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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/02/2024, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
RG n. 606/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 22/02/2024 nella causa n. 606/2021 RGL, promossa da:
, difeso dall'Avv.to VIRDIS TONINA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to MARRAS MARIA CHIARA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente dopo aver tempestivamente formulato Parte_1 contestazioni alle risultanze della consulenza tecnica svolta in sede di Atp, ha introdotto il presente giudizio rilevando errori e incongruenze nel procedimento logico seguito dal CTU;
ha chiesto pertanto:” 1)previo accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare che la ricorrente totalmente inabile, e già Parte_1 riconosciuta totalmente invalida al 100%, in conseguenza delle affezioni fisiche e/o psichiche da cui è affetta, è altresì bisognosa di assistenza continua, in quanto impossibilitata a svolgere gli atti quotidiani della vita, ovvero impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, e che, pertanto, è in possesso dei requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento di cui alla L.11.2.80 n.18, a decorrere dalla data della domanda in via amministrativa (29.08.18), o da quella veriore che verrà riconosciuta in corso di causa, salvo censura;
2)con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa, e spese generali ex art.2,c.2,D.M.55/14, della fase dell'ATP e del presente successivo giudizio da distrarsi ex art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
” 1 − parte convenuta Controparte_1 evidenziando la congruità delle conclusioni peritali, ha chiesto il rigetto del ricorso;
− la causa è stata istruita attraverso il rinnovo della CTU;
− le parti hanno discusso la causa che viene così decisa. Ritenuto che:
− il nominato CTU dott. , visitata la ricorrente ed esaminata la Per_1 documentazione in atti, ha concluso il suo eleborato peritale affermando che la signora patisce la condizione di “Invalido con totale e permanente Pt_1 inabilità lavorativa nella misura pari al 100%”;” ed ha aggiunto che “ritiene che la signora si trovi nell'impossibilità di compiere da sola gli atti Parte_1 ordinari della vita e pertanto abbisogni di assistenza continua. Con decorrenza dalla data della certificazione del CSM di Alghero agli atti (dicembre 2020)”;
− le conclusioni raggiunte dal CTU, non smentite da evidenze di senso contrario, meritano di essere condivise dal giudicante, avendo l'ausiliare del giudice espresso valutazioni medico-legali che risultano scevre da vizi logici e argomentativi, sulla base di tutta la documentazione disponibile agli atti, peraltro senza contestazioni mosse dalle parti;
− la domanda deve, dunque, essere accolta e deve dichiararsi che la ricorrente presenta il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da dicembre 2020;
− le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
− le spese di CTU, liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza da dicembre 2020;
− condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi CP_2
€ 3.500,00 oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
− pone a carico dell' le spese di CTU. CP_2
Sassari, 22/02/2024
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 22/02/2024 nella causa n. 606/2021 RGL, promossa da:
, difeso dall'Avv.to VIRDIS TONINA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to MARRAS MARIA CHIARA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente dopo aver tempestivamente formulato Parte_1 contestazioni alle risultanze della consulenza tecnica svolta in sede di Atp, ha introdotto il presente giudizio rilevando errori e incongruenze nel procedimento logico seguito dal CTU;
ha chiesto pertanto:” 1)previo accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare che la ricorrente totalmente inabile, e già Parte_1 riconosciuta totalmente invalida al 100%, in conseguenza delle affezioni fisiche e/o psichiche da cui è affetta, è altresì bisognosa di assistenza continua, in quanto impossibilitata a svolgere gli atti quotidiani della vita, ovvero impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, e che, pertanto, è in possesso dei requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento di cui alla L.11.2.80 n.18, a decorrere dalla data della domanda in via amministrativa (29.08.18), o da quella veriore che verrà riconosciuta in corso di causa, salvo censura;
2)con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa, e spese generali ex art.2,c.2,D.M.55/14, della fase dell'ATP e del presente successivo giudizio da distrarsi ex art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
” 1 − parte convenuta Controparte_1 evidenziando la congruità delle conclusioni peritali, ha chiesto il rigetto del ricorso;
− la causa è stata istruita attraverso il rinnovo della CTU;
− le parti hanno discusso la causa che viene così decisa. Ritenuto che:
− il nominato CTU dott. , visitata la ricorrente ed esaminata la Per_1 documentazione in atti, ha concluso il suo eleborato peritale affermando che la signora patisce la condizione di “Invalido con totale e permanente Pt_1 inabilità lavorativa nella misura pari al 100%”;” ed ha aggiunto che “ritiene che la signora si trovi nell'impossibilità di compiere da sola gli atti Parte_1 ordinari della vita e pertanto abbisogni di assistenza continua. Con decorrenza dalla data della certificazione del CSM di Alghero agli atti (dicembre 2020)”;
− le conclusioni raggiunte dal CTU, non smentite da evidenze di senso contrario, meritano di essere condivise dal giudicante, avendo l'ausiliare del giudice espresso valutazioni medico-legali che risultano scevre da vizi logici e argomentativi, sulla base di tutta la documentazione disponibile agli atti, peraltro senza contestazioni mosse dalle parti;
− la domanda deve, dunque, essere accolta e deve dichiararsi che la ricorrente presenta il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da dicembre 2020;
− le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
− le spese di CTU, liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza da dicembre 2020;
− condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi CP_2
€ 3.500,00 oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
− pone a carico dell' le spese di CTU. CP_2
Sassari, 22/02/2024
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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