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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1745/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERNARDINI IACOPO elettivamente domiciliato in Via dell'Unità 6 57021 Venturina
Terme Italia presso il difensore avv. BERNARDINI IACOPO
ATTORE/I contro
C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per sentire revocare l'assegno divorzile stabilito in favore della resistente con l'accordo di divorzio inter partes.
La resistente non si è costituita in giudizio, malgrado la regolarità della notifica.
pagina 1 di 3 Dagli atti di causa risulta che le parti in causa, in data 14.04.1985, contrassero matrimonio in San Vincenzo (LI), optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
i coniugi si separarano consensualmente in data 28.10.2011 e nell'omologa di separazione venne stabilita la corresponsione da parte del di Euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento in favore Pt_1 della poi ridotto ad euro 350,00 mensili in data 05.11.2014; in CP_1 detto o venne anche previsto l'affido condiviso del figlio allora minore con abitazione presso la casa del padre posta in Venturina Persona_1 ace, n. 46/D, il quale si sarebbe fatto carico del mantenimento dello stesso.
In data 26.11.2018, le parti conclusero infine accordo di divorzio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campiglia Marittima, prevedendo il pagamento da parte del di Euro 200,00 mensili a titolo di assegno Pt_1 divorzile a favore della CP_1
La domanda va accolta.
Ed infatti, dagli atti di causa risulta altresì che sono sopravvenute rilevanti circostanze che giustificano la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio.
In primo luogo, il ricorrente, a seguito della pubblicazione del testamento olografo del defunto , deceduto in Pisa il 25.08.2023, ha scoperto che Persona_2 in realtà la resistente 2 circa una stabile convivenza con il de cuius.
Già tale circostanza non conosciuta dal ricorrente e scoperta solo nel 2023 con la pubblicazione del testamento, giustifica da sola la revoca dell'assegno divorzile, atteso, secondo la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione esclusivamente compensativa ( Cass. SS UU n. 32198 del 05/11/2021). Tale esigenza, nel caso in esame, non appare sussistere, anzi, dagli atti di causa relativi alla separazione emerge che il ricorrente al momento della omologazione dell'accordo separativo divenne collocatario del figlio minore e si assunse l'onere dell'integrale mantenimento dello stesso, con evidente sacrificio a suo carico e sgravio degli oneri familiari a favore della moglie, che fu libera nel 2012 di instaurare una nuova stabile convivenza con altra persona.
Inoltre, nel caso di specie, appare che la resistente con il decesso del compagno abbia notevolmente migliorato la di lei condizione patrimoniale, in quanto nel pagina 2 di 3 testamento datato 03.11.2020, il ha lasciato alla il diritto di Per_2 CP_1 abitazione vitalizio dell'immobile si tagneto Carducci ia Varese, n. 26, dove i due convivevano, nonché la proprietà di un piccolo appezzamento di terreno, garantendo alla donna di avere una abitazione senza alcuna spesa di alloggio.
Alla luce di tali circostanze, l'assegno divorzile va revocato.
Le spese di lite vanno poste a carico della CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campiglia Marittima del 26.11.2018;
Revoca con decorrenza dalla data della domanda, luglio del 2024, l'assegno divorzile di € 200,00 in favore di CP_1 condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2666,30, CP_1 oltre accessori come per legge;
Livorno, 22 marzo 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1745/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERNARDINI IACOPO elettivamente domiciliato in Via dell'Unità 6 57021 Venturina
Terme Italia presso il difensore avv. BERNARDINI IACOPO
ATTORE/I contro
C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per sentire revocare l'assegno divorzile stabilito in favore della resistente con l'accordo di divorzio inter partes.
La resistente non si è costituita in giudizio, malgrado la regolarità della notifica.
pagina 1 di 3 Dagli atti di causa risulta che le parti in causa, in data 14.04.1985, contrassero matrimonio in San Vincenzo (LI), optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
i coniugi si separarano consensualmente in data 28.10.2011 e nell'omologa di separazione venne stabilita la corresponsione da parte del di Euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento in favore Pt_1 della poi ridotto ad euro 350,00 mensili in data 05.11.2014; in CP_1 detto o venne anche previsto l'affido condiviso del figlio allora minore con abitazione presso la casa del padre posta in Venturina Persona_1 ace, n. 46/D, il quale si sarebbe fatto carico del mantenimento dello stesso.
In data 26.11.2018, le parti conclusero infine accordo di divorzio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campiglia Marittima, prevedendo il pagamento da parte del di Euro 200,00 mensili a titolo di assegno Pt_1 divorzile a favore della CP_1
La domanda va accolta.
Ed infatti, dagli atti di causa risulta altresì che sono sopravvenute rilevanti circostanze che giustificano la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio.
In primo luogo, il ricorrente, a seguito della pubblicazione del testamento olografo del defunto , deceduto in Pisa il 25.08.2023, ha scoperto che Persona_2 in realtà la resistente 2 circa una stabile convivenza con il de cuius.
Già tale circostanza non conosciuta dal ricorrente e scoperta solo nel 2023 con la pubblicazione del testamento, giustifica da sola la revoca dell'assegno divorzile, atteso, secondo la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione esclusivamente compensativa ( Cass. SS UU n. 32198 del 05/11/2021). Tale esigenza, nel caso in esame, non appare sussistere, anzi, dagli atti di causa relativi alla separazione emerge che il ricorrente al momento della omologazione dell'accordo separativo divenne collocatario del figlio minore e si assunse l'onere dell'integrale mantenimento dello stesso, con evidente sacrificio a suo carico e sgravio degli oneri familiari a favore della moglie, che fu libera nel 2012 di instaurare una nuova stabile convivenza con altra persona.
Inoltre, nel caso di specie, appare che la resistente con il decesso del compagno abbia notevolmente migliorato la di lei condizione patrimoniale, in quanto nel pagina 2 di 3 testamento datato 03.11.2020, il ha lasciato alla il diritto di Per_2 CP_1 abitazione vitalizio dell'immobile si tagneto Carducci ia Varese, n. 26, dove i due convivevano, nonché la proprietà di un piccolo appezzamento di terreno, garantendo alla donna di avere una abitazione senza alcuna spesa di alloggio.
Alla luce di tali circostanze, l'assegno divorzile va revocato.
Le spese di lite vanno poste a carico della CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campiglia Marittima del 26.11.2018;
Revoca con decorrenza dalla data della domanda, luglio del 2024, l'assegno divorzile di € 200,00 in favore di CP_1 condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2666,30, CP_1 oltre accessori come per legge;
Livorno, 22 marzo 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3