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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 4898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4898 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 5048/2020
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Cecilia De Santis Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. ORLANDI MAURO appellante e
N Q MANDATARIA di (C.F. ), assistito CP_1 CP_2 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. ZACCHEO MASSIMO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 18.7.2008, e il CP_2 Parte_1
hanno stipulato un Contratto di costruzione di un impianto di
[...]
cogenerazione ad alto rendimento e di fornitura di energia elettrica termica e frigorifera e di acqua calda sanitaria tramite una rete di teleriscaldamento da porsi al servizio del complesso immobiliare del poi integrato da un addendum in data 14.5.2009. L'art. 20 del Parte_1
predetto Contratto di Appalto prevedeva l'obbligo del di pagare, Parte_1
in favore di , i corrispettivi per la fornitura di energia elettrica, CP_2
1 così come indicati nelle fatture emesse da A fronte dell'emissione CP_2
di n. 7 fatture per la fornitura effettuata, il ha provveduto al Parte_1
parziale saldo solo della prima delle anzidette fatture, rendendosi invece inadempiente all'obbligo di pagamento per il residuo importo di euro
323.723,59. Pertanto, con ricorso in data 3.6.2015, in qualità CP_1
di mandataria di ha chiesto e ottenuto l'emanazione, da Parte_2
parte del Tribunale di Roma, di un decreto ingiuntivo in data 5.7.2015, con il quale, oltre alla somma richiesta per l'inadempimento delle fatture, il
è stato condannato a pagare anche gli interessi, stabiliti ai sensi Parte_1
del d.lgs. 231/2002, e le spese di procedura.
Con citazione in data 6.10.2015, il ha formulato opposizione Parte_1
nei confronti dell'anzidetto provvedimento monitorio, deducendo che: (i) in via preliminare, ai sensi dell'art. 21 del Contratto di appalto, sussisteva la competenza del collegio arbitrale, e dunque l'incompetenza del Giudice adito;
(ii) nel merito, il Contratto di Appalto in questione sarebbe stato nullo, per mancanza di causa concreta, ovvero annullabile, per errore sulle qualità essenziali del suo oggetto ai sensi dell'art. 1429, comma 1 n. 2, cod. civ. ovvero, ancora, si sarebbe resa inadempiente rispetto ad CP_2
esso, per aver fornito un impianto inidoneo allo scopo contrattualmente stabilito, giustificando in ogni caso il diritto, del medesimo , al Parte_1
risarcimento dei danni asseritamente sofferti, pari a euro 400.000 per i maggiori consumi sostenuti da quest'ultimo e a euro 2.000.000 per la necessità di costruire un nuovo impianto di tipo tradizionale da porre al servizio del comprensorio di;
(iii) avrebbe, altresì, Parte_1 CP_2
violato l'obbligo, imposto dall'art. 1375, cod. civ., di rinegoziare il contratto in quanto, considerata la sua durata ventennale e il negativo andamento attuale del mercato immobiliare, la quota fissa del corrispettivo, da essa percepita, sarebbe stata eccessivamente onerosa per il stesso;
Parte_1
(iv) in ogni caso, la fatturazione di sarebbe stata errata, perché CP_2
pag. 2/11 parametrata sulla base delle misurazioni effettuate dai contatori di centrale e non sulla base dei kwh effettivamente erogati agli edifici allacciati all'impianto, in presunta violazione dell'art. 20, punto 2.3, lett. b) e y), del
Contratto di Appalto;
(v) infine, sarebbe stata configurabile anche la responsabilità, in proprio, di (in relazione alla quale veniva, di CP_1
conseguenza, chiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa in proprio) per aver redatto lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare dell'impianto e assicurato un risparmio sui costi dell'energia mai in concreto realizzatosi. Lo stesso ha, quindi, chiesto al Tribunale di Parte_1
Roma, in un primo momento, di dichiarare la sua incompetenza e, nel merito e in via gradatamente subordinata, di dichiarare la nullità,
l'annullamento del contratto, oppure l'inadempimento di , CP_2
sempre con condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo complessivo di euro 2.400.000,00. In via ulteriormente subordinata, il ha chiesto, inoltre, che le pretese di fossero decurtate, Parte_1 CP_2
anche in via di compensazione, in ragione delle somme che gli sarebbero state dovute per l'inadempimento contrattuale della stessa o CP_1
per l'erroneità dei calcoli effettuati nelle fatture stesse.
2.3. Il Tribunale di
Roma, con provvedimento del 16.12.2015, non ha, preliminarmente, accolto la richiesta di chiamata in causa di in proprio, stante CP_1
l'assenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Con comparsa di costituzione e risposta nella sua qualità di mandataria di CP_1
si è costituita nel predetto giudizio con la quale ha chiesto Parte_2
il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto inammissibile, ed infondata.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma così decideva:
“ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza
o domanda, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n.16231/2015
(n.41490/2015 R.G.), poiché è cessata la materia del contendere circa il
pag. 3/11 corrispettivo del contratto di somministrazione di energia e servizi stipulato da
e dal il 19.5.2009, pagato in Parte_2 Parte_1
corso di causa;
accerta e dichiara che la domanda proposta dal
[...]
in relazione al contratto di appalto stipulato con Parte_1
il 18.7.2008 è devoluta ad arbitri, in base alla clausola n. 33 del Parte_2
medesimo contratto;
condanna il , in persona Parte_1
del legale rappresentante, a pagare ad le spese processuali, che liquida CP_1
in euro 22.500,00 (4.000 fase di studio, 2.500 fase introduttiva, 10.000 fase di trattazione e istruttoria, 6.000 fase decisoria), oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge. “
Proponeva , quindi appello il Parte_1
affidandolo a quattro motivi.
Si costituiva in giudizio mediante il deposito di comparsa di risposta N CP_1
Q MANDATARIA di chiedendo l'integrale rigetto del gravame. CP_2
Disposta la trattazione scritta della causa con ordinanza la medesima è stata trattenuta a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§§§
Poiché il primo motivo d'appello con cui si denuncia : “
1. Violazione o falsa applicazione degli artt. 819 ter e 38 c.p.c. Omesso esame delle domande formulate dal . Violazione e falsa applicazione dell'art.14 del contratto di Parte_1
erogazione del servizio di energia del 19/5/2009.” attesa la stretta correlazione ed interdipendenza con il secondo denominato : “
2. Violazione o falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112
c.p.c.). Omessa formulazione dell'eccezione nelle conclusioni della comparsa di risposta” ed il terzo denominato: “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 166 e
819 ter c.p.c. Omessa Pronuncia Sull'eccezione di tardività dell'eccezione di arbitrato sollevata da ” consente l'esame congiunto dei tre motivi. CP_1
pag. 4/11 In vero nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dopo aver ampiamente argomentato , l'appellante ha concluso chiedendo, in via preliminare, “di dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo n. 16231 / 12 R.G. 41490/ 2015, del 10 luglio 2015, poiché la controversia è devoluta alla cognizione del Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo
33 del contratto ricostruzione dell'impianto di cogenerazione, e per l'effetto revocare ovvero dichiarare nullo il decreto ingiuntivo predetto”.
Tuttavia nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha rinunciato all'eccezione di compromesso chiedendo al Tribunale di pronunciarsi sulle domande riconvenzionali avanzate.
Ha infatti affermato che: “ Alle udienze del 28/9/2016 e del 7/4/2017 controparte ha dato atto del pagamento delle fatture relative al credito fatto valere in sede monitoria e, pertanto, ha dichiarato che, in ordine al tale profilo, deve considerarsi cessata la materia del contendere. Nondimeno, questo giudizio non può dichiararsi estinto, avendo l'odierno opponente proposto le domande riconvenzionali di nullità, annullamento e risarcimento dei danni ex artt. 1338 e
1218 cod. civ. nei confronti della società opposta. Al riguardo appare opportuno rammentare che “qualora, per qualsiasi motivo (transazione, rinuncia agli atti del giudizio, cessazione della materia del contendere), venga meno la causa principale attribuita incontestabilmente alla competenza del giudice adito, il processo relativo alle domande riconvenzionali ritenute ammissibili da quel giudice, resta incardinato avanti allo stesso, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che assumano rilievo, rispetto ad essa, i successivi mutamenti dello stato medesimo” (Cass. civ., sez. III,
23/5/1986, n. 3466). Ne discende che il presente giudizio prosegue al solo fine di stabilire la fondatezza delle domande riconvenzionali formulate dal Parte_1
. In ogni caso, giova precisare che il ha provveduto al pagamento
[...] Parte_1
delle fatture esclusivamente per paralizzare la pretesa avversaria.
Conseguentemente, questa difesa fa espressa riserva di ripetere le somme pagate all'esito della pronuncia di nullità o annullamento del contratto”.
pag. 5/11 Tale circostanza unitamente al fatto che ove il convenuto, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, come avvenuto nel caso di specie, pone in essere una condotta processuale che, risolvendosi in una richiesta al giudice ordinario di emettere una statuizione relativa al rapporto processuale dedotto in giudizio, denota la sua volontà di rinuncia all'eccezione di compromesso. (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/05/2007,
n. 12736 ).
Né può ritenersi che l'eccezione di arbitrato sia stata correttamente avanzata dall'appellato.
In vero la questione conseguente all'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al "merito" e non alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella "rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria". Ne consegue che, ancorché formulata nei termini di decisione di accoglimento o rigetto di un'eccezione d'incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di un'eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va riguardata come decisione pronunziata su "questione preliminare di merito", impugnabile con l'appello e non ricorribile in cassazione con regolamento di competenza. L'eccezione di arbitrato rituale o irrituale deve quindi ritenersi assoggettata al regime processuale delle eccezioni di natura sostanziale;
l'esistenza e l'operatività della relativa clausola non può essere rilevata dal giudice d'ufficio, ma dev'essere espressamente eccepita in sede di merito dalla parte, secondo il regime delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Pertanto atteso che la comparsa di costituzione e risposta è stata depositata, in primo grado, il giorno antecedente la prima udienza deve ritenersi che detta eccezione sia inammissibile poiché tardiva a mente dell'art. 166 c.p.c..
pag. 6/11 In vero l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. ( Cass. Ordinanza n. 15300 del 05/06/2019 )
Deve, quindi, ritenersi ammissibile l'appello perché non precluso dalla clausola compromissoria presente nel contratto d'appalto come, viceversa, ritenuto da parte del primo giudice e, pertanto, la domanda, nel merito, va esaminata.
Ciò posto l'appellante ha riproposto tutte le domande formulate in primo grado e non esaminate causa l'attribuzione della controversia ad arbitri.
Propone, quindi, la riforma della sentenza impugnata causa l': Omessa pronuncia sulle domande di nullità, annullamento e risarcimento del danno.
Violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c.. Riproposizione tutte le domande articolate nel corso del primo grado e non esaminate nel merito dal tribunale di Roma”.
Si sostiene che: “ Il contratto di erogazione del servizio di energia del 19 maggio 2009 è nullo per carenza della causa concreta ex art. 1418, comma
2, cod. civ., così come definita dall'art. 3 (Interesse alla stipulazione) del
Contratto, il quale precisa che il fondamentale Interesse del consorzio alla stipula è costituito dal poter offrire agli acquirenti l'erogazione del servizio
_tramite un impianto centralizzato di cogenerazione ad alto rendimento, caratterizzato da alta efficienza di prestazioni, convenienza economica e realizzato/gestito tramite un operatore specializzato nel settore [_…]_ _con la conseguenza di una maggiore valorizzazione commerciale del
Complesso” ( pagg. 7 – 8) . Come ampiamente segnalato dalla relazione tecnica degli Ing.ri e (doc. 5 Allegato all'atto Persona_1 Persona_2
di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ) , L'opera si è rivelata del tutto inidonea a soddisfare l'interesse e consorzio essendo caratterizzata da un'estrema estremo grado di inefficienza energetica” ( v. pag. 15 appello)
pag. 7/11 con la conseguenza che: “ Tale inidoneità si risolve e converte nell'assenza della causa concreta del negozio, la quale implica la nullità del negozio ex art. 1418, comma 2, cod. civ.” ( v. pag. 17 appello) dando luogo al “ Diritto di essere risarcito di tutti i danni subiti per aver confidato nella validità del negozio” ( pag. 20 appello) pari alla differenza del maggior aggravio economico determinato dal comportamento dell'appaltatore costituito appunto dalla differenza tra i costi e l'impianto costruito dall'appellante e i costi di un impianto ordinario ( v. pag.22 appello). Dalla nullità del contratto di appalto ne conseguirebbe la nullità del contratto di somministrazione poiché contenenti pattuizioni strettamente collegate.
Con un ulteriore motivo si argomenta circa l “ Annullabilità del contratto di appalto ex art. 1427 c.c.” . Si assume che: “ La decisione del consorzio di attribuire l'incarico di realizzare l'impianto si è fondata sulla CP_2
presunzione di correttezza degli studi di fattibilità e convenienza economica redatti da ” convenienza che, viceversa, sarebbe da escludere sempre CP_1
sulla base della consulenza tecnica di parte sopra richiamata.
Le censure proseguono denunciando : “ L'inadempimento di CP_2
all'obbligo derivante dal contratto d'appalto”. La responsabilità di
[...]
controparte sarebbe integrata dal fatto che: “ L'impianto consegnato da
non ha soddisfatto l'interesse del il quale, in luogo CP_2 Parte_1
di un impianto di alto rendimento e conveniente dal punto di vista economico, si trova ora nella situazione di dover gestire un impianto non adatto al riscaldamento è fonte di cospicuo pregiudizio economico. Fermo quanto premesso, appare evidente come sia responsabile CP_2
per aver dato esecuzione, senza muovere senza muovere alcun rilievo, ad un progetto erroneo ( v. Relazione tecnica doc. 5)” ( v. appello pag. 28).
Pertanto, dopo aver replicato alle avverse deduzioni circa la bontà della relazione tecnica posta a base dell'appello “ Per le ragioni esposte, si
pag. 8/11 chiede di determinare il danno subito dal consorzio mediante Parte_1
una CTU “. ( v. pag. 33 appello).
Infine si censura la violazione dell' “ Obbligo legale di rinegoziare in capo ad ” che muove sempre dalla circostanza che l'impianto CP_2
realizzato non consentirebbe i risparmi energetici auspicati ciò, di nuovo, in base alla relazione tecnica di parte depositata in atti.
Ciò posto deve osservarsi che la domanda va valutata alla luce dell'art. 2697 c.c. .
A tal riguardo alcuna prova è stata fornita poiché a supporto di tutti i motivi d'appello è stata richiamata la Consulenza tecnica di parte elaborata dagli Ing.ri e Persona_1 Persona_2
Nondimeno la consulenza tecnica di parte, in quanto atto unilaterale della difesa, costituisce una semplice allegazione di parte priva di autonomo valore probatorio e non vincola il giudice, il quale deve procedere al libero apprezzamento delle prove secondo l'art. 116 c.p.c., salvo che la prova sia soggetta a specifiche regole di valutazione. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/11/2024, n. 28431).
Tuttavia, nella vicenda in esame, non risulta indicata alcuna risultanza probatoria a sostegno delle tesi proposte.
In realtà è stata, unicamente, richiesta l'amissione di una consulenza tecnica d'ufficio che il Tribunale ha ritenuto di non ammettere, atteso il principio secondo cui: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni
o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 30218 del
15.12.2017, ivi, Rv. 647288-01; conf. Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 3130 del
8.2.2011).” ( v. sentenza appellata pag. 17) . pag. 9/11 Al riguardo deve dirsi che la Corte, oltre a condividere tale affermazione, rileva, inoltre, che la statuizione in esame non è stata censurata con l'atto d'appello per cui si è venuto a formare il giudicato interno su di essa.
In definitiva , quindi, l'appello va respinto.
La spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi di cui al
DM 55/2014 e, quindi, € 9.643 per studio € 5.607 per la fase introduttiva, € 12.918 per la trattazione ed € 16.033 per la fase decisionale e, pertanto in totale euro
44.201,00 oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di N Q Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_3
404/2020 così provvede:
- Rigetta l'appello condanna il al pagamento, in Parte_1
favore della parte N Q MANDATARIA delle spese CP_1 CP_2
del presente grado del giudizio, che liquida in € 44.201,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 01/09/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Pierluigi De Nardis Cecilia De Santis
pag. 10/11
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 5048/2020
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Cecilia De Santis Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. ORLANDI MAURO appellante e
N Q MANDATARIA di (C.F. ), assistito CP_1 CP_2 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. ZACCHEO MASSIMO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 18.7.2008, e il CP_2 Parte_1
hanno stipulato un Contratto di costruzione di un impianto di
[...]
cogenerazione ad alto rendimento e di fornitura di energia elettrica termica e frigorifera e di acqua calda sanitaria tramite una rete di teleriscaldamento da porsi al servizio del complesso immobiliare del poi integrato da un addendum in data 14.5.2009. L'art. 20 del Parte_1
predetto Contratto di Appalto prevedeva l'obbligo del di pagare, Parte_1
in favore di , i corrispettivi per la fornitura di energia elettrica, CP_2
1 così come indicati nelle fatture emesse da A fronte dell'emissione CP_2
di n. 7 fatture per la fornitura effettuata, il ha provveduto al Parte_1
parziale saldo solo della prima delle anzidette fatture, rendendosi invece inadempiente all'obbligo di pagamento per il residuo importo di euro
323.723,59. Pertanto, con ricorso in data 3.6.2015, in qualità CP_1
di mandataria di ha chiesto e ottenuto l'emanazione, da Parte_2
parte del Tribunale di Roma, di un decreto ingiuntivo in data 5.7.2015, con il quale, oltre alla somma richiesta per l'inadempimento delle fatture, il
è stato condannato a pagare anche gli interessi, stabiliti ai sensi Parte_1
del d.lgs. 231/2002, e le spese di procedura.
Con citazione in data 6.10.2015, il ha formulato opposizione Parte_1
nei confronti dell'anzidetto provvedimento monitorio, deducendo che: (i) in via preliminare, ai sensi dell'art. 21 del Contratto di appalto, sussisteva la competenza del collegio arbitrale, e dunque l'incompetenza del Giudice adito;
(ii) nel merito, il Contratto di Appalto in questione sarebbe stato nullo, per mancanza di causa concreta, ovvero annullabile, per errore sulle qualità essenziali del suo oggetto ai sensi dell'art. 1429, comma 1 n. 2, cod. civ. ovvero, ancora, si sarebbe resa inadempiente rispetto ad CP_2
esso, per aver fornito un impianto inidoneo allo scopo contrattualmente stabilito, giustificando in ogni caso il diritto, del medesimo , al Parte_1
risarcimento dei danni asseritamente sofferti, pari a euro 400.000 per i maggiori consumi sostenuti da quest'ultimo e a euro 2.000.000 per la necessità di costruire un nuovo impianto di tipo tradizionale da porre al servizio del comprensorio di;
(iii) avrebbe, altresì, Parte_1 CP_2
violato l'obbligo, imposto dall'art. 1375, cod. civ., di rinegoziare il contratto in quanto, considerata la sua durata ventennale e il negativo andamento attuale del mercato immobiliare, la quota fissa del corrispettivo, da essa percepita, sarebbe stata eccessivamente onerosa per il stesso;
Parte_1
(iv) in ogni caso, la fatturazione di sarebbe stata errata, perché CP_2
pag. 2/11 parametrata sulla base delle misurazioni effettuate dai contatori di centrale e non sulla base dei kwh effettivamente erogati agli edifici allacciati all'impianto, in presunta violazione dell'art. 20, punto 2.3, lett. b) e y), del
Contratto di Appalto;
(v) infine, sarebbe stata configurabile anche la responsabilità, in proprio, di (in relazione alla quale veniva, di CP_1
conseguenza, chiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa in proprio) per aver redatto lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare dell'impianto e assicurato un risparmio sui costi dell'energia mai in concreto realizzatosi. Lo stesso ha, quindi, chiesto al Tribunale di Parte_1
Roma, in un primo momento, di dichiarare la sua incompetenza e, nel merito e in via gradatamente subordinata, di dichiarare la nullità,
l'annullamento del contratto, oppure l'inadempimento di , CP_2
sempre con condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo complessivo di euro 2.400.000,00. In via ulteriormente subordinata, il ha chiesto, inoltre, che le pretese di fossero decurtate, Parte_1 CP_2
anche in via di compensazione, in ragione delle somme che gli sarebbero state dovute per l'inadempimento contrattuale della stessa o CP_1
per l'erroneità dei calcoli effettuati nelle fatture stesse.
2.3. Il Tribunale di
Roma, con provvedimento del 16.12.2015, non ha, preliminarmente, accolto la richiesta di chiamata in causa di in proprio, stante CP_1
l'assenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Con comparsa di costituzione e risposta nella sua qualità di mandataria di CP_1
si è costituita nel predetto giudizio con la quale ha chiesto Parte_2
il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto inammissibile, ed infondata.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma così decideva:
“ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza
o domanda, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n.16231/2015
(n.41490/2015 R.G.), poiché è cessata la materia del contendere circa il
pag. 3/11 corrispettivo del contratto di somministrazione di energia e servizi stipulato da
e dal il 19.5.2009, pagato in Parte_2 Parte_1
corso di causa;
accerta e dichiara che la domanda proposta dal
[...]
in relazione al contratto di appalto stipulato con Parte_1
il 18.7.2008 è devoluta ad arbitri, in base alla clausola n. 33 del Parte_2
medesimo contratto;
condanna il , in persona Parte_1
del legale rappresentante, a pagare ad le spese processuali, che liquida CP_1
in euro 22.500,00 (4.000 fase di studio, 2.500 fase introduttiva, 10.000 fase di trattazione e istruttoria, 6.000 fase decisoria), oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge. “
Proponeva , quindi appello il Parte_1
affidandolo a quattro motivi.
Si costituiva in giudizio mediante il deposito di comparsa di risposta N CP_1
Q MANDATARIA di chiedendo l'integrale rigetto del gravame. CP_2
Disposta la trattazione scritta della causa con ordinanza la medesima è stata trattenuta a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§§§
Poiché il primo motivo d'appello con cui si denuncia : “
1. Violazione o falsa applicazione degli artt. 819 ter e 38 c.p.c. Omesso esame delle domande formulate dal . Violazione e falsa applicazione dell'art.14 del contratto di Parte_1
erogazione del servizio di energia del 19/5/2009.” attesa la stretta correlazione ed interdipendenza con il secondo denominato : “
2. Violazione o falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112
c.p.c.). Omessa formulazione dell'eccezione nelle conclusioni della comparsa di risposta” ed il terzo denominato: “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 166 e
819 ter c.p.c. Omessa Pronuncia Sull'eccezione di tardività dell'eccezione di arbitrato sollevata da ” consente l'esame congiunto dei tre motivi. CP_1
pag. 4/11 In vero nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dopo aver ampiamente argomentato , l'appellante ha concluso chiedendo, in via preliminare, “di dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo n. 16231 / 12 R.G. 41490/ 2015, del 10 luglio 2015, poiché la controversia è devoluta alla cognizione del Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo
33 del contratto ricostruzione dell'impianto di cogenerazione, e per l'effetto revocare ovvero dichiarare nullo il decreto ingiuntivo predetto”.
Tuttavia nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha rinunciato all'eccezione di compromesso chiedendo al Tribunale di pronunciarsi sulle domande riconvenzionali avanzate.
Ha infatti affermato che: “ Alle udienze del 28/9/2016 e del 7/4/2017 controparte ha dato atto del pagamento delle fatture relative al credito fatto valere in sede monitoria e, pertanto, ha dichiarato che, in ordine al tale profilo, deve considerarsi cessata la materia del contendere. Nondimeno, questo giudizio non può dichiararsi estinto, avendo l'odierno opponente proposto le domande riconvenzionali di nullità, annullamento e risarcimento dei danni ex artt. 1338 e
1218 cod. civ. nei confronti della società opposta. Al riguardo appare opportuno rammentare che “qualora, per qualsiasi motivo (transazione, rinuncia agli atti del giudizio, cessazione della materia del contendere), venga meno la causa principale attribuita incontestabilmente alla competenza del giudice adito, il processo relativo alle domande riconvenzionali ritenute ammissibili da quel giudice, resta incardinato avanti allo stesso, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che assumano rilievo, rispetto ad essa, i successivi mutamenti dello stato medesimo” (Cass. civ., sez. III,
23/5/1986, n. 3466). Ne discende che il presente giudizio prosegue al solo fine di stabilire la fondatezza delle domande riconvenzionali formulate dal Parte_1
. In ogni caso, giova precisare che il ha provveduto al pagamento
[...] Parte_1
delle fatture esclusivamente per paralizzare la pretesa avversaria.
Conseguentemente, questa difesa fa espressa riserva di ripetere le somme pagate all'esito della pronuncia di nullità o annullamento del contratto”.
pag. 5/11 Tale circostanza unitamente al fatto che ove il convenuto, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, come avvenuto nel caso di specie, pone in essere una condotta processuale che, risolvendosi in una richiesta al giudice ordinario di emettere una statuizione relativa al rapporto processuale dedotto in giudizio, denota la sua volontà di rinuncia all'eccezione di compromesso. (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/05/2007,
n. 12736 ).
Né può ritenersi che l'eccezione di arbitrato sia stata correttamente avanzata dall'appellato.
In vero la questione conseguente all'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al "merito" e non alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella "rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria". Ne consegue che, ancorché formulata nei termini di decisione di accoglimento o rigetto di un'eccezione d'incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di un'eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va riguardata come decisione pronunziata su "questione preliminare di merito", impugnabile con l'appello e non ricorribile in cassazione con regolamento di competenza. L'eccezione di arbitrato rituale o irrituale deve quindi ritenersi assoggettata al regime processuale delle eccezioni di natura sostanziale;
l'esistenza e l'operatività della relativa clausola non può essere rilevata dal giudice d'ufficio, ma dev'essere espressamente eccepita in sede di merito dalla parte, secondo il regime delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Pertanto atteso che la comparsa di costituzione e risposta è stata depositata, in primo grado, il giorno antecedente la prima udienza deve ritenersi che detta eccezione sia inammissibile poiché tardiva a mente dell'art. 166 c.p.c..
pag. 6/11 In vero l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. ( Cass. Ordinanza n. 15300 del 05/06/2019 )
Deve, quindi, ritenersi ammissibile l'appello perché non precluso dalla clausola compromissoria presente nel contratto d'appalto come, viceversa, ritenuto da parte del primo giudice e, pertanto, la domanda, nel merito, va esaminata.
Ciò posto l'appellante ha riproposto tutte le domande formulate in primo grado e non esaminate causa l'attribuzione della controversia ad arbitri.
Propone, quindi, la riforma della sentenza impugnata causa l': Omessa pronuncia sulle domande di nullità, annullamento e risarcimento del danno.
Violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c.. Riproposizione tutte le domande articolate nel corso del primo grado e non esaminate nel merito dal tribunale di Roma”.
Si sostiene che: “ Il contratto di erogazione del servizio di energia del 19 maggio 2009 è nullo per carenza della causa concreta ex art. 1418, comma
2, cod. civ., così come definita dall'art. 3 (Interesse alla stipulazione) del
Contratto, il quale precisa che il fondamentale Interesse del consorzio alla stipula è costituito dal poter offrire agli acquirenti l'erogazione del servizio
_tramite un impianto centralizzato di cogenerazione ad alto rendimento, caratterizzato da alta efficienza di prestazioni, convenienza economica e realizzato/gestito tramite un operatore specializzato nel settore [_…]_ _con la conseguenza di una maggiore valorizzazione commerciale del
Complesso” ( pagg. 7 – 8) . Come ampiamente segnalato dalla relazione tecnica degli Ing.ri e (doc. 5 Allegato all'atto Persona_1 Persona_2
di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ) , L'opera si è rivelata del tutto inidonea a soddisfare l'interesse e consorzio essendo caratterizzata da un'estrema estremo grado di inefficienza energetica” ( v. pag. 15 appello)
pag. 7/11 con la conseguenza che: “ Tale inidoneità si risolve e converte nell'assenza della causa concreta del negozio, la quale implica la nullità del negozio ex art. 1418, comma 2, cod. civ.” ( v. pag. 17 appello) dando luogo al “ Diritto di essere risarcito di tutti i danni subiti per aver confidato nella validità del negozio” ( pag. 20 appello) pari alla differenza del maggior aggravio economico determinato dal comportamento dell'appaltatore costituito appunto dalla differenza tra i costi e l'impianto costruito dall'appellante e i costi di un impianto ordinario ( v. pag.22 appello). Dalla nullità del contratto di appalto ne conseguirebbe la nullità del contratto di somministrazione poiché contenenti pattuizioni strettamente collegate.
Con un ulteriore motivo si argomenta circa l “ Annullabilità del contratto di appalto ex art. 1427 c.c.” . Si assume che: “ La decisione del consorzio di attribuire l'incarico di realizzare l'impianto si è fondata sulla CP_2
presunzione di correttezza degli studi di fattibilità e convenienza economica redatti da ” convenienza che, viceversa, sarebbe da escludere sempre CP_1
sulla base della consulenza tecnica di parte sopra richiamata.
Le censure proseguono denunciando : “ L'inadempimento di CP_2
all'obbligo derivante dal contratto d'appalto”. La responsabilità di
[...]
controparte sarebbe integrata dal fatto che: “ L'impianto consegnato da
non ha soddisfatto l'interesse del il quale, in luogo CP_2 Parte_1
di un impianto di alto rendimento e conveniente dal punto di vista economico, si trova ora nella situazione di dover gestire un impianto non adatto al riscaldamento è fonte di cospicuo pregiudizio economico. Fermo quanto premesso, appare evidente come sia responsabile CP_2
per aver dato esecuzione, senza muovere senza muovere alcun rilievo, ad un progetto erroneo ( v. Relazione tecnica doc. 5)” ( v. appello pag. 28).
Pertanto, dopo aver replicato alle avverse deduzioni circa la bontà della relazione tecnica posta a base dell'appello “ Per le ragioni esposte, si
pag. 8/11 chiede di determinare il danno subito dal consorzio mediante Parte_1
una CTU “. ( v. pag. 33 appello).
Infine si censura la violazione dell' “ Obbligo legale di rinegoziare in capo ad ” che muove sempre dalla circostanza che l'impianto CP_2
realizzato non consentirebbe i risparmi energetici auspicati ciò, di nuovo, in base alla relazione tecnica di parte depositata in atti.
Ciò posto deve osservarsi che la domanda va valutata alla luce dell'art. 2697 c.c. .
A tal riguardo alcuna prova è stata fornita poiché a supporto di tutti i motivi d'appello è stata richiamata la Consulenza tecnica di parte elaborata dagli Ing.ri e Persona_1 Persona_2
Nondimeno la consulenza tecnica di parte, in quanto atto unilaterale della difesa, costituisce una semplice allegazione di parte priva di autonomo valore probatorio e non vincola il giudice, il quale deve procedere al libero apprezzamento delle prove secondo l'art. 116 c.p.c., salvo che la prova sia soggetta a specifiche regole di valutazione. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/11/2024, n. 28431).
Tuttavia, nella vicenda in esame, non risulta indicata alcuna risultanza probatoria a sostegno delle tesi proposte.
In realtà è stata, unicamente, richiesta l'amissione di una consulenza tecnica d'ufficio che il Tribunale ha ritenuto di non ammettere, atteso il principio secondo cui: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni
o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 30218 del
15.12.2017, ivi, Rv. 647288-01; conf. Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 3130 del
8.2.2011).” ( v. sentenza appellata pag. 17) . pag. 9/11 Al riguardo deve dirsi che la Corte, oltre a condividere tale affermazione, rileva, inoltre, che la statuizione in esame non è stata censurata con l'atto d'appello per cui si è venuto a formare il giudicato interno su di essa.
In definitiva , quindi, l'appello va respinto.
La spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi di cui al
DM 55/2014 e, quindi, € 9.643 per studio € 5.607 per la fase introduttiva, € 12.918 per la trattazione ed € 16.033 per la fase decisionale e, pertanto in totale euro
44.201,00 oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di
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di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di N Q Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_3
404/2020 così provvede:
- Rigetta l'appello condanna il al pagamento, in Parte_1
favore della parte N Q MANDATARIA delle spese CP_1 CP_2
del presente grado del giudizio, che liquida in € 44.201,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 01/09/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Pierluigi De Nardis Cecilia De Santis
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