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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/06/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 770/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 770/2017 promossa da:
tra
E , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Teramo, via Teramo, viale Mazzini n. 6, presso lo studio dell'avv. Francesco Saverio
Franchi, che li rappresenta e difende, in virtù di distinte procure rilasciate da ciascuno di essi in calce in calce all'atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo attori opponenti e
GIÀ MANDATARIA CON CP_1 CP_2
Con RAPPRESENTANZA elettivamente Controparte_4 domiciliata in Pescara, via Colonna n.23 presso lo studio dell'avv. Cristina Pavone, che la rappresenta e difende, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore convenuta opposta
OGGETTO: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 18.2.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.3.2017 e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1704/2016 del
[...]
22.12.2016, provvisoriamente esecutivo, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto agli odierni opponenti il pagamento della complessiva somma di € 848.960,36, oltre interessi e spese, nei confronti di a mezzo della procuratrice e Controparte_5 CP_2 chiedevano, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via principale, di revocare, annullare o dichiarare inefficace il provvedimento monitorio e, in alternativa, dichiarare che nulla era dovuto dai ricorrenti a in CP_2 via subordinata, chiedevano di accertare e dichiarare la sussistenza di operazioni di capitalizzazione trimestrale (anatocismo) di somme addebitate a titolo di interesse passivo nel contratto di conto corrente ordinario n. 10564241, sottoscritto in data 10.01.2006; accertare e dichiarare, con riferimento a tutti i rapporti sottesi al decreto ingiuntivo impugnato, la sussistenza di operazioni senza titolo, contrarie alla normativa di riferimento e ai canoni di correttezza e buona fede;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi e agli altri oneri all'interno dei rapporti negoziali vigenti;
per l'effetto, dichiarare che gli opponenti null'altro dovevano in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 10564241 e/o che non erano debitori della somma indicata dall'istituto in decreto ingiuntivo bensì della minor somma evincibile nella documentazione di parte ovvero accertata all'esito della istruttoria;
in via ulteriormente subordinata, chiedevano di disporre nella maniera più equa e opportuna, anche in relazione alle spese di lite.
A fondamento dell'opposizione gli attori deducevano in sintesi e per quanto di interesse:
- che in qualità di fideiussori della in concordato preventivo, erano Parte_3 estranei alla corresponsione degli importi ingiunti, in quanto la parte creditrice avrebbe percepito direttamente le somme dovute all'esito dell'iter procedurale;
pagina 2 di 14 - che la cifra richiesta in sede monitoria di € 175.472,86, riferita all'asserito “scoperto” del conto corrente, era quantificata in base al solo estratto conto unilaterale;
- che l'istituto bancario procedeva alla capitalizzazione trimestrale di componenti negative;
- che il tasso di interesse moratorio era indeterminabile e, nel corso del rapporto, era stato applicato un tasso diverso da quello pattuito;
- che la banca aveva violato i principi di correttezza e buona fede.
Si costituiva la banca convenuta, la quale, nel contestare ogni avverso assunto, concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la determinazione dell'ammontare del credito dovuto dagli opponenti e la condanna di questi ultimi al pagamento della soma di € 848.960,36 o di quella diversa risultante di giustizia, oltre interessi sino al soddisfo.
Nelle more del procedimento, si costituiva in giudizio nella sua CP_2 qualità di procuratore di quale cessionaria di crediti pecuniari Controparte_4 trasferiti “in blocco”, in cui era compreso quello relativo al presente giudizio, la quale insisteva in tutte le domande, eccezioni, istanze e difese formulate.
La causa, medio tempore assegnata alla scrivente magistrato, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, giungeva all'udienza del 18.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente occorre sottolineare, con riferimento al sopra detto intervento da parte di (ora , nella sua qualità di procuratore di CP_2 CP_1 [...]
a titolo di cessionaria di che la cessione di credito Controparte_4 Controparte_5 determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo pagina 3 di 14 consenso di tutte le parti (cfr. Cass. Civ., sez. I, 22/10/2009, n. 22424, Cass. Civ., sez. I,
13/07/2007, n. 15674).
È pur vero, comunque, che la sentenza pronunciata nei confronti dell'originario dante causa produrrà i suoi effetti sostanziali, anche a mente dell'art. 2909 c.c., nei confronti del successore a titolo particolare e che, nella specie, la banca opposta, originariamente convenuta, a seguito dell'intervento della cessionaria, non ha più partecipato al giudizio, non è comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni né ha avanzato istanza in ordine alla condanna alle spese del giudizio.
Da tale contegno processuale, deve desumersi la volontà dell'opposta di non coltivare le richieste avanzate nell'ambito del presente procedimento.
Sempre in via preliminare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova premettere che gli attori, in qualità di fideiussori della società in concordato Parte_3 preventivo, titolare del contratto di conto ordinario n. 10564241, mutuo ipotecario per
Notar del 2.4.2007, rep. n. 303 e racc. n. 198, mutuo ipotecario per Notar Persona_1
del 3.7.2008, rep. n. 1465 e racc. n. 1067, instauravano il presente giudizio Persona_1 al fine di sentire accertare l'applicazione, da parte dell'istituto di credito convenuto, di condizioni non contrattualizzate e, in particolare, di interessi indeterminati, anatocistici, ius variandi, nonché la nullità delle fideiussioni prestate e di sentir dichiarare che nulla era dovuto dagli opponenti.
Per contro, la banca convenuta ha contestato le avverse pretese, deducendo la legittima applicazione di interessi e commissioni.
Tanto chiarito, parte attrice ha eccepito, in primo luogo, la propria estraneità rispetto alla corresponsione degli importi ingiunti, in ragione della pendenza del concordato preventivo, cui era stata ammessa la società debitrice principale.
Tale eccezione non può trovare accoglimento, in quanto nella procedura concordataria il ricorso per decreto ingiuntivo risulta esperibile anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato, che peraltro lascia impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Neppure rilevano le contestazioni sulla solvenza del debitore principale, in considerazione della circostanza che, al momento della domanda, non sussistevano elementi da cui evincere la pagina 4 di 14 possibilità per la banca di completa soddisfazione del proprio credito e, all'esito della procedura, è stata ricavata una somma inferiore rispetto all'esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito.
Deve essere, altresì, disattesa l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di inidoneità dell'estratto ex art. 50 t.u.b. a costituire valido titolo per l'emanazione dell'ingiunzione, in quanto infondata.
Sebbene questo Giudice sia consapevole del dibattito sull'interpretazione dell'espressione “estratto conto” di cui all'art. 50 t.u.b. e sull'onere imposto dal legislatore di predisporre e depositare in giudizio, ai fini dell'ottenimento di un provvedimento monitorio, un documento più articolato rispetto al semplice “saldaconto” richiesto dalla previgente disciplina di cui all'art. 102 R.D. n. 141/1938, si osserva che il documento utile per ottenere un decreto ingiuntivo non è più sufficiente per la prova del credito nel giudizio di opposizione, in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi nel merito.
Come affermato dalla prevalente giurisprudenza, infatti, “l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1184 del 19/01/2007).
Nella specie, peraltro, la convenuta opposta ha depositato gli estratti conto integrali relativamente al contratto di conto corrente (cfr. documenti in atti), con conseguente superamento della questione relativa all'esame dei documenti prodotti nel monitorio nell'ambito del giudizio di opposizione.
Gli opponenti, con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., hanno eccepito la nullità della fideiussione omnibus dagli stessi rilasciata, per violazione della disciplina in pagina 5 di 14 materia di antitrust ex art. 2 L. n. 287/1990, sulla base del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia relativo allo schema ABI quale intesa anticoncorrenziale vietata cui, in tesi, il contratto in questione si era uniformato.
Al riguardo, è opportuno precisare che è stata introdotta una eccezione riconvenzionale, in quanto diretta solo a paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito e come tale esaminabile dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 287/2009; Trib. Padova
29.1.19; Trib. Verona, 1.10.18).
Si osserva, inoltre, che l'eccezione di nullità, quale eccezione in senso lato, non può ritenersi tardiva dal momento che la stessa è rilevabile d'ufficio, tuttavia anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative implica che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr. Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (cfr. Cass. 26242/2014) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie.
Ebbene l'eccezione in esame, sebbene astrattamente ammissibile, è infondata nel merito.
Mette conto sottolineare che la Cassazione, nelle sentenze più recenti (cfr. Cass. n.
24044 del 2019; Cass. civ. Sez. Un. n. 41994 del 30/12/2021) ha ritenuto che, se ricorre una condotta anticoncorrenziale, le clausole in contrasto con le richiamate previsioni a tutela della concorrenza possono essere dichiarate nulle ex art. 1419 c.c. e previo accertamento che la banca se ne è giovata in concreto, ma non possono comportare la nullità del contratto di fideiussione nel suo complesso. In applicazione del generale principio di cui all'art. 1419
c.c., infatti, da una parte, può ritenersi che la banca avrebbe in ogni caso concluso il contratto di fideiussione, posto che per essa l'alternativa sarebbe stata quella dell'assenza completa di garanzia dei propri crediti, e, dall'altra, parte opponente, che ha prestato fideiussione, non ha allegato alcuna ragione per cui l'assenza delle clausole asseritamente pagina 6 di 14 illegittime l'avrebbe indotta a non stipulare il contratto - circostanza peraltro da escludere trattandosi di clausole poste nell'interesse della banca.
Anche optando per la tesi della nullità, quest'ultima, essendo di natura parziale non avrebbe alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto non pregiudicherebbe il restante contenuto del contratto, che rimane titolo valido ai fini della pretesa creditoria vantata dall'opposta, atteso che parte opponente non ha tempestivamente eccepito la decadenza della controparte dalla escussione delle garanzie ex art. 1957 c.c.
Invero, il rilievo officioso della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanza fattuali necessarie alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI, quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata. La Suprema Corte, infatti, ha precisato che “la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (cfr. Cass. n. 8023/2024; Cass. 30383/2024; Cassazione civile sez. I,
25/01/2025, n.1851).
Si sottolinea, inoltre, che parte opponente nulla ha allegato sull'effettiva partecipazione del proprio contraente a tale intesa, non potendo, quindi, configurarsi a cascata l'illiceità dall'intesa anticoncorrenziale al contratto asseritamente predisposto in attuazione di tale intesa.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione concernenti l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, indeterminabili e ius variandi, occorre dapprima procedere alla qualificazione giuridica dell'obbligazione assunta dai garanti, in quanto foriera di pagina 7 di 14 specifiche conseguenze in punto di legittimazione a sollevare eccezioni afferenti al rapporto originario garantito.
Tale garanzia prestata, al di là della terminologia utilizzata (fideiussione omnibus), non può essere in alcun modo qualificata come fideiussione, ma deve essere qualificata in termini di garanzia autonoma.
Vengono in rilievo in tal senso le clausole inserite nel citato patto sia singolarmente considerate sia valutate fra di loro e nella loro portata complessiva.
In particolare l'art. 6 del contratto del 1.7.2010 stabilisce che “il fideiussore è tenuto
a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio” con espressa deroga, contenuta nell'art. 5 del contratto alle previsioni di cui all'art. 1957 c.c.; l'art. 8 prevede che “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo” e che ciascun fideiussore risponde per l'intero ammontare del debito anche se l'obbligazione di taluno dei garanti “è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca”. Ancora induce alla qualificazione della garanzia nei termini predetti la limitazione dell'esercizio del regresso e di surroga.
Le clausole in esame sono state doppiamente sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e
1342 c.c.
La lettura letterale e sistematica di tali clausole induce a ricondurre la fattispecie negoziale in esame, piuttosto che ad una mera fideiussione omnibus, alla diversa categoria del contratto autonomo di garanzia, stante l'evidente volontà delle parti di porre l'obbligazione di garanzia in termini autonomi, appunto, rispetto alla obbligazione principale (cfr. fra le tante Cass. ord. del 2017 n. 20397 in motivazione;
Cass. 2016 n.
12152; Cass. 2013 n. 15108; Cass. 2009 n. 5044; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27333 del
12/12/2005; Cass. 2016 n. 12152).
Dalla qualificazione della garanzia di cui si tratta in termini di autonomia deriva che l'unica eccezione che possono proporre i garanti è la cosiddetta exceptio doli generalis, che ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta di chi, avvalendosi di un diritto di cui pagina 8 di 14 chiede la tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere e aventi forza modificativa o estintiva ovvero esercita il diritto per assicurarsi uno scopo vietato dall'ordinamento, come nell'ipotesi di nullità del rapporto fondamentale per contrarietà a norme imperative o illiceità della sua causa e in cui il patto di garanzia autonoma sia stato stipulato proprio allo scopo di assicurarsi il risultato vietato dall'ordinamento (tra le altre, si veda Cass. sent. n.
5044/09).
I principi evidenziati si pongono in linea di continuità con quanto affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo le quali il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass. SS.UU, 18 febbraio
2010, n. 3947).
Nel caso di specie, la qualificazione del contratto alla stregua di contratto autonomo di garanzia rende la fideiussione sottoscritta insensibile al principio di accessorietà rispetto all'obbligazione principale. In conseguenza di ciò, il garante - improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia - non può opporre al creditore la pagina 9 di 14 nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.
Da quanto sopra osservato e dalla qualificazione del contratto in termini di contratto autonomo di garanzia discende che l'unica forma di nullità che, ove sussistente, sarebbe in grado di condurre ad un risultato vietato dall'ordinamento, è costituita dalla contestata ipotesi di applicazione di interessi anatocistici, che, ove effettiva, consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 371 del 10/01/2018); mentre la patologia negoziale della nullità ai sensi dell'art. 1418 comma 1 e comma 2 c.c. non è di certo ravvisabile con riferimento alle previsioni contenute nei contratti relative alla pattuizione di interessi indeterminabili e ius variandi, non essendo riconducibili alla violazione di norma imperativa.
In ogni caso, preme evidenziare che anche volendo aderire alla tesi dell'opponente sulla qualificazione del contratto di garanzia in termini di fideiussione omnibus, con conseguente possibilità di esame nel merito delle doglianze relative all'applicazione di interessi indeterminabili e ius variandi, le stesse risultano infondate, essendo le clausole contenute nel contratto di conto corrente e nei contratti di mutuo specifiche e determinate.
Quanto all'eccezione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi nell'ambito del contratto di conto corrente, la stessa è parzialmente fondata a va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In proposito, è sufficiente sottolineare, evitando di ripercorrere tutta l'evoluzione giurisprudenziale in tema di divieto di anatocismo a partire da Cass. 2374/1999, che il contratto oggetto del presente giudizio, stipulato in data 10.1.2006, prevede con specifica clausola la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità a quanto richiesto dall'art. 120 comma 2 t.u.b., nella formulazione all'epoca vigente, e dalla Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000.
Come rilevato dal c.t.u., tra le condizioni contrattuali più significative si legge espressamente: “Chiusura periodica del conto. I rapporti di dare e avere relativi al conto sono regolati con identica periodicità trimestrale”. Inoltre, l'art. 8 del suddetto contratto, a pagina n. 6, stabilisce specificamente: “Chiusura periodica del conto. I rapporti di dare e
pagina 10 di 14 avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati, con identica periodicità trimestrale (e cioè fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno) portando in conto – con valuta data di regolamento dell'operazione – gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed eventuali altre, nonché applicando le trattenute fiscali di legge”.
Ne consegue che non può trovare accoglimento la contestazione relativa all'addebito di interessi anatocistici fino al 31.12.2013, considerato che la prassi seguita dalla banca risulta conforme alla disposizione normativa.
Com'è noto, la disposizione di cui all'art. 120 comma 2 t.u.b. è stata oggetto di due interventi di modifica con l'art. 1 comma 629, L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità
2014) e con l'art. 17bis D.L. 14.2.2016 n.18. conv. con L. 08.04.2016 n. 49.
Ciò considerato, tenuto conto della documentazione versata in atti, è stato posto al c.t.u. il quesito nel senso di escludere ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016 e, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016, di verificare se la Banca si fosse adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e, in caso di autorizzazione espressa del cliente a quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera, di applicare il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato.
L'esperto rilevava che il conto corrente veniva chiuso in data 09.03.2015, pertanto procedeva ad applicare la capitalizzazione semplice degli interessi passivi dal 01.01.2014 alla data di chiusura del conto.
All'esito dei conteggi effettuati, il saldo finale ricalcolato del conto corrente ordinario n. 10564241, alla data di notifica dell'atto di citazione, era indicato dall'ausiliario in € - 173.472,65 a sfavore della società Parte_3
Non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni del c.t.u., in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
In merito alle critiche mosse da parte convenuta alla relazione del c.t.u. sulla portata della modifica introdotta con la Legge di stabilità del 2014 e sull'immediata efficacia della pagina 11 di 14 disposizione di cui all'art. 120 t.u.b. all'esito della relativa modifica fino all'emanazione del nuovo testo della disposizione nel 2016, si osserva che l'orientamento prevalente in giurisprudenza si è espresso per l'immediata portata precettiva della norma in esame, in quanto l'art. 120 t.u.b., come modificato dalla L. n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), esclude l'anatocismo dai rapporti bancari.
Secondo tale interpretazione, dal testo della norma non emergerebbe alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo al successivo intervento regolamentare del CICR, pur dalla norma medesima richiamato. Pertanto, la scelta, che sia stata fatta dalle banche, di mantenere in essere delle clausole contrattuali superate dall'intervento abrogativo del legislatore concreta, secondo tale ricostruzione ermeneutica, una condotta omissiva contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali ed evidenziata proprio dal disallineamento rispetto al testo di legge, con conseguente non debenza degli interessi anatocistici per il periodo successivo all'1.1.2014 (cfr. Tribunale di
Milano, 25/3/2015; Trib. Roma 20/10/2015; Trib. Roma 14/02/2018).
Nella specie, non risulta in atti alcuna modifica delle condizioni contrattuali in conformità della nuova disciplina introdotta dalla L. n. 147 del 2013, con conseguente invalidità del contratto di conto corrente, limitatamente alla clausola di capitalizzazione trimestrale così come formulata, a partire dal 1.1.2014, in quanto, fino al 31.12.2013, la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi era conforme al dettato normativo.
Va rigettata la censura dell'opponente sull'inosservanza dei principi di buona fede e correttezza, in quanto articolata del tutto genericamente e riferita, senza alcuna prova di un comportamento contrario della banca al suddetto canone, all'asserita pattuizione di clausole illegittime, risultata quasi del tutto indimostrata nel corso del giudizio.
Deve, infine, darsi atto che, in sede di comparsa conclusionale, parte convenuta ha allegato che: in virtù di progetto finale depositato in esito alla conclusione della procedura di concordato preventivo della debitrice principale alla creditrice ipotecaria Parte_3 veniva attribuita la complessiva somma di € 228.159,51, al netto Controparte_4 delle spese di procedura;
dalla vendita dell'immobile gravato dall'ipoteca iscritta in virtù di mutuo ipotecario per Notaio , del 02/04/2007, N. Rep. 303 e N. Racc. 198, Persona_1 veniva ricavata la somma di € 203.000; dalla vendita dell'immobile gravato dall'ipoteca pagina 12 di 14 iscritta in virtù di mutuo ipotecario per Notaio , Notaio in Giulianova, del Persona_1
03/07/2008, N. Rep. 1465 e N. Racc. 1067 veniva ricavata la somma di € 56.100.
La convenuta precisava che “fatte le proporzioni tra il ricavato e il netto distribuito delle due masse (78,348% e 21,652%), al credito rinveniente dal contratto di mutuo ipotecario per Notaio , del 02/04/2007, N. Rep. 303 e N. Racc. 198, dovrà Persona_1 essere scomputata la somma di € 178.758,41 (pari al 78,348% della somma incassata) e dal credito rinveniente dal contratto di mutuo ipotecario per Notaio , Notaio Persona_1 in Giulianova, del 03/07/2008, N. Rep. 1465 e N. Racc. 1067 la somma di € 49.401,09
((pari al 21,652% della somma incassata)”, così implicitamente riducendo la pretesa avanzata nei confronti degli odierni opponenti.
Gli stessi attori hanno formulato argomentazioni convergenti in relazione al progetto finale di riparto, tuttavia includendo, ai fini del calcolo della somma dovuta all'opposta, l'importo di € 11.299,79 attribuita in via chirografaria nel progetto di riparto.
Tale tesi non può essere condivisa, rilevando nel presente giudizio lo sola somma effettivamente incamerata dalla creditrice opposta.
In conclusione, alla luce di quanto sopra e del ricalcolo del saldo del conto corrente effettuato dal c.t.u., gli opponenti devono essere condannati al pagamento del complessivo importo di € 618.800,64, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. A tale somma devono aggiungersi gli interessi dalla presente sentenza al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, n.6012).
L'esito complessivo delle domande, a fronte della notevole riduzione del credito oggetto di ingiunzione e dell'omesso rilievo della decadenza dal proporre l'eccezione ex art. 1957 c.c. da parte dell'opposta, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per le medesime ragioni, le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 770/2017, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pagina 13 di 14 - revoca il decreto ingiuntivo n. 1704/2016 del 22.12.2016, emesso dal Tribunale di
Teramo;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €
618.800,64, oltre interessi come in motivazione;
- rigetta le ulteriori domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di c.t.u.
Teramo, 30.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 770/2017 promossa da:
tra
E , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Teramo, via Teramo, viale Mazzini n. 6, presso lo studio dell'avv. Francesco Saverio
Franchi, che li rappresenta e difende, in virtù di distinte procure rilasciate da ciascuno di essi in calce in calce all'atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo attori opponenti e
GIÀ MANDATARIA CON CP_1 CP_2
Con RAPPRESENTANZA elettivamente Controparte_4 domiciliata in Pescara, via Colonna n.23 presso lo studio dell'avv. Cristina Pavone, che la rappresenta e difende, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore convenuta opposta
OGGETTO: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 18.2.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.3.2017 e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1704/2016 del
[...]
22.12.2016, provvisoriamente esecutivo, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto agli odierni opponenti il pagamento della complessiva somma di € 848.960,36, oltre interessi e spese, nei confronti di a mezzo della procuratrice e Controparte_5 CP_2 chiedevano, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via principale, di revocare, annullare o dichiarare inefficace il provvedimento monitorio e, in alternativa, dichiarare che nulla era dovuto dai ricorrenti a in CP_2 via subordinata, chiedevano di accertare e dichiarare la sussistenza di operazioni di capitalizzazione trimestrale (anatocismo) di somme addebitate a titolo di interesse passivo nel contratto di conto corrente ordinario n. 10564241, sottoscritto in data 10.01.2006; accertare e dichiarare, con riferimento a tutti i rapporti sottesi al decreto ingiuntivo impugnato, la sussistenza di operazioni senza titolo, contrarie alla normativa di riferimento e ai canoni di correttezza e buona fede;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi e agli altri oneri all'interno dei rapporti negoziali vigenti;
per l'effetto, dichiarare che gli opponenti null'altro dovevano in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 10564241 e/o che non erano debitori della somma indicata dall'istituto in decreto ingiuntivo bensì della minor somma evincibile nella documentazione di parte ovvero accertata all'esito della istruttoria;
in via ulteriormente subordinata, chiedevano di disporre nella maniera più equa e opportuna, anche in relazione alle spese di lite.
A fondamento dell'opposizione gli attori deducevano in sintesi e per quanto di interesse:
- che in qualità di fideiussori della in concordato preventivo, erano Parte_3 estranei alla corresponsione degli importi ingiunti, in quanto la parte creditrice avrebbe percepito direttamente le somme dovute all'esito dell'iter procedurale;
pagina 2 di 14 - che la cifra richiesta in sede monitoria di € 175.472,86, riferita all'asserito “scoperto” del conto corrente, era quantificata in base al solo estratto conto unilaterale;
- che l'istituto bancario procedeva alla capitalizzazione trimestrale di componenti negative;
- che il tasso di interesse moratorio era indeterminabile e, nel corso del rapporto, era stato applicato un tasso diverso da quello pattuito;
- che la banca aveva violato i principi di correttezza e buona fede.
Si costituiva la banca convenuta, la quale, nel contestare ogni avverso assunto, concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la determinazione dell'ammontare del credito dovuto dagli opponenti e la condanna di questi ultimi al pagamento della soma di € 848.960,36 o di quella diversa risultante di giustizia, oltre interessi sino al soddisfo.
Nelle more del procedimento, si costituiva in giudizio nella sua CP_2 qualità di procuratore di quale cessionaria di crediti pecuniari Controparte_4 trasferiti “in blocco”, in cui era compreso quello relativo al presente giudizio, la quale insisteva in tutte le domande, eccezioni, istanze e difese formulate.
La causa, medio tempore assegnata alla scrivente magistrato, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, giungeva all'udienza del 18.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente occorre sottolineare, con riferimento al sopra detto intervento da parte di (ora , nella sua qualità di procuratore di CP_2 CP_1 [...]
a titolo di cessionaria di che la cessione di credito Controparte_4 Controparte_5 determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo pagina 3 di 14 consenso di tutte le parti (cfr. Cass. Civ., sez. I, 22/10/2009, n. 22424, Cass. Civ., sez. I,
13/07/2007, n. 15674).
È pur vero, comunque, che la sentenza pronunciata nei confronti dell'originario dante causa produrrà i suoi effetti sostanziali, anche a mente dell'art. 2909 c.c., nei confronti del successore a titolo particolare e che, nella specie, la banca opposta, originariamente convenuta, a seguito dell'intervento della cessionaria, non ha più partecipato al giudizio, non è comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni né ha avanzato istanza in ordine alla condanna alle spese del giudizio.
Da tale contegno processuale, deve desumersi la volontà dell'opposta di non coltivare le richieste avanzate nell'ambito del presente procedimento.
Sempre in via preliminare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova premettere che gli attori, in qualità di fideiussori della società in concordato Parte_3 preventivo, titolare del contratto di conto ordinario n. 10564241, mutuo ipotecario per
Notar del 2.4.2007, rep. n. 303 e racc. n. 198, mutuo ipotecario per Notar Persona_1
del 3.7.2008, rep. n. 1465 e racc. n. 1067, instauravano il presente giudizio Persona_1 al fine di sentire accertare l'applicazione, da parte dell'istituto di credito convenuto, di condizioni non contrattualizzate e, in particolare, di interessi indeterminati, anatocistici, ius variandi, nonché la nullità delle fideiussioni prestate e di sentir dichiarare che nulla era dovuto dagli opponenti.
Per contro, la banca convenuta ha contestato le avverse pretese, deducendo la legittima applicazione di interessi e commissioni.
Tanto chiarito, parte attrice ha eccepito, in primo luogo, la propria estraneità rispetto alla corresponsione degli importi ingiunti, in ragione della pendenza del concordato preventivo, cui era stata ammessa la società debitrice principale.
Tale eccezione non può trovare accoglimento, in quanto nella procedura concordataria il ricorso per decreto ingiuntivo risulta esperibile anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato, che peraltro lascia impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Neppure rilevano le contestazioni sulla solvenza del debitore principale, in considerazione della circostanza che, al momento della domanda, non sussistevano elementi da cui evincere la pagina 4 di 14 possibilità per la banca di completa soddisfazione del proprio credito e, all'esito della procedura, è stata ricavata una somma inferiore rispetto all'esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito.
Deve essere, altresì, disattesa l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di inidoneità dell'estratto ex art. 50 t.u.b. a costituire valido titolo per l'emanazione dell'ingiunzione, in quanto infondata.
Sebbene questo Giudice sia consapevole del dibattito sull'interpretazione dell'espressione “estratto conto” di cui all'art. 50 t.u.b. e sull'onere imposto dal legislatore di predisporre e depositare in giudizio, ai fini dell'ottenimento di un provvedimento monitorio, un documento più articolato rispetto al semplice “saldaconto” richiesto dalla previgente disciplina di cui all'art. 102 R.D. n. 141/1938, si osserva che il documento utile per ottenere un decreto ingiuntivo non è più sufficiente per la prova del credito nel giudizio di opposizione, in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi nel merito.
Come affermato dalla prevalente giurisprudenza, infatti, “l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1184 del 19/01/2007).
Nella specie, peraltro, la convenuta opposta ha depositato gli estratti conto integrali relativamente al contratto di conto corrente (cfr. documenti in atti), con conseguente superamento della questione relativa all'esame dei documenti prodotti nel monitorio nell'ambito del giudizio di opposizione.
Gli opponenti, con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., hanno eccepito la nullità della fideiussione omnibus dagli stessi rilasciata, per violazione della disciplina in pagina 5 di 14 materia di antitrust ex art. 2 L. n. 287/1990, sulla base del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia relativo allo schema ABI quale intesa anticoncorrenziale vietata cui, in tesi, il contratto in questione si era uniformato.
Al riguardo, è opportuno precisare che è stata introdotta una eccezione riconvenzionale, in quanto diretta solo a paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito e come tale esaminabile dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 287/2009; Trib. Padova
29.1.19; Trib. Verona, 1.10.18).
Si osserva, inoltre, che l'eccezione di nullità, quale eccezione in senso lato, non può ritenersi tardiva dal momento che la stessa è rilevabile d'ufficio, tuttavia anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative implica che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr. Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (cfr. Cass. 26242/2014) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie.
Ebbene l'eccezione in esame, sebbene astrattamente ammissibile, è infondata nel merito.
Mette conto sottolineare che la Cassazione, nelle sentenze più recenti (cfr. Cass. n.
24044 del 2019; Cass. civ. Sez. Un. n. 41994 del 30/12/2021) ha ritenuto che, se ricorre una condotta anticoncorrenziale, le clausole in contrasto con le richiamate previsioni a tutela della concorrenza possono essere dichiarate nulle ex art. 1419 c.c. e previo accertamento che la banca se ne è giovata in concreto, ma non possono comportare la nullità del contratto di fideiussione nel suo complesso. In applicazione del generale principio di cui all'art. 1419
c.c., infatti, da una parte, può ritenersi che la banca avrebbe in ogni caso concluso il contratto di fideiussione, posto che per essa l'alternativa sarebbe stata quella dell'assenza completa di garanzia dei propri crediti, e, dall'altra, parte opponente, che ha prestato fideiussione, non ha allegato alcuna ragione per cui l'assenza delle clausole asseritamente pagina 6 di 14 illegittime l'avrebbe indotta a non stipulare il contratto - circostanza peraltro da escludere trattandosi di clausole poste nell'interesse della banca.
Anche optando per la tesi della nullità, quest'ultima, essendo di natura parziale non avrebbe alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto non pregiudicherebbe il restante contenuto del contratto, che rimane titolo valido ai fini della pretesa creditoria vantata dall'opposta, atteso che parte opponente non ha tempestivamente eccepito la decadenza della controparte dalla escussione delle garanzie ex art. 1957 c.c.
Invero, il rilievo officioso della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanza fattuali necessarie alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI, quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata. La Suprema Corte, infatti, ha precisato che “la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (cfr. Cass. n. 8023/2024; Cass. 30383/2024; Cassazione civile sez. I,
25/01/2025, n.1851).
Si sottolinea, inoltre, che parte opponente nulla ha allegato sull'effettiva partecipazione del proprio contraente a tale intesa, non potendo, quindi, configurarsi a cascata l'illiceità dall'intesa anticoncorrenziale al contratto asseritamente predisposto in attuazione di tale intesa.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione concernenti l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, indeterminabili e ius variandi, occorre dapprima procedere alla qualificazione giuridica dell'obbligazione assunta dai garanti, in quanto foriera di pagina 7 di 14 specifiche conseguenze in punto di legittimazione a sollevare eccezioni afferenti al rapporto originario garantito.
Tale garanzia prestata, al di là della terminologia utilizzata (fideiussione omnibus), non può essere in alcun modo qualificata come fideiussione, ma deve essere qualificata in termini di garanzia autonoma.
Vengono in rilievo in tal senso le clausole inserite nel citato patto sia singolarmente considerate sia valutate fra di loro e nella loro portata complessiva.
In particolare l'art. 6 del contratto del 1.7.2010 stabilisce che “il fideiussore è tenuto
a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio” con espressa deroga, contenuta nell'art. 5 del contratto alle previsioni di cui all'art. 1957 c.c.; l'art. 8 prevede che “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo” e che ciascun fideiussore risponde per l'intero ammontare del debito anche se l'obbligazione di taluno dei garanti “è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca”. Ancora induce alla qualificazione della garanzia nei termini predetti la limitazione dell'esercizio del regresso e di surroga.
Le clausole in esame sono state doppiamente sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e
1342 c.c.
La lettura letterale e sistematica di tali clausole induce a ricondurre la fattispecie negoziale in esame, piuttosto che ad una mera fideiussione omnibus, alla diversa categoria del contratto autonomo di garanzia, stante l'evidente volontà delle parti di porre l'obbligazione di garanzia in termini autonomi, appunto, rispetto alla obbligazione principale (cfr. fra le tante Cass. ord. del 2017 n. 20397 in motivazione;
Cass. 2016 n.
12152; Cass. 2013 n. 15108; Cass. 2009 n. 5044; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27333 del
12/12/2005; Cass. 2016 n. 12152).
Dalla qualificazione della garanzia di cui si tratta in termini di autonomia deriva che l'unica eccezione che possono proporre i garanti è la cosiddetta exceptio doli generalis, che ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta di chi, avvalendosi di un diritto di cui pagina 8 di 14 chiede la tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere e aventi forza modificativa o estintiva ovvero esercita il diritto per assicurarsi uno scopo vietato dall'ordinamento, come nell'ipotesi di nullità del rapporto fondamentale per contrarietà a norme imperative o illiceità della sua causa e in cui il patto di garanzia autonoma sia stato stipulato proprio allo scopo di assicurarsi il risultato vietato dall'ordinamento (tra le altre, si veda Cass. sent. n.
5044/09).
I principi evidenziati si pongono in linea di continuità con quanto affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo le quali il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass. SS.UU, 18 febbraio
2010, n. 3947).
Nel caso di specie, la qualificazione del contratto alla stregua di contratto autonomo di garanzia rende la fideiussione sottoscritta insensibile al principio di accessorietà rispetto all'obbligazione principale. In conseguenza di ciò, il garante - improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia - non può opporre al creditore la pagina 9 di 14 nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.
Da quanto sopra osservato e dalla qualificazione del contratto in termini di contratto autonomo di garanzia discende che l'unica forma di nullità che, ove sussistente, sarebbe in grado di condurre ad un risultato vietato dall'ordinamento, è costituita dalla contestata ipotesi di applicazione di interessi anatocistici, che, ove effettiva, consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 371 del 10/01/2018); mentre la patologia negoziale della nullità ai sensi dell'art. 1418 comma 1 e comma 2 c.c. non è di certo ravvisabile con riferimento alle previsioni contenute nei contratti relative alla pattuizione di interessi indeterminabili e ius variandi, non essendo riconducibili alla violazione di norma imperativa.
In ogni caso, preme evidenziare che anche volendo aderire alla tesi dell'opponente sulla qualificazione del contratto di garanzia in termini di fideiussione omnibus, con conseguente possibilità di esame nel merito delle doglianze relative all'applicazione di interessi indeterminabili e ius variandi, le stesse risultano infondate, essendo le clausole contenute nel contratto di conto corrente e nei contratti di mutuo specifiche e determinate.
Quanto all'eccezione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi nell'ambito del contratto di conto corrente, la stessa è parzialmente fondata a va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In proposito, è sufficiente sottolineare, evitando di ripercorrere tutta l'evoluzione giurisprudenziale in tema di divieto di anatocismo a partire da Cass. 2374/1999, che il contratto oggetto del presente giudizio, stipulato in data 10.1.2006, prevede con specifica clausola la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità a quanto richiesto dall'art. 120 comma 2 t.u.b., nella formulazione all'epoca vigente, e dalla Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000.
Come rilevato dal c.t.u., tra le condizioni contrattuali più significative si legge espressamente: “Chiusura periodica del conto. I rapporti di dare e avere relativi al conto sono regolati con identica periodicità trimestrale”. Inoltre, l'art. 8 del suddetto contratto, a pagina n. 6, stabilisce specificamente: “Chiusura periodica del conto. I rapporti di dare e
pagina 10 di 14 avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati, con identica periodicità trimestrale (e cioè fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno) portando in conto – con valuta data di regolamento dell'operazione – gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed eventuali altre, nonché applicando le trattenute fiscali di legge”.
Ne consegue che non può trovare accoglimento la contestazione relativa all'addebito di interessi anatocistici fino al 31.12.2013, considerato che la prassi seguita dalla banca risulta conforme alla disposizione normativa.
Com'è noto, la disposizione di cui all'art. 120 comma 2 t.u.b. è stata oggetto di due interventi di modifica con l'art. 1 comma 629, L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità
2014) e con l'art. 17bis D.L. 14.2.2016 n.18. conv. con L. 08.04.2016 n. 49.
Ciò considerato, tenuto conto della documentazione versata in atti, è stato posto al c.t.u. il quesito nel senso di escludere ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016 e, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016, di verificare se la Banca si fosse adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e, in caso di autorizzazione espressa del cliente a quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera, di applicare il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato.
L'esperto rilevava che il conto corrente veniva chiuso in data 09.03.2015, pertanto procedeva ad applicare la capitalizzazione semplice degli interessi passivi dal 01.01.2014 alla data di chiusura del conto.
All'esito dei conteggi effettuati, il saldo finale ricalcolato del conto corrente ordinario n. 10564241, alla data di notifica dell'atto di citazione, era indicato dall'ausiliario in € - 173.472,65 a sfavore della società Parte_3
Non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni del c.t.u., in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
In merito alle critiche mosse da parte convenuta alla relazione del c.t.u. sulla portata della modifica introdotta con la Legge di stabilità del 2014 e sull'immediata efficacia della pagina 11 di 14 disposizione di cui all'art. 120 t.u.b. all'esito della relativa modifica fino all'emanazione del nuovo testo della disposizione nel 2016, si osserva che l'orientamento prevalente in giurisprudenza si è espresso per l'immediata portata precettiva della norma in esame, in quanto l'art. 120 t.u.b., come modificato dalla L. n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), esclude l'anatocismo dai rapporti bancari.
Secondo tale interpretazione, dal testo della norma non emergerebbe alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo al successivo intervento regolamentare del CICR, pur dalla norma medesima richiamato. Pertanto, la scelta, che sia stata fatta dalle banche, di mantenere in essere delle clausole contrattuali superate dall'intervento abrogativo del legislatore concreta, secondo tale ricostruzione ermeneutica, una condotta omissiva contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali ed evidenziata proprio dal disallineamento rispetto al testo di legge, con conseguente non debenza degli interessi anatocistici per il periodo successivo all'1.1.2014 (cfr. Tribunale di
Milano, 25/3/2015; Trib. Roma 20/10/2015; Trib. Roma 14/02/2018).
Nella specie, non risulta in atti alcuna modifica delle condizioni contrattuali in conformità della nuova disciplina introdotta dalla L. n. 147 del 2013, con conseguente invalidità del contratto di conto corrente, limitatamente alla clausola di capitalizzazione trimestrale così come formulata, a partire dal 1.1.2014, in quanto, fino al 31.12.2013, la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi era conforme al dettato normativo.
Va rigettata la censura dell'opponente sull'inosservanza dei principi di buona fede e correttezza, in quanto articolata del tutto genericamente e riferita, senza alcuna prova di un comportamento contrario della banca al suddetto canone, all'asserita pattuizione di clausole illegittime, risultata quasi del tutto indimostrata nel corso del giudizio.
Deve, infine, darsi atto che, in sede di comparsa conclusionale, parte convenuta ha allegato che: in virtù di progetto finale depositato in esito alla conclusione della procedura di concordato preventivo della debitrice principale alla creditrice ipotecaria Parte_3 veniva attribuita la complessiva somma di € 228.159,51, al netto Controparte_4 delle spese di procedura;
dalla vendita dell'immobile gravato dall'ipoteca iscritta in virtù di mutuo ipotecario per Notaio , del 02/04/2007, N. Rep. 303 e N. Racc. 198, Persona_1 veniva ricavata la somma di € 203.000; dalla vendita dell'immobile gravato dall'ipoteca pagina 12 di 14 iscritta in virtù di mutuo ipotecario per Notaio , Notaio in Giulianova, del Persona_1
03/07/2008, N. Rep. 1465 e N. Racc. 1067 veniva ricavata la somma di € 56.100.
La convenuta precisava che “fatte le proporzioni tra il ricavato e il netto distribuito delle due masse (78,348% e 21,652%), al credito rinveniente dal contratto di mutuo ipotecario per Notaio , del 02/04/2007, N. Rep. 303 e N. Racc. 198, dovrà Persona_1 essere scomputata la somma di € 178.758,41 (pari al 78,348% della somma incassata) e dal credito rinveniente dal contratto di mutuo ipotecario per Notaio , Notaio Persona_1 in Giulianova, del 03/07/2008, N. Rep. 1465 e N. Racc. 1067 la somma di € 49.401,09
((pari al 21,652% della somma incassata)”, così implicitamente riducendo la pretesa avanzata nei confronti degli odierni opponenti.
Gli stessi attori hanno formulato argomentazioni convergenti in relazione al progetto finale di riparto, tuttavia includendo, ai fini del calcolo della somma dovuta all'opposta, l'importo di € 11.299,79 attribuita in via chirografaria nel progetto di riparto.
Tale tesi non può essere condivisa, rilevando nel presente giudizio lo sola somma effettivamente incamerata dalla creditrice opposta.
In conclusione, alla luce di quanto sopra e del ricalcolo del saldo del conto corrente effettuato dal c.t.u., gli opponenti devono essere condannati al pagamento del complessivo importo di € 618.800,64, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. A tale somma devono aggiungersi gli interessi dalla presente sentenza al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, n.6012).
L'esito complessivo delle domande, a fronte della notevole riduzione del credito oggetto di ingiunzione e dell'omesso rilievo della decadenza dal proporre l'eccezione ex art. 1957 c.c. da parte dell'opposta, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per le medesime ragioni, le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 770/2017, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pagina 13 di 14 - revoca il decreto ingiuntivo n. 1704/2016 del 22.12.2016, emesso dal Tribunale di
Teramo;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €
618.800,64, oltre interessi come in motivazione;
- rigetta le ulteriori domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di c.t.u.
Teramo, 30.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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