Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 821/2023 rgl
Svolgimento del processo.
– con sede in Scandicci, Firenze, via Don Lorenzo Parte_1
Perosi n. 6, codice fiscale e partita IVA in persona di P.IVA_1 non in proprio ma quale presidente del conSIlio di CP_1 amministrazione e legale rappresentante
(difeso dagli avv. Vittorio Bechi e Stefano Chiti e dall'avv. Federica Bechi) a mezzo ricorso depositato il 19/11/2021
contro
Controparte_2
(che sarà difesa dagli avv. Maurizio Guidotti e Gabriele Babbucci, quest'ultimo successivamente rinunciante)
propose opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n. 260/2021 del 12/10/2021 (n. 656/2021 rgl) notificato il 14/10/2021 a mezzo pec formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 13-14, letterali):
“1) accerti e dichiari, per le ragioni esposte nella narrativa di questo atto, la responsabilità di di avere provocato Controparte_2 nei confronti di un danno quantificato in euro 9.237,80; Parte_1
2) accerti legittimità della compensazione, operata da delle competenze maturate di fine lavoro spettanti a Parte_1
– pari ad euro 6.088,65 – con il danno causato da Controparte_2
a quantificato in euro 9.237,80; Controparte_2 Parte_1
3) revochi e dichiari privo di effetto giuridico – per infondatezza in fatto e in diritto – il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
1
4) condanni lla restituzione in favore di Controparte_2 Pt_1 di euro 7.51 alla società in favore di
[...] [...]
a fronte dell'atto di precetto notificato il 14/10/2021 – oltre CP_2 rivalutazione monetaria e interessi legali dal 18/10/2021 sino alla data del soddisfo:
5) condanni a versare in favore di Controparte_2 Parte_1
a titolo di risarci atito, euro 9.237,80 caso di condanna di alla restituzione di euro 7.512,80 - euro CP_2
3.149,15 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'1/9/2021 sino alla data del soddisfo. Con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato. In via istruttoria (...)”
La lavoratrice si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, p. 14, letterali):
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese,
- preliminarmente ordinare a che consenta Parte_1
l'accesso presso lo stabilimento di Piancastagnaio alla SI.ra CP_2 perché possa recuperare i propri effetti personali dall'armadietto che le era stato assegnato, con contestuale riconsegna da parte di quest'ultima di chiavi dell'armadietto e badge personale;
- in via principale: confermare il decreto ingiuntivo e comunque respingere tutte le domande avanzate da parte opponente in quanto inammissibili, improcedibili, illegittime, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- accertata la condotta discriminatoria, marginalizzante e ritorsiva del datore di lavoro condannare quest'ultimo al Parte_1 risarcimento dei danni in favore della si.gra da Controparte_2 liquidarsi sulla scorta dei richiamati in na ella effettività, proporzionalità e dissuasività di cui all'articolo 17 della Direttiva 78/2000/CE e dell'articolo 28 co da 5 a 7, D.Lgs. 150/2011 nella misura minima pari ad euro 20.000,00 (evidentemente sottostimata alla luce degli indici ristoratori evidenziati e di cui all'art 11 L 689/81) ovvero, gradatamente, in quella misura superiore e/o inferiore determinata secondo il comune apprezzamento del giudice e dei criteri equitativi;
2 - disporre la pubblicazione del provvedimento a spese di Pt_1 su un quotidiano o giornale a tiratura nazionale ai sensi del co
[...]
7 dell'art 28 D.Lgs. 150/2011;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
*
All'udienza 20/5/2022, nella causa n. 821/2021 rgl sono comparsi: per la l'avv. Vittorio Bechi, anche quale procuratore Parte_1 speciale come in atti;
difesa dagli avv. Maurizio Guidotti e Gabriele Controparte_2
Bab
Il giudice sente le parti personalmente, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Bechi per la Società convenuta in conseguenza della difesa avversaria esibisce in cartaceo con riserva di produzione telematica, docc. progressivi 15-17, e chiede ammettersi prova testimoniale in ordine al contenuto dei medesimi la dott.ssa
[...]
e il dott. . Tes_1 Testimone_2
In caso di ammissione della prova testimoniale avversaria indica i propri testimoni, compresi quelli oggi indicati, anche a controprova. Eccepisce l'inammissibilità per novità delle domande proposte dalla convenuta in memoria difensiva non in forma di domanda riconvenzionale, in ipotesi rilevandone l'infondatezza. La difesa della convenuta contesta la fondatezza anche di tutte le odierne deduzioni avversarie.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice si riserva sul programma istruttorio/decisorio.
*
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
3 sciolta interlocutoriamente la riserva assunta nella causa n. 821/2021 rgl, a mezzo ordinanza del 29/1/2024; rileva, s.e., la mancata produzione dei documenti progressivi nn. 15-17 da parte della Società opponente (verbale udienza 20/5/2022), tra altro correlati a richiesta di prova testimoniale ulteriore;
dispone che la produzione – trattandosi di adempimento immediatamente conseguente alla avvenuta esibizione in cartaceo - abbia luogo entro il giorno 1/2/2024; in ogni caso programma sin d'ora per la probabile istruttoria orale della causa l'udienza del 13/1/2025, ore 11:00 programmando la discussione al 21/3/2025 (salva necessità di indagine/i tecnica/he d'ufficio ad esito della prova testimoniale). Assume nuovamente riserva istruttoria.
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
sciolta la riserva assunta nella causa n. 821/2021 rgl;
a mezzo ordinanza 5/2/2024; ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, dispone l'assunzione dei mezzi di prova qui di seguito specificati:
a) prova testimoniale chiesta dalla Società opponente:
1) DC agli inizi del mese di luglio 2021 ha ricevuto Pt_1 dai punti vendita asiatici la segnalazione dell'avvenuta consegna a questi ultimi di circa 200 borse prodotte da sulle Pt_1 quali erano presenti evidenti e marcati graffi sulla pelle”:
2 testimoni;
2) DC RP ha, nel luglio 2021, eseguito verifiche interne tramite i propri incaricati (responsabile reparto Testimone_3 tecnico), (responsabile del prodotto finito), Testimone_4 [...] le del reparto confezionamento) Tes_5 [...]
(responsabile manifattura) presso il reparto imballaggio Tes_6
e spedizione ove era assegnata insieme ad altra lavoratrice CP_2
( ”: Testimone_7
4 testimoni;
3) DC nella giornata del 14/7/2021 sono state consegnate dagli incaricati aziendali, alla linea di produzione dove era addetta
4 n. 44 borse di pelle, dopo avere preventivamente CP_2 controllato che esse fossero integre e senza difetti”: 4 testimoni;
4) DC alla fine della giornata del 14/7/2021 gli incaricati dell'azienda, dopo che aveva provveduto all'imballaggio CP_2 delle borse, hanno tolto l'imballaggio rinvenendo che ognuna di esse risultava danneggiata come da fotografie che le si mostrano come documento 8”: 4 testimoni;
5) DC il giorno 15/7/2021 i medesimi incaricati aziendali hanno assegnato alla linea di produzione – alla quale era addetta
– (nel giorno in questione era altresì presente assieme a CP_2 altra collega diversa da n. 30 borse, CP_2 Tes_7 Persona_1 verificando preventivamente la loro integrità prima di essere consegnate al reparto”: 4 testimoni;
6) DC alla fine della giornata del 15/7/2021 gli incaricati aziendali hanno constatato come n. 24 borse fossero state danneggiate con evidenti e profondi graffi come da fotografia che le si mostra come documento 9”: 4 testimoni;
7) DC le linee di imballaggio sono composte da 3 postazioni di lavoro, come risulta dalla scheda che le si mostra quale documento 10, in cui sono previste 9 fasi di lavoro così suddivise: 1) presso la postazione 1, la fase 1; 2) presso la postazione 2, le fasi da 2 a 4; 3) presso la postazione 3, le fasi da 5 a 9”: 2 testimoni;
8) DC gli addetti alla linea di imballaggio della fase 3 ricevono le borse già avvolte dalle protezioni poiché nelle fasi di lavorazione da 5 a 9 l'operatore riceve la singola borsa chiusa dentro la flanella”: 2 testimoni;
9) DC le borse sono uscite sempre graffiate dalle postazioni di lavoro 1 e 2 solo quando era in servizio”: CP_2
4 testimoni;
5 10) DC RR in più occasioni aveva chiesto all'azienda di essere spostata dal reparto imballaggio e spedizione”: 2 testimoni;
1)(11) DC EL ha rilasciato la dichiarazione contenuta nel messaggio di posta elettronica 15/7/2021 ore 17.36 che le si mostra quale documento 11”: (testimone ; Testimone_4
2)(12) CV EL ha rilasciato la dichiarazione contenuta nel messaggio di posta elettronica 15/7/2021 ore 17.36 che le si mostra quale documento 12”: (testimone ; Testimone_3
3)(13) DC EL ha rilasciato la dichiarazione contenuta nel messaggio di posta elettronica 15/7/2021 ore 18.48 che le si mostra quale documento 13”: (testimone ); Testimone_6
4)(14) DC EL ha rilasciato la dichiarazione contenuta nel messaggio di posta elettronica 16/7/2021 ore 10.55 che le si mostra quale documento 14”: (testimone ; Testimone_5
1)(15) DC il danno subìto dalla società con riferimento alle n. 44 borse risultate danneggiate il 14/7/2021 e alle n. 24 borse risultate danneggiate il 15/7/2021 è stato quantificato in euro 9.237,80 in base ai parametri relativi ai tempi di riparazione per le risorse impiegate e ai costi del materiale utilizzato”: 2 testimoni;
2)(16) DC la quantificazione del danno è stata calcolata moltiplicando il costo industriale relativo agli articoli danneggiati (euro 135,85 per ciascun prodotto) per il numero di borse danneggiate (n. 68)”: 2 testimoni;
3)(17) DC nel costo industriale è compreso il costo dei materiali impiegati per realizzare l'articolo (pellami, fodere, accessori, salpe, flanella, etc.) ed il costo della lavorazione per realizzare il prodotto;
questo porta a complessivi euro 127,56 il costo
6 del prodotto medesimo;
a ciò si deve aggiungere una quota di costi indiretti di produzione (pianificazione ed avanzamento produzione, trasporti, etc.) pari a 6,5% ovvero ad euro 8,29; la somma di detti costi identifica la quantificazione del danno, per ciascuna borsa, pari a complessivi euro 135,85”: 2 testimoni.
Cap. 18 progressivo prova testimoniale in ordine al contenuto dei docc. progressivi 15-17, in persona di e . Testimone_1 Testimone_2
b) prova testimoniale chiesta dalla lavoratrice opposta:
1) CV nel periodo compreso tra il Luglio 2020 ed il Luglio 2021 svolgevate la mansione di capo reparto del reparto magazzino/ confezionamento/imballaggio e come tale controllavate l'operato degli operai addetti al reparto in questione tra i quali la SI.ra : Controparte_2 periodo compreso tra il Luglio 2020 ed il Luglio 2021 siete stato direttore dello stabilimento produttivo di Piancastagnaio della società Parte_1
3) CV il reparto magazzino/confezionamento/imballaggio si compone di n. 5 linee/postazioni distinte tra loro ed in ognuna di esse vengono svolte le stesse fasi esecutive di confezionamento/imballaggio borse;
4) CV a partire dal Luglio 2020 la SI.ra aveva Controparte_2 ricevuto prescrizioni da parte del medico del lavoro di mettersi seduta al bisogno o ad intervalli stabiliti;
5) CV a partire dal Luglio 2020 sino al licenziamento la SI.ra durante l'orario di lavoro fruiva di pause per Controparte_2 allontanarsi dalla propria postazione e mettersi seduta;
6) CV la situazione rappresentata al capitolo 5 rallentava i ritmi di produzione;
7) CV la situazione rappresentata al capitolo 5 creava disagio agli altri operai del reparto magazzino/imballaggio;
8) CV nel periodo compreso tra il Luglio 2020 ed il Luglio 2021 in più occasioni vi siete rivolto alla SI.ra dicendole Controparte_2
“così te ne approfitti, ti devi sbrigare ch etro con il lavoro”;
7 9) CV nel periodo compreso tra il Luglio 2020 ed il Luglio 2020 in più occasioni vi siete rivolto alla SI.ra dicendole Controparte_2
“se sei malata come dici non devi stare a lavoro ma a casa”. I capitoli 1-9 sono ammessi con i testimoni indicati. Sui medesimi capitoli è ammessa, con identica limitazione numerica, la controprova chiesta dalla Società opponente all'udienza 20/5/2022.
Il giudice, d'ufficio, muovendo dalla formulazione del cap. 1 della Società opponente (1) “CV agli inizi del mese di luglio 2021 ha ricevuto dai punti vendita asiatici la segnalazione Pt_1 dell'avvenuta consegna a questi ultimi di circa 200 borse prodotte da sulle quali erano presenti evidenti e marcati graffi sulla Pt_1 pel dina alla Società opponente l'esibizione nel termine del 13/12/2024 delle segnalazioni ricevute.
Si riserva all'esito dell'istruttoria testimoniale la valutazione della necessità di consulenza tecnica d'ufficio volta – sia a determinare la natura e la ragionevole causalità del danno - sia a quantificare il danno subito da con riferimento alle n. 68 Parte_1 borse risultate danneggiate come specificato nella narrativa del ricorso in opposizione.
Conferma per l'assunzione della prova testimoniale l'udienza del 13/1/2025 ore 11:00 e la già ipotizzata programmazione decisoria al 21/3/2025 (salva necessità di indagine/i tecnica/he d'ufficio ad esito della prova testimoniale).
All'udienza 13/1/2025, nella causa n. 821/2021 rgl sono comparsi: per la l'avv. Vittorio Bechi;
Parte_1 per l'avv. Maurizio Guidotti. Controparte_2
Alle ore 12:40 si dà avvio alla prova testimoniale con l'introduzione del primo testimone, che prestata dichiarazione di impegno si qualifica: (...) congiuntamente Testimone_6 indicato.
“Direttore Generale della Società, al tempo dei fatti, Direttore della Manifattura, con competenza sulla Produzione, Area Tecnica, Qualità e Ingegneria.
8 a) prova testimoniale chiesta dalla Società opponente:
1) DC, agli inizi del mese di luglio 2021 ha ricevuto Pt_1 dai punti vendita asiatici la segnalazione dell'av consegna a questi ultimi di circa 200 borse prodotte da sulle quali erano Pt_1 presenti evidenti e marcati graffi sulla pelle”: L'ho saputo perché la Qualità Centrale, a Scandicci, in persona di ha segnalato il ritrovamento di questi pezzi ad Persona_2
Responsabile Qualità di in quell'ordine numerico Testimone_4 Pt_1
Adr i negozi in questi casi inoltrano alla Qualità Centrale la segnalazione;
1) DC RP ha, nel luglio 2021, eseguito verifiche interne tramite i propri incaricati (responsabile reparto Testimone_3 tecnico), (responsabile del prodotto finito), Testimone_4 [...]
(responsabile del reparto confezionamento) e Tes_5 [...]
(responsabile manifattura) presso il reparto imballaggio Tes_6
e ove era assegnata insieme ad altra lavoratrice CP_2
( ”: Testimone_7 adr sì, ci siamo trovati per discuterne e capire perché e per come;
2) DC nella giornata del 14/7/2021 sono state consegnate dagli incaricati aziendali, alla linea di produzione dove era addetta n. 44 borse di pelle, dopo avere preventivamente CP_2 controllato che esse fossero integre e senza difetti”: sì; adr le linee di imballaggio sono composte da tre operatori, il primo si occupa normalmente della parte interna della borsa, il secondo chiude la borsa e la inserisce in una flanella di protezione, il terzo la mette all'interno della scatola e la deposita sul pallet di spedizione;
adr in certi casi vi possono essere solo due operatori, all'atto del nostro esperimento erano tre;
adr i tempi di imballo a seconda dei prodotti possono variare da 3 a 10 minuti a pezzo, per la specifica tipologia di borsa non saprei essere più preciso;
3) DC alla fine della giornata del 14/7/2021 gli incaricati dell'azienda, dopo che aveva provveduto all'imballaggio CP_2 delle borse, hanno tolto l'imballaggio rinvenendo che ognuna di esse
9 risultava danneggiata come da fotografie che le si mostrano come documento 8”: sì, erano danneggiate tutte le borse, graffi evidenti o sul fondo
o sul fianco;
4) DC il giorno 15/7/2021 i medesimi incaricati aziendali hanno assegnato alla linea di produzione – alla quale era addetta
– (nel giorno in questione era altresì presente assieme a CP_2 altra collega diversa da n. 30 borse, CP_2 Tes_7 Persona_1
o preventivamente l di essere consegnate al reparto”: sì, abbiamo ripetuto l'esperimento;
6) DC alla fine della giornata del 15/7/2021 gli incaricati aziendali hanno constatato come n. 24 borse fossero state danneggiate con evidenti e profondi graffi come da fotografia che le si mostra come documento 9”: sì, erano danneggiate 24 su 30 le borse, stesso tipo di graffi evidenti o sul fondo o sul fianco;
7) DC le linee di imballaggio sono composte da 3 postazioni di lavoro, come risulta dalla scheda che le si mostra quale documento 10, in cui sono previste 9 fasi di lavoro così suddivise: 1) presso la postazione 1, la fase 1; 2) presso la postazione 2, le fasi da 2 a 4; 3) presso la postazione 3, le fasi da 5 a 9”: si tratta della descrizione più analitica di quanto già ho detto;
adr la produzione di una linea dipende dalla borsa assegnata, sono prodotte in giornata più tipologie di borse, con diversi tempi di produzione, quindi l'esperimento è stato condotto solo su una parte della produzione della giornata, ma soprattutto sullo specifico articolo oggetto della segnalazione;
8) DC gli addetti alla linea di imballaggio della fase 3 ricevono le borse già avvolte dalle protezioni poiché nelle fasi di lavorazione da 5 a 9 l'operatore riceve la singola borsa chiusa dentro la flanella”: sì, si tratta della descrizione più analitica di quanto già ho detto;
9) DC le borse sono uscite sempre graffiate dalle postazioni di lavoro 1 e 2 solo quando era in servizio”: CP_2 il terzo operatore riceve la borsa già protetta nella flanella, ed abbiamo fatto l'esperimento in due giorni per verificare se l'autore
10 potesse essere il numero 1 o il numero 2, nei due giorni operatore in entrambi è stata la l'altro è cambiato, il 14/7 l'altro CP_2 operatore era la il 15/7 la Tes_7 Per_1 adr non le saprei dire se la fosse alla 1 o alla 2; CP_2 adr io ho assistito alla veri egrità delle borse prima e dopo, ma non ero presente durante la lavorazione della linea:
10) DC RR in più occasioni aveva chiesto all'azienda di essere spostata dal reparto imballaggio e spedizione”: ne sono a conoscenza, ma non lo aveva chiesto a me direttamente;
3)(13) DC EL ha rilasciato la dichiarazione contenuta nel messaggio di posta elettronica 15/7/2021 ore 18.48 che le si mostra quale documento 13”: sì;
1)(15) DC il danno subìto dalla società con riferimento alle n. 44 borse risultate danneggiate il 14/7/2021 e alle n. 24 borse risultate danneggiate il 15/7/2021 è stato quantificato in euro 9.237,80 in base ai parametri relativi ai tempi di riparazione per le risorse impiegate e ai costi del materiale utilizzato”
2)(16) DC la quantificazione del danno è stata calcolata moltiplicando il costo industriale relativo agli articoli danneggiati (euro 135,85 per ciascun prodotto) per il numero di borse danneggiate (n. 68)”:
3)(17) DC nel costo industriale è compreso il costo dei materiali impiegati per realizzare l'articolo (pellami, fodere, accessori, salpe, flanella, etc.) ed il costo della lavorazione per realizzare il prodotto;
questo porta a complessivi euro 127,56 il costo del prodotto medesimo;
a ciò si deve aggiungere una quota di costi indiretti di produzione (pianificazione ed avanzamento produzione, trasporti, etc.) pari a 6,5% ovvero ad euro 8,29; la somma di detti costi identifica la quantificazione del danno, per ciascuna borsa, pari a complessivi euro 135,85”: non mi occupo personalmente di questi calcoli, demandati ad un ufficio centrale di posso dire che vi è un costo di Pt_2 trasformazione, minuti ormazione x costo orario, il costo dei materiali, più una percentuale di costo dell'attività indiretta, il risultato è il costo industriale;
11 adr nelle borse in questione, oggetto delle verifiche, i danni erano o sul fondo o sui fianchi della borsa, la tracolla è in catena oltre ad un manigliotto in pelle che arriva dalla produzione già protetto in similpastica;
b) prova testimoniale chiesta dalla lavoratrice opposta:
2) CV nel periodo compreso tra il Luglio 2020 ed il Luglio 2021 siete stato direttore dello stabilimento produttivo di Piancastagnaio della società Parte_1
Direttore di Manifattura, no di Stabilimento;
3) CV il reparto magazzino/confezionamento/imballaggio si compone di n. 5 linee/postazioni distinte tra loro ed in ognuna di esse vengono svolte le stesse fasi esecutive di confezionamento/imballaggio borse;
le linee totali sono 6, normalmente 5 attive e 1 backup, anche 5 attiva a seconda dei carichi di lavoro.
4) CV a partire dal Luglio 2020 la SI.ra aveva Controparte_2 ricevuto prescrizioni da parte del medico del lavoro di mettersi seduta al bisogno o ad intervalli stabiliti;
ne ero a conoscenza;
5) CV a partire dal Luglio 2020 sino al licenziamento la SI.ra durante l'orario di lavoro fruiva di pause per Controparte_2 allontanarsi dalla propria postazione e mettersi seduta;
credo di sì, anche se non gestivo il reparto;
5) CV la situazione rappresentata al capitolo 5 rallentava i ritmi di produzione;
credo di sì;
6) CV la situazione rappresentata al capitolo 5 creava disagio agli altri operai del reparto magazzino/imballaggio; ni (*) nel periodo in cui si assentava, non fermandosi la produzione, la linea di lavoro era composta da due in luogo di tre operatori;
(*) si tratta proprio di “ni”
12 9) CV nel periodo compreso tra il Luglio 2020 ed il Luglio 2021 in più occasioni vi siete rivolto alla SI.ra dicendole Controparte_2
“se sei malata come dici non devi stare a lavoro ma a casa”. non mi sono espresso in questi termini, una sola volta la SInora mi ha fermato dicendo che aveva difficoltà a svolgere la CP_2 mansione al confezionamento, e le comunicai che se aveva dei problemi e non riusciva a svolgere nella completezza le sue operazioni, l'ho invitata ad approfondire la propria condizione sanitaria;
adr sapevo che il medico competente aveva redatto talune prescrizioni;
adr non abbiamo mai rifiutato le pause prescritte e la lavoratrice si lamentava nonostante questo, per questo le chiesi di approfondire”. lcs (ore 13:50)
Si riprende alle ore 14:20 con l'introduzione del secondo testimone, che prestata dichiarazione di impegno si qualifica: Tes_3
(...) indicato dalla Società opponente:
[...]
“dipendente Responsabile Area Tecnica.
2) DC RP ha, nel luglio 2021, eseguito verifiche interne tramite i propri incaricati (responsabile reparto Testimone_3 tecnico), (resp otto finito), Testimone_4 [...]
(responsabile del reparto confezionamento) e Tes_5 [...]
(responsabile manifattura) presso il reparto imballaggio Tes_6
e spedizione ove era assegnata insieme ad altra lavoratrice CP_2
( ”: Testimone_7
3) DC nella giornata del 14/7/2021 sono state consegnate dagli incaricati aziendali, alla linea di produzione dove era addetta n. 44 borse di pelle, dopo avere preventivamente CP_2 controllato che esse fossero integre e senza difetti”: sì; adr i tempi di imballo a seconda dei prodotti possono variare da 3 a 10 minuti a pezzo, per la specifica tipologia di borsa non saprei essere più preciso;
4) DC alla fine della giornata del 14/7/2021 gli incaricati dell'azienda, dopo che aveva provveduto all'imballaggio CP_2
13 delle borse, hanno tolto l'imballaggio rinvenendo che ognuna di esse risultava danneggiata come da fotografie che le si mostrano come documento 8”: sì, a valle abbiamo esaminato le borse ed erano danneggiate non ricordo se tutte, ma comunque un numero molto alto di borse integre al primo controllo, graffi, una abrasione della finitura superiore del pellame, non dei tagli, ma graffi più meno profondi, sufficiente per questo pellame molto delicato anche un'unghia per graffiarlo, sbucciarlo;
5) DC il giorno 15/7/2021 i medesimi incaricati aziendali hanno assegnato alla linea di produzione – alla quale era addetta
– (nel giorno in questione era altresì presente assieme a CP_2 altra collega diversa da n. 30 borse, CP_2 Tes_7 Persona_1 verificando preventivamente la loro integrità prima di essere consegnate al reparto”: sì, abbiamo ripetuto l'esperimento, stessa metodologia, sostituendo l'operatore a monte, l'ultimo si occupa della messa in scatola, il primo si occupa della preparazione e confezionamento dell'interno della borsa, il secondo confeziona l'esterno e inserisce la borsa nel sacchettino di flanella;
6) DC alla fine della giornata del 15/7/2021 gli incaricati aziendali hanno constatato come n. 24 borse fossero state danneggiate con evidenti e profondi graffi come da fotografia che le si mostra come documento 9”: sì, le borse erano danneggiate non ricordo se tutte, ma comunque un numero molto alto di borse integre al primo controllo, stesso tipo di difettosità riscontrata;
9) DC le borse sono uscite sempre graffiate dalle postazioni di lavoro 1 e 2 solo quando era in servizio”: CP_2 sì, già risposto;
2)(12) CV EL ha rilasciato la dichiarazione contenuta nel messaggio di posta elettronica 15/7/2021 ore 17.36 che le si mostra quale documento 12”: confermo quanto all'epoca scritto”. lcs
14 Introdotto alle ore 14:51 il terzo testimone presta dichiarazione di impegno e si qualifica in ...) congiuntamente Testimone_5 indicato:
“dipendente, Responsabile Imballaggio e Spedizioni.
a) prova testimoniale chiesta dalla Società opponente:
2) DC RP ha, nel luglio 2021, eseguito verifiche interne tramite i propri incaricati (responsabile reparto Testimone_3 tecnico), (resp otto finito), Testimone_4 [...]
(responsabile del reparto confezionamento) e Tes_5 [...]
(responsabile manifattura) presso il reparto imballaggio Tes_6
e spedizione ove era assegnata insieme ad altra lavoratrice CP_2
( ”: Testimone_7 sì;
3) DC nella giornata del 14/7/2021 sono state consegnate dagli incaricati aziendali, alla linea di produzione dove era addetta n. 44 borse di pelle, dopo avere preventivamente CP_2 controllato che esse fossero integre e senza difetti”: sì, abbiamo preventivamente controllato l'integrità del lotto;
4) DC alla fine della giornata del 14/7/2021 gli incaricati dell'azienda, dopo che aveva provveduto all'imballaggio CP_2 delle borse, hanno tolto l'imballaggio rinvenendo che ognuna di esse risultava danneggiata come da fotografie che le si mostrano come documento 8”: sì, nel primo lotto erano tutte graffiate, in fondo o lateralmente, basta un'unghia;
5) DC il giorno 15/7/2021 i medesimi incaricati aziendali hanno assegnato alla linea di produzione – alla quale era addetta
– (nel giorno in questione era altresì presente assieme a CP_2 altra collega diversa da n. 30 borse, CP_2 Tes_7 Persona_1 verificando preventivamente la loro integrità prima di essere consegnate al reparto”: sì. In postazione 1, dove si cura l'interno, abbiamo sostituito la con la Tes_7 CP_3
In postazione 2, la cui operazione si conclude con l'inserimento della borsa nella flanella, è rimasta la CP_2
15 In postazione 3, la borsa viene incartata e inscatolata, è rimasto
Persona_3
Adr che la fosse in postazione 2 lo abbiamo verificato CP_2 nelle due giornate personalmente;
6) DC alla fine della giornata del 15/7/2021 gli incaricati aziendali hanno constatato come n. 24 borse fossero state danneggiate con evidenti e profondi graffi come da fotografia che le si mostra come documento 9” Adr abbiamo riscontrato lo stesso fenomeno, mi per fossero rovinate su 30, 26.
7) DC le linee di imballaggio sono composte da 3 postazioni di lavoro, come risulta dalla scheda che le si mostra quale documento 10, in cui sono previste 9 fasi di lavoro così suddivise: 1) presso la postazione 1, la fase 1; 2) presso la postazione 2, le fasi da 2 a 4; 3) presso la postazione 3, le fasi da 5 a 9”: adr la scheda descrive con esattezza le fasi;
adr il tempo di lavorazione varia da borsa a borsa, si tratta di un articolo di diversi anni fa, e non le saprei dare esattamente una risposta quantitativa;
adr la linea deve scorrere senza attese dei singoli operatori, il contenuto di attività delle fasi è suddiviso in funzione di quanto detto, e varia da articolo ad articolo;
8) DC gli addetti alla linea di imballaggio della fase 3 ricevono le borse già avvolte dalle protezioni poiché nelle fasi di lavorazione da 5 a 9 l'operatore riceve la singola borsa chiusa dentro la flanella”: sì;
9) DC le borse sono uscite sempre graffiate dalle postazioni di lavoro 1 e 2 solo quando era in servizio”: CP_2 sì, è la verifica che ab dotto;
10) DC RR in più occasioni aveva chiesto all'azienda di essere spostata dal reparto imballaggio e spedizione”: sì, so che ha chiesto anche se non a me personalmente, chiedeva di tornare in precedente reparto, io non avevo in materia poteri decisionali;
adr non sono a conoscenza di una mail inviata il 13/7/2021 dalla lavoratrice agli Uffici di Scandicci;
Pt_2
16 4)(14) DC EL ha rilasciato la dichiarazione contenuta nel messaggio di posta elettronica 16/7/2021 ore 10.55 che le si mostra quale documento 14”: sì, ne confermo l'invio:
Sub b) prova testimoniale chiesta dalla lavoratrice opposta:
1) CV nel periodo compreso tra il Luglio 2020 ed il Luglio 2021 svolgevate la mansione di capo reparto del reparto magazzino/confezionamento/imballaggio e come tale controllavate l'operato degli operai addetti al reparto in questione tra i quali la SI.ra : Controparte_2
s
3) CV il reparto magazzino/confezionamento/imballaggio si compone di n. 5 linee/postazioni distinte tra loro ed in ognuna di esse vengono svolte le stesse fasi esecutive di confezionamento/imballaggio borse;
adr le linee sono 6, non sempre tute attive, in base ai periodi e ai momenti;
4) CV a partire dal Luglio 2020 la SI.ra aveva Controparte_2 ricevuto prescrizioni da parte del medico ettersi seduta al bisogno o ad intervalli stabiliti;
adr sì, mi pare che ogni due ore avesse una pausa mi pare di dieci minuti;
5) CV a partire dal Luglio 2020 sino al licenziamento la SI.ra durante l'orario di lavoro fruiva di pause per Controparte_2 allontanarsi dalla propria postazione e mettersi seduta;
adr sì, sempre, personalmente. Avendo una prescrizione medica me ne assicuravo;
6) CV la situazione rappresentata al capitolo 5 rallentava i ritmi di produzione;
adr si staccava dalla linea che restava attiva con due operatori, si verificava un rallentamento:
7) CV la situazione rappresentata al capitolo 5 creava disagio agli altri operai del reparto magazzino/imballaggio;
17 adr non ricordo specifiche lamentele;
8) CV nel periodo compreso tra il Luglio 2020 ed il Luglio 2021 in più occasioni vi siete rivolto alla SI.ra Controparte_2 dicendole “così te ne approfitti, ti devi sbrigare indietro con il lavoro”; adr assolutamente no, se ho una prescrizione medica debbo farla rispettare e non avevo motivo di lamentarmene”. lcs
Introdotto alle ore 15:54 il quarto testimone presta dichiarazione di impegno e si qualifica in IO (...) indicato Tes_4 dalla Società opponente:
“dipendente, Responsabile Qualità anche al tempo dei fatti.
2) DC RP ha, nel luglio 2021, eseguito verifiche interne tramite i propri incaricati (responsabile reparto Testimone_3 tecnico), (responsabile del prodotto finito), Testimone_4 [...] le del reparto confezionamento) Tes_5 [...]
(responsabile manifattura) presso il reparto imballaggio Tes_6
e spedizione ove era assegnata insieme ad altra lavoratrice CP_2
( ”: Testimone_7 adr sì;
3) DC nella giornata del 14/7/2021 sono state consegnate dagli incaricati aziendali, alla linea di produzione dove era addetta n. 44 borse di pelle, dopo avere preventivamente CP_2 controllato che esse fossero integre e senza difetti”: sì; adr personalmente mi sono sincerato nella mia qualità professionale specifica che i pezzi fossero conformi, senza alcun difetto;
4) DC alla fine della giornata del 14/7/2021 gli incaricati dell'azienda, dopo che aveva provveduto all'imballaggio CP_2 delle borse, hanno tolto l'imballaggio rinvenendo che ognuna di esse risultava danneggiata come da fotografie che le si mostrano come documento 8”: sì, tutti i pezzi erano graffiati, basta la semplice unghia per produrlo;
18 5) DC il giorno 15/7/2021 i medesimi incaricati aziendali hanno assegnato alla linea di produzione – alla quale era addetta
– (nel giorno in questione era altresì presente assieme a CP_2 altra collega diversa da n. 30 borse, CP_2 Tes_7 Persona_1
o preventivamente l di essere consegnate al reparto”: sì, abbiamo ripetuto l'esperimento, cambiando l'operatrice in postazione 1, restando la in postazione 2, dove la borsa CP_2 viene inserita nella flanella protettiva;
adr la era assegnata e operava sia il 14 che il 15 in CP_2 postazione 2 come personalmente constatato, tenga presente che il nostro era un accertamento mirato sul secondo operatore, infatti, è una mia considerazione, è improbabile che i graffi potessero essere effettuati dall'operatore 1, in quanto l'operatore 2 lo avrebbe percepito;
adr non so dirle se tra la postazione 1 e la postazione 2 durante il turno vi potessero essere scambi in generale, posso dire che durante la parte di turno di confezionamento di quel lotto, non saprei dirle la durata, abbiamo verificato che la è rimasta in CP_2 postazione 2, questo non da venti centimetri di distanza, avremmo suscitato sospetto, ma ad una qualche distanza, in disparte, il mio ufficio è di fronte alle linee di confezionamento separato da una vetrata;
adr questa constatazione e modalità in entrambe le giornate;
adr all'inizio e alla fine del controllo eravamo presenti tutti noi quattro, poi durante la parte di turno in linea, io ero presente come detto e non ricordo chi altro;
6) DC alla fine della giornata del 15/7/2021 gli incaricati aziendali hanno constatato come n. 24 borse fossero state danneggiate con evidenti e profondi graffi come da fotografia che le si mostra come documento 9”: sì, le borse erano danneggiate analogamente in numero considerevole;
7) DC le linee di imballaggio sono composte da 3 postazioni di lavoro, come risulta dalla scheda che le si mostra quale documento 10, in cui sono previste 9 fasi di lavoro così suddivise: 1) presso la postazione 1, la fase 1; 2) presso la postazione 2, le fasi da 2 a 4; 3) presso la postazione 3, le fasi da 5 a 9”: adr sì, confermo la descrizione della scheda di packaging;
19 8) DC gli addetti alla linea di imballaggio della fase 3 ricevono le borse già avvolte dalle protezioni poiché nelle fasi di lavorazione da 5 a 9 l'operatore riceve la singola borsa chiusa dentro la flanella”: sì, in postazione 3 la borsa è già protetta;
9) DC le borse sono uscite sempre graffiate dalle postazioni di lavoro 1 e 2 solo quando era in servizio”: CP_2 sì, è la verifica che abbiamo condotto;
1)(11) DC EL ha rilasciato la dichiarazione contenuta nel messaggio di posta elettronica 15/7/2021 ore 17.36 che le si mostra quale documento 11”: lo confermo. Lcs
Introdotta alle ore 16:28 la quinta testimone presta dichiarazione di impegno e si qualifica in (...) indicata Testimone_1 dalla Società opponente:
“dipendente, Responsabile Risorse Umane, anche al tempo dei fatti.
Ascoltata a controprova: 4) CV a partire dal Luglio 2020 la SI.ra aveva Controparte_2 ricevuto prescrizioni da parte del medico del lavoro di mettersi seduta al bisogno o ad intervalli stabiliti;
nel 2020 una prima prescrizione del medico competente, di alternanza tra postura eretta e postura seduta al bisogno e le era stato dato a sua disposizione uno sgabello, una sedia da ufficio per effettuare una pausa al bisogno;
nell'4/2021 la prescrizione venne specificata nella eSIenza di pausa di 10 minuti ogni 2 ore.
5) CV a partire dal Luglio 2020 sino al licenziamento la SI.ra durante l'orario di lavoro fruiva di pause per Controparte_2 allontanarsi dalla propria postazione e mettersi seduta;
inizialmente sì, poi il caporeparto, le Testimone_5 aveva imposto di effettuare la paus la specificazione delle prescrizioni, pausa che la lavoratrice tendeva non fare;
20 6) CV la situazione rappresentata al capitolo 5 rallentava i ritmi di produzione;
sì, una situazione non unica in azienda;
7) CV la situazione rappresentata al capitolo 5 creava disagio agli altri operai del reparto magazzino/imballaggio; adr durante le pause descritte la linea operava con due operatrici su 3, ma onestamente nessuno dei colleghi è venuto nel mio ufficio per segnalarlo come può capitare;
8) CV nel periodo compreso tra il Luglio 2020 ed il Luglio 2021 in più occasioni vi siete rivolto alla SI.ra Controparte_2 dicendole “così te ne approfitti, ti devi sbrigare che rimaniamo indietro con il lavoro”; come detto nessuno dei colleghi è venuto nel mio ufficio per segnalarlo;
9) CV nel periodo compreso tra il Luglio 2020 ed il Luglio 2020 in più occasioni vi siete rivolto alla SI.ra dicendole Controparte_2
“se sei malata come dici non devi stare a lavoro ma a casa”. La precedentemente venne assunta in Assemblaggio, CP_2 passò al Confezionamento su sua richiesta, dove in precedenza era stata adibita saltuariamente, e soprattutto dopo la seconda prescrizione sanitaria mi aveva chiesto se fosse stato possibile tornare al reparto Assemblaggio, richiesta che non era organizzativamente possibile come mi rappresentarono le funzioni competenti e gestionali;
adr al tempo aveva circa 270 dipendenti, oggi 246; Pt_1 adr no a conoscenza della mail inviata il 13/7/2021 dalla lavoratrice all'Ufficio del Personale i Scandicci, Pt_2 Persona_4 era il CEO della anche era una figura apicale Pt_2 Persona_5 di . Pt_2
Introdotto alle ore 16:59 il sesto testimone presta dichiarazione di impegno e si qualifica in (...) indicato dalla Testimone_2
Società opponente:
“dipendente di Responsabile Relazioni Parte_3
Parte_4
21 1)(15) DC il danno subìto dalla società con riferimento alle n. 44 borse risultate danneggiate il 14/7/2021 e alle n. 24 borse risultate danneggiate il 15/7/2021 è stato quantificato in euro 9.237,80 in base ai parametri relativi ai tempi di riparazione per le risorse impiegate e ai costi del materiale utilizzato”: per ogni tipologia di borsa, articolo e modello, abbiamo un determinato minutaggio, noi sappiamo da prove effettuate dal reparto interno Tempi e Metodi per ogni borsa il tempo di lavorazione necessario, per qualsiasi azienda della nostra filiera, come Pt_1 altre. Dopo abbiamo un costo minuto uguale per tutti i fornitori, distinguendo tra aziende artigiane e aziende industriali, che hanno un costo del personale più elevato;
c'è poi una differenza di costo in base alle fasi di lavorazione, la fase del taglio ha un valore leggermente più basso per la sua maggior semplicità e possibilità di automazione. La terza variabile è il costo dei materiali, pelle e tessuto principalmente, fornito quanto al metraggio dall'Ufficio Consumi, che stabilisce appunto per ciascun oggetto il metraggio necessario, quello dei materiali è il costo effettivamente sostenuto in base a listini. Nel caso specifico si trattava di borse di pelle. Questi tre elementi costituiscono la parte principale del costo industriale. Ad esso vanno aggiunti costi ulteriori, ad es. i trasporti, come i costi della struttura indiretta a supporto della produzione, ad es. principalmente Avanzamento e Pianificazione, la Logistica Interna, il Controllo Qualità, noi valutavamo in questi costi nel 6,5 % del Pt_1 costo industriale. Nel caso delle 44 + 24 borse non sono compresi costi di trasporto verso i negozi, infatti le borse si trovano tuttora in Pt_1
Noi abbiamo un tracciamento della produzione che identifica il fornitore, in questo caso Pt_1
In molti anni mai riscontrato un fenomeno simile. Non vi sono dubbi per noi sulla natura dolosa del danno, per segnare la pelle in quel modo serve forza, anche se bastano delle unghie resistenti, e i graffi sono in posizioni diverse, tali da escludere la accidentalità in una operazione.
2)(16) DC la quantificazione del danno è stata calcolata moltiplicando il costo industriale relativo agli articoli danneggiati
22 (euro 135,85 per ciascun prodotto) per il numero di borse danneggiate (n. 68)”: personalmente ho chiesto il dettaglio al Chief Financial Officer,
che in base ai fattori rappresentati ha effettuato il CP_1 mini indicati nel capitoli;
3)(17) DC nel costo industriale è compreso il costo dei materiali impiegati per realizzare l'articolo (pellami, fodere, accessori, salpe, flanella, etc.) ed il costo della lavorazione per realizzare il prodotto;
questo porta a complessivi euro 127,56 il costo del prodotto medesimo;
a ciò si deve aggiungere una quota di costi indiretti di produzione (pianificazione ed avanzamento produzione, trasporti, etc.) pari a 6,5% ovvero ad euro 8,29; la somma di detti costi identifica la quantificazione del danno, per ciascuna borsa, pari a complessivi euro 135,85”. Mi pare di aver già risposto in precedenza” lcs
L'avv. Bechi per la Società opponente chieste disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine verificare la correttezza della quantificazione del danno offerta.
L'avv. Guidotti si oppone alla consulenza tecnica d'ufficio e sollecita il giudice alla assunzione d'ufficio della prova testimoniale in persona di Testimone_7
L'avv. Bechi si oppone, argomentando la irrilevanza della deposizione, essendo stata presente solo in uno dei due Testimone_7 giorni dell'esperimento. Il giudice conferma la discussione programmata al 21/3/2025, ore 10:15, autorizzando note entro l'11/3.
All'udienza 21/3/2025, nella causa n. 821/2021 rgl sono comparsi: per la l'avv. Stefano Chiti;
Parte_1 nessuno compare per difesa dall'avv. Maurizio Controparte_2
Guidotti, che ha depositato in ogni caso note difensive finali autorizzate.
Il giudice verifica la mancata comparizione in sala di attesa e in aula virtuale.
23 L'avv. Chiti ha tentato previamente contatto telefonico al numero risultante dall'Albo Telematico CNF.
Le Società opponente si richiama infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di conSIlio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assente part opponente, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione);
Motivi della decisione.
§ 1. Il credito della lavoratrice.
1.1 Il decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n. 260/2021 del 12/10/2021 (n. 656/2021 rgl) contenente ingiunzione di pagamento a carico di per € 6.088,65, a titolo di competenze alla Pt_1 cessazione del rapporto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché le spese del procedimento per ingiunzione quantificate in € 540,00 oltre IVA, CPA, spese generali ed ulteriori spese documentate in atti, non è stato in sè contestato dalla Società opponente, nè nel suo ammontare, nè nel suo titolo.
1.2 La lavoratrice ha notificato a il 14/10/2021 a mezzo Pt_1 pec il ricorso per ingiunzione, il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto recante gli importi di cui sopra nonché le ulteriori spese di procedura, per una complessiva somma di € 7.512,80.
, a fronte del precetto notificatole, ha versato a Parte_5 tale importo a mezzo bonifico bancario. CP_2
*
24 § 2. Il credito opposto in compensazione e in via riconvenzionale da Parte_1
2.1 Il decreto ingiuntivo dovrà essere “imbiancato” e le somme pagate alla lavoratrice, a fronte dell'atto di precetto, dovranno essere restituite alla società, e ulteriormente dall'incapienza delle competenze di fine lavoro discende la necessità per di vedersi Pt_1 ristorare il danno che, una volta restituitole l'importo pagato a fronte del precetto, residuerà in € 3.149,15, importo di cui si chiede la condanna al versamento in favore della Società.
2.2 Titolo della pretesa creditoria, superiore, della il Parte_1 danno complessivamente quantificato in € 9.237, la lavoratrice avrebbe provocato nell'esecuzione delle mansioni lavorative.
2.3 La lavoratrice, infatti, avrebbe danneggiato, durante l'espletamento degli incarichi di imballaggio, tramite evidenti e marcati graffi n. 44 borse in pelle il giorno 14/7/2021 e n. 24 borse in pelle il giorno 15/7/2021.
2.4 Per questo inadempimento pregiudizievole con lettera del 30/7/2021 (doc. 11 lav.) la comunicava la risoluzione Parte_1 del rapporto di lavoro con efficacia dalla data della contestazione disciplinare. Impugnato stragiudizialmente il recesso datoriale, non seguiva accertamento giurisdizionale.
*
§ 3. Responsabilità della lavoratrice.
3.1 La responsabilità della lavoratrice riterremmo provata dalle deposizioni testimoniali assunte e nello Svolgimento del processo riportate integralmente.
3.2 In particolare risultano attendibilmente dimostrate le seguenti circostanze articolate in specifici capitoli di prova testimoniale della Società opponente:
25 1) DC agli inizi del mese di luglio 2021 ha ricevuto Pt_1 dai punti vendita asiatici la segnalazione dell'avvenuta consegna a questi ultimi di circa 200 borse prodotte da sulle quali erano Pt_1 presenti evidenti e marcati graffi sulla pelle”. Testimone . Tes_6
Cfr. inoltre, documentalmente la produzione del 26/11/2024, in esecuzione del provvedimento 5/2/2024 del giudice con cui ordinava all'opponente di esibire entro il 13/12/2024 le segnalazioni ricevute alle quali è fatto riferimento nel capitolato 1 di prova ammesso: produzione con i numeri 18-21, continuando la numerazione dei documenti già allegati: copie di: 18) e-mail 8/7/2021 ore 10,07 e precedenti con specchietto riepilogativo;
19) e-mail 9/7/2021 ore 8,11 con specchietto riepilogativo;
20) e-mail 9/7/2021 ore 12,26 e precedenti con specchietti riepilogativi e fotografie;
21) e-mail 10/4/2024 ore 16,16 e precedenti con fotografie. Anche il testimone ha precisato, “in molti anni mai Tes_2 riscontrato un fenomeno simile”.
2) DC RP ha, nel luglio 2021, eseguito verifiche interne tramite i propri incaricati (responsabile reparto Testimone_3 tecnico), (responsabile del prodotto finito), Testimone_4 [...]
(responsabile del reparto confezionamento) e Tes_5 [...]
(responsabile manifattura) presso il reparto imballaggio Tes_6
e ove era assegnata insieme ad altra lavoratrice CP_2
( ”: Testimone_7
Sono stati ascoltati sul punto i testi e Tes_3 Tes_5 Tes_4 autori della verifica mirata, condotta secondo le corrette modalità che seguono.
3) DC nella giornata del 14/7/2021 sono state consegnate dagli incaricati aziendali, alla linea di produzione dove era addetta n. 44 borse di pelle, dopo avere preventivamente CP_2 to che esse fossero integre e senza difetti”: Testimoni cit.
4) DC alla fine della giornata del 14/7/2021 gli incaricati dell'azienda, dopo che aveva provveduto all'imballaggio CP_2 delle borse, hanno tolto gio rinvenendo che ognuna di esse risultava danneggiata come da fotografie che le si mostrano come documento 8”. Testimoni cit.
26 5) DC il giorno 15/7/2021 i medesimi incaricati aziendali hanno assegnato alla linea di produzione – alla quale era addetta
– (nel giorno in questione era altresì presente assieme a CP_2 altra collega diversa da n. 30 borse, CP_2 Tes_7 Persona_1 verificando preventivamente la loro integrità prima di essere consegnate al reparto”. Testimoni cit. Al fine della univoca individuazione della responsabilità l'esperimento è stato ripetuto, inserendo nel gruppo di lavoro, composto da tre operatori/rici una diversa figura.
6) DC alla fine della giornata del 15/7/2021 gli incaricati aziendali hanno constatato come n. 24 borse fossero state danneggiate con evidenti e profondi graffi come da fotografia che le si mostra come documento 9”. Testimoni cit.
7) DC le linee di imballaggio sono composte da 3 postazioni di lavoro, come risulta dalla scheda che le si mostra quale documento 10, in cui sono previste 9 fasi di lavoro così suddivise: 1) presso la postazione 1, la fase 1; 2) presso la postazione 2, le fasi da 2 a 4; 3) presso la postazione 3, le fasi da 5 a 9”: Testimoni cit.
8) DC gli addetti alla linea di imballaggio della fase 3 ricevono le borse già avvolte dalle protezioni poiché nelle fasi di lavorazione da 5 a 9 l'operatore riceve la singola borsa chiusa dentro la flanella”: Testimoni cit. Si è ragionevolmente esclusa la possibilità di responsabilità dell'operatore/rice in postazione 3, il/la quale riceve la borsa già riposta nel sacchetto.
9) DC le borse sono uscite sempre graffiate dalle postazioni di lavoro 1 e 2 solo quando era in servizio”: CP_2
Testimoni cit. Esclusa la possibilità di responsabilità dell'operatore/rice in postazione 3, e canalizzata nelle postazioni 1 e 2, vi è da aggiungere ulteriormente la impossibilità di una responsabilità dell'operatore/rice 1, poiché il/la successivo/a operatore/rice 2 avvertirebbe la presenza dei graffi sul prodotto. La lavoratrice è stata nei due giorni adibita alla postazione 2.
27 Argomentazione del resto sovrabbondante, poiché la lavoratrice ricorrente è stata l'unica a non variare in postazione 1 e 2, quale che sia, mentre è variata nei due giorni dell'esperimento la persona della collega.
Il teste ha chiarito “non esservi dubbi per noi sulla Tes_2 natura dolosa del danno, per segnare la pelle in quel modo serve forza, anche se bastano delle unghie resistenti, e i graffi sono in posizioni diverse, tali da escludere la accidentalità in una operazione”.
Sebbene di non particolare rilevanza, può solo ulteriormente ritenersi accertato che la lavoratrice nutrisse risentimento verso l'azienda, alla quale avrebbe in più occasioni chiesto invano di essere spostata dal reparto imballaggio e spedizione, e alla quale muoveva rimprovero per una non adeguata attenzione alle proprie condizioni sanitarie. L'assegnazione al nuovo reparto era ritenuta dalla lavoratrice correlata a “mansioni più gravose, faticose e pesanti” (memoria difensive, p. 3), come da lei percepita “l'insofferenza da parte datoriale nei suoi confronti” (loc. ult. cit. p. 4). Del resto, aveva subito anche contestazione disciplinare (doc. 8 lav.) con la quale l'azienda le addebitava il mancato rispetto della prescrizione del medico del lavoro del 7/4/2021 e pertanto il riposo di 10 minuti in posizione seduta ogni due ore di lavoro (loc. ult. cit. p. 5). Inoltre, con le e-mail (doc. 9 conv.), del 16/6 e del 13/7/2021, la lavoratrice confermava il proprio risentimento nei confronti dell'azienda, proprio nella ricordata cornice temporale della verifica aziendale.
*
§ 4. Quantificazione del danno.
4.1 La Società, successivamente alla risoluzione del rapporto, ha comunicato alla lavoratrice con raccomandata 4/8/2021 (doc. 4 opponente) la quantificazione del danno causato indicandolo in € 9.237,80 e avvertendo la stessa che avrebbe proceduto a compensare tale importo con le competenze da lei maturate anche di fine lavoro.
28 4.2 Con successiva raccomandata 1/9/2021 (doc. 5 opponente) la società ha comunicato alla lavoratrice di avere provveduto alla preannunciata compensazione sino a concorrenza, avvenuta quindi parzialmente poiché le competenze di fine lavoro erano pari al minor importo di € 6.088,65 (doc. 6 opponente).
4.3 Conseguentemente la società ha chiesto alla lavoratrice con la medesima raccomandata di volerle corrispondere il residuo importo di € 3.149,15 a ristoro dei danni risultati ancora non risarciti per effetto della predetta compensazione parziale.
4.4. La correttezza della quantificazione datoriale del danno è stata chiaramente illustrata e logicamente condotta a mezzo della deposizione di , che ha esposto analiticamente i Testimone_2 plausibili e condivisibili criteri aziendali di valutazione del danno: per ogni tipologia di borsa, articolo e modello, abbiamo un determinato minutaggio, noi sappiamo da prove effettuate dal reparto interno Tempi e Metodi per ogni borsa il tempo di lavorazione necessario, per qualsiasi azienda della nostra filiera, come Pt_1 altre. Dopo abbiamo un costo minuto uguale per tutti i fornitori, distinguendo tra aziende artigiane e aziende industriali, che hanno un costo del personale più elevato;
c'è poi una differenza di costo in base alle fasi di lavorazione, la fase del taglio ha un valore leggermente più basso per la sua maggior semplicità e possibilità di automazione. La terza variabile è il costo dei materiali, pelle e tessuto principalmente, fornito quanto al metraggio dall'Ufficio Consumi, che stabilisce appunto per ciascun oggetto il metraggio necessario, quello dei materiali è il costo effettivamente sostenuto in base a listini. Nel caso specifico si trattava di borse di pelle. Questi tre elementi costituiscono la parte principale del costo industriale. Ad esso vanno aggiunti costi ulteriori, ad es. i trasporti, come i costi della struttura indiretta a supporto della produzione, ad es. principalmente Avanzamento e Pianificazione, la Logistica Interna, il Controllo Qualità, noi valutavamo in questi costi nel 6,5 % del Pt_1 costo industriale. Nel caso delle 44 + 24 borse non sono compresi costi di trasporto verso i negozi, infatti le borse si trovano tuttora in Pt_1
29 Noi abbiamo un tracciamento della produzione che identifica il fornitore, in questo caso;
Pt_1
“personalmente ho chiesto il dettaglio al Chief Financial Officer,
che in base ai fattori rappresentati ha effettuato il CP_1 mini indicati nei capitoli”.
*
§ 5. Ulteriore pretesa creditoria della lavoratrice. Inammissibilità della azione, infondatezza della eccezione.
5.1 “accertata la condotta discriminatoria, marginalizzante e ritorsiva del datore di lavoro – la lavoratrice ha chiesto Parte_1
- condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni in favore della si.gra da liquidarsi sulla scorta dei richiamati in Controparte_2 narrativa criteri della effettività, proporzionalità e dissuasività di cui all'articolo 17 della Direttiva 78/2000/CE e dell'articolo 28 co da 5 a 7, D.Lgs. 150/2011 nella misura minima pari ad euro 20.000,00 (evidentemente sottostimata alla luce degli indici ristoratori evidenziati e di cui all'art 11 L 689/81) ovvero, gradatamente, in quella misura superiore e/o inferiore determinata secondo il comune apprezzamento del giudice e dei criteri equitativi;
infine, disporre la pubblicazione del provvedimento a spese di su un Parte_1 quotidiano o giornale a tiratura nazionale ai sensi del co 7 dell'art 28 D.Lgs. 150/2011;
5.2 Inammissibile, per violazione dell'art. 418 cpc, come domanda riconvenzionale…
5.3 … la domanda è in ogni caso infondata sul piano estintivo del credito aziendale in via di eccezione.
5.4 L'allegazione di comportamenti datoriali di insofferenza, ostilità, anche con esplicite dichiarazioni verbali, non ha trovato conferma nel materiale istruttorio.
*
All'accoglimento dell'opposizione e della ulteriore domanda di condanna proposta dalla si accompagna tuttavia parziale Parte_1 compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2
30 cpc, stante la specifica complessità in fatto della vicenda, in tutto equiparabile alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Del resto, della norma è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
accerta la responsabilità della lavoratrice opposta,
[...]
per avere cagionato a un danno quantificato in € CP_2 Parte_1
9.237,80; accerta la legittimità della compensazione, operata da Pt_1
delle competenze di fine lavoro spettanti a
[...] Controparte_2 pari ad € 6.088,65 - con il danno causato da a Controparte_2 come sopra quantificato;
Parte_1 revoca per insussistenza del credito azionato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena n. 260/2021 del 12/10/2021 (rgl 656/2021) in favore di e notificato Controparte_2 il 14/10/2021 alla società a mezzo pec in unione all'atto di precetto
condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 Pt_1 di € 7.512,80, versati dalla n suo favore a fronte dell'atto
[...] CP_4 di precetto notificato il 14/10/2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 18/10/2021 fino alla data del pagamento, oltre € 3.149,15 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'1/9/2021 fino alla data del pagamento. Compensa per ½ tra le parti le spese del processo, e condanna al pagamento di ½ delle spese processuali, ½ Controparte_2 liquidato in € 2.694,00, per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, introduzione, trattazione e istruzione, decisione) oltre 15 %, Iva, Cap, e spese € 59,23 (c.u.).
Siena, 21/3/2025
il giudice Delio Cammarosano
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