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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10655 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 127, presso lo studio dell'avv. Orazio Pascale, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E AVV. , C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avellino, al Corso Europa n. 161;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1452/2019
notificato in data 17.07.2019 , la sig.ra conveniva Parte_1
in giudizio l'avv. per chiedere la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo, in quanto emesso in carenza di idonea prova scritta del credito;
eccepiva l'incompetenza del giudice adito e l'illegittimo frazionamento del credito, avendo l'opposto introdotto altri giudizi sulla base della medesima scrittura privata del 20.11.2012; deduceva,
inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto e provvedeva al disconoscimento della scrittura privata citata.
premesso che:
nell'anno 2009 conferiva mandato professionale Parte_1
all'avv. relativo a quattro contenziosi amministrativi CP_1
dinanzi al TAR Napoli e Consiglio di Stato, aventi ad oggetto l'esproprio illegittimo di un terreno di sua proprietà sito in San
Vitaliano; il primo giudizio dinanzi al Tar Napoli RG n. 6123/2009 contro il e la società si concludeva con una Controparte_2 CP_3
sentenza favorevole alla cui seguiva un giudizio di Parte_1
ottemperanza per l'esecuzione della suddetta pronuncia dinanzi al Tar
Napoli con n. RG 984/2013;
detto difensore si costituiva nel giudizio di appello dinanzi al
Consiglio di Stato promosso dal avverso la Controparte_2
sentenza di ottemperanza RG n. 1964/2014 e nel giudizio di appello intrapreso dalla RG n. 664/2013, dinanzi al Consiglio di Stato;
CP_3
in data 20.11.2012 le parti stipulavano un accordo sugli onorari giudiziali e stragiudiziali in cui si stabiliva che per la quantificazione degli stessi si sarebbero “applicati gli onorari medi dei parametri legali vigenti, aumentati della metà riferiti al valore della somma riconosciuta in sentenza”;
nel medesimo accordo, l'odierna opponente si accollava e assumeva in proprio l'obbligazione di pagamento del compenso professionale maturato dall'avv. per l'attività difensiva svolta in favore CP_1
della sig.ra figlia della nella causa RG. n. Controparte_4 Parte_1
10541/2010 dinanzi al Giudice del Lavoro di Napoli, che ammontava a complessivi euro 14.669,40;
nella anzidetta scrittura, la si impegnava, inoltre, al Parte_1
pagamento della somma forfettaria di euro 12.000,00 in favore del medesimo difensore per l'attività giudiziale e stragiudiziale svolta nel proprio interesse in diversi contenziosi:
contro
ED TE AN, HA ZI e condominio Viale Calascione, contro , CP_5
in svariate pratiche condominiali ed, infine, nella definizione dei rapporti economici con il genero ing. e nella vendita CP_6
dell'appartamento sito in Avellino in Via Tagliamento;
a fronte della descritta attività professionale, l'avv. CP_1
maturava compensi professionali per complessivi euro 175.160,14.
Con raccomandata A/R dell'08.05.2017, l'opposto inviava alla propria cliente formale rinuncia al mandato per tutti gli incarichi ricevuti e la richiesta di pagamento degli importi maturati, senza ricevere alcun riscontro;
rimasti impagati i compensi professionali richiesti, l'avv. CP_1
proponeva ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l'emissione del d.i. n. 1452/2019, con cui si ingiungeva alla controparte il pagamento di euro 175.160,14, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda sino al soddisfo, spese di procedura, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
l'opponente eccepiva, in primo luogo, l'illegittimità del decreto ingiuntivo, emesso in difetto dei presupposti di cui agli artt. 633 c.p.c.
e 636 c.p.c., in quanto il credito azionato era privo del requisito della liquidità, non recando la documentazione una chiara specificazione del quantum richiesto, né risultava fondato su prova scritta;
in secondo luogo, la pretesa creditoria azionata non era stata preceduta da preventivo redatto ai sensi dell'art. 13, L. 247/2012, né corredata da parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine professionale, espressamente richiesto dall'art. 636 c.p.c.
Deduceva, altresì, l'incompetenza del Giudice ordinario adito, in luogo del Giudice amministrativo, trattandosi di compensi professionali derivanti da attività svolta in procedimenti amministrativi, aventi ad oggetto domanda di risarcimento del danno per illegittima procedura espropriativa da parte del CP_7
e la irreversibile trasformazione dei beni di proprietà
[...]
dell'opponente, materia di giurisdizione esclusiva, art. 133 lett g), c.
p.a.
Prospettava l'insussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio ottenuto, non essendo provato l' an, nè il quantum del credito azionato, tenuto conto del disconoscimento della scrittura privata del 20.11.2012, attestante l'accordo intervenuto tra le parti sui compensi professionali dovuti al difensore.
Eccepiva, poi, l'illegittimo frazionamento del credito, in quanto l'opposto aveva incardinato un ulteriore giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli RG. n. 21135/2018 in base alla medesima scrittura privata del 20.11.2012, i cui crediti erano tutti riconducibili ad un unico rapporto di durata e, in ogni caso, di aver già corrisposto alla controparte gli onorari dovuti sia a mezzo contanti che attraverso assegni e che il versamento di tali somme veniva comunicato al difensore con raccomandata A/R del 20.09.2012. Deduceva l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956,
n. 2, c.c., atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione presuntiva il debitore eccipiente doveva provare solo il decorso del termine previsto dalla legge, mentre il creditore aveva l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito.
Ribadiva il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 20.11.2012, adducendo il contenuto particolarmente vessatorio dell'atto, unilateralmente predisposto dal difensore nel quale erano state incluse condizioni particolarmente gravose per l'opponente e assolutamente non concordate, evidenziando che l'accordo era successivo alla data di conferimento dell'incarico, risalente al 2009, e che a mente dell'art. 13 della L.
247/2012, il compenso spettante al professionista doveva essere pattuito e quantificato per iscritto “all'atto del conferimento dell'incarico professionale”.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, considerata
l'insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, revocare lo stesso;
2) dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata con il ricorso monitorio avente ad oggetto una
inammissibile frazione del preteso credito;
3) nel merito, previa
declaratoria di nullità della scrittura del 20.11.2012, dichiarare
l'infondatezza della domanda proposta, con conseguente rigetto della stessa, stante l'insussistenza del preteso diritto di credito azionato;
4) in ogni caso, dichiarare estinta ogni obbligazione di pagamento a seguito dell'intervenuto integrale versamento di quanto effettivamente dovuto.”
Si costituiva ritualmente l'opposto, contestando l'eccezione di illiquidità del credito azionato, non era, infatti, necessario che l'importo del credito fosse indicato precisamente nel suo ammontare, essendo sufficiente la sua determinabilità con una mera operazione aritmetica in base agli elementi indicati nel titolo;
così, in riferimento alla eccepita mancata produzione della parcella e del parere conforme dell'Ordine professionale, esponeva che ad opera dell'art. 9, L.
27/2012, la sua acquisizione non era più necessaria per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, stante il deposito dell'accordo scritto intervenuto tra il cliente ed il professionista.
Contestava, altresì, l'eccezione di carenza di prova scritta del credito, essendo stato emesso il provvedimento monitorio in base alla scrittura privata del 20.11.2012, che configurandosi come atto ricognitivo del debito comportava ai sensi dell'art. 1988 c.c. una presunzione di esistenza del debito, che dispensava il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Quanto all'eccezione di incompetenza del giudice adito, riferiva che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. Cass. sent.
4485/2018) nel procedimento per il recupero di crediti professionali trovava applicazione il foro esclusivo del consumatore. Sull'eccezione di parcellizzazione/frazionamento del credito, esponeva che il citato giudizio RG. n. 21135/2018 era relativo a contenziosi civili contro il per i quali Controparte_8
aveva ricevuto mandato non solo dalla sig.ra ma anche Parte_1
dalle figlie e e che aveva, poi, Controparte_4 Persona_1
rinunciato al mandato comunicato alle parti con raccomandata A/R del
20.04.2017.
Contestava la presunta prescrizione del credito atteso che, secondo l'art. 2957 c.c., il termine di prescrizione dei crediti professionali decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato, puntualizzando che, in ogni caso, la prescrizione presuntiva valeva solo nei rapporti che si svolgevano senza formalità,
il cui pagamento avveniva senza dilazione diversamente dalla fattispecie.
Con riguardo al disconoscimento della scrittura privata del 20.11.2012 operato dall'opponente, riferiva che tale documento era stato dichiarato valido ed efficace nei due giudizi RG. n. 21135/2018 e RG.
n. 3982/2018 conclusi con decisioni passate in giudicato.
Chiedeva, infine, concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia rigettare l'opposizione proposta dalla debitrice e confermare il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1452/2019 emesso dal Tribunale di Napoli, con vittoria
di spese”.
Alla prima udienza del 14.12.2020 la causa veniva rinviata per la mancata ricezione del provvedimento in modalità cartolare da parte del convenuto.
All' udienza del 04.03.2021 il Giudice ammetteva la prova per testi articolata dall'opposta, ritenendo inammissibile quella articolata da parte opponente.
All'udienza del 16.12.2021 venivano escussi la teste avv. Clorinda
Bevilacqua, la teste avv. , moglie dell'opposto, e il Testimone_1
teste ; al termine, il Giudice si riservava sulle Testimone_2
richieste delle parti e, con ordinanza del 17.01.2022, disponeva la custodia in cassaforte dell'originale della scrittura privata del
20.11.2012, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.06.2022 revocava parzialmente il precedente provvedimento e fissava la nuova udienza del 23.03.2023 per l'escussione del teste ing. CP_6
Con ricorso del 05.05.2023 l'opposto chiedeva disporsi il sequestro conservativo sui beni mobili e/o immobili di proprietà dell'opponente, ai sensi dell'art. 669-quater e 671-quater, che veniva rigettato con ordinanza del 25.09.2023.
Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con ordinanza del 30.06.2024. L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di carenza di liquidità del credito azionato ex art. 633 c.p.c., in quanto pur non essendovi nell'accordo del 20.11.2012 una specifica indicazione del quantum richiesto, il complessivo importo è agevolmente determinabile in base ad una mera operazione matematica. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche quando non vi sia l'indicazione del preciso ammontare, è sufficiente che la somma sia quantificabile mediante un mero calcolo matematico in base a dati “tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso” (cfr. ex multis Cass. sent, n. 234/2006 e Cass. sent. n. 9693/2009).
Parimenti, deve essere rigettata l'eccezione di illegittimità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 636 c.p.c., in specie della parcella e del parere conforme dell'Ordine professionale, in quanto secondo l'art. 2233 c.c. la determinazione dei compensi avviene, in via gradata, o mediante accordo tra le parti o facendo riferimento a tariffe e agli usi ovvero con determinazione giudiziale.
Orbene, essendovi nel caso in esame un accordo scritto intervenuto tra l'avvocato e la cliente (cfr. all. 5 comparsa di costituzione CP_1
e risposta) sui compensi professionali da corrispondere, la produzione della parcella e del parere conforme dell'Ordine professionale non ha efficacia vincolante. In ogni caso, tale efficacia viene meno in sede di opposizione, là dove con l'apertura di un procedimento ordinario di cognizione in contraddittorio fra le parti, il professionista, assumendo la veste di attore in senso sostanziale, è chiamato a provare il credito vantato.
Deve, inoltre, rigettarsi l'eccezione di incompetenza del Giudice ordinario adito in favore del Giudice amministrativo, sollevata da parte opponente. Preliminarmente e in rito va ribadita la competenza del Tribunale in composizione monocratica a delibare sulla presente opposizione introdotta con il rito ordinario di cognizione atteso che nella presente fattispecie sono stati richiesti compensi cumulativi concernenti anche la materia giudiziale amministrativa con la conseguenza che rimane ferma la competenza del Tribunale in composizione monocratica e l'applicazione del rito ordinario.
Deve essere, altresì, respinta l'eccezione di intervenuta prescrizione triennale del credito ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c., in quanto secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “le prescrizioni presuntive, trovano ragione unicamente nei rapporti che si svolgono
senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione,
non operano se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta” (cfr. Cass. sent.9930/2014 e Cass. sent. 763/2017); orbene, essendovi in atti la scrittura privata del 20.11.2012 depositata in originale, quale accordo scritto sui compensi, la richiamata ipotesi prescrittiva di cui all'art. 2956, n. 2 c.c. non è applicabile al caso di specie. Mentre, in assenza di accordo stipulato in forma scritta, il termine prescrizionale decorre dalla pubblicazione della sentenza o comunque dall'ultima prestazione eseguita (Cass. civ. n. 4438 del
2020). Deve, inoltre, rigettarsi l'eccezione di improponibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito sollevata da parte opponente, in quanto il citato giudizio RG.n.21135/2018, introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., riguardava compensi maturati dall'avv. per l'attività professionale svolta in contenziosi CP_1
vertenti tra la sig.ra e le figlie di costei, Parte_1 CP_4
, e il in
[...] Persona_1 Controparte_8
relazione ai quali l'opposto aveva ricevuto mandato professionale non solo dall'odierna opponente, ma anche dalle sorelle Non è, CP_4
pertanto, configurabile, il “frazionamento del credito”, atteso che la pretesa creditoria azionata nei menzionati procedimenti fa riferimento a mandati professionali differenti, conferiti da più soggetti.
Passando al merito, si osserva che è pacificamente riconosciuto il rapporto contrattuale intercorso fra le parti per lungo tempo, essendo in contestazione il quantum del compenso richiesto dall'opposto sia attraverso l'eccezione di pagamento sia attraverso l'assunto disconoscimento della scrittura privata del 20.11.2012 relativa all'accordo sugli importi da corrispondere per l'attività giudiziale ed extra giudiziale svolta nell'interesse dell'opponente a seguito del conferimento dell'incarico professionale.
Dal complessivo esame degli atti, si può ritenere la validità di detta scrittura atteso il difetto del disconoscimento operato da parte opponente, generico e contraddittorio. Se da un lato si sostiene il disconoscimento della sottoscrizione di detta scrittura privata in quanto “quest'ultima risulta sconosciuta alla sig.ra
[...] , che non ricorda di aver mai sottoscritto qualsivoglia Parte_1
“accordo” sugli onorari ed il relativo contenuto appare essere il frutto di una predisposizione unilaterale e non di una volontà consapevole e, pertanto, si profila viziato”, dall'altro nella comparsa conclusionale della medesima si afferma che: “circa la scrittura … posta a fondamento della pretesa creditoria avanzata, all'esito dell'esperita prova testimoniale, è stata confermata la circostanza dedotta da questa difesa, ovvero che nel caso in esame il preteso
accordo non è mai intervenuto, trattandosi del cd. abuso di
biancosegno, ovvero il riempimento contra pacta di un foglio bianco sottoscritto dalla signora e consegnato all'avv. Parte_1
”. Vero è che tale documento è stato ritenuto valido ed CP_1
efficace nei giudizi RG. n. 21135/2018 e RG. n. 3982/2018, entrambi definiti con sentenza passata in giudicato, favorevoli all'odierno opponente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti,
“nell'ipotesi in cui due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto […] formando la premessa logica indispensabile della statuizione
contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo
e il petitum del primo” (cfr. Cass. ord. 27304/2018). Al riguardo, nell'ordinanza decisoria dell'11.04.2019, atteso che anche in quella sede l'opponente metteva in discussione la veridicità della scrittura, si rilevava: “la questione della validità della scrittura in questione ha scarso rilievo in quanto la suddetta non fa altro che riferirsi alle
tariffe vigenti, peraltro neanche in maniera particolarmente
favorevole al legale. Tali tariffe, infatti, vanno comunque applicate in mancanza di accordo scritto preventivo”. Alla luce delle criticità rilevate, la prospettazione difensiva dell'opponente non trova conforto nel compendio probatorio agli atti, né vi è prova del pagamento in contanti dei compensi richiesti dall'opposto.
Vale la pena di rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione
civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Dall'esame della copiosa documentazione versata in atti dall'opposto avvocato, concernente l'attività professionale espletata nell'interesse dell'opponente nei molteplici contenziosi giudiziari, taluni di natura molto complessa, e dalla produzione dell'accordo scritto redatto in data 20.11.2012 si può ritenere che il medesimo abbia correttamente adempiuto all'onere probatorio circa la sussistenza del proprio diritto di credito almeno sotto il profilo dell'an. Diversamente, l'opponente non ha provato la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa azionata in via monitoria
Quest'ultima ha sostenuto di aver corrisposto all'avv. gli CP_1
onorari dovuti nel corso del mandato difensivo sia mediante assegni che a mezzo contanti. Come sopravisto, non è contestata la corresponsione dell'importo complessivo di euro 12.500,00 in favore del difensore, che ne ha ammesso la ricezione nelle note di udienza del
13.06.2022, depositate in data 02.05.2022, in relazione al quale sono stati prodotti n. 3 assegni, rispettivamente di euro 2.500,00, di euro
4.000,00 e di euro 3.000,00 per un totale complessivo di 9.500,00 (cfr. all. di parte opponente dell'08.12.2020), mentre non può dirsi dimostrato l' assunto pagamento in contanti, di cui l'opponente non ha fornito alcuna prova. Deve, in ogni caso, aggiungersi che i suddetti pagamenti sono stati effettuati in data anteriore all'accordo scritto del
20.11.2012 e che, pertanto, non possono considerarsi come fatti estintivi del credito azionato dall'opposto in via monitoria.
Passando al quantum richiesto, occorre fare alcune considerazioni.
L'opposto attraverso la copiosa documentazione allegata ha provato di aver svolto l'attività professionale di cui alla lett. b) della scrittura privata relativa ai n. 4 giudizi amministrativi: procedimento Tar Napoli n. RG 6123/2009 contro il e la Controparte_2
società giudizio di ottemperanza con n. RG CP_3 CP_9
984/2013; appello con n. RG 1964/2014 su impulso del
[...]
dinanzi al Consiglio di Stato e ulteriore giudizio di CP_2
appello su impulso della dinanzi al Consiglio di Stato con n. CP_3
RG 664/2013; la lett. c) del citato accordo scritto, comprende il giudizio svoltosi presso il Tribunale di Napoli, Sez. lav., CP_4
c. , la previsione di un importo
[...] Controparte_10
forfettario a saldo di residui onorari derivanti da attività giudiziali,
concernenti altri contenziosi civili e documentati in atti, e da attività
stragiudiziali.
Nella medesima scrittura vengono concordati i seguenti importi: la somma forfettaria di euro 12.000,00, a saldo delle attività giudiziali e stragiudiziali di cui alla lett. c); l'importo di euro 12.756,00 (euro
14.669,40 comprensivo del 15% spese generali), relativo al giudizio
RG. 10541/2010, Tribunale del Lavoro di Napoli nell'interesse di
; tale importo appare rispondente ai parametri previsti Controparte_4
dal D.M. 55/2014, poiché il valore della causa è di euro 130.000.00,
sommando i compensi medi del relativo scaglione per le varie fasi del giudizio (studio della controversia, fase introduttiva del giudizio,
istruttoria/trattazione e decisione) si ottiene un compenso tabellare pari a euro 12.756,00.
Per quel che riguarda i compensi relativi ai giudizi amministrativi si rileva che non in tutti i giudizi richiamati le somme calcolate sembrano rispondenti ai parametri adottati in riferimento a quanto pattuito.
Per quanto concerne il giudizio amministrativo con RG. 6123/2009,
scaglione euro 520.001- 1.000000, sommando i compensi medi per le varie fasi del giudizio (studio della controversia, fase introduttiva,
istruttoria/trattazione, decisione, cautelare) si ottiene un compenso tabellare pari a euro 26.410,00 al quale, sul fondamento della scrittura privata, non si ritiene applicabile l'aumento della metà, come invece calcolato dell'avv. , non avendo la sentenza liquidato un CP_1
importo determinato in favore della ricorrente ed onerando Parte_1
le parti di raggiungere un accordo sulla quantificazione dell'indennizzo in base ad una serie di parametri individuati dalla decisione .
Diversamente, per i compensi relativi al giudizio di ottemperanza con
RG. 984/2013, considerato lo scaglione di riferimento 520.001-
1.000000, sommando i compensi medi per le varie fasi del giudizio
(studio della controversia, fase introduttiva, istruttoria/trattazione,
decisione, cautelare) si ottiene un compenso tabellare pari a euro
26.410, cui viene aggiunto l'aumento del 50% pari a euro 13.205,00,
per l'importo complessivo di euro 39.615,00. in tal caso, la sentenza aveva riconosciuto alla un indennizzo pari a euro Parte_1
823.585,94.
In relazione al giudizio amministrativo di appello con RG. 1964/2014,
scaglione 52.001-260.000, sommando i compensi medi per le varie fasi del giudizio (studio della controversia, fase introduttiva,
istruttoria/trattazione, decisione, cautelare) si ottiene un compenso tabellare pari a euro 13.970,00, il quale, sommato all'aumento del 50
% pari a euro 6.985,00 darà come risultato l'importo complessivo di euro 20.955,00; anche qui l'aumento della metà è conforme a quanto previsto nella scrittura citata, cui va aggiunto il compenso CTP ing.
, euro 3.439,05, spese esenti, per l'opera prestata Persona_2
in tale giudizio, mentre per il giudizio davanti al TAR si stima congruo riconoscere al medesimo CTP per l'attività prestata l'importo di euro 6.800, spese esenti, in luogo di euro 12.739,01 di cui alla parcella depositata.
Per i compensi riferiti al giudizio amministrativo di appello con RG.
664/2013, scaglione euro 520.001-1.000.000, sommando i compensi medi per uniche due fasi del giudizio, ossia studio della controversia e fase introduttiva, si ottiene un compenso tabellare pari a euro
9.913,00; neppure in tal caso si applica l'aumento della metà previsto nell'accordo del 20.11.2012, in quanto l'attività difensiva espletata si
è limitata alla fase introduttiva.
Orbene, sommando i compensi maturati dal difensore in relazione a tutti i procedimenti giudiziari e alle attività stragiudiziali richiamati si otterrà un importo complessivo pari a euro 131.888,05, oltre s.g., IVA
e CPA. Pertanto, l'importo riconosciuto con il decreto ingiuntivo RGN n.
5370/2019, n.1452/2019 di euro 175.160,14, dovrà essere rideterminato in euro 131.888,05 per le ragioni su esposte.
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, con conseguente revoca del d.i. n. n.1452/2019 e la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'avv. di euro131.888,05 Controparte_1
a titolo di compensi professionali oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo all'effettivo soddisfo, oltre spese generali, IVA e CPA.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e attesa la riduzione dell'onorario richiesto vengono compensate nella misura di 1/3 e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione contro il decreto ingiuntivo n.1452/2019, R.G. n. 5370/2019 proposta da
[...]
nei confronti dell'avv. , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'avv.
dell'importo complessivo di euro 131.888,05, Controparte_1
a titolo di compensi professionali nonché degli interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo all'effettivo soddisfo, oltre s.g., IVA
e CPA;
3. Compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di 1/3 in ragione della riduzione dell'importo ingiunto, e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 9.402,00 oltre sg., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 14.03.2025.
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti