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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 350/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...] il giorno 03/05/1949, c.f.: Parte_1
; C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Cirrincione e Mario Serio;
appellante
CONTRO sequestrati e confiscati Controparte_1 alla criminalità organizzata , c.f.: CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato del distretto di Palermo;
appellata
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo dei giorni 21-26/1/2022, n. 329, con cui, all'esito del giudizio promosso dall
[...]
dei beni sequestrati e confiscati alla Controparte_1 criminalità organizzata in opposizione al decreto ingiuntivo del pagamento, a titolo di compenso per l'attività di liquidatore, della somma di euro 730.645,54 oltre accessori e IVA, 2
era stata revocata l'ingiunzione e pronunciata la condanna del ricorrente oggi appellante alle spese di lite.
L costituitasi, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione. CP_1
La causa, posta in decisione all'esito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., è stata discussa il giorno 12.9.2025 ai sensi dell'art. 352, co. 2, c.p.c. (ante d.lgs. 149/2022).
2. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, tra l'altro, sul plurimo rilievo della permanente soggettività giuridica della società in confisca, della necessità di distinguere tale ente dall che ne cura la gestione, e dall'Erario, mero socio unico, nonché CP_2 dell'inapplicabilità del combinato disposto degli artt.
2-octies della legge 575/65 (il cui terzo comma contempla le posizioni dell'amministratore giudiziario e del coadiutore, non quella del liquidatore) e 54 e 61 del d.lgs 159/2011, che, nel caso in cui la società non abbia sufficienti risorse finanziarie, pongono le spese di conservazione e amministrazione della società a carico dello Stato, per conto del quale l' esercita l'attività di gestione. CP_1
L'appellante si duole che il primo Giudice abbia erroneamente considerato l'opponente alla stregua di un qualsiasi creditore sociale senza valutare che coloro che hanno offerto la propria opera o hanno reso servizi nel corso della procedura di prevenzione criminale a favore di una società confiscata e acquisita al patrimonio dello Stato rappresentano una categoria diversa da quella degli altri creditori, giacché titolari di crediti sorti in occasione e in funzione della procedura di prevenzione e come tali sottratti al circuito concorsuale e prededucibili.
La tesi, ribadita in sede di discussione orale della causa e compendiata nel principio per cui
“lo Stato non può contrarre debiti e poi sottrarsi al loro pagamento eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva”, non è però dirimente rispetto al problema, che qui si pone, della legittimazione passiva dell'Agenzia. Ciò per l'evidente ragione che lo “Stato”, di cui si deduce in via di principio la responsabilità per i debiti contratti nell'interesse pubblico, si articola in una pluralità di enti e plessi organizzativi tra i quali, ai fini del presente giudizio, occorre individuare il soggetto passivo del rapporto obbligatorio.
3. È decisivo allora osservare che la società di cui sia stato confiscato, in tutto o in parte, il capitale sociale non perde per questo la personalità giuridica;
essa subisce solo la modifica del riferimento soggettivo della partecipazione sociale, ora spettante allo ”, e del CP_3 3
preposto a gestirla, ora l' (Cass. 3971/2024, 16607/2022). CP_2
Il rapporto di alterità tra lo Stato-persona e l' (ente pubblico appartenente allo “Stato- CP_1 istituzione”, ma distinto dallo “Stato-amministrazione” o “Stato-ente” e non certo identificabile con la nozione di “erario” cui fa ripetuto richiamo Cass. pen. 15415/2024, menzionata da ) si coglie nitidamente nel disposto dell'art.
2-novies della legge CP_4
575/1965, (operante ex art. 117, co. 1, d.lgs. 159/2011), in forza del quale al rimborso e all'anticipazione delle spese e alla liquidazione dei compensi del coadiutore che non trovino copertura nelle risorse della gestione provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui, all'interno del complesso apparato amministrativo statuale, deve essere riconosciuta la titolarità delle azioni e quote sociali confiscate.
Se così è, l'impugnazione va disattesa sotto tutti i profili posti in evidenza dall'appellante, posto che l'obbligazione di compenso del liquidatore della società di capitali, ancorché di nomina giudiziale, grava d'ordinario sulla società medesima;
che la responsabilità di cui agli artt. 2325, co. 2, e 2462, co. 2, c.c., incombe all'unico azionista o quotista;
che soggetto passivo dell'obbligo di indennizzo ex art. 2041 c.c. è colui che si è arricchito senza una giusta causa, nella specie – in tesi – il “proprietario” della società confiscata, e non certo il suo gestore;
che, secondo una retta interpretazione, le norme degli artt.
2-octies della legge
575/1965 e 42 del d.lgs. 159/2011, per il caso di insufficienza delle somme disponibili nel conto di gestione – così come, significativamente, qualora la confisca non venga disposta – pongono a carico dello Stato-persona, cioè dell'ente pubblico proprietario del patrimonio in confisca (la sentenza, citata dall'appellante, del Tribunale di Palermo 2200/2024, pare riconosca all'Agenzia la veste di proprietaria), e non dell' l'onere di sostenere le CP_2
“spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni”.
È appena il caso di osservare che la tesi di parte appellante che vede nell' un CP_2 mandatario ex lege senza rappresentanza dell'ente titolare del patrimonio confiscato è meramente suggestiva, dal momento che, dopo la definitiva confisca, i compiti dell' CP_1 non discendono da un rapporto tra essa e l'Amministrazione mandante, ma sono fissati direttamente dalla legge che ne definisce in modo compiuto l'estensione e la portata effettuale
(v. art. 1, co. 3, lett. d) ed e) del d.l. 4/2010 conv. dalla l. 50/2010, artt.
2-octies e 2-novies 4
della legge 575/1965, artt. 42 e 54 del d.lgs. 159/2011) senza spazio per l'utilizzo, in funzione integrativa, della disciplina privatistica del mandato.
La rilevazione del difetto di legittimazione passiva dell' anche rispetto all'azione CP_2 di indebito arricchimento, esime la Corte dal soffermarsi sugli aspetti inerenti al merito della controversia (Cass. 7776/2017).
4. Per la soccombenza, dev'essere condannato a rifondere Parte_1 all'altra parte le spese di appello, che si liquidano in complessivi euro 13.078,00, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente prenotate a debito dall'Avvocatura dello Stato e delle spese generali nella misura forfettaria prevista dall'art. 2, co. 2, D.M. Giustizia n.
55/2014.
Sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Palermo dei giorni 21-26/1/2022, n. 329; condanna a rifondere all'altra parte le spese di appello, che liquida Parte_2 in complessivi euro 13.078,00, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente prenotate a debito dall'Avvocatura dello Stato, e delle spese generali nella misura forfettaria prevista dall'art. 2, co. 2, D.M. Giustizia n. 55/2014; dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 29 settembre 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 350/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...] il giorno 03/05/1949, c.f.: Parte_1
; C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Cirrincione e Mario Serio;
appellante
CONTRO sequestrati e confiscati Controparte_1 alla criminalità organizzata , c.f.: CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato del distretto di Palermo;
appellata
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo dei giorni 21-26/1/2022, n. 329, con cui, all'esito del giudizio promosso dall
[...]
dei beni sequestrati e confiscati alla Controparte_1 criminalità organizzata in opposizione al decreto ingiuntivo del pagamento, a titolo di compenso per l'attività di liquidatore, della somma di euro 730.645,54 oltre accessori e IVA, 2
era stata revocata l'ingiunzione e pronunciata la condanna del ricorrente oggi appellante alle spese di lite.
L costituitasi, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione. CP_1
La causa, posta in decisione all'esito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., è stata discussa il giorno 12.9.2025 ai sensi dell'art. 352, co. 2, c.p.c. (ante d.lgs. 149/2022).
2. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, tra l'altro, sul plurimo rilievo della permanente soggettività giuridica della società in confisca, della necessità di distinguere tale ente dall che ne cura la gestione, e dall'Erario, mero socio unico, nonché CP_2 dell'inapplicabilità del combinato disposto degli artt.
2-octies della legge 575/65 (il cui terzo comma contempla le posizioni dell'amministratore giudiziario e del coadiutore, non quella del liquidatore) e 54 e 61 del d.lgs 159/2011, che, nel caso in cui la società non abbia sufficienti risorse finanziarie, pongono le spese di conservazione e amministrazione della società a carico dello Stato, per conto del quale l' esercita l'attività di gestione. CP_1
L'appellante si duole che il primo Giudice abbia erroneamente considerato l'opponente alla stregua di un qualsiasi creditore sociale senza valutare che coloro che hanno offerto la propria opera o hanno reso servizi nel corso della procedura di prevenzione criminale a favore di una società confiscata e acquisita al patrimonio dello Stato rappresentano una categoria diversa da quella degli altri creditori, giacché titolari di crediti sorti in occasione e in funzione della procedura di prevenzione e come tali sottratti al circuito concorsuale e prededucibili.
La tesi, ribadita in sede di discussione orale della causa e compendiata nel principio per cui
“lo Stato non può contrarre debiti e poi sottrarsi al loro pagamento eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva”, non è però dirimente rispetto al problema, che qui si pone, della legittimazione passiva dell'Agenzia. Ciò per l'evidente ragione che lo “Stato”, di cui si deduce in via di principio la responsabilità per i debiti contratti nell'interesse pubblico, si articola in una pluralità di enti e plessi organizzativi tra i quali, ai fini del presente giudizio, occorre individuare il soggetto passivo del rapporto obbligatorio.
3. È decisivo allora osservare che la società di cui sia stato confiscato, in tutto o in parte, il capitale sociale non perde per questo la personalità giuridica;
essa subisce solo la modifica del riferimento soggettivo della partecipazione sociale, ora spettante allo ”, e del CP_3 3
preposto a gestirla, ora l' (Cass. 3971/2024, 16607/2022). CP_2
Il rapporto di alterità tra lo Stato-persona e l' (ente pubblico appartenente allo “Stato- CP_1 istituzione”, ma distinto dallo “Stato-amministrazione” o “Stato-ente” e non certo identificabile con la nozione di “erario” cui fa ripetuto richiamo Cass. pen. 15415/2024, menzionata da ) si coglie nitidamente nel disposto dell'art.
2-novies della legge CP_4
575/1965, (operante ex art. 117, co. 1, d.lgs. 159/2011), in forza del quale al rimborso e all'anticipazione delle spese e alla liquidazione dei compensi del coadiutore che non trovino copertura nelle risorse della gestione provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui, all'interno del complesso apparato amministrativo statuale, deve essere riconosciuta la titolarità delle azioni e quote sociali confiscate.
Se così è, l'impugnazione va disattesa sotto tutti i profili posti in evidenza dall'appellante, posto che l'obbligazione di compenso del liquidatore della società di capitali, ancorché di nomina giudiziale, grava d'ordinario sulla società medesima;
che la responsabilità di cui agli artt. 2325, co. 2, e 2462, co. 2, c.c., incombe all'unico azionista o quotista;
che soggetto passivo dell'obbligo di indennizzo ex art. 2041 c.c. è colui che si è arricchito senza una giusta causa, nella specie – in tesi – il “proprietario” della società confiscata, e non certo il suo gestore;
che, secondo una retta interpretazione, le norme degli artt.
2-octies della legge
575/1965 e 42 del d.lgs. 159/2011, per il caso di insufficienza delle somme disponibili nel conto di gestione – così come, significativamente, qualora la confisca non venga disposta – pongono a carico dello Stato-persona, cioè dell'ente pubblico proprietario del patrimonio in confisca (la sentenza, citata dall'appellante, del Tribunale di Palermo 2200/2024, pare riconosca all'Agenzia la veste di proprietaria), e non dell' l'onere di sostenere le CP_2
“spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni”.
È appena il caso di osservare che la tesi di parte appellante che vede nell' un CP_2 mandatario ex lege senza rappresentanza dell'ente titolare del patrimonio confiscato è meramente suggestiva, dal momento che, dopo la definitiva confisca, i compiti dell' CP_1 non discendono da un rapporto tra essa e l'Amministrazione mandante, ma sono fissati direttamente dalla legge che ne definisce in modo compiuto l'estensione e la portata effettuale
(v. art. 1, co. 3, lett. d) ed e) del d.l. 4/2010 conv. dalla l. 50/2010, artt.
2-octies e 2-novies 4
della legge 575/1965, artt. 42 e 54 del d.lgs. 159/2011) senza spazio per l'utilizzo, in funzione integrativa, della disciplina privatistica del mandato.
La rilevazione del difetto di legittimazione passiva dell' anche rispetto all'azione CP_2 di indebito arricchimento, esime la Corte dal soffermarsi sugli aspetti inerenti al merito della controversia (Cass. 7776/2017).
4. Per la soccombenza, dev'essere condannato a rifondere Parte_1 all'altra parte le spese di appello, che si liquidano in complessivi euro 13.078,00, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente prenotate a debito dall'Avvocatura dello Stato e delle spese generali nella misura forfettaria prevista dall'art. 2, co. 2, D.M. Giustizia n.
55/2014.
Sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Palermo dei giorni 21-26/1/2022, n. 329; condanna a rifondere all'altra parte le spese di appello, che liquida Parte_2 in complessivi euro 13.078,00, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente prenotate a debito dall'Avvocatura dello Stato, e delle spese generali nella misura forfettaria prevista dall'art. 2, co. 2, D.M. Giustizia n. 55/2014; dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 29 settembre 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo