CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
l
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maria Cristina Salvadori Presidente Rel.
Dr. Maria Colomba Giuliano Consigliere
Dr.Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2059/2022 del Ruolo Generale
promossa da
(CF: Parte_1 C.F._1
(CF: Parte_2
Rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Mango del foro di Modena
appellanti
contro
1
Rappresentato e difeso in proprio
appellato
In punto a: appello avverso l'ordinanza collegiale del Tribunale di Modena pronunciata il 6.12.2022.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il Tribunale di Modena, con ordinanza collegiale pronunciata il 6.12.2022, decidendo sul ricorso proposto dall'avv. ex art.li 702 bis CP_1
c.p.c. e 14 D.Lgs. n.150/2011 nei confronti di e Parte_1 per ottenere il pagamento del compenso maturato per la Parte_2 prestazione professionale di assistenza giudiziaria civile svolta in favore dei resistenti avanti la sezione distaccata del Tribunale di Pavullo, ha condannato i due resistenti al pagamento della somma di euro 13.2330,00 oltre accessori di legge ed interessi legali, nonché alla refusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta ordinanza Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello al cui accoglimento si è opposto l'avv.
[...] ostituito in giudizio. CP_1
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata con modalità cartolari, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso ordinanza che l'art. 14 D.Lgs150/2011 dichiara espressamente non appellabile.
Va in proposito richiamato l'orientamento giurisprudenziale, risalente a Cass.
S.U. n.390/2011, secondo cui in relazione al procedimento di liquidazione delle spettanze per prestazioni giudiziali civili dovute dal cliente al suo difensore disciplinato dagli art 28 e seguenti L.794/1942, poi trasfuso nell'art. 14 D.Lgs 150/2011, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia assume rilevanza la forma consapevolmente adottata dal giudice;
il cosiddetto principio di apparenza ha avuto applicazione anche a seguito della novella del 2011 e comporta che sia ammissibile il mezzo di
2 impugnazione previsto dal rito effettivamente applicato, indipendentemente dalla sua correttezza (da ultimo si veda Cass. 3326/2024).
Nella specie il ricorso dell'appellato è stato trattato con il rito speciale sommario di cui all'art. 14 D.Lgs, 150/2011 espressamente richiamato nel provvedimento che ha definito il procedimento nella forma dell'ordinanza collegiale.
Poiché l'inammissibilità dell'appello viene dichiarata sulla base di un rilievo officioso, ricorrono le condizioni per disporre la compensazione delle spese del grado.
Deve darsi atto altresì della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
PQM
Dichiara la inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di avverso l'ordinanza Parte_2 CP_1 del Tribunale di Modena in data 6.12.2022.
Dispone la compensazione delle spese del grado.
Dà atto della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002.
Bologna, 29.11.2024
Il Presidente est.
Maria Cristina Salvadori
3
4
5