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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 17/06/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 133/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI MAURO, e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BROI BARBARA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in VIA VITTORIO VENETO 158/L 32100 BELLUNO;
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MASINI FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in 32100 – Belluno (BL), Via Feltre 53;
In punto a: qualificazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“In via principale, accertato e dichiarato il diritto della Sig.ra al riconoscimento della Pt_1 qualifica di Capo Cuoca, livello C2, CCNL AGIDAE, per tutto il periodo in cui la stessa è stata assunta dalla (dal 7.3.2016 al 23.7.2021), sia per l'effetto condannata quest'ultima al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive dovute in favore della lavoratrice, per complessivi €.16.476,07 (cfr. docc. 9 e 10), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al saldo, ovvero per la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata a seguito di CTU contabile;
oltre alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dalla in ultima busta paga, a Controparte_1 titolo di asserito mancato preavviso di recesso, per complessivi €.602,03; oltre, infine, al pagamento di
€.2.748,15, quale indennità dovuta alla Sig.ra ex artt. 2118, comma 2 e 2119 c.c.; Pt_1
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta alla
Sig.ra la qualifica di Capo Cuoca, livello C2, CCNL AGIDAE, venga alla stessa lavoratrice Pt_1 riconosciuta la qualifica di Cuoca, Livello C1, CCNL AGIDAE, per tutto il periodo in cui la stessa è stata assunta dalla (dal 7.3.2016 al 23.7.2021), con conseguente condanna di Controparte_1 quest'ultima al pagamento delle differenze retributive dovute in favore della lavoratrice, per complessivi €.12.753,51 (cfr. docc. 11 e 10), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al saldo, ovvero per la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata a seguito di
CTU contabile;
oltre, infine, alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dalla CP_1
in ultima busta paga, a titolo di asserito mancato preavviso di recesso, per complessivi
[...]
€.602,03; oltre al pagamento di €.2.638,57, quale indennità dovuta alla Sig.ra ex artt. 2118, Pt_1 comma 2 e 2119 c.c.;
pagina 1 di 7 - in via ulteriormente subordinata, nella denegata e assolutamente non creduta ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta alla Sig.ra neppure la qualifica di Cuoca, livello C1, CCNL Pt_1
AGIDAE, venga alla stessa lavoratrice riconosciuta la qualifica di Cuoca, Liv. C, CCNL Lavoro
Domestico, per tutto il periodo in cui la stessa è stata assunta dalla (dal Controparte_1
7.3.2016 al 23.7.2021), con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle differenze retributive dovute in favore della lavoratrice, per complessivi €.6.252,19 (cfr. docc. 18 e 10), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al saldo, ovvero per la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata a seguito di CTU contabile;
oltre alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dalla in ultima busta paga, a titolo di asserito Controparte_1 mancato preavviso di recesso, per complessivi €.602,03; oltre, infine, al pagamento di €.1.229,19, quale indennità dovuta alla Sig.ra ex artt. 2118, comma 2 e 2119 c.c.. In ogni caso con necessario Pt_1 adeguamento per la mensilità di gennaio di ciascun anno in considerazione, per tutto il periodo in cui la stessa Sig.ra è stata in servizio, la cui paga andrà conteggiata sulla scorta delle tabelle Pt_1 dell'anno di riferimento e non già di quelle dell'anno precedente. In ogni caso, con piena vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA.”
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Nel merito Rigettare tutte le domande formulate in via principale e in via subordinata da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 26/10/2022 , come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1
giudizio per sentire accogliere le Controparte_1
conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo d essere stata assunta in data 7.3.2016 alle dipendenze della con la qualifica di Colf, Controparte_1
livello B per essere occupata presso il Convento dei Frati Cappuccini di Mussoi, in Belluno, di essersi dimessa per giusta causa il 23.7.2021, di aver sempre avuto la medesima qualifica contrattuale e lo stesso inquadramento contrattuale, nonostante la trasformazione del contratto da a tempo determinato a tempo indeterminato il 7.10.2016, di avere sempre svolto a dispetto della qualifica attività di cuoca, quale unica addetta e responsabile delle cucine della mensa del Convento dei Frati, che serviva internamente i Frati e l'esterna mensa cd. dei poveri, e di essersi occupata in tale veste di seguire l'organizzazione operativa delle persone che lavoravano con lei nei locali della cucina del Convento e ne supportavano le attività di preparazione e distribuzione dei pasti, soprattutto dei volontari, di essersi occupata del controllo quantitativo e qualitativo dei beni alimentari da utilizzarsi, di aver seguito l'organizzazione della preparazione, quale unica cuoca, e destinazione dei pasti agli avventori esterni pagina 2 di 7 del Convento, supervisionando le cucine e dando direttive alle persone coinvolte nella distribuzione dei pasti.
Precisava l'attrice di avere sempre lavorato non solo in favore dei pochi Frati appartenenti al
Convento, mai più di ei, ma anche dei numerosi avventori esterni, ulteriori rispetto a quelli appartenenti al Convento, essendo stata sempre e quotidianamente addetta all'organizzazione della cd. mensa dei poveri, alla quale partecipavano dalle 25 alle 30 persona ogni giorno, ricevendo un pranzo completo, composto da un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, pane, frutta e dolce, composto da cibo di volta in volta ricevuto in donazione da vari soggetti, il cui coordinamento spettava appunto alla ricorrente.
La precisava dunque che la sua attività lavorativa era stata svolta prevalentemente nei Pt_1 confronti dei fruitori della mensa dei poveri piuttosto che dei frati e dunque affermava l'inidoneità dell'inquadramento attribuitole secondo il CCNL Lavoro Domestico, destinato agli “assistenti e
(…) collaboratori familiari” che svolgono incombenze meramente “relative al normale andamento della vita familiare”, e riteneva che correttamente avrebbe dovuto essere inquadrata come Capo
Cuoco, Livello C2, secondo il CCNL AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica), destinato a regolare “i rapporti di lavoro del personale dipendente degli Istituti operanti nelle aree del sociale, socio-sanitario-assistenziale-educativo, per attività educative, di assistenza e di beneficienza, nonché di culto o religione dipendenti dall'Autorità ecclesiastica” e riservato a “le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale”, come, per esempio, nel caso in parola, i volontari” , oppure in subordine come Livello C1 (qualifica CP_2 riferita a “le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale”) nel primo caso rimanendo creditrice nei confronti della convenuta – a titolo di differenze retributive rispetto a quanto già percepito nel coso del rapporto- di € 16.476,07 lordi, nel secondo di € 12.753,51 lordi.
Chiedeva infine che la convenuta fosse condannata a corrisponderle l'indennità sostitutiva del preavviso, essendole dimissioni dalla stessa rassegnate il 23.10.2021 sorrette da giusta causa.
2. La difesa di parte convenuta.
pagina 3 di 7 Si costituiva ritualmente in giudizio come sopra Controparte_1
rappresentata, che resisteva al ricorso contestando la riconducibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente a qualifiche previste non dal CCNL Lavoro domestico ma dal diverso CCNL AGIDAE, evidenziando come la scelta della regolamentazione pattizia collettiva applicare ai rapporti di lavoro con i dipendenti fosse rimessa al datore di lavoro e come il CCNL AGIDAE fosse destinato a soggetti diversi dalla datrice, ancora evidenziava come la non avesse fornito prova alcuna Pt_1 delle proprie eventuali “specializzazioni professionali” ed infine contestava la sussistenza della giusta causa delle dimissioni della ricorrente, non essendo comprovata la sussistenza delle ragioni addotte, ovvero “mancati versamenti di retribuzioni e di contributi”.
3. Lo svolgimento del processo.
La causa, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, veniva istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di , frate cappuccino, volontario presso la mensa dei Testimone_1 Persona_1
Per poveri, IN , volontaria, CP_3 Controparte_4 Persona_3 Per_4
e anch'essi volontari ed infine, ritenuta sufficientemente documentata,
[...] CP_5 veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
4. Il merito della domanda.
Il ricorso è solo parzialmente fondato, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che la Suprema Corte, ( ex plurimis, Sez. 1 - Sentenza n. 26953 del 23/12/2016 ) ha stabilito che ai fini del giudizio circa l'adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito deve accertare la natura e l'entità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonché le effettive esigenze del medesimo e della sua famiglia per un'esistenza libera e dignitosa: a tale scopo, può fare riferimento, come espressione parametrica delle condizioni di mercato, al contratto collettivo di categoria, ove questo non sia direttamente applicabile, o ad altro contratto che concerna prestazioni lavorative affini o analoghe.
Facendo applicazione di tale decisum, debbono esaminarsi le risultanze istruttorie del presente procedimento, dalle quali emerge che l'attrice si è sempre occupata della organizzazione e gestione della cucina e della mensa del mensa del Convento dei Frati Cappuccini di Mussoi (BL), destinata a soddisfare non solo le esigenze dei sei frati residenti nel Convento, ma anche - e soprattutto – dei bisognosi che ogni giorni, sia feriale che festivo, in numero variabile tra 25 e 30 si servivano alla citata mensa.
pagina 4 di 7 Le dichiarazioni dei testimoni hanno confermato che la si occupava di coordinare l'arrivo delle Pt_1
materie prime per la mensa, provenienti per la gran parte da offerte di vari benefattori, di preparare le pietanze in cucina e della somministrazione dei pasti ai bisognosi, servendo ella stessa e coordinando l'attività dei volontari che nella mensa operavano.
Il teste , frate cappuccino ed indotto da parte resistente, ha dichiarato che: “(…) La signora Tes_1
si occupava di preparare i pranzi sia per la mensa dei poveri sia per i frati residenti, anche se Pt_1
gli orari erano diversi , ore 11.30 la mensa dei poveri mentre ore 12.15 il pranzo per i frati.”, il teste volontario, ha riferito che:” Si è vero, io come volontario, quando ero presente, insieme con la Tes_2
signor controllavamo e sistemavamo le dispense e le celle frigorifere, meglio queste ultime Pt_1
erano gestite solo dalla signora (…) era una questione di organizzazione della signora Pt_1 Pt_1
e quindi mettevo le derrate come lei mi indicava (….) siccome c'erano dei soggetti che disturbavano, mi fermavano anche durante la distribuzione del pranzo in mensa perché la presenza maschile faceva da deterrente. In quelle occasioni mi è capitato di vedere che anche la signora aiutasse a Pt_1
distribuire i pasti (…) Per quanto riguarda la carne, so che arrivava come donata o che Parte_2
la faceva comprare, ma la gestiva e manipolava solo la signora essendo un alimento delicato, Pt_1
io non sistemavo e toccavo la carne, se non dopo che era stata confezionata e messa sotto vuoto dalla
”, la teste – volontaria -ha riferito che: “(…) Si confermo che la si occupava Pt_1 Per_3 Pt_1
della preparazione del pasto dei poveri che veniva da noi volontari distribuito ai bisognosi che si presentavano. Ricordo che la segnava sul calendario il numero degli ospiti, che esattamente Pt_1
nel numero non ricordo ma non inferiore ai 15/20 (…), infine la teste ha riferito che: Persona_4
”Confermo che la carne acquistata da me veniva e consegnata e supervisionata dalla che ne Pt_1 determinava usi e modi di conservazione. Quanto invece all'indicazione dei tipi e tagli di carne da acquistare confermo che mi confrontavo con la per coordinare gli acquisti, mi diceva questa Pt_1 settimana ho bisogni di macinato piuttosto che di altro, in base anche a cosa c'era già in dispensa e cosa trovavo. Io mi recavo presso la sede dei ogni mercoledì, ma poteva capitare che Controparte_1
mi mandasse anche dei messaggi. ADR Mi rapportavo con la signora e non con altri Pt_1 all'interno della Provincia dei , questo perché era la la responsabile della Controparte_1 Pt_1
cucina.”.
Da tali risultanze emerge l'inadeguatezza del CCNL per il lavoro domestico a descrivere e comprendere le mansioni svolte dall'attrice, invero decisamente più complesse ed articolate rispetto a quelle di un assistente ad una famiglia o ad un nucleo simil familiare, e dunque la correttezza del riferimento contrattual collettivo rivendicato dall'attrice, al quale peraltro parte resistente, sebbene pagina 5 di 7 contestandone la fondatezza, non ha indicato un CCNL validamente utilizzabile per le prestazioni della come emerse in corso di istruttoria. Pt_1
Deve però osservarsi che le attività della ricorrente, come ricostruite, appaiano riconducibili non già al profilo di Capo Cuoca, livello C2, ma di Cuoca, livello C1, non avendo neppure allegato la di Pt_1 essere stata in possesso, all'atto dell'assunzione da parte della convenuta, di esperienze pregresse o titoli di studio o professionali tali da integrare le ”capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle
(….) specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base” necessarie per configurare lo svolgimento di attività di Capo cuoca.
Alla spettano dunque, in difetto di contestazione da parte resistente sul quantum dei conteggi Pt_1 allegati al ricorso, differenze retributive per € 12.753,51 lordi, sulle quali andranno ex lege calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
Va invece rigettata la domanda di riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso formulata dalla atteso che difetta in ricorso la prova della sussistenza dei ritardi dei pagamenti di Pt_1 retribuzioni e contributi che configurerebbero la giusta causa delle dimissioni dell'attrice, ex art. 2119
c.c.; invero la stessa liberamente interrogata, ha fatto riferimento a ritardi nei pagamenti ma Pt_1
solo in una fase iniziale del rapporto, precisando gli stessi si erano verificati prima dell'arrivo
[...]
, successivamente all'arrivo del quale la contabilità era passata presso sede di Mestre e da quel Pt_3
momento il pagamento era sempre stato regolare.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo a tutte le fasi del procedimento per cause del valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore definitivo di causa, previa compensazione di un terzo stante il parziale accoglimento del ricorso, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 133/2022 promossa da contro la Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione, Controparte_1
difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, condannando la resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di € 12.753,51 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
pagina 6 di 7 2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Condanna parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
3.592,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Belluno, in data 17/06/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 133/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI MAURO, e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BROI BARBARA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in VIA VITTORIO VENETO 158/L 32100 BELLUNO;
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MASINI FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in 32100 – Belluno (BL), Via Feltre 53;
In punto a: qualificazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“In via principale, accertato e dichiarato il diritto della Sig.ra al riconoscimento della Pt_1 qualifica di Capo Cuoca, livello C2, CCNL AGIDAE, per tutto il periodo in cui la stessa è stata assunta dalla (dal 7.3.2016 al 23.7.2021), sia per l'effetto condannata quest'ultima al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive dovute in favore della lavoratrice, per complessivi €.16.476,07 (cfr. docc. 9 e 10), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al saldo, ovvero per la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata a seguito di CTU contabile;
oltre alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dalla in ultima busta paga, a Controparte_1 titolo di asserito mancato preavviso di recesso, per complessivi €.602,03; oltre, infine, al pagamento di
€.2.748,15, quale indennità dovuta alla Sig.ra ex artt. 2118, comma 2 e 2119 c.c.; Pt_1
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta alla
Sig.ra la qualifica di Capo Cuoca, livello C2, CCNL AGIDAE, venga alla stessa lavoratrice Pt_1 riconosciuta la qualifica di Cuoca, Livello C1, CCNL AGIDAE, per tutto il periodo in cui la stessa è stata assunta dalla (dal 7.3.2016 al 23.7.2021), con conseguente condanna di Controparte_1 quest'ultima al pagamento delle differenze retributive dovute in favore della lavoratrice, per complessivi €.12.753,51 (cfr. docc. 11 e 10), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al saldo, ovvero per la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata a seguito di
CTU contabile;
oltre, infine, alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dalla CP_1
in ultima busta paga, a titolo di asserito mancato preavviso di recesso, per complessivi
[...]
€.602,03; oltre al pagamento di €.2.638,57, quale indennità dovuta alla Sig.ra ex artt. 2118, Pt_1 comma 2 e 2119 c.c.;
pagina 1 di 7 - in via ulteriormente subordinata, nella denegata e assolutamente non creduta ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta alla Sig.ra neppure la qualifica di Cuoca, livello C1, CCNL Pt_1
AGIDAE, venga alla stessa lavoratrice riconosciuta la qualifica di Cuoca, Liv. C, CCNL Lavoro
Domestico, per tutto il periodo in cui la stessa è stata assunta dalla (dal Controparte_1
7.3.2016 al 23.7.2021), con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle differenze retributive dovute in favore della lavoratrice, per complessivi €.6.252,19 (cfr. docc. 18 e 10), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al saldo, ovvero per la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata a seguito di CTU contabile;
oltre alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dalla in ultima busta paga, a titolo di asserito Controparte_1 mancato preavviso di recesso, per complessivi €.602,03; oltre, infine, al pagamento di €.1.229,19, quale indennità dovuta alla Sig.ra ex artt. 2118, comma 2 e 2119 c.c.. In ogni caso con necessario Pt_1 adeguamento per la mensilità di gennaio di ciascun anno in considerazione, per tutto il periodo in cui la stessa Sig.ra è stata in servizio, la cui paga andrà conteggiata sulla scorta delle tabelle Pt_1 dell'anno di riferimento e non già di quelle dell'anno precedente. In ogni caso, con piena vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA.”
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Nel merito Rigettare tutte le domande formulate in via principale e in via subordinata da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 26/10/2022 , come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1
giudizio per sentire accogliere le Controparte_1
conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo d essere stata assunta in data 7.3.2016 alle dipendenze della con la qualifica di Colf, Controparte_1
livello B per essere occupata presso il Convento dei Frati Cappuccini di Mussoi, in Belluno, di essersi dimessa per giusta causa il 23.7.2021, di aver sempre avuto la medesima qualifica contrattuale e lo stesso inquadramento contrattuale, nonostante la trasformazione del contratto da a tempo determinato a tempo indeterminato il 7.10.2016, di avere sempre svolto a dispetto della qualifica attività di cuoca, quale unica addetta e responsabile delle cucine della mensa del Convento dei Frati, che serviva internamente i Frati e l'esterna mensa cd. dei poveri, e di essersi occupata in tale veste di seguire l'organizzazione operativa delle persone che lavoravano con lei nei locali della cucina del Convento e ne supportavano le attività di preparazione e distribuzione dei pasti, soprattutto dei volontari, di essersi occupata del controllo quantitativo e qualitativo dei beni alimentari da utilizzarsi, di aver seguito l'organizzazione della preparazione, quale unica cuoca, e destinazione dei pasti agli avventori esterni pagina 2 di 7 del Convento, supervisionando le cucine e dando direttive alle persone coinvolte nella distribuzione dei pasti.
Precisava l'attrice di avere sempre lavorato non solo in favore dei pochi Frati appartenenti al
Convento, mai più di ei, ma anche dei numerosi avventori esterni, ulteriori rispetto a quelli appartenenti al Convento, essendo stata sempre e quotidianamente addetta all'organizzazione della cd. mensa dei poveri, alla quale partecipavano dalle 25 alle 30 persona ogni giorno, ricevendo un pranzo completo, composto da un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, pane, frutta e dolce, composto da cibo di volta in volta ricevuto in donazione da vari soggetti, il cui coordinamento spettava appunto alla ricorrente.
La precisava dunque che la sua attività lavorativa era stata svolta prevalentemente nei Pt_1 confronti dei fruitori della mensa dei poveri piuttosto che dei frati e dunque affermava l'inidoneità dell'inquadramento attribuitole secondo il CCNL Lavoro Domestico, destinato agli “assistenti e
(…) collaboratori familiari” che svolgono incombenze meramente “relative al normale andamento della vita familiare”, e riteneva che correttamente avrebbe dovuto essere inquadrata come Capo
Cuoco, Livello C2, secondo il CCNL AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica), destinato a regolare “i rapporti di lavoro del personale dipendente degli Istituti operanti nelle aree del sociale, socio-sanitario-assistenziale-educativo, per attività educative, di assistenza e di beneficienza, nonché di culto o religione dipendenti dall'Autorità ecclesiastica” e riservato a “le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale”, come, per esempio, nel caso in parola, i volontari” , oppure in subordine come Livello C1 (qualifica CP_2 riferita a “le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale”) nel primo caso rimanendo creditrice nei confronti della convenuta – a titolo di differenze retributive rispetto a quanto già percepito nel coso del rapporto- di € 16.476,07 lordi, nel secondo di € 12.753,51 lordi.
Chiedeva infine che la convenuta fosse condannata a corrisponderle l'indennità sostitutiva del preavviso, essendole dimissioni dalla stessa rassegnate il 23.10.2021 sorrette da giusta causa.
2. La difesa di parte convenuta.
pagina 3 di 7 Si costituiva ritualmente in giudizio come sopra Controparte_1
rappresentata, che resisteva al ricorso contestando la riconducibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente a qualifiche previste non dal CCNL Lavoro domestico ma dal diverso CCNL AGIDAE, evidenziando come la scelta della regolamentazione pattizia collettiva applicare ai rapporti di lavoro con i dipendenti fosse rimessa al datore di lavoro e come il CCNL AGIDAE fosse destinato a soggetti diversi dalla datrice, ancora evidenziava come la non avesse fornito prova alcuna Pt_1 delle proprie eventuali “specializzazioni professionali” ed infine contestava la sussistenza della giusta causa delle dimissioni della ricorrente, non essendo comprovata la sussistenza delle ragioni addotte, ovvero “mancati versamenti di retribuzioni e di contributi”.
3. Lo svolgimento del processo.
La causa, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, veniva istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di , frate cappuccino, volontario presso la mensa dei Testimone_1 Persona_1
Per poveri, IN , volontaria, CP_3 Controparte_4 Persona_3 Per_4
e anch'essi volontari ed infine, ritenuta sufficientemente documentata,
[...] CP_5 veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
4. Il merito della domanda.
Il ricorso è solo parzialmente fondato, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che la Suprema Corte, ( ex plurimis, Sez. 1 - Sentenza n. 26953 del 23/12/2016 ) ha stabilito che ai fini del giudizio circa l'adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito deve accertare la natura e l'entità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonché le effettive esigenze del medesimo e della sua famiglia per un'esistenza libera e dignitosa: a tale scopo, può fare riferimento, come espressione parametrica delle condizioni di mercato, al contratto collettivo di categoria, ove questo non sia direttamente applicabile, o ad altro contratto che concerna prestazioni lavorative affini o analoghe.
Facendo applicazione di tale decisum, debbono esaminarsi le risultanze istruttorie del presente procedimento, dalle quali emerge che l'attrice si è sempre occupata della organizzazione e gestione della cucina e della mensa del mensa del Convento dei Frati Cappuccini di Mussoi (BL), destinata a soddisfare non solo le esigenze dei sei frati residenti nel Convento, ma anche - e soprattutto – dei bisognosi che ogni giorni, sia feriale che festivo, in numero variabile tra 25 e 30 si servivano alla citata mensa.
pagina 4 di 7 Le dichiarazioni dei testimoni hanno confermato che la si occupava di coordinare l'arrivo delle Pt_1
materie prime per la mensa, provenienti per la gran parte da offerte di vari benefattori, di preparare le pietanze in cucina e della somministrazione dei pasti ai bisognosi, servendo ella stessa e coordinando l'attività dei volontari che nella mensa operavano.
Il teste , frate cappuccino ed indotto da parte resistente, ha dichiarato che: “(…) La signora Tes_1
si occupava di preparare i pranzi sia per la mensa dei poveri sia per i frati residenti, anche se Pt_1
gli orari erano diversi , ore 11.30 la mensa dei poveri mentre ore 12.15 il pranzo per i frati.”, il teste volontario, ha riferito che:” Si è vero, io come volontario, quando ero presente, insieme con la Tes_2
signor controllavamo e sistemavamo le dispense e le celle frigorifere, meglio queste ultime Pt_1
erano gestite solo dalla signora (…) era una questione di organizzazione della signora Pt_1 Pt_1
e quindi mettevo le derrate come lei mi indicava (….) siccome c'erano dei soggetti che disturbavano, mi fermavano anche durante la distribuzione del pranzo in mensa perché la presenza maschile faceva da deterrente. In quelle occasioni mi è capitato di vedere che anche la signora aiutasse a Pt_1
distribuire i pasti (…) Per quanto riguarda la carne, so che arrivava come donata o che Parte_2
la faceva comprare, ma la gestiva e manipolava solo la signora essendo un alimento delicato, Pt_1
io non sistemavo e toccavo la carne, se non dopo che era stata confezionata e messa sotto vuoto dalla
”, la teste – volontaria -ha riferito che: “(…) Si confermo che la si occupava Pt_1 Per_3 Pt_1
della preparazione del pasto dei poveri che veniva da noi volontari distribuito ai bisognosi che si presentavano. Ricordo che la segnava sul calendario il numero degli ospiti, che esattamente Pt_1
nel numero non ricordo ma non inferiore ai 15/20 (…), infine la teste ha riferito che: Persona_4
”Confermo che la carne acquistata da me veniva e consegnata e supervisionata dalla che ne Pt_1 determinava usi e modi di conservazione. Quanto invece all'indicazione dei tipi e tagli di carne da acquistare confermo che mi confrontavo con la per coordinare gli acquisti, mi diceva questa Pt_1 settimana ho bisogni di macinato piuttosto che di altro, in base anche a cosa c'era già in dispensa e cosa trovavo. Io mi recavo presso la sede dei ogni mercoledì, ma poteva capitare che Controparte_1
mi mandasse anche dei messaggi. ADR Mi rapportavo con la signora e non con altri Pt_1 all'interno della Provincia dei , questo perché era la la responsabile della Controparte_1 Pt_1
cucina.”.
Da tali risultanze emerge l'inadeguatezza del CCNL per il lavoro domestico a descrivere e comprendere le mansioni svolte dall'attrice, invero decisamente più complesse ed articolate rispetto a quelle di un assistente ad una famiglia o ad un nucleo simil familiare, e dunque la correttezza del riferimento contrattual collettivo rivendicato dall'attrice, al quale peraltro parte resistente, sebbene pagina 5 di 7 contestandone la fondatezza, non ha indicato un CCNL validamente utilizzabile per le prestazioni della come emerse in corso di istruttoria. Pt_1
Deve però osservarsi che le attività della ricorrente, come ricostruite, appaiano riconducibili non già al profilo di Capo Cuoca, livello C2, ma di Cuoca, livello C1, non avendo neppure allegato la di Pt_1 essere stata in possesso, all'atto dell'assunzione da parte della convenuta, di esperienze pregresse o titoli di studio o professionali tali da integrare le ”capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle
(….) specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base” necessarie per configurare lo svolgimento di attività di Capo cuoca.
Alla spettano dunque, in difetto di contestazione da parte resistente sul quantum dei conteggi Pt_1 allegati al ricorso, differenze retributive per € 12.753,51 lordi, sulle quali andranno ex lege calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
Va invece rigettata la domanda di riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso formulata dalla atteso che difetta in ricorso la prova della sussistenza dei ritardi dei pagamenti di Pt_1 retribuzioni e contributi che configurerebbero la giusta causa delle dimissioni dell'attrice, ex art. 2119
c.c.; invero la stessa liberamente interrogata, ha fatto riferimento a ritardi nei pagamenti ma Pt_1
solo in una fase iniziale del rapporto, precisando gli stessi si erano verificati prima dell'arrivo
[...]
, successivamente all'arrivo del quale la contabilità era passata presso sede di Mestre e da quel Pt_3
momento il pagamento era sempre stato regolare.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo a tutte le fasi del procedimento per cause del valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore definitivo di causa, previa compensazione di un terzo stante il parziale accoglimento del ricorso, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 133/2022 promossa da contro la Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione, Controparte_1
difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, condannando la resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di € 12.753,51 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
pagina 6 di 7 2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Condanna parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
3.592,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Belluno, in data 17/06/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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