Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n°1216/2018 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1216 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018 vertente tra
E rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Alessandro Scalia per mandato in atti;
attori
e
in persona della tutrice, Avv. rappresentata e difesa P_ Controparte_2 dall'Avv. Antoniella Marinaro per mandato in atti;
convenuto e attore in via riconvenzionale nei confronti di Controparte_3
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Palmigiano per Controparte_3 mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 16.12.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali successivamente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
1
n. 30, piano II (in Catasto identificato al fg. 15, part. 2575 sub 31), costituente la loro residenza e dimora abituale, appartamento sottostante ad altro appartamento di proprietà degli odierni convenuti nella qualità, rispettivamente, di usufruttuario e di nuda proprietaria, esponevano che, a causa dell'allagamento del predetto appartamento, disabitato dal decesso di , dante causa dei convenuti, avvenuto in data 10.2.2014, il proprio Persona_1 appartamento aveva subito infiltrazioni d'acqua che avevano provocato l'affiorare di vistose macchie di umidità in diverse stanze.
Esponevano gli attori che, nonostante le segnalazioni relative prima all'allagamento, poi all'aggravamento dei danni al proprio immobile, inviate alla tutrice del convenuto P_
e a questi si erano limitati a chiudere la valvola dell'acqua, senza
[...] Controparte_3 intervenire al fine di eliminare le cause delle infiltrazioni.
Invocando la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. nella manutenzione dell'appartamento nella loro disponibilità, chiedevano la condanna degli stessi all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, nonché all'esecuzione delle opere di ripristino del proprio immobile, o, alternativamente, la condanna dei convenuti al rimborso delle spese sostenute dagli attori, quantificate in €
10.000,00 ovvero da quantificarsi a mezzo di ctu. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio in persona della tutrice Avv. , la quale, P_ CP_4 in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, condizione di procedibilità della domanda;
nel merito, chiedeva l'estromissione dal giudizio in quanto mero usufruttuario dell'immobile da cui erano originati i fenomeni infiltrativi, per la cui eliminazione erano necessarie opere di manutenzione straordinaria, eseguibili solo dalla nuda proprietaria, pure convenuta;
ancora, invocava la propria estraneità ai fatti così come rappresentati dagli attori, non avendo lo stesso mai abitato l'immobile né percepito frutti civili e non avendo avuto, per lunghi periodi, neanche il possesso delle chiavi dell'appartamento; contestava, in ogni caso, la domanda proposta dagli attori in quanto sfornita di prova e proponeva domanda trasversale nei confronti di chiedendone la condanna al pagamento di una somma determinata in Controparte_3
2 via equitativa quale ristoro per avergli impedito, quale usufruttuario, dal 2014 e fino alla costituzione in giudizio, di godere dell'immobile e/o di percepirne i frutti civili. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Dichiarata la contumacia di veniva assegnato termine al convenuto Controparte_3 attore in via riconvenzionale, per notificare la comparsa di costituzione alla P_ convenuta. Assegnato alle parti termine per l'esperimento della negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, venivano concessi i termini ex art. 183 comma
VI c.p.c.
In data 22.2.2019, si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, Controparte_3 eccepiva l'improcedibilità della domanda per carenza della mediazione;
nel merito, contestava la domanda formulata dagli attori in quanto infondata in fatto e in diritto;
quanto alla domanda trasversale proposta nei suoi confronti da contestava la P_ ricostruzione dei fatti siccome dallo stesso offerta, eccependo, in ogni caso, la propria estraneità, quale nuda proprietaria, alla manutenzione ordinaria dell'immobile, gravante in capo all'usufruttuario.
Chiedeva, pertanto, di essere estromessa dal giudizio, e in ogni caso, il rigetto della domanda principale e della domanda trasversale proposte nei suoi riguardi;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di nomina di ctu, nella persona dell'arch. Persona_2
Depositata proposta conciliativa alle parti formulata dal ctu in data 14.12.2022, e mutato, nelle more, il giudice assegnatario del fascicolo, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 3.4.2023 su istanza delle parti per valutare l'opportunità di accettare la proposta conciliativa del ctu.
Il giudizio veniva nuovamente rinviato all'udienza del 3.7.2023 per consentire al convenuto di munirsi di autorizzazione del gt per accettare la proposta P_ conciliativa.
Accettata la proposta conciliativa del ctu, gli attori e il convenuto chiedevano P_ un rinvio per definire le condizioni dell'accordo.
3 Il procedimento veniva rinviato all'udienza del 16.10.2023, poi al 12.2.2024, infine al
18.3.2024, anche per assumere le determinazioni della convenuta il cui Controparte_3 procuratore, nelle more, aveva rinunciato al mandato.
Intervenuta la transazione della lite tra gli attori e il convenuto all'udienza P_ del 24.5.2024 questi insisteva nei mezzi istruttori articolati a sostegno della domanda proposta nei confronti di Controparte_3
Con ordinanza del 10.7.2024, rigettate le richieste istruttorie dei convenuti e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza cartolare del 16.12.2024, ove veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il merito della lite
2.1. La domanda principale proposta dagli attori
In via preliminare, il tribunale prende atto dell'intervenuta transazione della controversia tra gli attori e il convenuto sulla scorta dell'accordo transattivo del 13.12.2024, P_ telematicamente depositato in data 20.12.2024 e con il quale le parti hanno compiutamente regolato i loro rapporti, anche in ordine alle spese sostenute per il giudizio.
Proposta transattiva la cui accettazione da parte del tutore del convenuto P_ risulta autorizzata dal Giudice tutelare in data 14.6.2023 (cfr. autorizzazione gt telematicamente depositata dalla procuratrice del tutore in data 1.7.2023).
Deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Sul punto occorre innanzitutto rammentare, sotto il profilo teorico che, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo giudice, a tale pronuncia può pervenirsi in ogni fase e grado del giudizio ordinario ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
In particolare, l'accordo transattivo intervenuto nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere, che può essere rilevata di ufficio dal giudice.
Anche la regolamentazione delle spese del giudizio segue l'accordo transattivo intervenuto tra le parti, che prevede la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
4 Deve intendersi rinunciata, poi, la domanda proposta dagli attori nei confronti dell'altra convenuta, domanda non reiterata negli scritti conclusionali, per vero Controparte_3 neppure depositati.
2.2. La domanda trasversale proposta da nei confronti di P_ CP_3
[...]
Venendo ora all'esame della domanda riconvenzionale trasversale svolta dal convenuto nei confronti della convenuta di esse, ritiene il Tribunale, P_ Controparte_3 deve predicarsi, innanzitutto l'ammissibilità.
Invero, per costante giurisprudenza di legittimità “Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio.”
(cfr. Cass. n. 533/2020).
Ora, nel caso di specie, la domanda riconvenzionale formulata da e volta alla P_ condanna di al risarcimento del danno per avergli impedito il godimento Controparte_3 dell'immobile e dei suoi frutti, seppure non sia dipendente dal titolo della domanda principale formulata dagli attori nei riguardi dei convenuti, tuttavia, si ritiene oggettivamente connessa alla stessa;
connessione oggettiva che, nel caso di specie, consente il simultaneus processus, sulla scorta della giurisprudenza or ora richiamata.
Invero, identica risulta la fonte del rapporto di fatto e giuridico esistente tra le parti, essendo evocati in giudizio i convenuti nella qualità, rispettivamente, di usufruttuario e di nuda proprietaria dell'appartamento sito in Misilmeri, via Gobetti n. 30, piano III, per i danni cagionati all'appartamento del piano II, di proprietà dell'attore, a causa dell'allagamento verificatosi all'appartamento del piano III.
Danni imputati dall'usufruttuario all'esclusiva responsabilità della nuda proprietaria, che gli avrebbe impedito di godere dell'immobile e dei frutti.
Dichiarata l'ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da nei P_ confronti di , è possibile adesso statuire in merito alla stessa. Controparte_3
5 Ora, osserva il tribunale che l'appartamento sito in Misilmeri, via Gobetti n. 30, piano
III (in Catasto identificato al fg. 15, part.lla 2575 sub 34) risulta in ditta a quale P_ usufruttuario, e a quale nuda proprietaria, in virtù della successione Controparte_3 testamentaria di , deceduto in data 10.2.2014. Persona_1
Com'è noto l'usufruttuario, ai sensi dell'art. 981 c.c., è titolare della facoltà di godimento della cosa, intesa come potere di trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare e comprensiva dell'uso della cosa, dello sfruttamento diretto del bene, consistente nella produzione e nella percezione dei frutti naturali e di tutte le utilità che la cosa può fornire;
dello sfruttamento indiretto del bene, attraverso l'attribuzione a terzi dell'utilizzazione della res e la conseguente percezione dei frutti civili.
Un'ulteriore espressione della facoltà di godimento è ravvisabile nella possibilità, riconosciuta all'usufruttuario, di apportare alla cosa, al fine di una migliore utilizzazione della stessa, miglioramenti e addizioni che non ne alterino la destinazione economica.
Il rispetto della destinazione economica della cosa costituisce limite al diritto dell'usufruttuario, insieme al dovere di custodia e manutenzione del bene (in vista dell'obbligazione di restituzione) e all'obbligo di usare, nel godimento della cosa, la diligenza del buon padre di famiglia.
Tanto premesso nel caso di specie lamenta l'assoluto impedimento nel P_ godimento dell'immobile in questione ad opera di nuda proprietaria, e Controparte_3 chiede la condanna di questa al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento della cosa.
La domanda riconvenzionale trasversale proposta da è del tutto infondata e P_ deve essere rigettata.
Dalle missive prodotte dal convenuto in uno alla memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., invero, risulta che, alla data del 21.7.2017 il predetto non era in possesso delle chiavi dell'appartamento per averle consegnate a su richiesta, già in data Controparte_3
23.2.2017.
Con lettera del 21.7.2017 e del 2.10.2017 l'avv. , nella qualità di tutore di CP_4 richiedeva a la restituzione delle chiavi. P_ Controparte_3
6 Rimaste inevase le dette richieste, in data 13.12.2017 la tutrice diffidava formalmente la convenuta alla restituzione delle chiavi.
Successivamente, in data 22.6.2018 la tutrice, con lettera inviata per conoscenza anche all'Avv. Palmigiano, procuratore della convenuta nell'odierno giudizio, rappresentava di aver accertato la necessità di opere di manutenzione straordinaria sull'appartamento de quo e di aver provveduto alla sostituzione della serratura, chiedendo alla convenuta di intervenire con urgenza quale nuda proprietaria dell'immobile e rappresentando, altresì, di aver consegnato copia delle chiavi ai carabinieri di Misilmeri, che le avrebbero consegnate al figlio della convenuta.
Ora, dai fatti dedotti dalla tutrice del convenuto nelle missive richiamate emerge chiaramente come fosse in possesso delle chiavi di accesso all'immobile fino al P_
13.2.2017, quando la tutrice, su richiesta di le ha a quest'ultima Controparte_3 consegnate.
Tenuto conto dello stato di interdizione di questi, dichiarato con sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 22.3.2016, che aveva nominato tutore provvisorio l'Avv. CP_4
, non si comprende per quale ragione quest'ultima, nella qualità di tutrice
[...] dell'usufruttuario, abbia consegnato le chiavi dell'immobile alla nuda proprietaria, circostanza, questa, che ha privato della disponibilità dell'immobile l'odierno convenuto.
Tale circostanza nega in nuce la fondatezza della domanda risarcitoria proposta da nei confronti di dal momento che l'usufruttuario, possessore P_ Controparte_3 delle chiavi dell'appartamento, e unico avente titolo al godimento dello stesso, se ne è volontariamente spogliato.
Una siffatta conclusione non risulta inficiata dalla circostanza per la quale, successivamente, non abbia provveduto alla restituzione delle chiavi, sol Controparte_3 che si consideri che la tutrice, nella gestione del bene, avrebbe potuto munirsi di copia delle chiavi prima di consegnarle alla nuda proprietaria, e, in ogni caso, avrebbe potuto provvedere alla sostituzione della serratura di accesso all'appartamento ben prima del 22 giugno 2018, tenuto conto che aveva consegnato le chiavi alla convenuta già nel febbraio del 2017.
7 Non essendo stata raggiunta la prova di condotte ostative poste in essere dalla nuda proprietaria nei riguardi dell'usufruttuario, ma anzi essendo emerso che l'usufruttuario, sul quale, si rammenta, gravano ex lege gli oneri di custodia, amministrazione e manutenzione della cosa oggetto del diritto, si sia spogliato volontariamente, a mezzo della tutrice, della disponibilità del bene, la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di P_ deve essere rigettata. Controparte_3
3. Le spese di lite
L'intervenuta transazione della lite tra gli attori e il convenuto impone la P_ compensazione delle spese di lite tra gli stessi.
Le spese di lite nei rapporti tra e invece, in ossequio al P_ Controparte_3 criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del primo e, liquidate sulla scorta del DM 155/2014 così come aggiornato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta, applicati i parametri minimi, sono pari a €
2.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti e Parte_1 [...]
da un lato, e in persona del tutore pro tempore, dall'altro, Parte_2 P_ per intervenuto accordo transattivo tra le stesse, telematicamente depositato in data
20.12.2024; rigetta la domanda proposta da in persona del tutore, nei confronti di P_
; Controparte_3 dichiara integralmente compensate tra e , da un Parte_1 Parte_2 lato, e in persona del tutore, dall'altro le spese del presente giudizio;
P_ condanna in persona del tutore pro tempore, al pagamento delle spese di P_ lite in favore di quantificate in € 2.000,00 oltre spese generali, iva e cpa Controparte_3 come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Termini Imerese, 4 aprile 2025
8
Il Giudice
Rossana Musumeci
9