Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1130/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1031/2023 tra
Parte_1 Parte_2
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 10 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto personalmente la ricorrente con l'avv. Cappelletti Patrizia per l'avv. Minicucci Massimiliano CP_1
i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies disp att cpc.
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
L'avv. Cappelletti contesta le conclusioni del CT e si riporta al ricorso;
contesta quanto dedotto da controparte perché non prende in considerazione quanto dedotto in ricorso.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette la seguente sentenza.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1031/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_3 C.F._1 dell'avv. CAPPELLETTI PATRIZIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
FUNARI ALESSANDRO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art 445 bis sesto comma cpc depositato in data 30.9.2024, Parte_4
ha proposto opposizione avverso le conclusioni della consulenza tecnica depositata dal CT
[...] dott.ssa nel procedimento RGN 916/2023, introdotto per l'accertamento dei requisiti Persona_1 sanitari legittimanti il diritto alla pensione o in subordine all'assegno mensile d'invalidità civile di cui alla
Legge 118/1971, lamentando in particolare la non adeguata valutazione della percentuale di invalidità relativa alla patologia neoplastica, ritenuta dall'ausiliario “a prognosi favorevole e con modesta limitazione funzionale”, nonché la sottostima del danno derivante dalla sindrome depressiva endoreattiva da considerarsi almeno di grado medio anche in ragione dell'incertezza sul proprio futuro in ragione della patologia tumorale, della presenza di crisi cefalagiche determinanti una compromissione della qualità di vita e del danno oculare di rilevante importanza;
a ciò deve aggiungersi – secondo parte ricorrente -
l'aggravamento delle patologie nelle more della prima domanda amministrativa e la cura farmacologica, di tipo chemioterapico, assunta.
1 CP_ 2. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. La causa istruita per documenti, previa convocazione a chiarimenti dell'ausiliario già nominato nel procedimento RGN 916/2023, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
5. Giova in primo luogo rilevare che i motivi di doglianza di parte ricorrente sono stati formulati per la prima volta solo nel presente giudizio in quanto, a seguito dell'invio della bozza di relazione del procedimento
RGN 916/2023, il CTP dott. non provvedeva all'invio delle proprie osservazioni e la Persona_2 procuratrice della ricorrente, solo in data 14.5.2024, successivamente al deposito della relazione da parte del CT (effettuata in data 29.4.2024), formulava istanza di rimessione in termini, chiarendo poi, all'udienza di comparizione del 25.9.2024, che con suddetta istanza intendeva anche manifestare il proprio dissenso alla CT, dissenso poi formalmente esplicitato con deposito del 30.8.2024, a seguito del quale era concesso termine per l'introduzione del presente giudizio di opposizione.
6. Non può inoltre mancare di osservarsi che le conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio sono difformi da quelle del ricorso introduttivo del procedimento RGN 916/2023 in quanto è chiesto per la prima volta “il riconoscimento della sua condizione di persona handicappata” (cfr. pag. 10 ric.); tale accertamento non è stato tuttavia oggetto di ulteriore indagine da parte del CT trattandosi di domanda nuova e inammissibile.
7. Convocato per meglio argomentare le proprie conclusioni anche alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e acquisita al fascicolo ai sensi dell'art 149 disp att. cpc, il CT ha in primo luogo richiamato la relazione depositata nel procedimento RGN 916/2023, laddove si legge: << Sulla scorta della documentazione esaminata e da quanto appurato in sede di visita medica si può affermare che la RA
, di anni 56, è affetta da “Esiti mastectomia sinistra per ca Parte_3
(pT2N0M0) con impianto di espansore, attualmente in terapia ormonale, sindrome depressiva reattiva non in trattamento farmacologico, cefalea episodica in trattamento, monocolo funzionale destro, tenosinovite del polso destro, ipertensione arteriosa in trattamento” (…)La paziente è stata trattata chirurgicamente nell'aprile 2022 di mastectomia sin (ca mammario pT2N0M0) e applicazione di espansore, attualmente in attesa di intervento di protesi, in terapia ormonale.
Il cancro al seno viene identificato (e soprattutto trattato) in base ai recettori presenti sulle cellule tumorali, che vengono analizzate dopo una biopsia. Esso può essere positivo ai recettori ormonali –estrogeni e progesterone –che sfrutta per accrescersi e proliferare nell'organismo, oppure positivo alla proteina
HER2, che è un recettore per il fattore di crescita epiteliale. In base ai recettori –veri e propri bersagli –si
2 procede con terapie mirate: ormonoterapia per i carcinomi positivi ai recettori ormonali e terapia biologica con anticorpi monoclonali contro i carcinomi HER2 positivi.
Comunque, in relazione al caso della RA , in considerazione della negatività di patologia Parte_1 localizzata ai linfonodi asportati, è da supporre, allo stato attuale dei fatti, che si tratti di una neoplasia a prognosi sostanzialmente favorevole.
La RA attualmente presenta una s. depressiva ansiosa, reattiva alla situazione organica dello stato di salute;
comunque non sta assumendo terapia farmacologica, presenta inoltre cefalea episodica in trattamento, ipertensione arteriosa in trattamento e tenosinovite al polso destro.
(…) Pertanto, stante le condizioni sopra esposte, in riferimento alla tabella del Decreto Ministeriale del
Ministero della Sanità 5 febbraio 1992:
-per la patologia neoplastica può essere attribuito il codice 9322 “neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale”; fisso 11%
-per la s. depressiva ansiosa reattiva può essere attribuito il codice 2204 “sindrome depressiva endoreattiva lieve”.; fisso 10%
-cecità monoculare: fisso 30%
-Cefalea: 20%
-ipertensione arteriosa;
10%
-s. de quervain: inferiore al 10%; non utile ai fini della valutazione della invalidità civile
Per quanto riguarda la valutazione del grado di invalidità civile, nel complesso, applicando il calcolo riduzionistico, essendo lesioni coesistenti, la riduzione della capacità di lavoro risulta nella misura del 60%
(sessanta per cento)>>
8. In replica alle osservazioni di parte ricorrente, il CT, richiamata la nuova documentazione sanitaria versata in atti da parte ricorrente (in un caso risalente ad epoca antecedente al ricorso originario e allegata solo a quello introduttivo del presente giudizio), ha accertato che
(pT2N0M0). La classificazione TNM è un sistema di stadiazione del cancro, si riferisce ad uno standard internazionale di classificazione di un tumore in base ad un elenco di fattori che prendono in considerazione il tumore (T), la diffusione ai linfonodi (N), le metastasi in sedi distanti (M). Altri elementi importanti per la malignità sono: risposta positiva o negativa al recettore ormonale;
ad HER 2 (recettore
2 del fattore di crescita epidermico dell'uomo); inoltre, grado G (indica quanto sono simili le cellule cancerose alle cellule normali). Tutte queste informazioni vengono abitualmente utilizzate per identificare lo stadio della malattia.
Sul caso della IG.ra l'unica informazione in possesso è che al tumore è stata assegnatala Per_3 seguente stadiazione: T2N0M0; altra informazione che si legge nei documenti è che la paziente sta
3 assumendo ormonoterapia. Quindi l'interpretazione della classificazione attribuita è la seguente: il tumore ha una dimensione compresa tra i 20 mm e di 50 mm (pT2), linfonodi regionali sono liberi da metastasi
(N0); non evidenza clinica o radiologica di metastasi a distanza (M0).
Il rischio di recidiva (di ripresa) di malattia è minore quando i linfonodi ascellari sono negativi. Quando sono presenti metastasi nei linfonodi ascellari, il rischio di recidiva aumenta con l'aumentare del numero dei linfonodi metastatici. La RA è stata sottoposta a mastectomia e nel 2024 ha eseguito intervento di ricostruzione;
il cavo ascellare è risultato indenne da metastasi e sta assumendo terapia antiormonale per il controllo delle recidive;
è in follow up.
La prognosi allo stato attuale, è da ritenere per lo più favorevole. Per tale motivo non posso che confermare il punteggio di invalidità civile già espresso in precedenza:11%.
Sindrome depressiva: la paziente è seguita dal CSM ed è in trattamento per la patologia. L'ultimo controllo è di dicembre 2024:“La paziente presenta una condizione di flessione del tono dell'umore dettata soprattutto dalle condizioni socio-economiche. Riferisce insonnia, parestesie, dolori articolari, irritabilità. Si prescrive Rivotril, . Prossimo controllo 07/02/2025”. Pt_5
La ricorrente ha avuto per il disturbo depressivo (e ansioso) un accesso al PS di Cecina in data
19/03/2024 e ha eseguito con urgenza una visita psichiatrica. Ha effettuato ulteriori visite successivamente, per lo più a cadenza mensile. E' stata prescritta terapia farmacologica. Associata alla sindrome depressiva, ha presentato disturbi dolorosi muscolari su base muscolo-tensiva, in parte da inquadrare nell'ambito della stessa sindrome depressiva (cfr visita reumatologica di ottobre 2024), tant'è che lo specialista reumatologo consigliava un controllo psichiatrico per la valutazione di eventuale adeguamento della terapia.. La patologia depressiva in trattamento farmacologico allo stato attuale, associata a dolore muscolo tensivo (in trattamento) è valutabile come “aggravata” rispetto a quanto riscontrato in occasione delle operazioni peritali, quando la documentazione e l'anamnesi evidenziavano una sindrome depressiva non in terapia e l'ultimo controllo psichiatrico era stato effettuato il
10/02/2023(circa un anno prima). Quindi, in relazione all'aggravamento della patologia psichiatrica associato al quadro di sintomatologia dolorosa su base muscolotensiva, come certificato nella visita reumatologica del 15/10/2024, allo stato attuale, la valutazione è da ritenere del 25% ed il codice di riferimento del DM è 2205 “Sindrome depressiva endoreattiva media”(fisso 25%)
Per quanto riguarda la valutazione del grado di invalidità civile, nel complesso, applicando il calcolo riduzionistico, essendo lesioni coesistenti, la riduzione della capacità di lavoro risulta nella misura del 67% (sessantasette per cento). La decorrenza, in relazione all'aggravamento di cui sopra è ottobre 2024>>.
4 9. A seguito delle osservazioni del CTP ricorrente che discordava sulla valutazione espressa relativamente alla patologia neoplastica, il CT ulteriormente precisava: della invalidità civile, l'unico riferimento è la tabella del DM 2 febbraio 1990; per la patologia neoplastica sono previsti i seguenti codici: 9322: neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale (fisso 11%) 9323: neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale (fisso
70%) 9325: neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica(fisso 100%). Il caso della RA rientra a mio giudizio all'interno del primo codice Parte_1 in quanto la neoplasia per i motivi già espressi (intervento chirurgico di mastectomia in assenza di recidiva ed in follow up con terapia ormonale), basandosi sui riferimenti della letteratura e per quanto noto in ambito clinico è da considerare a prognosi favorevole. Grazie all'individuazione di target molecolari specifici e alla diversificazione delle terapie, ad oggi il carcinoma mammario ha una sopravvivenza globale a 5 anni dell'89,7%dei casi, che aumenta al 98,9% se il tumore viene diagnosticato quando ancora in situ (Stadio 0). Il carcinoma mammario in stadio II quando trattato chirurgicamente ha una sopravvivenza a 5 anni superiore all'85%.
Per questi motivi
ritengo di dover confermare il punteggio di invalidità 11%”>>
10. Quanto, infine, all'ulteriore documentazione clinica versata in atti dal procuratore di parte ricorrente (visita psichiatrica del 07/02/2025 e del07/03/2025 dove è riportata una prescrizione medica ed inoltre che “la paziente alla visita odierna lamenta una condizione di disagio ed ansia generalizzata che acuisce la cefalea di cui soffre ed associato a dolori somatici comporta insonnia intermedia…”, la dott. ha ritenuto la Per_1 medesima insufficiente a dimostrare una maggiore gravità della depressione endoreattiva rispetto al grado medio già accertato e ha, pertanto, confermato la valutazione già resa, evidenziando che la percentuale di invalidità è da quantificarsi nella misura fissa del 25%.
11. Tanto chiarito, non sussistendo motivi per discostarsi dalle (ultime) conclusioni del CT- che, alla luce della documentazione clinica in atti e di quanto emerso dall'esame obiettivo della ricorrente, appaiono sufficientemente argomentate anche con riferimento ai motivi di doglianza esposti nel ricorso introduttivo del presente giudizio - deve concludersi per il rigetto del ricorso.
12. Ai sensi dell'art 152 disp att cpc parte ricorrente è esonerata dal pagamento delle spese di lite (cfr. doc. 4 ric.) CP_
13. Le spese di CT medico-legale, liquidate con separato decreto, sono pertanto poste a carico dell .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
CP_
- pone definitivamente a carico dell le spese di CT medico-legale liquidate con separato decreto;
5 - compensa per il resto le spese di lite fra le parti
Livorno, 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
6