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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/08/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 243/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 243/2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FEDELI Parte_1 C.F._1
ANDREA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Rozzano (MI), Viale
Lombardia n. 81;
RICORRENTE
Nei confronti di
, (C.F. ), con l'Avv. PAOLUCCI Controparte_1 C.F._2
NICOLA PAOLO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Opera (MI), Via
Dante n. 6;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I figli minori e rimarranno affidati in via Persona_1 Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ferma in ogni caso la residenza anagrafica dei minori presso l'attuale casa familiare.
I genitori assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori - quali quelle che riguardano la salute, la crescita, l'istruzione e l'educazione -
pag. 1 di 6 ed eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Il figlio , maggiorenne, continuerà ad abitare con la madre. Persona_3
Il padre vedrà e terrà con sé previ accordi diretti con lo stesso;
Persona_3
3) Il padre terrà con sé e un week-end a settimane Persona_1 Persona_2 alternate, dalle ore 18.30 del venerdì fino, al lunedì mattina seguente.
Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà altresì tenere con sé i minori un giorno infrasettimanale, nella giornata di mercoledì, dalle 19.00 fino al mattino seguente.
Previo accordo dei genitori e tenuto conto dei reciproci impegni lavorativi e degli impegni extrascolastici dei minori, potranno essere previste ulteriori giornate di visita con programmazione degli orari e dei pernottamenti da concordare di volta in volta.
Durante le festività scolastiche natalizie i figli staranno ad anni alterni la sera della vigilia con un genitore e il pranzo di Natale con l'altro e, sempre in via alternata, il primo ed il secondo periodo delle vacanze natalizie (25 dicembre-31 dicembre e 31 dicembre-
6 gennaio); la madre trascorrerà con i figli le festività scolastiche pasquali ad anni alterni con il padre;
nonché i “ponti” coincidenti con i fine settimana.
Il padre, relativamente ai periodi di vacanza su indicati e salvo diversi accordi tra i genitori, si impegna a prelevare di volta in volta e Persona_1 Persona_2 entro le ore 11:00 della mattina e a riaccompagnarli a casa entro le ore 22:00 dell'ultimo giorno di propria pertinenza.
Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con i figli quindici giorni a testa, possibilmente consecutivi, oltre ad eventuali ulteriori periodi di vacanza anche nel corso dell'anno (ad esempio in coincidenza della settimana bianca), secondo gli accordi che verranno tra di loro assunti di volta in volta.
Ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro, entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di ferie prescelto, nonché la località di destinazione ed i recapiti telefonici, provvedendo altresì al pagamento integrale delle relative spese.
4) Il OR , a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori, Controparte_1 verserà alla moglie, l'importo mensile di Euro 300,00 (trecento/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita (prima rivalutazione luglio 2026).
pag. 2 di 6 I genitori, inoltre, concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre
2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pag. 3 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Per spese extra assegno si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o spese voluttuarie (requisito funzionale).
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 5 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (con mezzo idoneo alla conoscenza) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Quale condizione essenziale per la risoluzione della crisi familiare, il OR CP_1
si obbliga altresì a:
[...]
a) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dall'efficacia della separazione:
- trasferire a titolo gratuito alla ORa la piena proprietà di sua Parte_1 spettanza degli immobili siti in Comune di Ceranova, Via Grazia Deledda n. 42, censiti al CF al f. 3, mapp. 1430, sub. 4 e al CF al f. 3, mapp. 1430, sub. 5;
- trasferire a titolo gratuito alla ORa la quota di un mezzo della piena Parte_1 proprietà di sua spettanza dell'immobile sito in Comune di Ceranova, Via Grazia
Deledda n. 42, censiti al CF al f. 3, mapp. 1430, sub. 6;
b) accollarsi integralmente il residuo del debito contratto dalla ORa con la Parte_1
“Banca Popolare di Lodi S.p.A.”, (oggi “Banco BPM S.p.A.”) garantito da ipoteca iscritta a Pavia il 28 settembre 2011 ai n.ri 16.751/3.397.
pag. 4 di 6 Il OR manterrà a proprio carico il debito da quest'ultimo contratto Controparte_1 con la “Banca Popolare di Lodi S.p.A.”, (oggi “Banco BPM S.p.A.”) garantito da ipoteca iscritta a Pavia il 28 settembre 2011 ai n.ri 16.752/3.398;
5) per accordi tra i coniugi, l'Assegno Unico Universale per i figli e Persona_1
verrà incassato integralmente dalla ORa . Persona_2 Parte_1
6) I coniugi, che allo stato già conducono vite separate ed autonome e hanno provveduto a dividersi equamente gli arredi e ogni altro bene contenuto nella casa coniugale.
Mentre, per quanto concerne la cura, l'istruzione e l'educazione dei figli, i genitori vi si dedicheranno quotidianamente, ciascuno compatibilmente ai rispettivi impegni di lavoro, ed a fine settimana alterni.
7) I coniugi sono economicamente indipendenti e non si prevedono assegni di mantenimento.
8) Ogni altro bene posseduto in comune è già stato diviso fra i coniugi: questi ultimi, pertanto, dichiarano di non aver null'altro da pretendere reciprocamente.
9) I coniugi si concedono sin d'ora nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio di e . Persona_1 Persona_2
- II -
I coniugi medesimi:
SI ESONERANO RECIPROCAMENTE dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima dell'art. 437 bis 12 C.p.c, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale;
DICHIARANO di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, con note congiunte depositate il
01.7.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle Parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 5 di 6 Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabile dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e apparendo nell'interesse della prole, di cui pertanto si ritiene non necessario l'ascolto.
Le spese di lite vengono compensate, stante l'intervenuto accordo tra le Parti.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
- pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, sposatisi in Torrevecchia Pia (PV) il 13.9.2009 (atto n. 3, Parte II,
[...]
Serie C, anno 2009);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese legali compensate tra le parti.
Pavia, Camera di Consiglio del 29.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 243/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 243/2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FEDELI Parte_1 C.F._1
ANDREA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Rozzano (MI), Viale
Lombardia n. 81;
RICORRENTE
Nei confronti di
, (C.F. ), con l'Avv. PAOLUCCI Controparte_1 C.F._2
NICOLA PAOLO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Opera (MI), Via
Dante n. 6;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I figli minori e rimarranno affidati in via Persona_1 Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ferma in ogni caso la residenza anagrafica dei minori presso l'attuale casa familiare.
I genitori assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori - quali quelle che riguardano la salute, la crescita, l'istruzione e l'educazione -
pag. 1 di 6 ed eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Il figlio , maggiorenne, continuerà ad abitare con la madre. Persona_3
Il padre vedrà e terrà con sé previ accordi diretti con lo stesso;
Persona_3
3) Il padre terrà con sé e un week-end a settimane Persona_1 Persona_2 alternate, dalle ore 18.30 del venerdì fino, al lunedì mattina seguente.
Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà altresì tenere con sé i minori un giorno infrasettimanale, nella giornata di mercoledì, dalle 19.00 fino al mattino seguente.
Previo accordo dei genitori e tenuto conto dei reciproci impegni lavorativi e degli impegni extrascolastici dei minori, potranno essere previste ulteriori giornate di visita con programmazione degli orari e dei pernottamenti da concordare di volta in volta.
Durante le festività scolastiche natalizie i figli staranno ad anni alterni la sera della vigilia con un genitore e il pranzo di Natale con l'altro e, sempre in via alternata, il primo ed il secondo periodo delle vacanze natalizie (25 dicembre-31 dicembre e 31 dicembre-
6 gennaio); la madre trascorrerà con i figli le festività scolastiche pasquali ad anni alterni con il padre;
nonché i “ponti” coincidenti con i fine settimana.
Il padre, relativamente ai periodi di vacanza su indicati e salvo diversi accordi tra i genitori, si impegna a prelevare di volta in volta e Persona_1 Persona_2 entro le ore 11:00 della mattina e a riaccompagnarli a casa entro le ore 22:00 dell'ultimo giorno di propria pertinenza.
Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con i figli quindici giorni a testa, possibilmente consecutivi, oltre ad eventuali ulteriori periodi di vacanza anche nel corso dell'anno (ad esempio in coincidenza della settimana bianca), secondo gli accordi che verranno tra di loro assunti di volta in volta.
Ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro, entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di ferie prescelto, nonché la località di destinazione ed i recapiti telefonici, provvedendo altresì al pagamento integrale delle relative spese.
4) Il OR , a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori, Controparte_1 verserà alla moglie, l'importo mensile di Euro 300,00 (trecento/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita (prima rivalutazione luglio 2026).
pag. 2 di 6 I genitori, inoltre, concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre
2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pag. 3 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Per spese extra assegno si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o spese voluttuarie (requisito funzionale).
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 5 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (con mezzo idoneo alla conoscenza) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Quale condizione essenziale per la risoluzione della crisi familiare, il OR CP_1
si obbliga altresì a:
[...]
a) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dall'efficacia della separazione:
- trasferire a titolo gratuito alla ORa la piena proprietà di sua Parte_1 spettanza degli immobili siti in Comune di Ceranova, Via Grazia Deledda n. 42, censiti al CF al f. 3, mapp. 1430, sub. 4 e al CF al f. 3, mapp. 1430, sub. 5;
- trasferire a titolo gratuito alla ORa la quota di un mezzo della piena Parte_1 proprietà di sua spettanza dell'immobile sito in Comune di Ceranova, Via Grazia
Deledda n. 42, censiti al CF al f. 3, mapp. 1430, sub. 6;
b) accollarsi integralmente il residuo del debito contratto dalla ORa con la Parte_1
“Banca Popolare di Lodi S.p.A.”, (oggi “Banco BPM S.p.A.”) garantito da ipoteca iscritta a Pavia il 28 settembre 2011 ai n.ri 16.751/3.397.
pag. 4 di 6 Il OR manterrà a proprio carico il debito da quest'ultimo contratto Controparte_1 con la “Banca Popolare di Lodi S.p.A.”, (oggi “Banco BPM S.p.A.”) garantito da ipoteca iscritta a Pavia il 28 settembre 2011 ai n.ri 16.752/3.398;
5) per accordi tra i coniugi, l'Assegno Unico Universale per i figli e Persona_1
verrà incassato integralmente dalla ORa . Persona_2 Parte_1
6) I coniugi, che allo stato già conducono vite separate ed autonome e hanno provveduto a dividersi equamente gli arredi e ogni altro bene contenuto nella casa coniugale.
Mentre, per quanto concerne la cura, l'istruzione e l'educazione dei figli, i genitori vi si dedicheranno quotidianamente, ciascuno compatibilmente ai rispettivi impegni di lavoro, ed a fine settimana alterni.
7) I coniugi sono economicamente indipendenti e non si prevedono assegni di mantenimento.
8) Ogni altro bene posseduto in comune è già stato diviso fra i coniugi: questi ultimi, pertanto, dichiarano di non aver null'altro da pretendere reciprocamente.
9) I coniugi si concedono sin d'ora nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio di e . Persona_1 Persona_2
- II -
I coniugi medesimi:
SI ESONERANO RECIPROCAMENTE dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima dell'art. 437 bis 12 C.p.c, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale;
DICHIARANO di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, con note congiunte depositate il
01.7.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle Parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 5 di 6 Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabile dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e apparendo nell'interesse della prole, di cui pertanto si ritiene non necessario l'ascolto.
Le spese di lite vengono compensate, stante l'intervenuto accordo tra le Parti.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
- pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, sposatisi in Torrevecchia Pia (PV) il 13.9.2009 (atto n. 3, Parte II,
[...]
Serie C, anno 2009);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese legali compensate tra le parti.
Pavia, Camera di Consiglio del 29.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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