Articolo 1 della Legge 3 novembre 1994, n. 641
Articolo 2
Versione
23 novembre 1994
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.
Entrata in vigore il 23 novembre 1994