanza nella cifra mensile di euro 500,00
circa.
Ad avviso del Collegio l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti dell'assegno non può svolgersi che in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite
nel noto arresto n. 18827 del 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi:
si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità
dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare
doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente
assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Le Sezioni Unite hanno, poi, superato l'interpretazione della locuzione
“mezzi adeguati” proposta dalla sentenza n. 11564/2017 e che si risolveva nel ritenere l'autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente come sufficiente a precludere il riconoscimento dell'assegno e ciò in ragione di una netta distinzione tra l'accertamento dell'an debeatur rispetto ai criteri ulteriori,
ritenuti rilevanti solo nella determinazione del quantum debeatur.
Secondo le Sezioni unite “possono riscontrarsi più situazioni
comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico
patrimoniale delle parti, di entità variabile (..) il parametro sulla base del
quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni
oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli
indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori
delle declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio
relativistico e comparativistico di adeguatezza. Pertanto (..) l'adeguatezza
assume un contenuto prevalentemente compensativo – compensativo che non 6
può limitarsi a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal
raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniale delle parti (..) dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla
formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future”.
Orbene, in ragione di tale orientamento – e dello stesso tenore dell'art. 5
della legge sul divorzio n. 898/1970 - il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Nella fattispecie risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
La ricorrente ha dichiarato di non lavorare e di essere proprietaria dell'abitazione sita in Montalto di Castro in cui risulta essere residente. Va
precisato che, come dedotto dal difensore del resistente, la non ha Pt_1
dichiarato nell'atto notorio depositato il 12.4.2021 di aver percepito il reddito di cittadinanza a partire dal mese di gennaio 2020. Tale circostanza è stata dichiarata dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale ed è stata documentata dalla produzione allegata nelle memorie ex art. 183 n. 2) c.p.c.
(cfr. all. n. 14) mentre nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata il 9.2.2023 la ricorrente ha dichiarato di avere percepito per gli anni 2019, 2020
e 2021 euro 5.219,00 annui. Dagli estratti dei conti correnti depositati risulta confermato che le uniche entrate - salvo il reddito di cittadinanza di euro 500,00
percepito dal mese di gennaio 2020 al mese di gennaio 2021 e di euro 65,08 per ulteriori due mensilità - sono costituite dall'assegno di mantenimento di 400,00
euro mensili corrisposto dal a suo favore. CP_1 7
Il resistente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di percepire euro 2.080,00 di pensione al mese, di vivere presso l'abitazione dell'attuale compagna e di avere un finanziamento di 519,00 euro mensili.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risultano per l'anno 2021 redditi lordi di euro 38.574,00, per l'anno 2020 redditi lordi di euro 38.554,00, per l'anno 2019 redditi lordi di euro 38.474,00, per il 2018 redditi lordi di euro
38.236,00 e per il 2017 redditi lordi di euro 38.046,00 e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio risulta che il resistente percepisce attualmente una pensione di euro 2.144,00 mensili ed ha contratto un finanziamento di euro
500,00 circa con banca che è scaduto nel mese di settembre del 2023. Org_2
Osserva il Collegio che in primo luogo, la dal momento della Pt_1
celebrazione del matrimonio, si è curata esclusivamente della casa, del marito e dei figli facendo la casalinga ed attualmente, avendo 65 anni ed occupandosi della madre invalida, ha difficoltà a collocarsi nel mondo lavorativo. Inoltre, la stessa non ha ulteriori entrate oltre il mantenimento corrisposto dal , CP_1
avendo percepito il reddito di cittadinanza per un periodo limitato e convivendo con l'anziana madre che percepisce la pensione sociale.
Dunque, sussiste una rilevante sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti, confermata nel presente giudizio in seguito alla documentazione reddituale depositata dalle parti.
Ricorrono, per queste ragioni, sia il presupposto assistenziale sia il presupposto compensativo per la concessione dell'assegno divorzile.
La domanda di assegno divorzile deve allora essere accolta con attribuzione di un assegno mensile a carico del di euro 400,00 mensili, CP_1
così come stabilito in sede di udienza presidenziale, non essendo mutate in maniera sostanziale le condizioni delle parti – salvo per un periodo limitato -
come emerso dall'istruttoria svolta in corso di giudizio.
La condotta tenuta dalla ricorrente, che ha omesso di rappresentare compiutamente la situazione reddituale, deve essere valutata ai sensi dell'art. 8
116 e 118 c.p.c. ed ai fini delle spese di lite che non possono essere addebitate a parte ricorrente, nonostante la soccombenza, ma che devono essere compensate tra le parti avendo il resistente richiesto la revoca dell'assegno di mantenimento non avendo contezza del periodo di corresponsione del reddito di cittadinanza a favore della Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14
maggio 1978 in Montalto di Castro tra nata a [...] Parte_1
di Castro (VT) il 22/09/1958 e , nato a [...], il CP_1
10/02/1956, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di
Montalto di Castro al n. 7, P. 2, S. A, anno 1978;
2) pone a carico di e a beneficio di un CP_1 Parte_1
assegno divorzile di euro 400,00 mensili, somma da versare entro il 5 di ciascun mese al domicilio della e da rivalutarsi annualmente Pt_1
Org_ secondo gli indici a decorrere dal mese di gennaio 2021;
3) spese compensate.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 4 gennaio 2023.
Il Giudice estensore
Dott. Gianluca Gelso
Il Presidente
Dott. Riccardo Rosetti