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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/07/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1245 del R.G. 2020, riservata per la decisione con ordinanza del 14.03.2025 ed avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili;
TRA
(Cod. Fisc.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Claudio Ripa, presso il cui studio, sito in Massafra alla via
Bolzano n. 48, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
(Cod. Fisc.: ), rappresentato e difeso, CP_1 CodiceFiscale_2 in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Zanframundo, presso il cui studio, sito in
Massafra alla via Puglia n. 1/B, è elettivamente domiciliato;
-resistente –
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
-intervenuto ex lege-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.03.2025. Con ordinanza del 14.03.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.; atti trasmessi al P.M. il 14.03.2025.
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
Con ricorso depositato in data 19.02.2020, la sig.ra , chiedeva la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Massafra, in data 03.09.2001,
1 con (atto trascritto nel registro degli atti di Stato Civile di tale Comune CP_1 al n. 105, parte II, Serie A, anno 2001) dalla cui unione erano nati i figli (il Per_1
25.11.2003) e (il 05.08.2006), ricorrendo il duplice presupposto della Per_2 separazione personale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Taranto in data
08.02.2018, con decreto (n. 2985/2018 - 5256.2017 R.G.) e della definitiva cessazione della convivenza;
chiedeva, inoltre, la conferma di provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale in ordine all'assegnazione della casa coniugale e all'assegno di mantenimento da corrispondere ai figli, come aggiornato gli indici ISTAT.
Ribadiva che il rapporto si era deteriorato a causa di incompatibilità caratteriali tra i coniugi, oltre che per l'ingerenza dei genitori del resistente;
lamentava, inoltre, che il marito aveva assunto un atteggiamento di completo disinteresse rispetto ai bisogni della famiglia;
di recente, aveva anche disposto arbitrariamente di ingenti somme di denaro, che potevano, invece, essere investite per il futuro dei propri figli e risultava persino iscritto a siti di incontri on line, con il chiaro intento di istaurare amicizie “particolari”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in Cancelleria in data 11.09.2020, si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda principale ma CP_1 contestava la permanenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
In particolare, deduceva di essere disoccupato, in quanto invalido al 90%, come accertato dall'Inps con verbale del 05.04.2018, essendo affetto da una grave forma di sclerosi multipla che lo rende inabile al lavoro;
la sua unica fonte di reddito era rappresentata dall'assegno di invalidità civile (di circa 289,00 euro mensili), che sommato il reddito di cittadinanza, gli garantiva il minimo per una sopravvivenza dignitosa.
Chiedeva dunque, che nulla fosse disposto a titolo di mantenimento nei confronti dei figli minori, stante le sue precarie condizioni economiche e l'evidente squilibrio reddituale tra le parti;
in subordine, chiedeva ridurre l'importo dell'assegno ad € 200,00 mensili (in ragione di € 100,00 per ciascun figlio).
All'udienza di comparizione coniugi, del 15.09.2020, il Giudice delegato, esperito invano il tentativo di conciliazione, assumeva i provvedimenti provvisori confermando le condizioni della separazione;
rimetteva le parti innanzi a sé, quale Giudice istruttore, per il prosieguo.
Subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore e concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale deferito alla ricorrente e l'espletamento della prova testimoniale (nei limiti ammessi con ordinanza del
06.06.2022).
2 Espletata l'istruttoria orale, all'udienza a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. del
13.03.2025, le parti precisavano le conclusioni reiterando quelle rassegnate nei rispettivi atti e scritti difensivi.
Con ordinanza del 14.03.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, concedendo i termini previsti all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale, trasformata in consensuale alle condizioni indicate nel verbale di udienza del 08.02.2018, omologata da Tribunale di Taranto con decreto del 08.02.2018 (cron. 2985/2018). E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere (ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87) la quale costituendosi in giudizio nulla ha aderito alla pronuncia divorzile.
Ricorre, dunque, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 1 della L. n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Sul contributo al mantenimento dei figli.
Nelle more del giudizio, entrambi i figli, (n. il 25.11.2003) e (n. il Per_1 Per_2
05.08.2006), hanno raggiunto la maggiore età e, pertanto, alcuna statuizione deve essere assunta in punto di affidamento, collocamento e frequentazione della prole.
La presente pronuncia ha, dunque, ad oggetto la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e, in particolare, la richiesta di mantenimento a favore dei figli
(maggiorenni).
Precisando le conclusioni, con note scritte depositate il 12.03.2025, la ricorrente chiede
“aumentare il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del sig. CP_1
nella misura ritenuta di Giustizia, ovvero, in subordine, confermare i
[...] provvedimenti assunti nel decreto di omologazione della separazione dei coniugi (euro
200,00 per ciascun figlio) aggiornati secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie
(…)”. Il resistente, opponendosi alle istanze economiche della ricorrente, chiede disporsi la revoca a favore della figlia sul presupposto che la stessa, divenuta madre Per_1 di una bambina, abbia costituito un autonomo nucleo familiare salvo poi tornare a vivere
3 con la madre nella casa familiare quando la convivenza è cessata, e sia dotata di piena capacità lavorativa;
ovvero, in via subordinata, ridurre il quantum del mantenimento a suo carico, in ragione di €100,00 per ciascun figlio.
Ciò posto, si rende necessaria una breve premessa in ordine al diritto al mantenimento dei figli maggiorenni.
Com'è noto, in virtù dell'art. 337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere. Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. n. 12952/2016), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (Cass.
n.1830/2011).
E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. n. 12952/2016; Cass. n. 12477/2004).
Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed
4 aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori"
(Cass. n.10207/2019; Cass. n.18076/2014). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento" in una col "principio di autoresponsabilità" (Cass.
n.17183/2020).
Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento, esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (Cass. n. 12477/2004).
Tanto premesso, in applicazione di questi principi, nella specie occorre attribuire rilievo all'età della beneficiaria (di anni 21), nonché alla circostanza che sebbene la stessa sia madre di un minore non è economicamente indipendente e non ha costituito, con la bambina e il compagno, un autonomo nucleo familiare.
Nel corso dell'istruttoria, infatti, , sorella della ricorrente, riferisce: “E' vero Tes_1 che mia PO ha smesso di frequentare la scuola, in quanto nelle more ha Per_1 avuto una bambina. da pochi giorni lavora in un magazzino. Non conosco esattamente la qualifica e la tipologia di contratto con la quale è stata assunta. Non confermo la circostanza, mia PO è stata insieme al suo compagno dal quale ha avuto una bambina, solamente per un breve periodo, circa tre mesi e poi è tornata a vivere con mia sorella”;
a sua volta il teste, padre del resistente, dichiara “Confermo che mia Testimone_2 PO non ha voluto più proseguire gli studi e questo me lo ha riferito mio figlio. Per quanto mi consta dopo un periodo in cui non ha voluto lavorare, ha svolto attività lavorativa presso due bar, uno di questi era il Bar Marconi in Massafra, per pochi giorni,
L'ho vista personalmente lavorare. Non conosco la tipologia di contratto e preciso che mia PO non mi parla da molto tempo. Non confermo la circostanza. Mia PO abita con la madre e l'altro mio PO ” (cfr. verbale di udienza del Persona_3
5 16.11.2023). Le circostanze sono confermate dal teste , fratello della Testimone_3 ricorrente, il quale dichiara “mia PO, restò incinta mentre ancora Parte_2 frequentava la scuola e, non ancora maggiorenne;
tale evento la indusse a non proseguire gli studi nè tantomeno a trovare un posto di lavoro. Mia PO non convive con il padre della piccola , con il quale, per quanto io sappia, non stanno più Per_4 insieme. Mia PO viva a casa di mia sorella con la bambina” (cfr. verbale di udienza del 14.03.2024).
Il secondogenito invece, ha 18 anni e sta frequentando proficuamente l'ultimo Per_2 anno di scuola superiore ed è determinato, una volta conseguito il diploma, ad intraprendere la carriera universitaria. Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati, può ritenersi che l'obbligo del genitore di concorrere al suo mantenimento si iscriva pienamente nel perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, con conseguente riconoscimento del diritto al mantenimento in suo favore.
Tenuto conto, dunque, dell'età dei figli, (21 anni) e (18 anni), Per_1 Per_2 nonché delle capacità reddituali del padre (per il quale risulta un ISEE, per l'anno in corso, pari ad € 6.600,13), si ritiene opportuno confermare l'obbligo del di versare un CP_1 assegno per il contribuito al mantenimento dei figli, e sebbene Per_1 Per_2 proporzionalmente ridotto nella misura di € 150,00 per ciascuno, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Sulle spese di lite.
In ragione dell'esito complessivo della lite e della reciproca soccombenza rispetto alle istanze economiche, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa n. 1245/2020 tra e , Parte_1 CP_1 così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il
[...] Parte_1
13.07.1968, uniti in matrimonio in data 03.09.2001 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Massafra (TA) dell'anno 2001, N. 105, P.
II, S. A);
2. dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massafra (TA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
6 3. pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento dei CP_1 figli, e mediante il versamento a , entro il giorno Per_1 Per_2 Parte_1
5 (cinque) di ogni mese, dell'importo complessivo di € 300,00 (in ragione di €
150,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
oltre al concorso, nella misura del 50%, delle spese straordinaria come da protocollo vigente;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa Stefania D'Errico
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