TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/12/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3561/2025 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. SANTO Parte_1
SE e RO ZA
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. ROBERTO ANNOVAZZI, UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente E
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa ROSSELLA SCALERCIO, dalla dott.ssa SILVANA MASSARO e dalla dott.ssa ELISABETTA BAVASSO, funzionari delegati resistente E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. GRAZIANO MARRAZZO resistente Oggetto: ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE La sig.ra ha proposto ricorso avverso la Parte_2 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202500000952000,
1 notificatale il 14.07.2025, dell'importo complessivo pari a euro 547.525,74 e riferita, tra gli altri, anche a crediti aventi causa in rapporti di lavoro. Ha chiesto, in particolare, l'annullamento degli avvisi di addebito n. 33420170000159374000000, n. 33420170001912832000, n. 33420180001220365000, n. 33420180004472335000, n. 33420190002099303000, n. 3342019000487642000, n. 33420210001092437000, n. 33420220001375561000 e della cartella di pagamento n. 03420220012908176000 deducendone la loro nullità in ragione dell'inesistenza giuridica e/o della nullità del procedimento di notificazione per violazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602/73 e 6 della L. 212/2000, nonché la prescrizione relativamente agli avvisi di addebito n. 33420170000159374000000, n. 33420170001912832000, n. 33420180001220365000, n. 33420180004472335000, n. 33420190002099303000, perché riguardanti le annualità 2014, 2016, 2017 , 2018 e 2019 e della cartella di pagamento n. 03420220012908176000 afferente a una sanzione amministrativa elevata nel 2018. Si è costituita in giudizio l' che ha Controparte_3 eccepito in via preliminare e assorbente il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle doglianze di parte ricorrente che sono afferenti al procedimento di formazione del ruolo e alle notifiche dei titoli esecutivi nonché il “difetto di giurisdizione” con riferimento alla cartella esattoriale avente ad oggetto la sanzione amministrativa riferita all'anno 2018 ed elevata dall' ex L. 689/81 e quindi da trattarsi per Controparte_2 materia davanti al Tribunale ordinario. In ogni caso, ha eccepito la validità della notifica della cartella esattoriale, e quindi la tardività e infondatezza dell'opposizione; ha esposto di aver notificato successivi atti di propria competenza che hanno interrotto la prescrizione, anche in considerazione della sospensione disposta dalle norme di cui al D.L. 18/2020 e al D.lgs. n. 159/2015. Si è costituito l' che esposto nel merito che il proprio Controparte_2 credito attiene all'ordinanza ingiunzione n.258/2018, notificata in data 04.10.218, i cui importi sono stati iscritti a ruolo in data 23.03.2022 e poi trasferiti nella cartella esattoriale n. 03420220012908176000; ha chiesto l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva in considerazione del fatto che le doglianze di parte ricorrente afferiscono a
2 fasi del procedimento di riscossione e recupero del credito di competenza dell . Controparte_3
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in CP_1 fatto e in diritto. La causa veniva rinviata all'udienza del 01.12.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. La parte ricorrente, l' e l' Controparte_3 [...]
hanno depositato tempestivamente le Controparte_2 rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza.
Si osserva preliminarmente che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è preordinata all'iscrizione ipotecaria disciplinata all'art. 77 D.P.R. 602/1973. La Corte di legittimità con la sentenza resa a sezioni unite, n. 19667 del 18.09.2014, è intervenuta in materia e ha statuito che “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”. Ebbene, con il primo motivo la ricorrente deduce che i nove titoli esecutivi impugnati non le sono mai stati ritualmente notificati e deduce da tale assunto la nullità dei medesimi titoli. Sennonché è proprio la parte ricorrente a rilevare che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rappresenta l'unico, nonché il primo, atto mediante il quale ha appreso dell'esistenza della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti dagli enti impositori. Ciò solo basta a superare le deduzioni in ordine alla dedotta nullità dei titoli, atteso che con l'opposizione del preavviso si apre un'azione di accertamento negativo del credito contributivo che segue le regole del processo ordinario e che consentono, nei limiti dettati dalle menzionate regole, l'indagine nel merito della pretesa contributiva. Con riguardo alle regole del processo ordinario, ritiene il Tribunale che è infondata l'eccezione di “difetto giurisdizione” a favore del Tribunale 3 ordinario sull'assunto che la cartella esattoriale oggetto di giudizio afferisce a sanzioni amministrative. Invero, come riscontrato in atti dall' , le sanzioni Controparte_2 sottese alla cartella di pagamento derivano dall'ordinanza ingiunzione n. 258/2018 (cfr. l'ordinanza ingiunzione n. 258/2018 e file “prospetto”) emessa in seguito ad accertamento della violazione dell'obbligo di impiego di lavoratori subordinati previa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Ne discende la competenza del Tribunale ordinario in funzione del Giudice del Lavoro a conoscere della fase di recupero dei relativi crediti, sebbene veicolati da sanzione amministrativa.
Tanto premesso, deve dichiararsi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_3
La ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati nell'interesse dell e dell' sul presupposto dell'omessa notifica degli CP_1 CP_2 avvisi di addebito e della cartella esattoriale. Trattandosi un'eccezione attinente al merito della pretesa la domanda deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione.
“…la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso di specie va osservato che l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di
4 essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (cfr. Cass., Sez. L. n. 16425 del 19.06.2019, parte motiva). L'orientamento è stato confermato dalle S.U. con n. 7514/2022 che hanno dettato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (nella parte motiva si precisa, a conferma della soluzione che qui si propugna:
“…considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (così come nel caso di specie) la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). L. Ancora: “L'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo (nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo” (Sez. L. ordinanza n. 5625/2019).
Ebbene, venendo al motivo relativo all'eccezione di prescrizione, il Tribunale osserva che essa è solo parzialmente fondata. Si premette che la parte ricorrente sostiene che la prescrizione a prescindere dalla prova di notifica sarebbe maturata successivamente per i crediti portati dai seguenti titoli esecutivi: addebito n. 33420170000159374000000, 5 n. 33420170001912832000, n. 33420180001220365000, n. 33420180004472335000, n. 33420190002099303000, perché riguardanti le annualità 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019 e della cartella di pagamento n. 03420220012908176000 afferente a una sanzione amministrativa elevata nel 2018. Come noto, ai sensi dell'art. 3, c. 9, L. n. 335/1995, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale che ha regolato la materia durante il periodo pandemico. La prescrizione dei contributi previdenziali è infatti stata sospesa prima per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per 129 giorni), con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che dispone: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Successivamente è intervenuto il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il cui art. 11, comma 9, con la stessa formula sul decorso del termine, ha disposto la sospensione del termine di prescrizione per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per 182 giorni). Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni. Inoltre, l'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che espressamente richiama l'art. 12 del D.lgs. n. 159 del 2015 il quale collega la sospensione dei termini di versamento - anche dei contributi previdenziali e assistenziali – alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, ha previsto la 6 sospensione dell'attività di notifica degli atti di riscossione. In particolare, la norma richiamata al comma 1 dispone: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”. L'articolo 4 del D.L. 22.03.2021 n. 41 ha modificato l'articolo 68 del D.L. n. 18/20, inserendo il comma 4 bis a tenore del quale: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Ciò comporta quindi che, per i crediti contributivi affidati all
[...]
durante il periodo di sospensione, il cui versamento Controparte_3 scade negli anni nei quali si è verificata la sospensione, i termini sono prorogati, anche con riferimento al termine di prescrizione, alla fine del secondo anno successivo alla fine della sospensione stessa. Inoltre, osserva il Tribunale che anche in materia di sanzioni amministrative disciplinate dalla L. n. 689/1981 il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile e ogni atto equivalente alla messa in mora del debitore, quale l'ordinanza ingiunzione notificata, è idoneo a interrompere il termine prescrizionale. Nel computo del termine di prescrizione deve essere considerata la sospensione prevista dalla normativa emergenziale COVID-19. 7 Qualora, posto come dies a quo la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo validamente notificato e computato il periodo di sospensione pandemica, il termine quinquennale risulti decorso al momento della notifica dell'atto di competenza del , il credito deve dichiararsi CP_4 estinto per intervenuta prescrizione.
Ebbene, acquisendo al giudizio la documentazione prodotta dall
[...]
(non legittimata) in accoglimento delle richieste in Controparte_3 tal senso avanzate dagli enti impositori (ex art. 210 c.p.c.) osserva in primo luogo il Tribunale che dei nove titoli oggetto di giudizio, l' ha CP_1 riscontrato la notifica di soli due avvisi di addebito. L'avviso di addebito n. 33420180001220365000 - avente ad oggetto Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale con riferimento alle rate I, II e III del 2017, i cui termini di pagamento, come noto, scadevano rispettivamente il 16 maggio 2017, 21 agosto 2017 e 16 novembre 2017 – è stato notificato con raccomandata a/r 665480817068 consegnata a mani della ricorrente il 29.06.2018. L'avviso di addebito n. 33420180004472335000- avente ad oggetto Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale con riferimento alla IV rata del 2017 e alla I rata del 2018 i cui termini di pagamento, come noto, scadevano rispettivamente il 16 febbraio 2018 e il 16 maggio 2018 – è stato notificato con raccomandata a/r 689540539262 che risulta consegnata a mani della ricorrente il 18.01.2019. Per i restanti avvisi di addebito e per la cartella esattoriale n. 03420220012908176000 non vi è prova del perfezionamento della notifica. In particolare, gli avvisi di addebito n. 33420170000159374000 e n. 33420170001912832000 non sono stati allegati, risultando prodotte soltanto le rispettive pagine 1 nonché le buste di invio di due raccomandate che, in ogni caso, risultano rispedite al mittente per compiuta giacenza senza che vi sia in atti la prova dell'invio e della consegna della raccomandata informativa che si ritiene necessaria nelle ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario (cfr. SS.UU. n. 10012/2021). Per gli avvisi di addebito n. 33420190002099303000 (avente ad oggetto Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale rate II e III 2018), n. 33420190004876460000 (avente ad oggetto Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale rate IV 2018 e I 2019) e n. 33420220001375561000 (avente ad 8 oggetto Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale rate I, II, III e IV 2020) non è stata allegata alcuna busta o cartolina da cui poter verificare il procedimento notificatorio. Per l'avviso di addebito n. 33420210001092437000, avente ad oggetto Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale relativi alle rate II, III e IV 2019 e spedito con raccomandata n. 689804505821, l'ente impositore ha prodotto una busta da cui risulta il numero della raccomandata e l'irreperibilità del destinatario, ma non la prova dell'invio e della consegna della raccomandata informativa che come detto il Tribunale ritiene necessaria in applicazione dell'insegnamento della Corte di Cassazione. La cartella esattoriale n. 03420220012908176000 è stata preceduta dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 258/2018 consegnata a persona dichiaratasi addetta al ritiro in data 24.10.2018. Per la detta cartella poi risulta effettuata la notifica mediante deposito presso la casa comunale. Tuttavia, anch'essa non risulta seguita dall'invio e dalla consegna della necessaria raccomandata informativa, per cui non può ritenersi perfezionato il procedimento di notifica. Rileva, inoltre, il Tribunale che ha fornito Controparte_3 la prova della notifica della sola comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di causa, consegnata in data 14.07.2025, non risultando allegate le prove di avvenuta notifica degli altri atti interruttivi indicati nella memoria e risultando, invece, per l'intimazione di pagamento n. 03420249003300933000, la notifica mediante deposito presso la casa comunale non seguita, tuttavia, dall'invio e dalla consegna della necessaria raccomandata informativa. Ebbene, per l'avviso di addebito n. 33420180001220365000 (oggetto: contributi IVS fissi/percentuale sul minimale rate I, II e III del 2017), notificato, come detto, il 29.06.2018, la prescrizione risulta compiuta giacché al quinquennio cessato in data 29.06.2023 va aggiunto il periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale e pari a 311 giorni con la conseguenza che i crediti contributivi si sono estinti in data 05.05.2024. Non può, infatti, applicarsi il diverso e maggiore termine di sospensione previsto dall'art. 68 D.L. 18/2020, considerato che i termini di versamento scadevano in un periodo antecedente al periodo di sospensione e che il credito è stato affidato all'agente della riscossione nel 2018 ossia prima del detto periodo di sospensione (cfr. estratto di ruolo allegato alla memoria di 9 costituzione di parte resistente, pag. 10). Stesso dicasi per l'avviso di addebito n. 33420180004472335000 (oggetto: contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale IV rata 2017 e rata 2018), come detto, notificato il 18.01.2019, la prescrizione risulta compiuta giacché al quinquennio cessato in data 18.01.2019 va aggiunto il periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale e pari a 311 giorni con la conseguenza che i crediti contributivi si sono estinti in data 24.11.2024. Anche in tal caso, e per i motivi indicati nel periodo precedente, non può applicarsi l'art. 68 D.L. 18/2020 (cfr. estratto di ruolo, pag. 12). Per gli avvisi di addebito sforniti di prova di notifica, va verificato invece, a partire dalla data di insorgenza di ogni singolo credito e alla data in cui doveva essere effettuato il versamento, se si era compiuto o meno il termine di prescrizione alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (14.07.2025). Ebbene, gli avvisi di addebito n. 33420170000159374000 e n. 33420170001912832000, di cui manca in atti l'intero documento, hanno ad oggetto contributi fissi/percentuale sul minimale relativi all'anno 2014 il primo (cfr. comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) e all'anno 2016 il secondo (cfr. comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed estratto di ruolo al pag. 7) con la conseguenza che è maturata la prescrizione. In particolare, per quanto riguarda i crediti relativi al 2014 osserva il Tribunale che non risulta in atti alcun documento da cui rilevare le rate e quindi le relative date di versamento a cui ancorare il dies a quo del termine di prescrizione, utile anche a verificare l'applicabilità dei termini di sospensione fissati dalla normativa emergenziale. In difetto di prova del credito che gravava sulla parte resistente, rileva il Tribunale che i contributi sono prescritti, anche a voler ritenere che l'avviso di addebito in esame avesse ad oggetto i crediti dovuti per l'ultima rata del 2014, il cui termine di versamento, come noto, scadeva il 16 febbraio dell'anno successivo. Per quanto attiene ai crediti contributivi dovuti per l'anno 2016, dall'estratto di ruolo emerge che l'avviso di addebito aveva ad oggetto tutte le quattro rate, con le scadenze fissate al 16.05.2016, 22.08.2016, 16.11.2016 e 16.02.2017 per cui i relativi quinquenni si sono compiuti in data 16.05.2021, 22.08.2021, 16.11.2021 e 16.02.2022. Sommando il termine di sospensione pari a 311 giorni al termine di prescrizione relativo all'ultima delle quattro 10 rate si arriva al 24.12.2022, con la conseguenza che i relativi crediti si sono estinti per intervenuta prescrizione. Anche in questo caso non rileva la disposizione normativa di cui all'art. 68 D.L. 18/2020, essendo i versamenti dovuti prima del periodo di sospensione ed essendo i crediti affidati all'agente della riscossione prima del detto periodo. Per gli avvisi di addebito n. 33420190002099303000 (avente ad oggetto Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale rate II e III 2018), n. 33420190004876460000 (avente ad oggetto Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale rate IV 2018 e I 2019), n. 33420210001092437000 (avente ad oggetto Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale relativi alle rate II, III e IV 2019) e n. 33420220001375561000 (avente ad oggetto Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale rate I, II, III e IV 2020) osserva il Tribunale che i crediti contributivi relativi all'anno 2018 e alle prime due rate del 2019 sono prescritti. In particolare, prendendo in considerazione la seconda rata del 2019, che è la più recente, il cui versamento doveva essere effettuato entro il 20.08.2019, il termine di prescrizione si è compiuto il data 20.11.2024 e quindi, considerando il termine di sospensione pari a 311 giorni, il 27.06.2025. Anche in questo caso non è possibile applicare il diverso termine di cui all'art. 68 D.L. citato per le ragioni anzidette. Rilevano invece ai fini dell'applicabilità delle norme sulla sospensione del termine di prescrizione i crediti contributivi relativi alla terza e quarta rata dell'anno 2019 portati nell'avviso di addebito n. 33420210001092437000 e i crediti contributivi relativi all'anno 2020 portati nell'avviso di addebito n. 33420220001375561000. Ebbene, considerando la terza rata del 2019, il cui versamento doveva essere effettuato in data 18.11.2019, il termine quinquennale di prescrizione si sarebbe dovuto compiere in data 18.11.2024; tuttavia, come detto, il termine è rimasto sospeso per (almeno) 311 giorni e pertanto la prescrizione si sarebbe compiuta in data 25.09.2025 e, quindi, è stata interrotta dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di causa. Non rileva, dunque, l'art. 68 D.L. 18/2020, nonostante i versamenti di alcuni dei crediti contributivi erano a scadenza nel periodo di sospensione. Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 03420220012908176000, per la quale, come detto, la notifica non risulta eseguita, osserva il Tribunale 11 che l'ordinanza ingiunzione sottesa alla cartella è stata notificata il 24.10.2018 con consegna a persona dichiaratasi addetta al ritiro. Posto il 24.10.2018 come dies a quo del termine quinquennale e computato il periodo di sospensione straordinaria pari a 311 giorni, la prescrizione risulta compiuta in data 30.08.2024. Non può farsi applicazione dell'art. 68 D.L. 18/2020 giacché il credito è stato iscritto a ruolo oltre il periodo di prescrizione, vale a dire il 23.03.2022 (come affermato dall' e risultante alla pag. 5 della cartella di pagamento n. 03420220012908176000, da cui risulta che il ruolo è stato reso esecutivo in data 05.04.2022).
Le spese di lite, compensate al 30% atteso l'esito del giudizio, seguono la parziale soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, poste a carico dell' e dell CP_1 Controparte_2 in ragione della loro legittimazione passiva.
[...]
“…osserva il Collegio che l'affermazione della responsabilità di Controparte_3 per avere causato la prescrizione del credito non può comportare
[...]
l'esonero dell dal pagamento delle stesse, essendo l'ente previdenziale, quale CP_1 titolare del credito azionato, unico legittimato passivamente in relazione all'accertamento della maturata prescrizione, in cui si è risolto il giudizio: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Cass Sez. U, Sentenza n. 7514 del 08/03/2022); In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione (Cass. Sez.
12 L., Ordinanza n. 19985 del 19/07/2024)”. (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, sentenza n. 488/2025, pubblicata il 16.04.2025). Ancora: “…una volta acclarata l'assenza di litisconsorzio necessario tra ente previdenziale ed agente incaricato della riscossione …il Tribunale ha liquidato le spese in base al principio di soccombenza …d'altro canto, neppure può integrare dette ragioni la condotta di ossia la decisione di questa Controparte_6 di costituirsi, una volta evocata in giudizio, ché, invero, integra condotta neutra, essendo mero esercizio del diritto di difesa” (Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 185/2024, pubblicata il 26.03.2024). Le spese tra la ricorrente e l' possono Controparte_3 essere compensate attesa la natura della relativa statuizione.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
.
[...]
Dichiara che la ricorrente non è tenuta al pagamento degli importi contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202500000952000 con riferimento alla cartella esattoriale n. 03420220012908176000 e agli avvisi di addebito n. 33420170000159374000, n. 33420170001912832000, n. 33420180001220365000, n. 33420180004472335000, n. 33420190002099303000, n. 33420190004876460000 e n. 33420210001092437000 con esclusivo riferimento ai crediti contributivi relativi alla II rata per l'anno 2019 perché prescritti. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna l' e l' , nella CP_1 Controparte_2 misura del 50% ciascuno, alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al 30%, liquida in euro 3.246,60, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per competenze e in euro 43,00 per esborsi, con distrazione. Compensa le ulteriori spese di lite. Cosenza, 02/12/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
13
, rappresentata e difesa dagli avv. SANTO Parte_1
SE e RO ZA
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. ROBERTO ANNOVAZZI, UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente E
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa ROSSELLA SCALERCIO, dalla dott.ssa SILVANA MASSARO e dalla dott.ssa ELISABETTA BAVASSO, funzionari delegati resistente E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. GRAZIANO MARRAZZO resistente Oggetto: ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE La sig.ra ha proposto ricorso avverso la Parte_2 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202500000952000,
1 notificatale il 14.07.2025, dell'importo complessivo pari a euro 547.525,74 e riferita, tra gli altri, anche a crediti aventi causa in rapporti di lavoro. Ha chiesto, in particolare, l'annullamento degli avvisi di addebito n. 33420170000159374000000, n. 33420170001912832000, n. 33420180001220365000, n. 33420180004472335000, n. 33420190002099303000, n. 3342019000487642000, n. 33420210001092437000, n. 33420220001375561000 e della cartella di pagamento n. 03420220012908176000 deducendone la loro nullità in ragione dell'inesistenza giuridica e/o della nullità del procedimento di notificazione per violazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602/73 e 6 della L. 212/2000, nonché la prescrizione relativamente agli avvisi di addebito n. 33420170000159374000000, n. 33420170001912832000, n. 33420180001220365000, n. 33420180004472335000, n. 33420190002099303000, perché riguardanti le annualità 2014, 2016, 2017 , 2018 e 2019 e della cartella di pagamento n. 03420220012908176000 afferente a una sanzione amministrativa elevata nel 2018. Si è costituita in giudizio l' che ha Controparte_3 eccepito in via preliminare e assorbente il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle doglianze di parte ricorrente che sono afferenti al procedimento di formazione del ruolo e alle notifiche dei titoli esecutivi nonché il “difetto di giurisdizione” con riferimento alla cartella esattoriale avente ad oggetto la sanzione amministrativa riferita all'anno 2018 ed elevata dall' ex L. 689/81 e quindi da trattarsi per Controparte_2 materia davanti al Tribunale ordinario. In ogni caso, ha eccepito la validità della notifica della cartella esattoriale, e quindi la tardività e infondatezza dell'opposizione; ha esposto di aver notificato successivi atti di propria competenza che hanno interrotto la prescrizione, anche in considerazione della sospensione disposta dalle norme di cui al D.L. 18/2020 e al D.lgs. n. 159/2015. Si è costituito l' che esposto nel merito che il proprio Controparte_2 credito attiene all'ordinanza ingiunzione n.258/2018, notificata in data 04.10.218, i cui importi sono stati iscritti a ruolo in data 23.03.2022 e poi trasferiti nella cartella esattoriale n. 03420220012908176000; ha chiesto l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva in considerazione del fatto che le doglianze di parte ricorrente afferiscono a
2 fasi del procedimento di riscossione e recupero del credito di competenza dell . Controparte_3
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in CP_1 fatto e in diritto. La causa veniva rinviata all'udienza del 01.12.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. La parte ricorrente, l' e l' Controparte_3 [...]
hanno depositato tempestivamente le Controparte_2 rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza.
Si osserva preliminarmente che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è preordinata all'iscrizione ipotecaria disciplinata all'art. 77 D.P.R. 602/1973. La Corte di legittimità con la sentenza resa a sezioni unite, n. 19667 del 18.09.2014, è intervenuta in materia e ha statuito che “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”. Ebbene, con il primo motivo la ricorrente deduce che i nove titoli esecutivi impugnati non le sono mai stati ritualmente notificati e deduce da tale assunto la nullità dei medesimi titoli. Sennonché è proprio la parte ricorrente a rilevare che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rappresenta l'unico, nonché il primo, atto mediante il quale ha appreso dell'esistenza della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti dagli enti impositori. Ciò solo basta a superare le deduzioni in ordine alla dedotta nullità dei titoli, atteso che con l'opposizione del preavviso si apre un'azione di accertamento negativo del credito contributivo che segue le regole del processo ordinario e che consentono, nei limiti dettati dalle menzionate regole, l'indagine nel merito della pretesa contributiva. Con riguardo alle regole del processo ordinario, ritiene il Tribunale che è infondata l'eccezione di “difetto giurisdizione” a favore del Tribunale 3 ordinario sull'assunto che la cartella esattoriale oggetto di giudizio afferisce a sanzioni amministrative. Invero, come riscontrato in atti dall' , le sanzioni Controparte_2 sottese alla cartella di pagamento derivano dall'ordinanza ingiunzione n. 258/2018 (cfr. l'ordinanza ingiunzione n. 258/2018 e file “prospetto”) emessa in seguito ad accertamento della violazione dell'obbligo di impiego di lavoratori subordinati previa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Ne discende la competenza del Tribunale ordinario in funzione del Giudice del Lavoro a conoscere della fase di recupero dei relativi crediti, sebbene veicolati da sanzione amministrativa.
Tanto premesso, deve dichiararsi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_3
La ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati nell'interesse dell e dell' sul presupposto dell'omessa notifica degli CP_1 CP_2 avvisi di addebito e della cartella esattoriale. Trattandosi un'eccezione attinente al merito della pretesa la domanda deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione.
“…la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso di specie va osservato che l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di
4 essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (cfr. Cass., Sez. L. n. 16425 del 19.06.2019, parte motiva). L'orientamento è stato confermato dalle S.U. con n. 7514/2022 che hanno dettato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (nella parte motiva si precisa, a conferma della soluzione che qui si propugna:
“…considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (così come nel caso di specie) la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). L. Ancora: “L'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo (nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo” (Sez. L. ordinanza n. 5625/2019).
Ebbene, venendo al motivo relativo all'eccezione di prescrizione, il Tribunale osserva che essa è solo parzialmente fondata. Si premette che la parte ricorrente sostiene che la prescrizione a prescindere dalla prova di notifica sarebbe maturata successivamente per i crediti portati dai seguenti titoli esecutivi: addebito n. 33420170000159374000000, 5 n. 33420170001912832000, n. 33420180001220365000, n. 33420180004472335000, n. 33420190002099303000, perché riguardanti le annualità 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019 e della cartella di pagamento n. 03420220012908176000 afferente a una sanzione amministrativa elevata nel 2018. Come noto, ai sensi dell'art. 3, c. 9, L. n. 335/1995, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale che ha regolato la materia durante il periodo pandemico. La prescrizione dei contributi previdenziali è infatti stata sospesa prima per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per 129 giorni), con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che dispone: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Successivamente è intervenuto il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il cui art. 11, comma 9, con la stessa formula sul decorso del termine, ha disposto la sospensione del termine di prescrizione per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per 182 giorni). Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni. Inoltre, l'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che espressamente richiama l'art. 12 del D.lgs. n. 159 del 2015 il quale collega la sospensione dei termini di versamento - anche dei contributi previdenziali e assistenziali – alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, ha previsto la 6 sospensione dell'attività di notifica degli atti di riscossione. In particolare, la norma richiamata al comma 1 dispone: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”. L'articolo 4 del D.L. 22.03.2021 n. 41 ha modificato l'articolo 68 del D.L. n. 18/20, inserendo il comma 4 bis a tenore del quale: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Ciò comporta quindi che, per i crediti contributivi affidati all
[...]
durante il periodo di sospensione, il cui versamento Controparte_3 scade negli anni nei quali si è verificata la sospensione, i termini sono prorogati, anche con riferimento al termine di prescrizione, alla fine del secondo anno successivo alla fine della sospensione stessa. Inoltre, osserva il Tribunale che anche in materia di sanzioni amministrative disciplinate dalla L. n. 689/1981 il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile e ogni atto equivalente alla messa in mora del debitore, quale l'ordinanza ingiunzione notificata, è idoneo a interrompere il termine prescrizionale. Nel computo del termine di prescrizione deve essere considerata la sospensione prevista dalla normativa emergenziale COVID-19. 7 Qualora, posto come dies a quo la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo validamente notificato e computato il periodo di sospensione pandemica, il termine quinquennale risulti decorso al momento della notifica dell'atto di competenza del , il credito deve dichiararsi CP_4 estinto per intervenuta prescrizione.
Ebbene, acquisendo al giudizio la documentazione prodotta dall
[...]
(non legittimata) in accoglimento delle richieste in Controparte_3 tal senso avanzate dagli enti impositori (ex art. 210 c.p.c.) osserva in primo luogo il Tribunale che dei nove titoli oggetto di giudizio, l' ha CP_1 riscontrato la notifica di soli due avvisi di addebito. L'avviso di addebito n. 33420180001220365000 - avente ad oggetto Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale con riferimento alle rate I, II e III del 2017, i cui termini di pagamento, come noto, scadevano rispettivamente il 16 maggio 2017, 21 agosto 2017 e 16 novembre 2017 – è stato notificato con raccomandata a/r 665480817068 consegnata a mani della ricorrente il 29.06.2018. L'avviso di addebito n. 33420180004472335000- avente ad oggetto Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale con riferimento alla IV rata del 2017 e alla I rata del 2018 i cui termini di pagamento, come noto, scadevano rispettivamente il 16 febbraio 2018 e il 16 maggio 2018 – è stato notificato con raccomandata a/r 689540539262 che risulta consegnata a mani della ricorrente il 18.01.2019. Per i restanti avvisi di addebito e per la cartella esattoriale n. 03420220012908176000 non vi è prova del perfezionamento della notifica. In particolare, gli avvisi di addebito n. 33420170000159374000 e n. 33420170001912832000 non sono stati allegati, risultando prodotte soltanto le rispettive pagine 1 nonché le buste di invio di due raccomandate che, in ogni caso, risultano rispedite al mittente per compiuta giacenza senza che vi sia in atti la prova dell'invio e della consegna della raccomandata informativa che si ritiene necessaria nelle ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario (cfr. SS.UU. n. 10012/2021). Per gli avvisi di addebito n. 33420190002099303000 (avente ad oggetto Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale rate II e III 2018), n. 33420190004876460000 (avente ad oggetto Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale rate IV 2018 e I 2019) e n. 33420220001375561000 (avente ad 8 oggetto Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale rate I, II, III e IV 2020) non è stata allegata alcuna busta o cartolina da cui poter verificare il procedimento notificatorio. Per l'avviso di addebito n. 33420210001092437000, avente ad oggetto Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale relativi alle rate II, III e IV 2019 e spedito con raccomandata n. 689804505821, l'ente impositore ha prodotto una busta da cui risulta il numero della raccomandata e l'irreperibilità del destinatario, ma non la prova dell'invio e della consegna della raccomandata informativa che come detto il Tribunale ritiene necessaria in applicazione dell'insegnamento della Corte di Cassazione. La cartella esattoriale n. 03420220012908176000 è stata preceduta dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 258/2018 consegnata a persona dichiaratasi addetta al ritiro in data 24.10.2018. Per la detta cartella poi risulta effettuata la notifica mediante deposito presso la casa comunale. Tuttavia, anch'essa non risulta seguita dall'invio e dalla consegna della necessaria raccomandata informativa, per cui non può ritenersi perfezionato il procedimento di notifica. Rileva, inoltre, il Tribunale che ha fornito Controparte_3 la prova della notifica della sola comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di causa, consegnata in data 14.07.2025, non risultando allegate le prove di avvenuta notifica degli altri atti interruttivi indicati nella memoria e risultando, invece, per l'intimazione di pagamento n. 03420249003300933000, la notifica mediante deposito presso la casa comunale non seguita, tuttavia, dall'invio e dalla consegna della necessaria raccomandata informativa. Ebbene, per l'avviso di addebito n. 33420180001220365000 (oggetto: contributi IVS fissi/percentuale sul minimale rate I, II e III del 2017), notificato, come detto, il 29.06.2018, la prescrizione risulta compiuta giacché al quinquennio cessato in data 29.06.2023 va aggiunto il periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale e pari a 311 giorni con la conseguenza che i crediti contributivi si sono estinti in data 05.05.2024. Non può, infatti, applicarsi il diverso e maggiore termine di sospensione previsto dall'art. 68 D.L. 18/2020, considerato che i termini di versamento scadevano in un periodo antecedente al periodo di sospensione e che il credito è stato affidato all'agente della riscossione nel 2018 ossia prima del detto periodo di sospensione (cfr. estratto di ruolo allegato alla memoria di 9 costituzione di parte resistente, pag. 10). Stesso dicasi per l'avviso di addebito n. 33420180004472335000 (oggetto: contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale IV rata 2017 e rata 2018), come detto, notificato il 18.01.2019, la prescrizione risulta compiuta giacché al quinquennio cessato in data 18.01.2019 va aggiunto il periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale e pari a 311 giorni con la conseguenza che i crediti contributivi si sono estinti in data 24.11.2024. Anche in tal caso, e per i motivi indicati nel periodo precedente, non può applicarsi l'art. 68 D.L. 18/2020 (cfr. estratto di ruolo, pag. 12). Per gli avvisi di addebito sforniti di prova di notifica, va verificato invece, a partire dalla data di insorgenza di ogni singolo credito e alla data in cui doveva essere effettuato il versamento, se si era compiuto o meno il termine di prescrizione alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (14.07.2025). Ebbene, gli avvisi di addebito n. 33420170000159374000 e n. 33420170001912832000, di cui manca in atti l'intero documento, hanno ad oggetto contributi fissi/percentuale sul minimale relativi all'anno 2014 il primo (cfr. comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) e all'anno 2016 il secondo (cfr. comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed estratto di ruolo al pag. 7) con la conseguenza che è maturata la prescrizione. In particolare, per quanto riguarda i crediti relativi al 2014 osserva il Tribunale che non risulta in atti alcun documento da cui rilevare le rate e quindi le relative date di versamento a cui ancorare il dies a quo del termine di prescrizione, utile anche a verificare l'applicabilità dei termini di sospensione fissati dalla normativa emergenziale. In difetto di prova del credito che gravava sulla parte resistente, rileva il Tribunale che i contributi sono prescritti, anche a voler ritenere che l'avviso di addebito in esame avesse ad oggetto i crediti dovuti per l'ultima rata del 2014, il cui termine di versamento, come noto, scadeva il 16 febbraio dell'anno successivo. Per quanto attiene ai crediti contributivi dovuti per l'anno 2016, dall'estratto di ruolo emerge che l'avviso di addebito aveva ad oggetto tutte le quattro rate, con le scadenze fissate al 16.05.2016, 22.08.2016, 16.11.2016 e 16.02.2017 per cui i relativi quinquenni si sono compiuti in data 16.05.2021, 22.08.2021, 16.11.2021 e 16.02.2022. Sommando il termine di sospensione pari a 311 giorni al termine di prescrizione relativo all'ultima delle quattro 10 rate si arriva al 24.12.2022, con la conseguenza che i relativi crediti si sono estinti per intervenuta prescrizione. Anche in questo caso non rileva la disposizione normativa di cui all'art. 68 D.L. 18/2020, essendo i versamenti dovuti prima del periodo di sospensione ed essendo i crediti affidati all'agente della riscossione prima del detto periodo. Per gli avvisi di addebito n. 33420190002099303000 (avente ad oggetto Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale rate II e III 2018), n. 33420190004876460000 (avente ad oggetto Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale rate IV 2018 e I 2019), n. 33420210001092437000 (avente ad oggetto Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale relativi alle rate II, III e IV 2019) e n. 33420220001375561000 (avente ad oggetto Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale rate I, II, III e IV 2020) osserva il Tribunale che i crediti contributivi relativi all'anno 2018 e alle prime due rate del 2019 sono prescritti. In particolare, prendendo in considerazione la seconda rata del 2019, che è la più recente, il cui versamento doveva essere effettuato entro il 20.08.2019, il termine di prescrizione si è compiuto il data 20.11.2024 e quindi, considerando il termine di sospensione pari a 311 giorni, il 27.06.2025. Anche in questo caso non è possibile applicare il diverso termine di cui all'art. 68 D.L. citato per le ragioni anzidette. Rilevano invece ai fini dell'applicabilità delle norme sulla sospensione del termine di prescrizione i crediti contributivi relativi alla terza e quarta rata dell'anno 2019 portati nell'avviso di addebito n. 33420210001092437000 e i crediti contributivi relativi all'anno 2020 portati nell'avviso di addebito n. 33420220001375561000. Ebbene, considerando la terza rata del 2019, il cui versamento doveva essere effettuato in data 18.11.2019, il termine quinquennale di prescrizione si sarebbe dovuto compiere in data 18.11.2024; tuttavia, come detto, il termine è rimasto sospeso per (almeno) 311 giorni e pertanto la prescrizione si sarebbe compiuta in data 25.09.2025 e, quindi, è stata interrotta dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di causa. Non rileva, dunque, l'art. 68 D.L. 18/2020, nonostante i versamenti di alcuni dei crediti contributivi erano a scadenza nel periodo di sospensione. Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 03420220012908176000, per la quale, come detto, la notifica non risulta eseguita, osserva il Tribunale 11 che l'ordinanza ingiunzione sottesa alla cartella è stata notificata il 24.10.2018 con consegna a persona dichiaratasi addetta al ritiro. Posto il 24.10.2018 come dies a quo del termine quinquennale e computato il periodo di sospensione straordinaria pari a 311 giorni, la prescrizione risulta compiuta in data 30.08.2024. Non può farsi applicazione dell'art. 68 D.L. 18/2020 giacché il credito è stato iscritto a ruolo oltre il periodo di prescrizione, vale a dire il 23.03.2022 (come affermato dall' e risultante alla pag. 5 della cartella di pagamento n. 03420220012908176000, da cui risulta che il ruolo è stato reso esecutivo in data 05.04.2022).
Le spese di lite, compensate al 30% atteso l'esito del giudizio, seguono la parziale soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, poste a carico dell' e dell CP_1 Controparte_2 in ragione della loro legittimazione passiva.
[...]
“…osserva il Collegio che l'affermazione della responsabilità di Controparte_3 per avere causato la prescrizione del credito non può comportare
[...]
l'esonero dell dal pagamento delle stesse, essendo l'ente previdenziale, quale CP_1 titolare del credito azionato, unico legittimato passivamente in relazione all'accertamento della maturata prescrizione, in cui si è risolto il giudizio: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Cass Sez. U, Sentenza n. 7514 del 08/03/2022); In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione (Cass. Sez.
12 L., Ordinanza n. 19985 del 19/07/2024)”. (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, sentenza n. 488/2025, pubblicata il 16.04.2025). Ancora: “…una volta acclarata l'assenza di litisconsorzio necessario tra ente previdenziale ed agente incaricato della riscossione …il Tribunale ha liquidato le spese in base al principio di soccombenza …d'altro canto, neppure può integrare dette ragioni la condotta di ossia la decisione di questa Controparte_6 di costituirsi, una volta evocata in giudizio, ché, invero, integra condotta neutra, essendo mero esercizio del diritto di difesa” (Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 185/2024, pubblicata il 26.03.2024). Le spese tra la ricorrente e l' possono Controparte_3 essere compensate attesa la natura della relativa statuizione.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
.
[...]
Dichiara che la ricorrente non è tenuta al pagamento degli importi contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202500000952000 con riferimento alla cartella esattoriale n. 03420220012908176000 e agli avvisi di addebito n. 33420170000159374000, n. 33420170001912832000, n. 33420180001220365000, n. 33420180004472335000, n. 33420190002099303000, n. 33420190004876460000 e n. 33420210001092437000 con esclusivo riferimento ai crediti contributivi relativi alla II rata per l'anno 2019 perché prescritti. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna l' e l' , nella CP_1 Controparte_2 misura del 50% ciascuno, alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al 30%, liquida in euro 3.246,60, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per competenze e in euro 43,00 per esborsi, con distrazione. Compensa le ulteriori spese di lite. Cosenza, 02/12/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
13