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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 9034 del 2021
R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con gli avv.ti DE SANTIS MARIA ANTONIETTA e INELLA GABRIELE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con gli avv.ti TARTAGLIA FURIO, MATTEI STEFANO, INFANTINO
LORENZO SALVATORE resistente
Avente ad oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 07.04.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso
--- condanna al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1
e a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro € 19.455,50, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo;
--- condanna la a rimborsare al ricorrente le spese di Controparte_1
lite, liquidate in € 4.800,00 per onorari, € 259,00 per contributo unificato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
INELLA GABRIELE e dell'avv.ta DE SANTIS MARIA ANTONIETTA;
-- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già Controparte_1
1 liquidate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato l'11/10/2021 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere stato dipendente della resistente a far dal 19/09/1974 e sino al 01/07/2010 con mansioni di “operaio di squadra lavori e operatore di mezzi speciali”; di essere stato adibito, senza soluzione di continuità, alla costruzione e manutenzione di elettrodotti aerei e sotterranei a media e bassa tensione svolgendo le attività dettagliatamente descritte in ricorso (svolte anche in condizioni climatiche sfavorevoli e oltre l'orario di lavoro); di essere stato esposto, per l'espletamento di dette mansioni, a quotidiani e prolungati fattori di rischio che, nell'intero periodo lavorativo, ne hanno comportato il danneggiamento del sistema osteoarticolare e neuro-tendineo alla colonna vertebrale e agli arti e, dunque, l'insorgenza di malattia professionale giudizialmente riconosciuta con sentenza del Tribunale di Agrigento in misura del 16%, poi confermata dalla Corte di Appello di Palermo nella misura del
13%.
Deduceva, ancora, una serie di omissioni e inadempimenti datoriali e, in particolare, la mancata valutazione dei rischi della movimentazione manuale dei carichi, delle vibrazioni meccaniche al corpo, delle posture incongrue e coatte assunte per l'esecuzione di specifiche attività, del rischio ambientale e microclimatico;
la mancata redazione del documento di sicurezza contenente la valutazione dei rischi (se non a partire dal 2002); l'omessa fornitura ai lavoratori dei DPI;
l'omessa predisposizione delle cartelle sanitarie e di rischio;
l'omessa vigilanza sulla costante idoneità psico-fisica dei lavoratori;
nonché la violazione dell'obbligo della sorveglianza sanitaria periodica (disposta solo a far data dal
2007) e degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 626/1994.
Sulla base di queste premesse il ricorrente concludeva quindi nei termini seguenti: “accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di
nella causazione di tutti i danni, nessuno escluso, ovvero biologici, Controparte_1
[.. morali, patrimoniali e non, causati al ricorrente;
conseguentemente condannare
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento integrale di Controparte_2 tutti i danni subiti, nella misura in atti indicata o in quella che emergerà in corso di causa e/o secondo la valutazione equitativa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della prima messa in mora del 24.10.2011 inoltrata il
01.02.2012 sino all'effettivo soddisfo;
condannare, infine, la resistente alla rifusione
2 delle spese e competenze di lite in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”;
- premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità e improponibilità delle domande per intervenuta rinuncia e transazione avente ad oggetto anche i “risarcimenti a qualsiasi titolo o ragione ivi compreso quello per danno biologico e/o professionale e/o morale nei confronti della Società e suoi danti causa”) e contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
In particolare, deduceva l'inopponibilità alla resistente delle risultanze peritali del giudizio nei confronti dell' l'insussistenza di una responsabilità ex art. CP_3
10 T.U. (a titolo di c.d. “danno differenziale”) e penale;
nonché la carenza di allegazione e prova del ricorso. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, con il favore delle spese di lite;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi e l'effettuazione di ctu medico-legale, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter del 07.04.2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che deve in via preliminare affermarsi la infondatezza della eccezione di inammissibilità della domanda a causa della intervenuta transazione in data
17.02.2010;
- rilevato, in particolare, che – come già affermato anche da questo Tribunale, con pronunce che si intendono richiamate ai sensi dell'art. 118 disp att cpc – la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel riconoscere che “La quietanza
a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, in quanto assimilabile alle clausole di stile e non sufficiente di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva, può assumere il valore di rinuncia o di transazione a condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili “aliunde”, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi” (Cassazione, sezione lavoro, 18/04/2008, sentenza n.
10218; cfr. anche Cassazione, sezione lavoro, 19/06/2016, sentenza n. 18321).
Più recentemente: “L'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia, nella specie “all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo”, può assumere il valore di rinuncia o transazione, che il lavoratore ha l'onere di
3 impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili “aliunde”, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi
o transigere sui medesimi …” (Cassazione civile, sezione lavoro, 21/03/2022, sentenza n. 9160);
- rilevato che, nel caso di specie, risulta dalla documentazione versata in atti che il ricorrente ha presentato domanda amministrativa all' per il CP_3 riconoscimento delle prestazioni economiche e sanitarie relative alle patologie professionali sofferte in data 31.01.2012 e, quindi, successivamente alla stipula della citata rinuncia/transazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui trattasi.
Non può dunque ritenersi che il ricorrente avesse già maturato, in epoca anteriore alla sottoscrizione della rinuncia/transazione, la consapevolezza del suo diritto risarcitorio e il cosciente intento di abdicarvi, con conseguente impossibilità di ritenere che il diritto al risarcimento del danno in questa sede azionato potesse essere, al momento della rinuncia/transazione del 17.02.2010 oggetto di un negozio giuridico di natura dispositiva;
- rilevato che, nel merito, come anche recentemente affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, “… il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni … ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa
a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno” (Cassazione civile, sez. lavoro, 28/10/2022, sentenza n. 31919). Più specificatamente, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' deve essere condotto secondo le regole comuni della CP_3 responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso. E quindi in materia opera la presunzione di colpa tipica della responsabilità contrattuale, secondo il modello degli artt. 1218 e 2087
c.c., sicché spetta al datore dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad
4 impedire il verificarsi di detto danno (con l'ulteriore importante corollario che, nel caso in cui si discorra, come sovente avviene, di misure di sicurezza innominate ex art. 2087
c.c., la prova liberatoria a carico del datore risulta generalmente correlata alla misura di diligenza ritenuta esigibile, dovendo egli provare di aver adottato comportamenti specifici e concreti che, ancorché non prescritti o tipizzati dalle fonti normative, siano tuttavia suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche o dagli standard di sicurezza normalmente osservati, senza che il lavorate che adduca la nocività dell'ambiente di lavoro debba specificamente indicare le misure che avrebbero dovuto essere assunte in prevenzione). Quanto all'elemento soggettivo della colpa, opera quindi il meccanismo dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., gravando sull'autore del danno la prova liberatoria della responsabilità contrattuale (onde occorrerà dimostrare che il danno è dipeso da causa non imputabile alla condotta datoriale, commissiva od omissiva, essendo stato adempiuto l'obbligo di sicurezza con l'apprestamento di tutte le misure necessarie e disponibili allo stato delle conoscenze tecniche); e quanto al nesso causale, vale la regola propria dei giudizi civili (del "più probabile che non") e non quella applicabile nell'accertamento penale ("al di là di ogni ragionevole dubbio")”
(Cassazione civile, sezione lavoro, 6/05/2024, sentenza n. 12203).
Dunque, occorre in primo luogo verificare se risultino provate la tipologia dell'attività lavorativa in concreto espletata dal dipendente e l'esistenza di nesso eziologico tra tale attività e i danni da questi subiti, nonché se risultino sussistenti specifici profili di colpa del datore di lavoro, che possono attenere tanto alla violazione di norme antinfortunistiche, quanto alla violazione del dovere di sicurezza gravante ex art. 2087 c.c. sulla parte datoriale;
- rilevato che, all'esito dell'attività istruttoria espletata, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, deve ritenersi provato che la parte ricorrente abbia svolto la prestazione lavorativa con le modalità indicate in ricorso;
- rilevato altresì che deve ritenersi provata la sussistenza del nesso causale, tenuto conto di quanto emerge dall'elaborato peritale, che deve intendersi correttamente e congruamente motivato ed immune da vizi logici;
- rilevato, che il nominato CTU ha quantificato nella misura del 13% il danno biologico conseguente, percentuale peraltro conforme a quella già riconosciuta nel giudizio di appello reso nei confronti dell;
CP_3
- rilevato che, per quanto concerne la prova a carico di parte datoriale, a fronte della prova della esposizione del ricorrente, senza soluzione di continuità, ad una molteplicità di rischi per la salute, deve ritenersi che la parte resistente, viceversa, non abbia provato che il danno sofferto dal dipendente sia dipeso da
5 causa ad essa non imputabile;
- rilevato che, sul punto, può richiamarsi la sentenza del Tribunale di Palermo, in diversa composizione, n. 5166/2024 pubblicata il 13/12/2024, a tenore della quale: “… il C.C.N.L. elettrici, già nel maggio 1973, all'articolo 37, lettera i), prevedeva testualmente che: "L'Ente assicura che provvederà ad un opportuno avvicendamento dei lavoratori che prestino la loro opera in condizioni di particolare gravosità o disagio, nonché a sottoporre i lavoratori stessi a controlli medici necessari a prevenire conseguenze dannose alla loro integrità". Tenuto conto dell'epoca di assunzione del ricorrente presso la società resistente, non può non osservarsi, inoltre, che la normativa applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio era quella dettata dal D.P.R. n. 303/1956, che, all'art. 4 (rubricato "Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti"), disponeva che: "I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione ", e, all'art. 24, che: "Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità"; ed ancora l'art. 33 del citato D.P.R. in materia di sorveglianza sanitaria disponeva che: "nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive (tra le quali figurano al n°48 della tabella allegata avente ad oggetto “Vibrazioni e scuotimenti” i “Lavoratori che impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile”) indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente: a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro ai quale sono destinati;
b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute". Aggiungasi che l'art. 4 del d.lgs. n. 626/1994
(intitolato "Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto"), applicabile al caso in esame per il periodo lavorativo successivo alla sua entrata in vigore, disponeva che: "Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché, nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
6 riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva”. Infine, deve precisarsi che l'art. 21 del citato D. Lgs. 626/1994 imponeva al datore di lavoro uno specifico obbligo di adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e per la salute, sui rischi specifici in relazione all'attività svolta, nonché sulle misure di protezione e di prevenzione da attuare e l'art. 22 lo obbligava a fornire ai lavoratori una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e di sicurezza.” (sent. 5166/2024 cit.);
- rilevato che, tenuto conto delle specifiche e puntuali allegazioni e contestazioni formulate dal ricorrente, della normativa applicabile ratione temporis al rapporto lavorativo dedotto in giudizio, degli elementi emersi dalla attività istruttoria espletata, deve ritenersi che la società convenuta non abbia fornito adeguata prova di avere adottato misure idonee finalizzate a prevenire e/o contenere i rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa cui era adibito il ricorrente.
Viceversa, la fase istruttoria del giudizio ha permesso di accertare che il lavoratore, nel corso del rapporto, è stato esposto, senza soluzione di continuità,
a molteplici fattori morbosi (venendo adibito a lavori costantemente collegati alla movimentazione manuale dei carichi, a posture incongrue, a vibrazioni e scuotimenti) nell'inerzia della società resistente che non ha dimostrato di avere apprestato misure adeguate per la prevenzione dei rischi (connessi alle vibrazioni, alla movimentazione manuale dei carichi, al sovraccarico, alle posture prolungate, alla continua esposizione agli agenti atmosferici etc…).
In conseguenza, non possono che ritenersi sussistenti nel caso in esame tutti gli elementi per affermare la responsabilità della società convenuta ed il conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni subiti dal dipendente;
- rilevato che, per quanto concerne la quantificazione del danno, appurata – per le ragioni già esposte – una percentuale di invalidità conseguente del 13%, e tenuto conto del fatto che al caso di specie non si applicano le modifiche all'art. 10, co. 6, del DPR 1124/65 introdotte dalla L. n. 145/2018 (cfr. Cass. n.
7 21462/2019), essendo l'infortunio antecedente al 01.01.2019, occorrerà procedere d'ufficio allo scomputo, dal risarcimento liquidato, dell'importo della omogenea prestazione già accordata al ricorrente e calcolare il risarcimento CP_3
spettante utilizzando la tabella elaborata dal Tribunale di Milano (Cass. n. 20895 del 15/10/2015, Cass. n. 28290 del 22/12/2011, Cass. n. 14402 del 30/06/2011, Cass.
n. 12408 del 07/06/2011);
- rilevato, dunque, che tenuto conto della percentuale di invalidità (13%) e dell'età del ricorrente al momento della domanda all' , pari a 57 anni CP_3
(dovendosi individuare in tale momento la consapevolezza del danno;
consapevolezza da escludersi – per le ragioni già precisate – quanto meno fino alla data della stipula della transazione), facendo applicazione della richiamata tabella come aggiornata nel 2024, deve liquidarsi l'importo in moneta attuale di euro € 39.132,31, tenuto conto di una personalizzazione massima, in ragione della prolungata esposizione e del concreto svolgimento dell'attività.
A tale importo deve poi essere sottratta la somma di € 19.676,81 erogata dall (come da note di parte ricorrente), così che il danno differenziale deve CP_3
essere individuato in € 19.455,50 cui dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei termini sopra precisati.
Le spese di lite, ivi incluse quelle di consulenza, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
07.04.2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 9034 del 2021
R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con gli avv.ti DE SANTIS MARIA ANTONIETTA e INELLA GABRIELE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con gli avv.ti TARTAGLIA FURIO, MATTEI STEFANO, INFANTINO
LORENZO SALVATORE resistente
Avente ad oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 07.04.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso
--- condanna al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1
e a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro € 19.455,50, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo;
--- condanna la a rimborsare al ricorrente le spese di Controparte_1
lite, liquidate in € 4.800,00 per onorari, € 259,00 per contributo unificato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
INELLA GABRIELE e dell'avv.ta DE SANTIS MARIA ANTONIETTA;
-- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già Controparte_1
1 liquidate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato l'11/10/2021 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere stato dipendente della resistente a far dal 19/09/1974 e sino al 01/07/2010 con mansioni di “operaio di squadra lavori e operatore di mezzi speciali”; di essere stato adibito, senza soluzione di continuità, alla costruzione e manutenzione di elettrodotti aerei e sotterranei a media e bassa tensione svolgendo le attività dettagliatamente descritte in ricorso (svolte anche in condizioni climatiche sfavorevoli e oltre l'orario di lavoro); di essere stato esposto, per l'espletamento di dette mansioni, a quotidiani e prolungati fattori di rischio che, nell'intero periodo lavorativo, ne hanno comportato il danneggiamento del sistema osteoarticolare e neuro-tendineo alla colonna vertebrale e agli arti e, dunque, l'insorgenza di malattia professionale giudizialmente riconosciuta con sentenza del Tribunale di Agrigento in misura del 16%, poi confermata dalla Corte di Appello di Palermo nella misura del
13%.
Deduceva, ancora, una serie di omissioni e inadempimenti datoriali e, in particolare, la mancata valutazione dei rischi della movimentazione manuale dei carichi, delle vibrazioni meccaniche al corpo, delle posture incongrue e coatte assunte per l'esecuzione di specifiche attività, del rischio ambientale e microclimatico;
la mancata redazione del documento di sicurezza contenente la valutazione dei rischi (se non a partire dal 2002); l'omessa fornitura ai lavoratori dei DPI;
l'omessa predisposizione delle cartelle sanitarie e di rischio;
l'omessa vigilanza sulla costante idoneità psico-fisica dei lavoratori;
nonché la violazione dell'obbligo della sorveglianza sanitaria periodica (disposta solo a far data dal
2007) e degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 626/1994.
Sulla base di queste premesse il ricorrente concludeva quindi nei termini seguenti: “accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di
nella causazione di tutti i danni, nessuno escluso, ovvero biologici, Controparte_1
[.. morali, patrimoniali e non, causati al ricorrente;
conseguentemente condannare
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento integrale di Controparte_2 tutti i danni subiti, nella misura in atti indicata o in quella che emergerà in corso di causa e/o secondo la valutazione equitativa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della prima messa in mora del 24.10.2011 inoltrata il
01.02.2012 sino all'effettivo soddisfo;
condannare, infine, la resistente alla rifusione
2 delle spese e competenze di lite in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”;
- premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità e improponibilità delle domande per intervenuta rinuncia e transazione avente ad oggetto anche i “risarcimenti a qualsiasi titolo o ragione ivi compreso quello per danno biologico e/o professionale e/o morale nei confronti della Società e suoi danti causa”) e contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
In particolare, deduceva l'inopponibilità alla resistente delle risultanze peritali del giudizio nei confronti dell' l'insussistenza di una responsabilità ex art. CP_3
10 T.U. (a titolo di c.d. “danno differenziale”) e penale;
nonché la carenza di allegazione e prova del ricorso. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, con il favore delle spese di lite;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi e l'effettuazione di ctu medico-legale, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter del 07.04.2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che deve in via preliminare affermarsi la infondatezza della eccezione di inammissibilità della domanda a causa della intervenuta transazione in data
17.02.2010;
- rilevato, in particolare, che – come già affermato anche da questo Tribunale, con pronunce che si intendono richiamate ai sensi dell'art. 118 disp att cpc – la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel riconoscere che “La quietanza
a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, in quanto assimilabile alle clausole di stile e non sufficiente di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva, può assumere il valore di rinuncia o di transazione a condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili “aliunde”, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi” (Cassazione, sezione lavoro, 18/04/2008, sentenza n.
10218; cfr. anche Cassazione, sezione lavoro, 19/06/2016, sentenza n. 18321).
Più recentemente: “L'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia, nella specie “all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo”, può assumere il valore di rinuncia o transazione, che il lavoratore ha l'onere di
3 impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili “aliunde”, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi
o transigere sui medesimi …” (Cassazione civile, sezione lavoro, 21/03/2022, sentenza n. 9160);
- rilevato che, nel caso di specie, risulta dalla documentazione versata in atti che il ricorrente ha presentato domanda amministrativa all' per il CP_3 riconoscimento delle prestazioni economiche e sanitarie relative alle patologie professionali sofferte in data 31.01.2012 e, quindi, successivamente alla stipula della citata rinuncia/transazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui trattasi.
Non può dunque ritenersi che il ricorrente avesse già maturato, in epoca anteriore alla sottoscrizione della rinuncia/transazione, la consapevolezza del suo diritto risarcitorio e il cosciente intento di abdicarvi, con conseguente impossibilità di ritenere che il diritto al risarcimento del danno in questa sede azionato potesse essere, al momento della rinuncia/transazione del 17.02.2010 oggetto di un negozio giuridico di natura dispositiva;
- rilevato che, nel merito, come anche recentemente affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, “… il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni … ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa
a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno” (Cassazione civile, sez. lavoro, 28/10/2022, sentenza n. 31919). Più specificatamente, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' deve essere condotto secondo le regole comuni della CP_3 responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso. E quindi in materia opera la presunzione di colpa tipica della responsabilità contrattuale, secondo il modello degli artt. 1218 e 2087
c.c., sicché spetta al datore dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad
4 impedire il verificarsi di detto danno (con l'ulteriore importante corollario che, nel caso in cui si discorra, come sovente avviene, di misure di sicurezza innominate ex art. 2087
c.c., la prova liberatoria a carico del datore risulta generalmente correlata alla misura di diligenza ritenuta esigibile, dovendo egli provare di aver adottato comportamenti specifici e concreti che, ancorché non prescritti o tipizzati dalle fonti normative, siano tuttavia suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche o dagli standard di sicurezza normalmente osservati, senza che il lavorate che adduca la nocività dell'ambiente di lavoro debba specificamente indicare le misure che avrebbero dovuto essere assunte in prevenzione). Quanto all'elemento soggettivo della colpa, opera quindi il meccanismo dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., gravando sull'autore del danno la prova liberatoria della responsabilità contrattuale (onde occorrerà dimostrare che il danno è dipeso da causa non imputabile alla condotta datoriale, commissiva od omissiva, essendo stato adempiuto l'obbligo di sicurezza con l'apprestamento di tutte le misure necessarie e disponibili allo stato delle conoscenze tecniche); e quanto al nesso causale, vale la regola propria dei giudizi civili (del "più probabile che non") e non quella applicabile nell'accertamento penale ("al di là di ogni ragionevole dubbio")”
(Cassazione civile, sezione lavoro, 6/05/2024, sentenza n. 12203).
Dunque, occorre in primo luogo verificare se risultino provate la tipologia dell'attività lavorativa in concreto espletata dal dipendente e l'esistenza di nesso eziologico tra tale attività e i danni da questi subiti, nonché se risultino sussistenti specifici profili di colpa del datore di lavoro, che possono attenere tanto alla violazione di norme antinfortunistiche, quanto alla violazione del dovere di sicurezza gravante ex art. 2087 c.c. sulla parte datoriale;
- rilevato che, all'esito dell'attività istruttoria espletata, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, deve ritenersi provato che la parte ricorrente abbia svolto la prestazione lavorativa con le modalità indicate in ricorso;
- rilevato altresì che deve ritenersi provata la sussistenza del nesso causale, tenuto conto di quanto emerge dall'elaborato peritale, che deve intendersi correttamente e congruamente motivato ed immune da vizi logici;
- rilevato, che il nominato CTU ha quantificato nella misura del 13% il danno biologico conseguente, percentuale peraltro conforme a quella già riconosciuta nel giudizio di appello reso nei confronti dell;
CP_3
- rilevato che, per quanto concerne la prova a carico di parte datoriale, a fronte della prova della esposizione del ricorrente, senza soluzione di continuità, ad una molteplicità di rischi per la salute, deve ritenersi che la parte resistente, viceversa, non abbia provato che il danno sofferto dal dipendente sia dipeso da
5 causa ad essa non imputabile;
- rilevato che, sul punto, può richiamarsi la sentenza del Tribunale di Palermo, in diversa composizione, n. 5166/2024 pubblicata il 13/12/2024, a tenore della quale: “… il C.C.N.L. elettrici, già nel maggio 1973, all'articolo 37, lettera i), prevedeva testualmente che: "L'Ente assicura che provvederà ad un opportuno avvicendamento dei lavoratori che prestino la loro opera in condizioni di particolare gravosità o disagio, nonché a sottoporre i lavoratori stessi a controlli medici necessari a prevenire conseguenze dannose alla loro integrità". Tenuto conto dell'epoca di assunzione del ricorrente presso la società resistente, non può non osservarsi, inoltre, che la normativa applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio era quella dettata dal D.P.R. n. 303/1956, che, all'art. 4 (rubricato "Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti"), disponeva che: "I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione ", e, all'art. 24, che: "Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità"; ed ancora l'art. 33 del citato D.P.R. in materia di sorveglianza sanitaria disponeva che: "nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive (tra le quali figurano al n°48 della tabella allegata avente ad oggetto “Vibrazioni e scuotimenti” i “Lavoratori che impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile”) indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente: a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro ai quale sono destinati;
b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute". Aggiungasi che l'art. 4 del d.lgs. n. 626/1994
(intitolato "Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto"), applicabile al caso in esame per il periodo lavorativo successivo alla sua entrata in vigore, disponeva che: "Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché, nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
6 riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva”. Infine, deve precisarsi che l'art. 21 del citato D. Lgs. 626/1994 imponeva al datore di lavoro uno specifico obbligo di adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e per la salute, sui rischi specifici in relazione all'attività svolta, nonché sulle misure di protezione e di prevenzione da attuare e l'art. 22 lo obbligava a fornire ai lavoratori una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e di sicurezza.” (sent. 5166/2024 cit.);
- rilevato che, tenuto conto delle specifiche e puntuali allegazioni e contestazioni formulate dal ricorrente, della normativa applicabile ratione temporis al rapporto lavorativo dedotto in giudizio, degli elementi emersi dalla attività istruttoria espletata, deve ritenersi che la società convenuta non abbia fornito adeguata prova di avere adottato misure idonee finalizzate a prevenire e/o contenere i rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa cui era adibito il ricorrente.
Viceversa, la fase istruttoria del giudizio ha permesso di accertare che il lavoratore, nel corso del rapporto, è stato esposto, senza soluzione di continuità,
a molteplici fattori morbosi (venendo adibito a lavori costantemente collegati alla movimentazione manuale dei carichi, a posture incongrue, a vibrazioni e scuotimenti) nell'inerzia della società resistente che non ha dimostrato di avere apprestato misure adeguate per la prevenzione dei rischi (connessi alle vibrazioni, alla movimentazione manuale dei carichi, al sovraccarico, alle posture prolungate, alla continua esposizione agli agenti atmosferici etc…).
In conseguenza, non possono che ritenersi sussistenti nel caso in esame tutti gli elementi per affermare la responsabilità della società convenuta ed il conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni subiti dal dipendente;
- rilevato che, per quanto concerne la quantificazione del danno, appurata – per le ragioni già esposte – una percentuale di invalidità conseguente del 13%, e tenuto conto del fatto che al caso di specie non si applicano le modifiche all'art. 10, co. 6, del DPR 1124/65 introdotte dalla L. n. 145/2018 (cfr. Cass. n.
7 21462/2019), essendo l'infortunio antecedente al 01.01.2019, occorrerà procedere d'ufficio allo scomputo, dal risarcimento liquidato, dell'importo della omogenea prestazione già accordata al ricorrente e calcolare il risarcimento CP_3
spettante utilizzando la tabella elaborata dal Tribunale di Milano (Cass. n. 20895 del 15/10/2015, Cass. n. 28290 del 22/12/2011, Cass. n. 14402 del 30/06/2011, Cass.
n. 12408 del 07/06/2011);
- rilevato, dunque, che tenuto conto della percentuale di invalidità (13%) e dell'età del ricorrente al momento della domanda all' , pari a 57 anni CP_3
(dovendosi individuare in tale momento la consapevolezza del danno;
consapevolezza da escludersi – per le ragioni già precisate – quanto meno fino alla data della stipula della transazione), facendo applicazione della richiamata tabella come aggiornata nel 2024, deve liquidarsi l'importo in moneta attuale di euro € 39.132,31, tenuto conto di una personalizzazione massima, in ragione della prolungata esposizione e del concreto svolgimento dell'attività.
A tale importo deve poi essere sottratta la somma di € 19.676,81 erogata dall (come da note di parte ricorrente), così che il danno differenziale deve CP_3
essere individuato in € 19.455,50 cui dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei termini sopra precisati.
Le spese di lite, ivi incluse quelle di consulenza, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
07.04.2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
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